TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/12/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. BR CA Presidente rel.
Dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice
Dott.ssa Elena Merlo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 311-1/2025 letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di: con sede legale in Treviso (TV), Via Albona Controparte_1
n. 11, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno
, R.E.A. n. 262767, presentato dall'amministratore provvisorio P.IVA_1 CP_2
[...]
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ha la sede in
Treviso;
ritenuto che
l'amministratore provvisorio – nominato a seguito del decesso in data 30-
9-2025 del socio accomandatario – sia legittimato alla presentazione CP_1
dell'istanza trattandosi di atto necessario a fronte dell'insolvenza della società ad evitare l'aggravamento del dissesto;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, come risulta dai dati dei bilanci e della situazione patrimoniale aggiornata al 30-09-2025, che attestano che il superamento dei parametri dell'impresa minore;
1
ritenuto che
la società ricorrente versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dagli elementi indicati nel ricorso, in particolare dalla cessazione dell'attività e dall'entità del passivo (oltre 400.000,00 Euro); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
evidenziato che:
- la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società comporta in estensione l'apertura della liquidazione dei beni del socio accomandatario
[...]
, deceduto entro l'anno, a norma dell'art. 34 CCI;
CP_1
- l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata da , Controparte_2
moglie ed erede del defunto , amministratore provvisorio della società e CP_1
socia accomandante;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società e nei confronti del socio accomandatario
[...]
; CP_1
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
con sede legale in Treviso (TV), Via Albona n. 11, C.F., P.IVA
[...]
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno P.IVA_1
R.E.A. n. 262767 e nei confronti del socio accomandatario defunto (c.f. CP_1
); C.F._1
nomina il dott. BR CA Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in
2 grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale -ove non abbia già provveduto- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 14 aprile 2026 ad ore 11,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato (presso il Tribunale di Treviso, piano IV stanza 403); assegna
3 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Treviso, 16 dicembre 2025
4 Il Presidente
BR CA
5
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. BR CA Presidente rel.
Dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice
Dott.ssa Elena Merlo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 311-1/2025 letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di: con sede legale in Treviso (TV), Via Albona Controparte_1
n. 11, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno
, R.E.A. n. 262767, presentato dall'amministratore provvisorio P.IVA_1 CP_2
[...]
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ha la sede in
Treviso;
ritenuto che
l'amministratore provvisorio – nominato a seguito del decesso in data 30-
9-2025 del socio accomandatario – sia legittimato alla presentazione CP_1
dell'istanza trattandosi di atto necessario a fronte dell'insolvenza della società ad evitare l'aggravamento del dissesto;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, come risulta dai dati dei bilanci e della situazione patrimoniale aggiornata al 30-09-2025, che attestano che il superamento dei parametri dell'impresa minore;
1
ritenuto che
la società ricorrente versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dagli elementi indicati nel ricorso, in particolare dalla cessazione dell'attività e dall'entità del passivo (oltre 400.000,00 Euro); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
evidenziato che:
- la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società comporta in estensione l'apertura della liquidazione dei beni del socio accomandatario
[...]
, deceduto entro l'anno, a norma dell'art. 34 CCI;
CP_1
- l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata da , Controparte_2
moglie ed erede del defunto , amministratore provvisorio della società e CP_1
socia accomandante;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società e nei confronti del socio accomandatario
[...]
; CP_1
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
con sede legale in Treviso (TV), Via Albona n. 11, C.F., P.IVA
[...]
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno P.IVA_1
R.E.A. n. 262767 e nei confronti del socio accomandatario defunto (c.f. CP_1
); C.F._1
nomina il dott. BR CA Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in
2 grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale -ove non abbia già provveduto- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 14 aprile 2026 ad ore 11,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato (presso il Tribunale di Treviso, piano IV stanza 403); assegna
3 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Treviso, 16 dicembre 2025
4 Il Presidente
BR CA
5