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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/10/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del --/--/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2419/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] Parte_1
IT (ME) il 01/02/1953, C.F. , elettivamente C.F._1
domiciliato in S. Agata Militello in via Sergente Nicolò Marotta n. 1/B, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli Avv.ti CALIO'
FA TR SA
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MAIO ROBERTO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17.07.2023 parte ricorrente esponeva di aver ricevuto comunicazione di riliquidazione con cui l' gli comunicava che la CP_1
pensione numero 07093539 categoria INVCIV era stata ricalcolata dal 01 gennaio
2019 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2019 e che il ricalcolo comprendeva: la rideterminazione della maggiorazione sociale e rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2011, finanziaria
2002. L'Istituto asseriva inoltre che dal gennaio 2020 al novembre 2021 erano stati pagati €. 2.421,25 non dovuti sulla pensione numero 07093539 categoria
INVCIV, chiedendone la restituzione. Inoltre, con successiva nota del 14 gennaio
2022 veniva nuovamente comunicata riliquidazione sulla pensione numero
07093539 categoria INVCIV a decorrere dal 01 gennaio 2019.
Eccepiva la genericità della richiesta restitutoria, la mancata trasparenza degli atti impugnati e di aver percepito in buona fede le somme oggetto dell'indebito e concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'irripetibilità delle stesse, con condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto CP_1
indebitamente, ed al pagamento delle spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 22.12.2023 eccependo l'infondatezza del ricorso nel merito e chiedendone il rigetto con conseguente conferma dell'indebito con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei
2 predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto
a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. 15 ottobre 2019, n. 26036).
La Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari proprie e della famiglia (Corte costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre
1993, n. 431).
La Corte di Cassazione ha quindi evidenziato che “in ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (…) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale»” (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638;
Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo
2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L.
29/1977 (secondo cui gli «organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…, degli invalidi hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo pagamento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella
L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei
3 requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, comma 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.) (Cass. 15 ottobre 2019, n. 26036).
Orbene, nel caso di specie il provvedimento dell' è del 04.11.2021. La CP_1
richiesta di indebito, invece, fa riferimento agli anni 2020-2021 (vedi lettera CP_1
del 04.11.2021).
Nel caso di specie bisogna distinguere due elementi.
Il primo, come affermato dall' , relativo all'indebito di cui all'anno 2020 CP_1
quale conseguenza della mancata effettiva comunicazione di parte dei redditi del coniuge (seppur con il limite della somma di € 67,00).
Nessuna contestazione, sul punto, è stata fatta da parte ricorrente che non si può ritenere versi in uno stato di legittimo affidamento quale presupposto per l'irripetibilità delle somme percepite anteriormente la contestazione dell'indebito.
Diverso, invece, il discorso relativo all'anno 2021.
Alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene, infatti, che sussista, in capo al ricorrente, l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Difatti, il dato reddituale era conosciuto/conoscibile dall'ente erogatore facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico, e ciò anche qualora il percipiente fosse stato in malafede in quanto tale circostanza non è determinante dell'indebita erogazione (Cass. n.8731/2019).
La Suprema Corte ha infatti concluso nel senso che “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in
4 mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n.
5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dall'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dall'accipiens.
Anzi, viene affermato che la maggiorazione sociale non fosse più spettante perché il coniuge aveva riscosso degli arretrati.
Orbene, tralasciando che ogni mutamento reddituale derivante da erogazioni di prestazioni devono essere conosciute dall' ancor prima della CP_1 CP_2
determinazione delle pensioni corrispondenti (non si potrebbe, difatti, affermare che si tratti di una causa esogena non conoscibile dall' con l'ordinaria CP_2
diligenza), non può addirittura addivenire ad un calcolo che prenda in considerazione l'intero importo degli arretrati e non la singola somma della prestazione che fa riferimento all'anno solare considerato.
L'anno solare precedente di cui al comma 8 art. 13 richiamato dall' , infatti, CP_1
non può che fare riferimento alle normali erogazioni e non anche ad eventuali arretrati: altrimenti, un'azione dell'Istituto (la mancata tempestiva erogazione di una prestazione) comporterebbe ulteriori conseguenze sfavorevoli non addebitabili alla parte.
Ancora, dagli atti di causa, non sono emersi elementi tali da individuare un dolo del ricorrente.
Appare, piuttosto, che l' abbia erogato il trattamento pensionistico nella CP_2
misura che poi, secondo le indagini dello stesso, si è rilevata non corretta, posto che avrebbe dovuto conoscere la situazione economica del ricorrente (o quanto
5 meno avrebbe dovuto dedurre nel presente giudizio la presenza di redditi dallo stesso non conoscibili a seguito di malafede o dolo del pensionato).
I superiori elementi fattuali, riletti alla luce delle norme e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, evidenziano la tardività del comportamento dell' , cui fa da contraltare l'affidamento del ricorrente nella effettiva CP_1 spettanza delle somme ricevute, relativamente all'anno 2021, sino al provvedimento di riliquidazione del 04.11.2021, momento a partire dal quale può ritenersi legittimo per l' intraprendere iniziative volte a recuperare quanto CP_1
indebitamente erogato successivamente a tale data.
Va, dunque, dichiarata l'illegittimità della richiesta restitutoria di cui alla nota dell' del 04.11.2021 limitatamente alle somme ivi richieste per l'anno 2021 CP_1 ed erogate prima di tale data, somme che il ricorrente non deve restituire all' . CP_1
Va, invece, rigettata la domanda relativamente alle somme chieste a titolo di indebito perché erogate nell'anno 2020 (per un importo di € 312,11).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014 e ss. modificazioni, parametri minimi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si applica sul punto la giurisprudenza secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo
a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cass. SS. UU. N. 32061/22). Elementi non presenti nel caso di specie.
P. Q. M.
6 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 17.07.2023 nei confronti
[...]
CP_ dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara l'illegittimità della richiesta restitutoria di cui alla nota dell' del CP_1
04.11.2021 limitatamente alle somme ivi richieste per l'anno 2021 ed erogate prima di tale data;
- rigetta per il resto le domande con riferimento alle somme indicate per l'anno
2020 (indebito di € 312,11);
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del CP_1
giudizio, che liquida complessivamente in euro 886,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 21 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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