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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/10/2025, n. 3700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3700 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa RA AL GE ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7757 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: “lesione personale” e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Casalnuovo di Napoli alla via Gramsci, C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliata in Casalnuovo di Napoli, alla Via Napoli, 76, presso lo studio dell'avv. Marcello Pelliccia, C.F. , che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTRICE
E
sito in Casoria (NA), alla Strada Controparte_1
Statale Sannitica, n. 31, C.F. , in persona dell'amministratore p.t. P.IVA_1 elettivamente dom.to in Casoria (NA), alla Via I Trav. Armando Diaz, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Filomena De Luca- C.F. , che C.F._3 lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
NONCHE' con sede legale in MO ET (TV), via Controparte_2
Marocchesa 14 (codice fiscale e numero iscrizione nel Registro Imprese di
Treviso e Partita I.V.A. di gruppo n. , R.E.A. n. TV- P.IVA_2 P.IVA_3
364135) in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa
1
giusta procura in atti dall'avv. Stefano Carnevale (c.f. ), e C.F._4 presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Napoli, al n° 3 della Via Mario
Morgantini.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
3.6.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il in Controparte_1 persona dell'Amministratore pro tempore onde ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro occorso in data
16.09.2021 ore 20.00 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “ 1) dichiarare il convenuto, unico Controparte_3 responsabile nella causazione dell'evento dannoso descritto in premessa e dei danni subiti dall'attrice, per aver omesso la ordinaria manutenzione e comunque per non aver delimitato/segnalato l'insidia così da creare una situazione di obiettivo pericolo occulto per lo stesso anche in violazione del principio del neminen laedere;
2) per l'effetto condannare il convenuto al CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'istante, da quantificarsi in quella somma che sarà precisata e determinata in corso di causa, anche a mezzo di CTU di cui sin d'ora se ne richiede l'ammissione, somma in ogni caso contenuta nei limiti di € 25.000,00; 3) vittoria di spese di lite con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
Esponeva l'attrice che in data 16/09/2021 alle ore 20.00 circa, si trovava all'interno del sito in Casoria (NA) alla SS87 Controparte_1
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Sannitica, 31, e mentre saliva i gradini di marmo presenti nelle aree esterne inciampava su uno di essi che era instabile, rovinando a terra;
altresì che “la scala era rivestita da gradini di marmo scuro, di colore molto simile al cemento sottostante, circostanza che rendeva poco visibile la mancanza di un piccolo pezzo di marmo e che lo stesso gradino non risultava perfettamente ancorato al terreno”; che a causa di tale caduta, l'istante veniva trasportata con mezzo proprio, presso l'azienda ospedaliera dei Colli C.T.O. di Napoli ove i sanitari diagnosticavano una frattura bimalleolare alla caviglia sinistra sx e veniva ricoverata per essere sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula, fissazione interna con placca e viti;
ancora che in data
22/09/2021, veniva dimessa e costretta alla degenza post-operatoria, che prevedeva l'utilizzo di un gambaletto elastico e appositi attrezzi per la deambulazione, nonché l'utilizzo di farmaci fino alla guarigione; infine che dopo diversi controlli clinici presso l'ospedale C.T.O. di Napoli, visite ortopediche ed esami radiografici in data 03/01/2022, dopo circa 110 giorni dall'evento, veniva dichiarata guarita con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale.
Evidenziava l'attrice che per l'intero periodo successivo all'evento lesivo non aveva potuto svolgere le attività giornaliere ordinarie e straordinarie poiché i postumi lesivi avevano inficiato i comuni movimenti e spostamenti, creando disagi e sofferenze psico-fisiche con ricadute nella vita familiare;
che con raccomandata A/R del 17.03.2022, per il tramite del proprio difensore, costituiva in mora l'odierno convenuto, evidenziando la responsabilità del per CP_1 il verificarsi del sinistro ex art. 2051 c.c. quale proprietario dell'area e come tale tenuto alla manutenzione della stessa, o in via subordinata, ex art. 2043 c.c. rivestendo la situazione dei luoghi i caratteri di una vera e propria insidia per l'attrice, non a conoscenza dello stato dei luoghi e confidante sulla stabilità dei gradini, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia segnalazione di pericolo.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il Controparte_4 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del
Tribunale adito, per tutte le motivazioni esposte in premessa-“ : CP_5 estromettere dal giudizio il , dal seguente giudizio Controparte_1 per i motivi di cui in narrativa. IN RITO - Autorizzare il comparente a chiamare
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in garanzia, nel presente giudizio, ai sensi dell' Art. 269 2° comma c.p.c., il terzo
Società “ ”-, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, Controparte_2 dom.to per la carica presso la sede della stessa società in Via Marocchesa, 14-
31021- MO ET (TV), all' uopo, chiede che l' ill.mo Giudice del
Tribunale adito Voglia spostare la data della prima udienza o udienza di comparizione, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. a cura del comparente;
IN VIA
SUBORDINATA NEL MERITO -Dichiarare la nullità, l'inammissibilità ed improponibilità della domanda attorea in quanto in fondata in fatto ed in diritto;
In via del tutto gradata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità del , condannare Controparte_1 la compagnia , quale Ente assicuratore dello stesso, al fine di Controparte_2 manlevarlo dalle conseguenze sfavorevoli della lite;
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Parte convenuta contestava in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, poiché il sinistro si verificava sulle scale esterne di accesso al negozio cinese Liqun - Casa le quali, a mente dell'art 3 del regolamento di Condominio sono di proprietà della ditta costruttrice (art 3 “tutte le aree esterne scoperte ad eccezione dei posti auto assegnati ad ogni singola unità immobiliare nonché il viale di accesso sono di proprietà della ditta costruttrice”) e sulle quali il
Condominio è titolare di un mero diritto di passaggio;
nel merito, eccepiva la lacunosità dell'atto introduttivo e la carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la configurabilità delle responsabilità di cui agli artt. 2051 e 2043 c.c.; in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva applicarsi il concorso colposo ex art. 1227 c.c. a carico della parte istante per aver contribuito a determinare l'evento dannoso di cui è causa;
sempre in via gradata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di essere manlevato dalla compagnia assicuratrice ” alla quale Controparte_2 chiedeva di estendere il contraddittorio ex art 106 c.p.c., quale assicuratore della responsabilità civile in virtù di polizza n. 390586406, estesa anche alle aree di pertinenza del fabbricato come specificato nelle condizioni generali della polizza.
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Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la , Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché il rigetto della domanda di manleva, con vittoria di spese di lite.
Deduceva la compagnia che il Condominio assicurato non è né proprietario né custode della res che avrebbe determinato il danno, ma titolare di un mero diritto di passaggio sulle aree esterne rimaste in proprietà della ditta costruttrice e per tale ragione è stata negata la presa in carico del sinistro in sede stragiudiziale.
Concessi i termini di cui all' art 183 comma 6 c.p.c. ed esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per le conclusioni e introitata in decisione con i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va affermata la validità dell'atto introduttivo che complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1° giugno 2001, n. 7448 Sez. 1,
Sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo le altre parti nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il loro diritto di difesa, essendo queste senza dubbio state poste in grado – come hanno concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
Giova, in via preliminare, osservare che la controversia in esame deve ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'istante, nell'atto di citazione, allegato che la responsabilità del convenuto per i danni sofferti, discendeva dalla presenza di un gradino di marmo rotto sulla scalinata esterna al sul CP_1 quale sarebbe scivolata l'attrice.
La responsabilità contemplata dall'art. 2051 cc (responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (Cass. 20 novembre 2009 n. 24529).
Ebbene, per l'evento dannoso descritto in citazione non sono ravvisabili le condizioni per poter affermare alcuna responsabilità del convenuto
[...] poiché dal compendio probatorio acquisito in atti e dall'istruttoria CP_1
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espletata, non si rinviene alcuna prova che il sinistro si sia verificato in un'area di proprietà del o sulla quale lo stesso eserciti la custodia. CP_1
A riguardo, va chiarito che non viene in rilievo la legitimatio ad causam, consistente nella titolarità del potere e del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato secondo la prospettazione offerta dall'attore ed indipendentemente dalla effettiva titolarità (dal lato attivo o passivo) del rapporto stesso (v. Cass., 28 ottobre 2002, n. 15177), quale istituto processuale
(espressione del principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data) riferibile al soggetto che ha il potere di agire o resistere in giudizio
(v. Cass., 18 novembre 2005, n. 24457; Cass., 3 luglio 2003, n. 10551; Cass., 17 giugno 2003, n. 9678; Cass., 27 ottobre 1995, n. 11190), costituente presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito della causa (v. Cass., 12 agosto
2005, n. 16878) ed attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio, il cui difetto è pertanto rilevabile in ogni stato e grado del giudizio - con il solo limite del giudicato - (v. Cass., 5 novembre 1997, n. 10843).
Ciò che viene in rilievo è, invece, l'accertamento in concreto dell'effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e cioè la identificabilità del soggetto cui la prestazione va richiesta. Si tratta, in sostanza, di accertare la titolarità della situazione giuridica sostanziale quale situazione favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
Nonostante il nomen adoperato dalla parte convenuta, è evidente che la stessa non abbia inteso contestare la propria legittimazione passiva, quanto piuttosto il proprio difetto di titolarità passiva – negando la propria qualità di proprietario e custode delle scale sulle quali è caduta l'attrice.
La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è questione attinente al merito della causa e alla fondatezza della domanda, e fino all'intervento risolutore della Corte di legittimità non vi era unanimità di vedute sul regime della contestazione della titolarità attiva e passiva.
Secondo l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza il difetto di titolarità attiva e passiva, attenendo al merito della causa poteva essere oggetto solo di eccezione
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in senso stretto, da proporsi nel rispetto delle preclusioni processuali previste per le eccezioni non rilevabili di ufficio. La tesi minoritaria era invece dell'avviso che essa costituisce una mera difesa con la conseguenza che incombe alla parte, la cui titolarità è contestata, fornire la prova di possederla.
Le Sezioni Unite, con sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951, risolvendo il contrasto giurisprudenziale in adesione all'orientamento minoritario, hanno affermato il principio secondo il quale la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, le cui contrarie deduzioni od argomentazioni hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia valga a rendere non contestati i fatti allegati dalla controparte o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme solo, in caso di tardiva costituzione, le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti, potendo il giudice rilevare dagli atti la carenza di titolarità anche d'ufficio.
In particolare, in queste materie, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., sez. un., 3 giugno 2015, n. 11377, anche per ulteriori richiami). La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Ciò chiarito, dalla prova testimoniale espletata e dalle foto dello stato dei luoghi è emerso che l'attrice è caduta sui gradini della scala esterna di accesso ad un negozio gestito da cinesi, posto all'interno del (cfr dichiarazioni CP_1 rese all'udienza del 12.11.2024) e dunque in un'area esterna che per espressa previsione contenuta nel Regolamento di Condominio non costituisce parte comune.
Ed invero, dall'analisi delle previsioni contenute nel documento in parola (cfr.
Regolamento allegato alla comparsa di costituzione), Controparte_1
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si evince chiaramente che per “aree esterne” si intende “quelle aree costituite unicamente dai passaggi esterni, non delimitati dalle strisce orizzontali. Tali aree restano di esclusiva proprietà della ditta venditrice con servitù di passaggio da parte dei proprietari delle restanti unità immobiliari (appartamenti, boxes, negozi
e depositi) limitatamente all'ingombro strettamente necessario per il passaggio di autovetture, autocarri e/o motocicli” (art 1).
Tale concetto di esclusione delle aree esterne dalla proprietà condominiale viene ben ribadito anche dall'art. 3 del suddetto Regolamento condominiale, denominato “ESCLUSIONI” in cui si legge: “restano espressamente esclusi dalla proprietà comune di tutti i Condomini, se il contrario non risulti da titoli di proprietà, tutte le aree esterne scoperte ad eccezione dei posti auto assegnati ad ogni unità immobiliare”; ed ancora dall'art. 6 del menzionato Regolamento intitolato “USO ESTERNO DELLE AREE NON CONDOMINIALI”, in cui si rinnova il concetto che le aree esterne non sono condominiali, ad eccezione di quelle destinate al parcheggio, bensì sono di proprietà esclusiva della ditta costruttrice, si legge in atti invero: ”tutti i condomini hanno diritto a transitare, ovvero a trattenersi nelle aree esterne non condominiali di proprietà della ditta costruttrice”.
In proposito, la Corte di legittimità ha chiarito che (ex multis Cassazione, Sez.
Seconda Civile, Ordinanza n.10460/2020; Cassazione sentenza n.17492/2012)
“l'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. è esperibile solo nei confronti del custode del bene e tale non è il titolare della servitù di passaggio (ovvero il nel caso di specie) atteso che l'esistenza di quest'ultima non sottrae CP_1 al proprietario del fondo servente, né attribuisce al proprietario del fondo dominante, la custodia della parte di fondo (strada ed accessori) sulla quale la servitù è esercitata”. Neppure la previsione dell'art. 1069 cod. civ. inerente alla ripartizione dei costi tra proprietario del fondo dominante e del fondo servente per la manutenzione e la realizzazione delle opere funzionali all'esercizio della servitù permette di esimere il proprietario del fondo servente da detta responsabilità.
Sotto altro profilo, è stato ancora osservato dalla giurisprudenza che, qualora per le oggettive caratteristiche strutturali le scale servono in modo esclusivo all'uso o al godimento di una parte dell'immobile, viene meno in questo caso il presupposto
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per il riconoscimento di una contitolarità necessaria, giacché la destinazione particolare del bene vince l'attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario (cfr. in tal senso cass. sent. n. 7704/2016)».
Inoltre, secondo la Corte Cassazione (ord. n. 5128 /2024) per vincere la presunzione di condominialità di parti comuni dell'edificio occorre fare riferimento al primo atto di vendita stipulato dal costruttore. Spetta pertanto a chi chiede la proprietà esclusiva di un bene dimostrare l'inequivoca volontà dell'originario venditore di riservarsi la titolarità di alcuni beni che sono elencati nell'articolo 1117 del codice civile.
Ciò posto, a fronte della puntuale contestazione svolta dal convenuto e dalla terza chiamata in causa in ordine al difetto di titolarità del rapporto controverso e atteso che nel regolamento di Condominio, la ditta costruttrice si era riservata la proprietà delle aree esterne scoperte ove si trovano le scale di accesso ai negozi, non può ritenersi che parte attrice abbia fornito la prova della relazione di custodia del con la res dalla quale è scaturito il danno. CP_1
Pertanto, al netto di qualsiasi valutazione sull'effettivo verificarsi del sinistro e sul nesso di causalità tra lo stesso e le lesioni prospettate dall'attore, il difetto di prova circa la qualità di custode rivestita dal convenuto comporta l'inevitabile rigetto della domanda attorea.
Il rigetto della domanda attorea comporta l'assorbimento della domanda di manleva proposta dal Convenuto nei confronti della Compagnia assicuratrice.
La particolarità della materia trattata, in uno con la complessità delle questioni poste all'attenzione del Tribunale, integrano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la integrale compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del Giudice dott.ssa
RA AL GE definitivamente pronunziando esclusivamente in rito, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Dichiara assorbita la domanda di garanzia;
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3) Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Aversa il 22.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa RA AL GE
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