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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 8105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8105 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 43466/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 8 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 43466/2024 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv. A. Milanetto Parte_1 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. Controparte_1 resistente contumace
E
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_2 litisconsorte necessario
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe ha esposto: a) di avere lavorato ininterrottamente dal 27/4/2024 al 30/9/2024 alle dipendenze della società resistente, che gestisce il ristorante “Maravè” in Roma, in qualità di cuoco, venendo contrattualizzato in maniera irregolare e con inquadramento inferiore alle sue mansioni, lavorando 36 ore settimanali;
b) di non avere percepito quanto spettantegli a titolo di retribuzione ordinaria, 13° e 14° mensilità, indennità sostitutiva dei permessi non goduti e TFR;
c) di essere stato licenziato verbalmente e senza alcun preavviso in data 30 settembre 2024; d) di avere impugnato tale licenziamento senza esito.
Tutto ciò premesso il lavoratore ha chiesto a questo giudice che la società resistente venga condannata al pagamento in suo favore della complessiva somma precisata in ricorso per differenze retributive previo riconoscimento del rapporto di subordinazione, nonché la declaratoria di inefficacia del licenziamento verbale con conseguente condanna della società resistente alla reintegrazione in servizio ed al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e maturande sino all'effettiva reintegra, oltre alla regolarizzazione previdenziale, accessori e vittoria di spese.
Nonostante la regolarità della notifica la società resistente non si è costituita in giudizio;
ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
L' si è costituito chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso, la CP_2 condanna generica della società resistente alla regolarizzazione previdenziale del ricorrente.
La causa, espletata la prova orale mediante l'escussione dei testimoni Tes_1
e , è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note
[...] Tes_2 di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere deciso secondo equità per le ragioni di seguito esposte.
I testimoni escussi, infatti, hanno testualmente dichiarato, il “Sono Tes_1 stato cliente del ristorante Maravè dove ha lavorato, sito in Roma, zona Batteria
Nomentana. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, ho visto il ricorrente lavorare lì tra giugno e settembre 2024 in qualità di cuoco e pizzaiolo. L'ho visto sia
a pranzo sia a cena. Lo conoscevo già, e andavo lì perché mi disse lui di andarlo a trovare perché lì si mangiava bene;
in effetti ho sempre mangiato discretamente bene.
Un paio di volte l'ho accompagnato lì verso le 18. Ho notato che prendeva direttive da un tale di nome , che era italiano e mi sembrava che si comportasse Per_1 come se fosse il gestore del locale. A fine settembre ero lì a cena e ho ascoltato una lite tra il ricorrente e il gestore , che gli disse che se ne doveva andare Per_1 perché lavorava male.”; l' : “Sono amico e connazionale del ricorrente da circa Tes_2 otto anni. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, e ho lavorato ad un ristorante gestito da tal , a cui poi ho presentato il ricorrente che cercava lavoro, e so Per_1 che per circa quattro mesi, da giugno a settembre 2024, lo ha fatto lavorare in un ristorante sito in Roma, chiamato Maravè, zona Batteria Nomentana. Non ho mai visto il ricorrente lavorare lì perché io lavoravo da un'altra parte. So per avermelo detto il ricorrente che lavorava sia a cena e a volte a pranzo, e che è stato licenziato verbalmente a fine settembre 2024.”. Alla luce di queste dichiarazioni e dei documenti allegati al ricorso (contratti, buste paga, visure camerali e documentazione previdenziale) non possono dirsi provati l'erroneità dell'inquadramento del ricorrente, l'esatto orario di lavoro da lui prestato e la causa della fine del rapporto di lavoro tra le parti;
ne discende l'accoglimento del ricorso in via equitativa, che, tenuto conto degli elementi oggettivi acquisiti in giudizio, si ritiene di dover quantificare in euro quattromila, oltre accessori di legge dalla domanda al saldo, senza alcun accoglimento in merito alla domanda relativa al dedotto licenziamento verbale ed alla domanda di regolarizzazione previdenziale.
Le spese, stante il tenore equitativo della decisione, devono essere compensate tra tutte le parti.
DISPOSITIVO
condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente la somma di euro
4.000,00, oltre accessori di legge dalla domanda al saldo;
compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 9 luglio 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 8 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 43466/2024 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv. A. Milanetto Parte_1 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. Controparte_1 resistente contumace
E
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_2 litisconsorte necessario
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe ha esposto: a) di avere lavorato ininterrottamente dal 27/4/2024 al 30/9/2024 alle dipendenze della società resistente, che gestisce il ristorante “Maravè” in Roma, in qualità di cuoco, venendo contrattualizzato in maniera irregolare e con inquadramento inferiore alle sue mansioni, lavorando 36 ore settimanali;
b) di non avere percepito quanto spettantegli a titolo di retribuzione ordinaria, 13° e 14° mensilità, indennità sostitutiva dei permessi non goduti e TFR;
c) di essere stato licenziato verbalmente e senza alcun preavviso in data 30 settembre 2024; d) di avere impugnato tale licenziamento senza esito.
Tutto ciò premesso il lavoratore ha chiesto a questo giudice che la società resistente venga condannata al pagamento in suo favore della complessiva somma precisata in ricorso per differenze retributive previo riconoscimento del rapporto di subordinazione, nonché la declaratoria di inefficacia del licenziamento verbale con conseguente condanna della società resistente alla reintegrazione in servizio ed al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e maturande sino all'effettiva reintegra, oltre alla regolarizzazione previdenziale, accessori e vittoria di spese.
Nonostante la regolarità della notifica la società resistente non si è costituita in giudizio;
ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
L' si è costituito chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso, la CP_2 condanna generica della società resistente alla regolarizzazione previdenziale del ricorrente.
La causa, espletata la prova orale mediante l'escussione dei testimoni Tes_1
e , è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note
[...] Tes_2 di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere deciso secondo equità per le ragioni di seguito esposte.
I testimoni escussi, infatti, hanno testualmente dichiarato, il “Sono Tes_1 stato cliente del ristorante Maravè dove ha lavorato, sito in Roma, zona Batteria
Nomentana. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, ho visto il ricorrente lavorare lì tra giugno e settembre 2024 in qualità di cuoco e pizzaiolo. L'ho visto sia
a pranzo sia a cena. Lo conoscevo già, e andavo lì perché mi disse lui di andarlo a trovare perché lì si mangiava bene;
in effetti ho sempre mangiato discretamente bene.
Un paio di volte l'ho accompagnato lì verso le 18. Ho notato che prendeva direttive da un tale di nome , che era italiano e mi sembrava che si comportasse Per_1 come se fosse il gestore del locale. A fine settembre ero lì a cena e ho ascoltato una lite tra il ricorrente e il gestore , che gli disse che se ne doveva andare Per_1 perché lavorava male.”; l' : “Sono amico e connazionale del ricorrente da circa Tes_2 otto anni. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, e ho lavorato ad un ristorante gestito da tal , a cui poi ho presentato il ricorrente che cercava lavoro, e so Per_1 che per circa quattro mesi, da giugno a settembre 2024, lo ha fatto lavorare in un ristorante sito in Roma, chiamato Maravè, zona Batteria Nomentana. Non ho mai visto il ricorrente lavorare lì perché io lavoravo da un'altra parte. So per avermelo detto il ricorrente che lavorava sia a cena e a volte a pranzo, e che è stato licenziato verbalmente a fine settembre 2024.”. Alla luce di queste dichiarazioni e dei documenti allegati al ricorso (contratti, buste paga, visure camerali e documentazione previdenziale) non possono dirsi provati l'erroneità dell'inquadramento del ricorrente, l'esatto orario di lavoro da lui prestato e la causa della fine del rapporto di lavoro tra le parti;
ne discende l'accoglimento del ricorso in via equitativa, che, tenuto conto degli elementi oggettivi acquisiti in giudizio, si ritiene di dover quantificare in euro quattromila, oltre accessori di legge dalla domanda al saldo, senza alcun accoglimento in merito alla domanda relativa al dedotto licenziamento verbale ed alla domanda di regolarizzazione previdenziale.
Le spese, stante il tenore equitativo della decisione, devono essere compensate tra tutte le parti.
DISPOSITIVO
condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente la somma di euro
4.000,00, oltre accessori di legge dalla domanda al saldo;
compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 9 luglio 2025
IL GIUDICE