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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 13/08/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 424/2019 r.g.
Parte_1
Avv.ti Valentino Brizzi, Marco Baldacci ricorrente ex art. 702 bis c.p.c.
Controparte_1
Avv. Fabrizio Giorgio Scaletta resistente
Controparte_2
Avv. Giovanni Gallo resistente
Controparte_3
Avv. Massimiliano Ghignone chiamata in causa
Le conclusioni delle parti:
Per la ricorrente:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i fatti e i titoli di cui in narrativa:
- condannare il Dott. e il Dott. in solido tra loro e ciascuno per i titoli di responsabilità Controparte_1 Controparte_2 ad essi rispettivamente ascrivibili, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da
, in misura di complessivi € 3.897,60 per il danno biologico temporaneo e di € 11.600,00 per il danno Parte_1 patrimoniale emergente, per un totale di€ 15.497,60 oltre accessori come per legge.
- Condannare il Dott. e il Dott. in solido tra loro e ciascuno per i titoli di Controparte_1 Controparte_2 responsabilità ad essi rispettivamente ascrivibili, al risarcimento di tutti i danni subiti da per Parte_1
1 l'inadempimento dell'obbligo di acquisizione del suo consenso informato agli interventi chirurgici cui è stata sottoposta, da determinarsi in via equitativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
- Condannare il Dott. e il Dott. in solido tra loro e ciascuno per i titoli di Controparte_1 Controparte_2 responsabilità ad essi rispettivamente ascrivibili, anche a norma dell'art. 8 c. 4 L. 24/2017, al rimborso delle spese processuali e di assistenza tecnico-specialistica sostenute da nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. Parte_1
74/2018 R.G. Tribunale di Spoleto, le prime come da nota spese che si deposita nuovamente e le seconde pari a € 2.257,00
€ come da documentazione in atti (Doc_6 Ricorso introduttivo e Doc_1 II° memoria ex art. 183 c.p.c.);
- Condannare i convenuti al pagamento di una pena pecuniaria in favore di , da determinarsi in via Parte_1 equitativa dal giudice, a norma dell'art. 8, 4° c. L. 24/2017 cit.
- Condannare i convenuti alla refusione in favore di delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, Parte_1 oltre IVA e CPA come per legge, anche indipendentemente dall'esito del giudizio in eventuale applicazione dell'art. 8, 4°
c., L. 24.2017.
In via subordinata istruttoria e salvo gravame, previa revoca in parte qua dell'ordinanza del 05/10/2021, ammettere le prove orali come richieste da parte attrice nel ricorso introduttivo e nelle memorie ex art. 183 c.p.c.”
Per il resistente Controparte_1
- Ritenuto l'eccepito difetto di legittimazione rispetto alla domanda di parte ricorrente, dichiarare con sentenza parziale
l'immediata estromissione del Dott. Controparte_1
Nel Merito
- Rigettare in ogni caso la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e sfornita di prova;
- Con vittoria di compensi e spese di lite, come per legge.
- Soltanto nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale delle avversarie domande, in ogni caso dichiarare che la chiamata in causa Compagnia di Assicurazione, è tenuta a tenere indenne e manlevare, giusta la sottoscritta
Polizza Assicurativa, il Dott. da ogni pretesa avversaria condannando la stessa al pagamento di quanto Controparte_1 sarà eventualmente tenuto il resistente.
Per il resistente Controparte_2
I. In via principale, rigettare la domanda proposta dalla sig.ra perché infondata in fatto ed in diritto e Parte_1 comunque non provata, quanto meno nei confronti del comparente dott. CP_2
II. In via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente, ridurre le pretese risarcitorie della sig.ra nei limiti in cui sarà data prova dei danni subiti e, di conseguenza, accertare e dichiarare che Parte_1 la responsabilità esclusiva del fatto dannoso è ascrivibile in via esclusiva e/o prevalente alla struttura sanitaria Dentix Italia srl e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento di quelle somme che dovessero essere riconosciute in favore della ricorrente, manlevando il dott. da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal presente Controparte_2
2 giudizio, anche in ordine all'eventuale condanna al pagamento delle spese e compensi professionali visto che la Dentix Italia srl ha assunto anche la responsabilità per fatto compiuto dal suo ausiliario medico e quindi, sarà, eventualmente responsabile per inadempienza contrattuale nei confronti della attrice ex art. 1218 c.c.
III. in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalla sig.ra e ciò Parte_1 anche nei confronti del convenuto dott. accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. CP_2
2055 cod. civ., le diverse responsabilità nella fattispecie de qua con accertamento della diseguale efficienza causale delle condotte e/o eventuale riduzione del carico risarcitorio.
IV. In via estremamente gradata, disporsi il rinnovo della consulenza medico-legale per le ragioni tutte esposte negli scritti difensivi di questa difesa.
Vinte comunque le spese con distrazione in favore dello scrivente procuratore.
Per Controparte_3
In via istruttoria
- Disporre, per le ragioni di cui alle note scritte del 22.01.2025 e di cui alle note critiche del CTP Dott.ssa la Per_1 rinnovazione della CTU;
Nel merito
In via principale
- Respingere, per i motivi in atti, tutte le domande formulate e/o formulande nei confronti di
[...]
In via subordinata Controparte_3
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsivoglia responsabilità del Dott. nella CP_1 vicenda oggetto di causa e venisse altresì accertata, nonostante le osservazioni svolte in atti, l'operatività della garanzia assicurativa invocata dall'assicurato:
• Riconoscere la garanzia e l'indennizzo di nei limiti e termini di polizza, nei Controparte_3 limiti dell'accertata responsabilità esclusivamente dell'assicurato e con esclusione del vincolo di solidarietà con eventuali altri soggetti responsabili, nei limiti del secondo rischio in caso di sussistenza di altra garanzia assicurativa per il medesimo evento ed in ogni caso entro il massimale di € 1.000.000,00 (euro un milione), con una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro,
e con esclusione dalle garanzie di polizza della restituzione dei compensi versati dal danneggiato per i trattamenti ritenuti incongrui e con esclusione del rimborso per le spese di assistenza legale e peritale;
Con il favore di diritti, onorari e spese di lite”.
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali.
1.1. A seguito di svolgimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 8 legge n. 24/2017, in data 21/02/2019 la ricorrente ha introdotto procedimento di merito ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.,
3 finalizzato ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti e delle spese sostenute a causa di denunciato erroneo trattamento sanitario.
1.1.1. Il già menzionato ricorso ex 702 bis c.p.c. è stato presentato nei confronti di Dentix Italia S.r.l., e dei sanitari e Controparte_1 Controparte_2
1.1.2. Una volta citati in giudizio, i convenuti Dentix Italia S.r.l. e sono stati autorizzati Controparte_1
a chiamare in causa le compagnie assicurative di riferimento: rispettivamente, la Controparte_4
[...
e la Controparte_5
. Inoltre, il rito prescelto dalla ricorrente è stato convertito dal giudice in rito ordinario, con
[...] concessione dei termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c.
1.1.4. In data 02/02/2020 è stato dichiarato in udienza l'intervenuto fallimento della società Dentix Italia
S.r.l. e il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo;
il processo è stato successivamente riassunto dalla ricorrente.
All'udienza del 15/09/2021, fissata per l'esame delle richieste istruttorie formulate dalle parti nelle rispettive memorie, il Giudice, non ritenendo necessaria l'acquisizione di prove, ha fissato udienza di precisazione conclusioni al 07/12/2022.
1.1.5. In data 20/03/2023 il giudice ha depositato sentenza parziale con cui si è dichiarata l'improcedibilità della domanda svolta da nei confronti di Dentix Italia s.r.l., ora in fallimento, con Parte_1
“integrale compensazione delle spese processuali, nei rapporti tra , DENTIX e la Terza Parte_1 chiamata ” (pag. 6 della sentenza parziale); con la medesima sentenza Controparte_4 il giudice ha disposto la prosecuzione “nei confronti del Convenuto dott. del dott. CP_1 CP_2 della Terza chiamata , individuando con separata Controparte_3 ordinanza il perimetro della integrazione istruttoria che ha reso necessaria la prosecuzione (formulazion del seguente quesito al c.t.u. “Posto che il CTU ha accertato il comportamento colpevole dei sanitari che ebbero in cura la uale causa dell'insuccesso dell'impianto, quanto dei danni subiti dall'odierna Attrice quali conseguenza Parte_1 degli errori sia di programmazione che di esecuzione del trattamento sanitario, precisi ora le quote di responsabilità da imputarsi ai singoli Convenuti” (si veda ordinanza del 20/3/2023).
1.1.6. L'elaborato consulenziale integrativo è stato depositato il 24/12/2024 e, con ordinanza del
29/5/2025, il processo è stato trattenuto in decisione.
2. Una volta indicata la cronologia degli accadimenti processuali, è bene procedere alla ricostruzione della vicenda in termini più specifici, avvalendosi del contributo tecnico fornito dai consulenti tecnici nominati d'ufficio.
4 2.1. Per comodità, verrà riportata la descrizione della condotta dei sanitari per come ricostruita dal c.t.u. sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
2.1.1. In particolare, nel procedimento per a.t.p., il consulente ha descritto la vicenda specificando che “la signora nel dicembre 2016 si rivolse ai sanitari della clinica Dentix per effettuare delle cure odontoiatriche Parte_1 al fine di una riabilitazione funzionale ed estetica del cavo orale.
Il dott. propose alla ricorrente i seguenti interventi: estrazione degli elementi 13 e 22 e sostituzione con Controparte_1 implantoprotesi comprensiva di provvisorio fisso e numero 5 corone provvisorie fisse e definitive in metallo ceramica sugli elementi: 21, 45 e 14/16”.
2.1.2. Il consulente in sede di a.t.p., quanto agli interventi effettuati sulla persona della ricorrente, ha Pe specificato che “nel gennaio 2017 il Dott. arba effettuava l'estrazione dell'elemento 22 e a distanza di 7 giorni del
13.
Nel maggio 2017, trascorso il periodo consigliato, il Dott. F. (sostituitosi al Dott. che aveva interrotto la CP_2 Per_3 sua collaborazione professionale con la struttura) procedeva al posizionamento degli impianti di 13 e 22 ed alla contestuale rigenerazione con bio-materiale: osso e membrana”.
2.1.3. Quanto agli accadimenti successivi ai già menzionati trattamenti, il consulente in a.t.p. ha precisato che “il giorno successivo all'intervento la signora accusando dolore, edema, sanguinamento prolungato e febbre, Parte_1 contattava la clinica ed il Dott. le confermava l'appuntamento a distanza di sette giorni dopo averla rassicurata sul CP_2 decorso post-operatorio. Il 25 maggio si recava alla vista di controllo, come stabilito, ed il chirurgo provvedeva alla rimozione dell'impianto del 22 (che risultava particolarmente dolorosa nonostante fosse stata praticata l'anestesia) in quanto non protesizzabile.
Le veniva confezionato ed applicato un manufatto protesico provvisorio mobile. Ai successivi controlli (effettuati da parte di
Dott. e emergeva anche mobilità degli elementi 21 e 23 con riassorbimento osseo, retrazione CP_1 CP_2 Per_4 gengivale e scopertura dei colletti che veniva attribuita ad un problema parodontale preesistente alla chirurgia e determinato da una perdita di attacco orizzontale (perdita di altezza dei picchi ossei tra 21 e 23) non rigenerabile” (citazione testuali tutte da pag. 5, consulenza in a.t.p., allegato n. 23 ricorso).
2.2. È bene procedere a sinterizzare le cause dei già menzionati disagi, per come individuate dai consulenti nominati d'ufficio.
2.2.1. Il consulente in a.t.p. ha rilevato che “la programmazione e l'esecuzione del caso siano stati effettuati, nonostante l'evidenza sulla OPT del dicembre 2016 e sulla Tac Cone Beam dell'aprile 2017 di lesione periapicale del 22
e riassorbimento osseo del 22 e 13, in maniera non adeguata.
In presenza di tali lesioni la corretta pratica avrebbe dovuto consigliare la rigenerazione ossea e l'aumento dello spessore dei tessuti molli nei siti 13 e 22 preventivamente all'inserimento degli impiantiche si sarebbe dovuto differire in presenza di un tessuto parodontale ed osseo sano.
5 Il trattamento odontoiatrico posto in atto sulla paziente è stato condotto senza il rispetto della “Legis artis” odontoiatrica con insuccesso della terapia in quanto del tutto mancante di un effettivo progetto terapeutico e riabilitativo implantologico non armonizzato nell'ambito di una corretta “ratio” terapeutica e riabilitativa sottendendo importanti componenti di colpa per imperizia tecnica” (pag. 6 consulenza in a.t.p., allegato n. 23 ricorso).
2.2.2. A fronte del già richiamato quesito integrativo (si veda precedente paragrafo 1.1.6.), è stato nominato nuovo c.t.u. nella fase processuale di merito;
lo stesso ha sintetizzato il precedente elaborato, da cui si evincerebbe come “i tessuti parodontali non fossero idonei ad accogliere tout court l'impianto in zona 2.2 e che, secondo la precedente C.T.U., sarebbe stato necessario far precedere tale intervento da una rigenerazione ossea con aumento dello spessore dei tessuti e differire più tardi l'inserimento degli impianti” (pag. 3 c.t.u., depositata il
24/12/2024).
2.3. Quanto alla individuazione degli specifici profili di responsabilità in capo ai resistenti, il nuovo c.t.u. ha inteso separare le posizioni.
2.3.1. Nella nuova c.t.u. si è specificato che “il dott. ha avuto contatto con la paziente per primo e si CP_1 suppone abbia visitato la signora e valutato con attenzione la documentazione radiografica presente;
decidendo il piano di trattamento implanto protesico” (…); il medesimo c.t.u. ha specificato che il resistente Controparte_1
“sembra tuttavia aver escluso la necessità di preliminari azioni rigenerative, sconfinando dunque nell'errore di programmazione” (pag. 3 c.t.u., depositata il 24/12/2024).
In altre parole, secondo il nuovo c.t.u., il medesimo resistente avrebbe compiuto un Controparte_1
“errore di programmazione dovuto ad una certa superficialità nel comporre un piano di trattamento implanto protesico basandosi solo su una radiografia ortopanoramica, esame insufficiente a tale funzione e che non gli ha consentito una più attenta valutazione del sito 2.2 ricevente l'impianto. Piano terapeutico che il dott. si è per così dire “trovato” già CP_2 redatto dal dott. e per il quale la paziente, al momento dell'inserimento dell'impianto, stava già corrispondendo CP_1 il pagamento” (pag. 4 c.t.u., depositata il 24/12/2024).
2.3.2. Quanto alla posizione del resistente è bene rilevare che quest'ultimo, secondo il Controparte_2 nuovo c.t.u., “seppur vero essere subentrato in corsa succedendo al dott. quindi col piano di trattamento già definito, Per_3 poteva e, certamente, doveva valutare autonomamente la situazione clinica della paziente, circostanza che avrebbe potuto comportare un suo eventuale ripensamento terapeutico e verosimilmente la messa in opera della rigenerazione ossea, ritenuta necessaria dalla precedente C.T.U.” (pag. 3 c.t.u., depositata il 24/12/2024).
In altre parole, secondo il nuovo c.t.u., il medesimo resistente avrebbe compiuto errori Controparte_2
“di programmazione” e “di esecuzione” in quanto “al contrario del suo collega, egli aveva a disposizione anche una radiografia Tac Cone beam, esame principe in codesta situazione clinica;
ha inoltre materialmente condotto egli stesso l'atto chirurgico, circostanza che lo rende responsabile anche della fase esecutiva” (pag. 4 c.t.u., depositata il 24/12/2024).
6 2.3.3. Pertanto, secondo il nuovo c.t.u., “la responsabilità professionale può essere ripartita al 25% per il dott.
e per il 75% per il dott. . CP_1 CP_2
3. Ciò posto, in punto di individuazione della condotta colposa, appare corretto concordare con le richiamate conclusioni dei consulenti tecnici nominati d'ufficio.
In particolare, appare condivisibile l'affermazione secondo cui l'errore nel trattamento sanitario sia riconducibile alla mancata preventiva rigenerazione ossea e al mancato preventivo aumento di spessore dei tessuti molli;
infatti, solo al consolidamento dell'effetto di tali operazioni si sarebbe potuto procedere all'inserimento degli impianti dentali.
Nel caso di specie, invece, tutte le attività venivano eseguite contestualmente;
l'impianto, quindi, veniva installato senza attendere il consolidamento delle operazioni sul tessuto osseo e sui tessuti molli: ciò determinava conseguenze sulla salute della ricorrente, oltre alla necessità di rimuovere l'impianto appena inserito.
Tale ricostruzione appare logica e coerente;
le parti resistenti, inoltre, non hanno elaborato considerazioni suscettibili di porre in dubbio il ragionamento appena svolto.
3.1. Alla luce di tale approdo, occorre soffermarsi sulle posizioni dei sanitari resistenti.
3.1.1. Quanto alla posizione di non pare tuttavia potersi individuare alcun particolare Controparte_1 errore di programmazione;
i descritti profili colposi della condotta devono invece integralmente attribuirsi a . Controparte_2
3.1.1.1. A tal proposito si evidenzia che nel piano terapeutico, compilato dallo stesso in Controparte_1 sede di primo contatto con , è espressamente indicata la necessità di svolgere operazioni Parte_1 di consolidamento per “ossomembrana” (si veda allegato n. 1 ricorso), tant'è che il prezzo corrisposto dalla stessa comprendeva attività di “rigenerazione con inserta di osso 05/1 d + membrana Parte_1 riassorbibile (per quadrante)” (si veda preventivo del 3/12/2016, allegato n. 2 ricorso).
3.1.1.2. Nel suddetto piano non venivano indicate particolari tempistiche per lo svolgimento di tali attività.
3.1.1.3. Inoltre, il suddetto piano veniva elaborato da nel dicembre 2016; quindi, prima Controparte_1 della duplice estrazione dentale del gennaio 2017 e della effettuazione di esame diagnostico di particolare rilevanza (“radiografia Tac Cone beam, esame principe in codesta situazione clinica”, eseguita nell'aprile 2017: si richiama quanto affermato da nuovo c.t.u., pag. 4 c.t.u., depositata il 24/12/2024).
3.1.1.4. Dunque, in sede di predisposizione del piano terapeutico collegato al preventivo di spesa,
non disponeva di piena “base dati” e, in ogni caso, aveva specificamente indicato la Controparte_1
7 necessità di effettuare operazioni di consolidamento osseo e dei tessuti (pur non avendo chiaramente indicato la sequenza e le tempistiche degli interventi medici).
A tal proposito si evidenzia il tenore perplesso delle espressioni utilizzate dal c.t.u. (quello nominato in fase di merito), secondo cui il resistente “sembra tuttavia aver escluso la necessità di preliminari Controparte_1 azioni rigenerative, sconfinando dunque nell'errore di programmazione” (pag. 3 c.t.u., depositata il 24/12/2024, locuzione già richiamata in precedente paragrafo).
Quindi la condotta colposa, eventualmente ascrivibile a , non si configura in maniera Controparte_1 chiara.
3.1.1.5. Si ritiene invece corretto affermare che solo nell'aprile 2017 i sanitari disponevano di piena “base dati” (si veda il precedente paragrafo 3.1.1.3.); a quel punto, il soggetto deputato a valutare le condizioni della ricorrente, successive alla duplice estrazione dentaria, era . Controparte_2
Solo quest'ultimo, quindi, avrebbe potuto e dovuto interpretare il piano terapeutico in funzione delle specifiche condizioni della paziente, imprimendo ai programmati interventi quella sequenza che ne avrebbe determinato il successo;
nell'ambito di tale ricostruzione, si coglie appieno la riferibilità a
[...]
dei profili colposi di responsabilità per come già enucleati al precedente par. 3. CP_2
3.2. Deve quindi essere rigettata la domanda risarcitoria relativa al danno biologico presentata nei confronti di , mentre deve trovare accoglimento quella proposta nei confronti di Controparte_1 [...]
. CP_2
4. Perciò, quanto alla richiesta risarcitoria con cui si chiede la riparazione del danno non patrimoniale, è opportuno elaborare una serie di considerazioni.
4.1. Con riferimento ai danni concretamente risarcibili, deve subito osservarsi che, nel caso di specie, sarebbero risarcibili i danni non patrimoniali (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), in quanto la fattispecie dannosa integra gli estremi del reato di lesioni colpose e in quanto, in ogni caso, la condotta appare lesiva di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto alla salute. Quanto ai danni non patrimoniali è doverosa una breve digressione per dar conto del lungo iter giurisprudenziale in materia risarcitoria e degli ultimi arresti della Corte di Cassazione in ordine al riassetto sistematico di tale istituto.
È ormai da tempo pacifica la ricostruzione bipolare del sistema risarcitorio basato sulle due categorie del danno patrimoniale – risarcibile ex art. 2043 c.c. – e del danno non patrimoniale – risarcibile ex art. 2059
c.c. (sentenze Cass. nn. 8827/2003 e 8828/2003).
La categoria del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. – ampliata dalle citate sentenze del
2003 e tripartita nelle sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale – è stata riportata ad unità con le cd. sentenze di SA RT (Cass. S.U. nn. 26972/08, 26973/08, 26974/08 e 26975/08) con
8 le quali la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
In particolare, con riguardo all'operazione di attribuzione di un valore monetario al complesso delle ripercussioni negative verificatesi su beni non economicamente valutabili, le Sezioni Unite hanno precisato che il risarcimento deve assicurare un ristoro completo, ma senza duplicazioni, sicché devono prendersi in considerazione tutti i pregiudizi-conseguenza ricorrenti nella fattispecie concreta ma una e una sola volta, avendo ben presente l'effettivo svantaggio subito a prescindere dal nome utilizzato. Va dunque risarcita innanzitutto la riduzione dell'integrità psicofisica del danneggiato.
4.2. Si ritiene opportuno dover fare applicazione delle Tabelle adottate dal Tribunale di Milano – nella versione in vigore alla data della sentenza - che hanno ricevuto pieno riconoscimento da parte della
Suprema Corte, che le ha ritenute applicabili per la liquidazione del danno non patrimoniale di non lieve entità su tutto il territorio nazionale (sul punto si veda Cass. 7.6.2011, n. 12408).
In forza delle richiamate Tabelle il computo viene effettuato attribuendo ad ogni punto percentuale un valore crescente in relazione alla gravità della lesione e ridefinito alla luce di un coefficiente rapportato all'età del soggetto.
Deve osservarsi altresì che “in tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.” (sul punto si veda Cass. n. 13982/2015).
4.3. Ciò premesso, occorre evidenziare che le conclusioni contenute nella consulenza tecnica appaiono raggiunte a seguito di concreti accertamenti sulle condizioni di salute della persona periziata, fondati sulla accurata disamina della documentazione prodotta in giudizio.
Pertanto, le considerazioni espresse dal c.t.u. sono pienamente condivise ai fini delle valutazioni da assumere nel presente giudizio.
4.4. Nel caso di specie, alla luce dell'espletata c.t.u. medica, è stata accertata lesione all'integrità fisica.
9 Tuttavia, secondo il c.t.u. in a.t.p., “non sussiste danno biologico permanente in quanto l'estrazione degli elementi 22
e 13 non può essere considerata un danno in quanto si trattava di elementi esteticamente e funzionalmente alterati, tali da consigliarne già allora l'avulsione e la sostituzione”, mentre invece sussiste “invalidità temporanea parziale al 50%
(cinquanta per cento) per giorni 28 (ventotto), calcolati in base alla certificazione del medico di medicina generale con prognosi dal 17/05/2017 al 14/06/2017,per il periodo in cui è stata sottoposta al precedente trattamento e di giorni 60 (sessanta) al 25% per il periodo di cure che sarà necessario per il ripristino con corretta riabilitazione”.
4.5. Alla luce di ciò, in applicazione dei criteri orientativi contenuti nelle Tabelle di Milano, il quantum risarcibile ammonta ad € 3.335,00 per danno biologico temporaneo.
4.5.1. Inoltre, oltre alla sorte capitale così come sopra liquidata, competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante” e computabili, in relazione al pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro, con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente.
Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data dell'evento (per ciò che concerne gli importi a titolo di danno non patrimoniale) ed alla data del pagamento (per ciò che concerne gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro (per gli importi riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale) e dalla data del pagamento (per gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
5. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, deve inoltre essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente ad ottenere la ulteriore somma di € 11.600,00, derivante “dal risarcimento delle spese da sostenere per la corretta riabilitazione della funzione masticatoria” (si veda pag. 7 c.t.u. resa in a.t.p., allegato n. 23 ricorso introduttivo); a tale somma devono aggiungersi interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo.
6. Quanto alla domanda relativa alla denunciata mancata raccolta del consenso informato è bene precisare quanto segue.
10 6.1. In termini generali la giurisprudenza di legittimità, nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi:
I) se ricorrono:
a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso),
b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti),
c) la condotta inadempiente o colposa del medico,
è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono:
a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico),
b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti),
c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria,
è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni);
III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito),
11 il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (sul punto si veda Cass. Sez. 3, 12/06/2023, n. 16633, Rv. 668112 - 02).
6.2. Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che, in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.
Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa"
(sul punto si veda Cass. Sez. 3, 04/11/2020, n. 24471, Rv. 659760 - 01).
6.3. Operate tali premesse, occorre analizzare la domanda formulata dalla ricorrente.
6.3.1. In relazione alla operazione del 25/5/2017, deve rilevarsi che il dissenso presunto non risulta essere allegato da parte attrice.
Per cui, in relazione all'operazione del 25/5/2017, la fattispecie deve dunque essere inquadrata nella ipotesi sub I) di cui al par. 6.1., con conseguente rigetto della richiesta risarcitoria.
6.3.2. Con riferimento alla operazione svoltasi il 18/5/2017, deve rilevarsi che parte resistente non ha delineato circostanze indicative della sofferenza di danno conseguenza, specificamente collegato alla violazione del diritto all'autodeterminazione.
6.3.2.1. A tal proposito è stato affermato che “in caso di incompleta o mancante informazione sui trattamenti sanitari cui sottoporre il paziente (in questo caso, la carenza informativa ha riguardato, in particolare, le terapie postoperatorie), l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di "chance" di guarigione, ma include la perdita di un "ventaglio" di opzioni con le quali scegliere come affrontare
l'ultimo tratto del proprio percorso di vita e della necessaria consapevolezza attraverso la quale maturare l'accettazione della
12 propria condizione e gestire i propri rapporti personali con piena cognizione delle proprie condizioni fisiche e delle proprie prospettive future.
La perdita del diritto alla autodeterminazione costituisce la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, che giustifica una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa (Cass.
n. 16633 del 2023; Cass. n. 28985 del 2019; Cass. n. 10424 del 2019; Cass. n.7260 del 2018)”.
6.3.2.2. Appare corretto rilevare che, ancorché sia astrattamente possibile procedere a liquidazione di tipo equitativo, nel caso di specie non è possibile riconoscere il patimento di autonomo pregiudizio in relazione alla eventuale lesione del diritto all'autodeterminazione, non essendo stato allegato alcun concreto e specifico pregiudizio patito dalla ricorrente (diverso dal danno all'integrità fisica) né, in relazione alle concrete condizioni del caso di specie, appare agevole presumerne la sussistenza.
6.4. Pertanto, le domande risarcitorie in relazione alla lesione del diritto all'autodeterminazione devono essere rigettate.
7. Occorre soffermarsi sulle argomentazioni difensive spese da nella comparsa Controparte_2 conclusionale.
7.1. Quanto alla sottolineatura relativa al fatto che l'operazione svolta da avveniva “nel Controparte_2 maggio 2017 (e dunque dopo oltre 5 mesi dalla diagnosi e dalla scelta dell'iter programmato tra il dicembre 2016 ed il gennaio 2017)” (si veda pag. 1 comparsa conclusionale), deve osservarsi che, come detto,
[...]
si trovava nelle migliori condizioni per valutare l'adeguatezza dell'iter terapeutico, individuare CP_2 la sequenza e le tempistiche delle programmate operazioni ovvero proporre eventuali modifiche, posto che avrebbe dovuto valutare la situazione dopo le estrazioni dentali avvenute nel gennaio 2017 e l'esame
“radiografia Tac Cone beam”, svolto nell'aprile 2017.
7.2. Quanto alla invocata richiesta di porre esclusivamente a carico della struttura sanitaria le conseguenze dell'inadempimento, deve rilevarsi che la struttura sanitaria non è più parte del presente procedimento (si veda sentenza parziale del 20/3/2023, descritta al precedente par. 1.1.6.) di talché dovrà valutarsi unicamente, come è stato fatto, il titolo di responsabilità riferibile ai sanitari (responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 7 co. 3 legge n. 24/2017).
7.2.1. Conseguentemente, il presente provvedimento non potrà neppure spiegare i propri effetti nei confronti di (compagnia assicurativa della struttura sanitaria), considerato Controparte_4 che la polizza assicurativa si attiverebbe nel solo caso di condanna della struttura sanitaria assicurata.
7.3. Quanto alla invocata esclusione della responsabilità del sanitario per mancato accertamento di “dolo
o colpa grave (art. 9 della legge Gelli)” (pag. 2, comparsa conclusionale ) deve precisarsi che, Controparte_2
13 a prescindere dall'impreciso richiamo normativo, nessuna esclusione di responsabilità può operare nel caso di specie.
7.3.1. Non può applicarsi, infatti, l'art. 2236 c.c. in quanto la prestazione non era connotata da problemi tecnici di speciale difficoltà.
7.3.2. In ogni caso, a ben vedere, la condotta di può ritenersi connotata da colpa grave, Controparte_2 considerato che, pur disponendo di chiaro quadro clinico in ordine alle condizioni della paziente (si veda precedente paragrafo 3.1.1.5. e ss.), eseguiva operazioni inadeguate che determinavano l'insuccesso dell'applicazione dell'impianto dentale.
8. Riconosciuta la responsabilità unicamente in capo a , occorre individuare il regime Controparte_2 delle spese per le diverse parti (ancora) costituite nel presente procedimento (quelle non oggetto del pronunciamento di improcedibilità, come da sentenza parziale del 20/3/2023).
8.1. Con riferimento alla domanda svolta da nei confronti di , le spese Parte_1 Controparte_2 di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi superiori ai medi tariffari (ma inferiori a quelli massimi), in relazione alla complessità del procedimento e delle questioni affrontate, alla significativa durata del procedimento, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
8.2. Le spese di lite tra , e Compagnia di Assicurazioni S.p.a. Parte_1 Controparte_1 CP_3 devono essere compensate, considerato che parte ricorrente aveva comunque sofferto danni in relazione alle prestazioni mediche erogate da Dentix Italia s.r.l.; nell'ambito di tali prestazioni si collocava anche il contributo medico offerto da . Controparte_1
L'esistenza di profili colposi in relazione a tale contributo appare dubbia (si veda precedente paragrafo
3.1.1.4.), con conseguente necessità di compensare le spese di giudizio.
8.3. Le spese di c.t.u. devono essere definitivamente e integralmente poste in carico a . Controparte_2
p.q.m.
accoglie nei termini di cui in motivazione, la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e per l'effetto: Controparte_2
Condanna al pagamento in favore di della somma di euro € 3.335,00 Controparte_2 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale oltre al lucro cessante da devalutazione, applicazione interessi e rivalutazione come in parte motiva, e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
14 Condanna al pagamento in favore di della somma di euro € Controparte_2 Parte_1
11.600,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Condanna , in favore di , al pagamento delle spese di lite quantificate Controparte_2 Parte_1 in € 286,00 per spese vive e in € 6.000,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Rigetta la domanda proposta da nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
Compensa integralmente le spese di lite tra , e Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_3
Spese di c.t.u. interamente a carico di . Controparte_2
Spoleto, 13 agosto 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
15
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 424/2019 r.g.
Parte_1
Avv.ti Valentino Brizzi, Marco Baldacci ricorrente ex art. 702 bis c.p.c.
Controparte_1
Avv. Fabrizio Giorgio Scaletta resistente
Controparte_2
Avv. Giovanni Gallo resistente
Controparte_3
Avv. Massimiliano Ghignone chiamata in causa
Le conclusioni delle parti:
Per la ricorrente:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i fatti e i titoli di cui in narrativa:
- condannare il Dott. e il Dott. in solido tra loro e ciascuno per i titoli di responsabilità Controparte_1 Controparte_2 ad essi rispettivamente ascrivibili, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da
, in misura di complessivi € 3.897,60 per il danno biologico temporaneo e di € 11.600,00 per il danno Parte_1 patrimoniale emergente, per un totale di€ 15.497,60 oltre accessori come per legge.
- Condannare il Dott. e il Dott. in solido tra loro e ciascuno per i titoli di Controparte_1 Controparte_2 responsabilità ad essi rispettivamente ascrivibili, al risarcimento di tutti i danni subiti da per Parte_1
1 l'inadempimento dell'obbligo di acquisizione del suo consenso informato agli interventi chirurgici cui è stata sottoposta, da determinarsi in via equitativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
- Condannare il Dott. e il Dott. in solido tra loro e ciascuno per i titoli di Controparte_1 Controparte_2 responsabilità ad essi rispettivamente ascrivibili, anche a norma dell'art. 8 c. 4 L. 24/2017, al rimborso delle spese processuali e di assistenza tecnico-specialistica sostenute da nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. Parte_1
74/2018 R.G. Tribunale di Spoleto, le prime come da nota spese che si deposita nuovamente e le seconde pari a € 2.257,00
€ come da documentazione in atti (Doc_6 Ricorso introduttivo e Doc_1 II° memoria ex art. 183 c.p.c.);
- Condannare i convenuti al pagamento di una pena pecuniaria in favore di , da determinarsi in via Parte_1 equitativa dal giudice, a norma dell'art. 8, 4° c. L. 24/2017 cit.
- Condannare i convenuti alla refusione in favore di delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, Parte_1 oltre IVA e CPA come per legge, anche indipendentemente dall'esito del giudizio in eventuale applicazione dell'art. 8, 4°
c., L. 24.2017.
In via subordinata istruttoria e salvo gravame, previa revoca in parte qua dell'ordinanza del 05/10/2021, ammettere le prove orali come richieste da parte attrice nel ricorso introduttivo e nelle memorie ex art. 183 c.p.c.”
Per il resistente Controparte_1
- Ritenuto l'eccepito difetto di legittimazione rispetto alla domanda di parte ricorrente, dichiarare con sentenza parziale
l'immediata estromissione del Dott. Controparte_1
Nel Merito
- Rigettare in ogni caso la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e sfornita di prova;
- Con vittoria di compensi e spese di lite, come per legge.
- Soltanto nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale delle avversarie domande, in ogni caso dichiarare che la chiamata in causa Compagnia di Assicurazione, è tenuta a tenere indenne e manlevare, giusta la sottoscritta
Polizza Assicurativa, il Dott. da ogni pretesa avversaria condannando la stessa al pagamento di quanto Controparte_1 sarà eventualmente tenuto il resistente.
Per il resistente Controparte_2
I. In via principale, rigettare la domanda proposta dalla sig.ra perché infondata in fatto ed in diritto e Parte_1 comunque non provata, quanto meno nei confronti del comparente dott. CP_2
II. In via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente, ridurre le pretese risarcitorie della sig.ra nei limiti in cui sarà data prova dei danni subiti e, di conseguenza, accertare e dichiarare che Parte_1 la responsabilità esclusiva del fatto dannoso è ascrivibile in via esclusiva e/o prevalente alla struttura sanitaria Dentix Italia srl e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento di quelle somme che dovessero essere riconosciute in favore della ricorrente, manlevando il dott. da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal presente Controparte_2
2 giudizio, anche in ordine all'eventuale condanna al pagamento delle spese e compensi professionali visto che la Dentix Italia srl ha assunto anche la responsabilità per fatto compiuto dal suo ausiliario medico e quindi, sarà, eventualmente responsabile per inadempienza contrattuale nei confronti della attrice ex art. 1218 c.c.
III. in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalla sig.ra e ciò Parte_1 anche nei confronti del convenuto dott. accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. CP_2
2055 cod. civ., le diverse responsabilità nella fattispecie de qua con accertamento della diseguale efficienza causale delle condotte e/o eventuale riduzione del carico risarcitorio.
IV. In via estremamente gradata, disporsi il rinnovo della consulenza medico-legale per le ragioni tutte esposte negli scritti difensivi di questa difesa.
Vinte comunque le spese con distrazione in favore dello scrivente procuratore.
Per Controparte_3
In via istruttoria
- Disporre, per le ragioni di cui alle note scritte del 22.01.2025 e di cui alle note critiche del CTP Dott.ssa la Per_1 rinnovazione della CTU;
Nel merito
In via principale
- Respingere, per i motivi in atti, tutte le domande formulate e/o formulande nei confronti di
[...]
In via subordinata Controparte_3
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsivoglia responsabilità del Dott. nella CP_1 vicenda oggetto di causa e venisse altresì accertata, nonostante le osservazioni svolte in atti, l'operatività della garanzia assicurativa invocata dall'assicurato:
• Riconoscere la garanzia e l'indennizzo di nei limiti e termini di polizza, nei Controparte_3 limiti dell'accertata responsabilità esclusivamente dell'assicurato e con esclusione del vincolo di solidarietà con eventuali altri soggetti responsabili, nei limiti del secondo rischio in caso di sussistenza di altra garanzia assicurativa per il medesimo evento ed in ogni caso entro il massimale di € 1.000.000,00 (euro un milione), con una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro,
e con esclusione dalle garanzie di polizza della restituzione dei compensi versati dal danneggiato per i trattamenti ritenuti incongrui e con esclusione del rimborso per le spese di assistenza legale e peritale;
Con il favore di diritti, onorari e spese di lite”.
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali.
1.1. A seguito di svolgimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 8 legge n. 24/2017, in data 21/02/2019 la ricorrente ha introdotto procedimento di merito ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.,
3 finalizzato ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti e delle spese sostenute a causa di denunciato erroneo trattamento sanitario.
1.1.1. Il già menzionato ricorso ex 702 bis c.p.c. è stato presentato nei confronti di Dentix Italia S.r.l., e dei sanitari e Controparte_1 Controparte_2
1.1.2. Una volta citati in giudizio, i convenuti Dentix Italia S.r.l. e sono stati autorizzati Controparte_1
a chiamare in causa le compagnie assicurative di riferimento: rispettivamente, la Controparte_4
[...
e la Controparte_5
. Inoltre, il rito prescelto dalla ricorrente è stato convertito dal giudice in rito ordinario, con
[...] concessione dei termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c.
1.1.4. In data 02/02/2020 è stato dichiarato in udienza l'intervenuto fallimento della società Dentix Italia
S.r.l. e il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo;
il processo è stato successivamente riassunto dalla ricorrente.
All'udienza del 15/09/2021, fissata per l'esame delle richieste istruttorie formulate dalle parti nelle rispettive memorie, il Giudice, non ritenendo necessaria l'acquisizione di prove, ha fissato udienza di precisazione conclusioni al 07/12/2022.
1.1.5. In data 20/03/2023 il giudice ha depositato sentenza parziale con cui si è dichiarata l'improcedibilità della domanda svolta da nei confronti di Dentix Italia s.r.l., ora in fallimento, con Parte_1
“integrale compensazione delle spese processuali, nei rapporti tra , DENTIX e la Terza Parte_1 chiamata ” (pag. 6 della sentenza parziale); con la medesima sentenza Controparte_4 il giudice ha disposto la prosecuzione “nei confronti del Convenuto dott. del dott. CP_1 CP_2 della Terza chiamata , individuando con separata Controparte_3 ordinanza il perimetro della integrazione istruttoria che ha reso necessaria la prosecuzione (formulazion del seguente quesito al c.t.u. “Posto che il CTU ha accertato il comportamento colpevole dei sanitari che ebbero in cura la uale causa dell'insuccesso dell'impianto, quanto dei danni subiti dall'odierna Attrice quali conseguenza Parte_1 degli errori sia di programmazione che di esecuzione del trattamento sanitario, precisi ora le quote di responsabilità da imputarsi ai singoli Convenuti” (si veda ordinanza del 20/3/2023).
1.1.6. L'elaborato consulenziale integrativo è stato depositato il 24/12/2024 e, con ordinanza del
29/5/2025, il processo è stato trattenuto in decisione.
2. Una volta indicata la cronologia degli accadimenti processuali, è bene procedere alla ricostruzione della vicenda in termini più specifici, avvalendosi del contributo tecnico fornito dai consulenti tecnici nominati d'ufficio.
4 2.1. Per comodità, verrà riportata la descrizione della condotta dei sanitari per come ricostruita dal c.t.u. sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
2.1.1. In particolare, nel procedimento per a.t.p., il consulente ha descritto la vicenda specificando che “la signora nel dicembre 2016 si rivolse ai sanitari della clinica Dentix per effettuare delle cure odontoiatriche Parte_1 al fine di una riabilitazione funzionale ed estetica del cavo orale.
Il dott. propose alla ricorrente i seguenti interventi: estrazione degli elementi 13 e 22 e sostituzione con Controparte_1 implantoprotesi comprensiva di provvisorio fisso e numero 5 corone provvisorie fisse e definitive in metallo ceramica sugli elementi: 21, 45 e 14/16”.
2.1.2. Il consulente in sede di a.t.p., quanto agli interventi effettuati sulla persona della ricorrente, ha Pe specificato che “nel gennaio 2017 il Dott. arba effettuava l'estrazione dell'elemento 22 e a distanza di 7 giorni del
13.
Nel maggio 2017, trascorso il periodo consigliato, il Dott. F. (sostituitosi al Dott. che aveva interrotto la CP_2 Per_3 sua collaborazione professionale con la struttura) procedeva al posizionamento degli impianti di 13 e 22 ed alla contestuale rigenerazione con bio-materiale: osso e membrana”.
2.1.3. Quanto agli accadimenti successivi ai già menzionati trattamenti, il consulente in a.t.p. ha precisato che “il giorno successivo all'intervento la signora accusando dolore, edema, sanguinamento prolungato e febbre, Parte_1 contattava la clinica ed il Dott. le confermava l'appuntamento a distanza di sette giorni dopo averla rassicurata sul CP_2 decorso post-operatorio. Il 25 maggio si recava alla vista di controllo, come stabilito, ed il chirurgo provvedeva alla rimozione dell'impianto del 22 (che risultava particolarmente dolorosa nonostante fosse stata praticata l'anestesia) in quanto non protesizzabile.
Le veniva confezionato ed applicato un manufatto protesico provvisorio mobile. Ai successivi controlli (effettuati da parte di
Dott. e emergeva anche mobilità degli elementi 21 e 23 con riassorbimento osseo, retrazione CP_1 CP_2 Per_4 gengivale e scopertura dei colletti che veniva attribuita ad un problema parodontale preesistente alla chirurgia e determinato da una perdita di attacco orizzontale (perdita di altezza dei picchi ossei tra 21 e 23) non rigenerabile” (citazione testuali tutte da pag. 5, consulenza in a.t.p., allegato n. 23 ricorso).
2.2. È bene procedere a sinterizzare le cause dei già menzionati disagi, per come individuate dai consulenti nominati d'ufficio.
2.2.1. Il consulente in a.t.p. ha rilevato che “la programmazione e l'esecuzione del caso siano stati effettuati, nonostante l'evidenza sulla OPT del dicembre 2016 e sulla Tac Cone Beam dell'aprile 2017 di lesione periapicale del 22
e riassorbimento osseo del 22 e 13, in maniera non adeguata.
In presenza di tali lesioni la corretta pratica avrebbe dovuto consigliare la rigenerazione ossea e l'aumento dello spessore dei tessuti molli nei siti 13 e 22 preventivamente all'inserimento degli impiantiche si sarebbe dovuto differire in presenza di un tessuto parodontale ed osseo sano.
5 Il trattamento odontoiatrico posto in atto sulla paziente è stato condotto senza il rispetto della “Legis artis” odontoiatrica con insuccesso della terapia in quanto del tutto mancante di un effettivo progetto terapeutico e riabilitativo implantologico non armonizzato nell'ambito di una corretta “ratio” terapeutica e riabilitativa sottendendo importanti componenti di colpa per imperizia tecnica” (pag. 6 consulenza in a.t.p., allegato n. 23 ricorso).
2.2.2. A fronte del già richiamato quesito integrativo (si veda precedente paragrafo 1.1.6.), è stato nominato nuovo c.t.u. nella fase processuale di merito;
lo stesso ha sintetizzato il precedente elaborato, da cui si evincerebbe come “i tessuti parodontali non fossero idonei ad accogliere tout court l'impianto in zona 2.2 e che, secondo la precedente C.T.U., sarebbe stato necessario far precedere tale intervento da una rigenerazione ossea con aumento dello spessore dei tessuti e differire più tardi l'inserimento degli impianti” (pag. 3 c.t.u., depositata il
24/12/2024).
2.3. Quanto alla individuazione degli specifici profili di responsabilità in capo ai resistenti, il nuovo c.t.u. ha inteso separare le posizioni.
2.3.1. Nella nuova c.t.u. si è specificato che “il dott. ha avuto contatto con la paziente per primo e si CP_1 suppone abbia visitato la signora e valutato con attenzione la documentazione radiografica presente;
decidendo il piano di trattamento implanto protesico” (…); il medesimo c.t.u. ha specificato che il resistente Controparte_1
“sembra tuttavia aver escluso la necessità di preliminari azioni rigenerative, sconfinando dunque nell'errore di programmazione” (pag. 3 c.t.u., depositata il 24/12/2024).
In altre parole, secondo il nuovo c.t.u., il medesimo resistente avrebbe compiuto un Controparte_1
“errore di programmazione dovuto ad una certa superficialità nel comporre un piano di trattamento implanto protesico basandosi solo su una radiografia ortopanoramica, esame insufficiente a tale funzione e che non gli ha consentito una più attenta valutazione del sito 2.2 ricevente l'impianto. Piano terapeutico che il dott. si è per così dire “trovato” già CP_2 redatto dal dott. e per il quale la paziente, al momento dell'inserimento dell'impianto, stava già corrispondendo CP_1 il pagamento” (pag. 4 c.t.u., depositata il 24/12/2024).
2.3.2. Quanto alla posizione del resistente è bene rilevare che quest'ultimo, secondo il Controparte_2 nuovo c.t.u., “seppur vero essere subentrato in corsa succedendo al dott. quindi col piano di trattamento già definito, Per_3 poteva e, certamente, doveva valutare autonomamente la situazione clinica della paziente, circostanza che avrebbe potuto comportare un suo eventuale ripensamento terapeutico e verosimilmente la messa in opera della rigenerazione ossea, ritenuta necessaria dalla precedente C.T.U.” (pag. 3 c.t.u., depositata il 24/12/2024).
In altre parole, secondo il nuovo c.t.u., il medesimo resistente avrebbe compiuto errori Controparte_2
“di programmazione” e “di esecuzione” in quanto “al contrario del suo collega, egli aveva a disposizione anche una radiografia Tac Cone beam, esame principe in codesta situazione clinica;
ha inoltre materialmente condotto egli stesso l'atto chirurgico, circostanza che lo rende responsabile anche della fase esecutiva” (pag. 4 c.t.u., depositata il 24/12/2024).
6 2.3.3. Pertanto, secondo il nuovo c.t.u., “la responsabilità professionale può essere ripartita al 25% per il dott.
e per il 75% per il dott. . CP_1 CP_2
3. Ciò posto, in punto di individuazione della condotta colposa, appare corretto concordare con le richiamate conclusioni dei consulenti tecnici nominati d'ufficio.
In particolare, appare condivisibile l'affermazione secondo cui l'errore nel trattamento sanitario sia riconducibile alla mancata preventiva rigenerazione ossea e al mancato preventivo aumento di spessore dei tessuti molli;
infatti, solo al consolidamento dell'effetto di tali operazioni si sarebbe potuto procedere all'inserimento degli impianti dentali.
Nel caso di specie, invece, tutte le attività venivano eseguite contestualmente;
l'impianto, quindi, veniva installato senza attendere il consolidamento delle operazioni sul tessuto osseo e sui tessuti molli: ciò determinava conseguenze sulla salute della ricorrente, oltre alla necessità di rimuovere l'impianto appena inserito.
Tale ricostruzione appare logica e coerente;
le parti resistenti, inoltre, non hanno elaborato considerazioni suscettibili di porre in dubbio il ragionamento appena svolto.
3.1. Alla luce di tale approdo, occorre soffermarsi sulle posizioni dei sanitari resistenti.
3.1.1. Quanto alla posizione di non pare tuttavia potersi individuare alcun particolare Controparte_1 errore di programmazione;
i descritti profili colposi della condotta devono invece integralmente attribuirsi a . Controparte_2
3.1.1.1. A tal proposito si evidenzia che nel piano terapeutico, compilato dallo stesso in Controparte_1 sede di primo contatto con , è espressamente indicata la necessità di svolgere operazioni Parte_1 di consolidamento per “ossomembrana” (si veda allegato n. 1 ricorso), tant'è che il prezzo corrisposto dalla stessa comprendeva attività di “rigenerazione con inserta di osso 05/1 d + membrana Parte_1 riassorbibile (per quadrante)” (si veda preventivo del 3/12/2016, allegato n. 2 ricorso).
3.1.1.2. Nel suddetto piano non venivano indicate particolari tempistiche per lo svolgimento di tali attività.
3.1.1.3. Inoltre, il suddetto piano veniva elaborato da nel dicembre 2016; quindi, prima Controparte_1 della duplice estrazione dentale del gennaio 2017 e della effettuazione di esame diagnostico di particolare rilevanza (“radiografia Tac Cone beam, esame principe in codesta situazione clinica”, eseguita nell'aprile 2017: si richiama quanto affermato da nuovo c.t.u., pag. 4 c.t.u., depositata il 24/12/2024).
3.1.1.4. Dunque, in sede di predisposizione del piano terapeutico collegato al preventivo di spesa,
non disponeva di piena “base dati” e, in ogni caso, aveva specificamente indicato la Controparte_1
7 necessità di effettuare operazioni di consolidamento osseo e dei tessuti (pur non avendo chiaramente indicato la sequenza e le tempistiche degli interventi medici).
A tal proposito si evidenzia il tenore perplesso delle espressioni utilizzate dal c.t.u. (quello nominato in fase di merito), secondo cui il resistente “sembra tuttavia aver escluso la necessità di preliminari Controparte_1 azioni rigenerative, sconfinando dunque nell'errore di programmazione” (pag. 3 c.t.u., depositata il 24/12/2024, locuzione già richiamata in precedente paragrafo).
Quindi la condotta colposa, eventualmente ascrivibile a , non si configura in maniera Controparte_1 chiara.
3.1.1.5. Si ritiene invece corretto affermare che solo nell'aprile 2017 i sanitari disponevano di piena “base dati” (si veda il precedente paragrafo 3.1.1.3.); a quel punto, il soggetto deputato a valutare le condizioni della ricorrente, successive alla duplice estrazione dentaria, era . Controparte_2
Solo quest'ultimo, quindi, avrebbe potuto e dovuto interpretare il piano terapeutico in funzione delle specifiche condizioni della paziente, imprimendo ai programmati interventi quella sequenza che ne avrebbe determinato il successo;
nell'ambito di tale ricostruzione, si coglie appieno la riferibilità a
[...]
dei profili colposi di responsabilità per come già enucleati al precedente par. 3. CP_2
3.2. Deve quindi essere rigettata la domanda risarcitoria relativa al danno biologico presentata nei confronti di , mentre deve trovare accoglimento quella proposta nei confronti di Controparte_1 [...]
. CP_2
4. Perciò, quanto alla richiesta risarcitoria con cui si chiede la riparazione del danno non patrimoniale, è opportuno elaborare una serie di considerazioni.
4.1. Con riferimento ai danni concretamente risarcibili, deve subito osservarsi che, nel caso di specie, sarebbero risarcibili i danni non patrimoniali (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), in quanto la fattispecie dannosa integra gli estremi del reato di lesioni colpose e in quanto, in ogni caso, la condotta appare lesiva di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto alla salute. Quanto ai danni non patrimoniali è doverosa una breve digressione per dar conto del lungo iter giurisprudenziale in materia risarcitoria e degli ultimi arresti della Corte di Cassazione in ordine al riassetto sistematico di tale istituto.
È ormai da tempo pacifica la ricostruzione bipolare del sistema risarcitorio basato sulle due categorie del danno patrimoniale – risarcibile ex art. 2043 c.c. – e del danno non patrimoniale – risarcibile ex art. 2059
c.c. (sentenze Cass. nn. 8827/2003 e 8828/2003).
La categoria del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. – ampliata dalle citate sentenze del
2003 e tripartita nelle sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale – è stata riportata ad unità con le cd. sentenze di SA RT (Cass. S.U. nn. 26972/08, 26973/08, 26974/08 e 26975/08) con
8 le quali la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
In particolare, con riguardo all'operazione di attribuzione di un valore monetario al complesso delle ripercussioni negative verificatesi su beni non economicamente valutabili, le Sezioni Unite hanno precisato che il risarcimento deve assicurare un ristoro completo, ma senza duplicazioni, sicché devono prendersi in considerazione tutti i pregiudizi-conseguenza ricorrenti nella fattispecie concreta ma una e una sola volta, avendo ben presente l'effettivo svantaggio subito a prescindere dal nome utilizzato. Va dunque risarcita innanzitutto la riduzione dell'integrità psicofisica del danneggiato.
4.2. Si ritiene opportuno dover fare applicazione delle Tabelle adottate dal Tribunale di Milano – nella versione in vigore alla data della sentenza - che hanno ricevuto pieno riconoscimento da parte della
Suprema Corte, che le ha ritenute applicabili per la liquidazione del danno non patrimoniale di non lieve entità su tutto il territorio nazionale (sul punto si veda Cass. 7.6.2011, n. 12408).
In forza delle richiamate Tabelle il computo viene effettuato attribuendo ad ogni punto percentuale un valore crescente in relazione alla gravità della lesione e ridefinito alla luce di un coefficiente rapportato all'età del soggetto.
Deve osservarsi altresì che “in tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.” (sul punto si veda Cass. n. 13982/2015).
4.3. Ciò premesso, occorre evidenziare che le conclusioni contenute nella consulenza tecnica appaiono raggiunte a seguito di concreti accertamenti sulle condizioni di salute della persona periziata, fondati sulla accurata disamina della documentazione prodotta in giudizio.
Pertanto, le considerazioni espresse dal c.t.u. sono pienamente condivise ai fini delle valutazioni da assumere nel presente giudizio.
4.4. Nel caso di specie, alla luce dell'espletata c.t.u. medica, è stata accertata lesione all'integrità fisica.
9 Tuttavia, secondo il c.t.u. in a.t.p., “non sussiste danno biologico permanente in quanto l'estrazione degli elementi 22
e 13 non può essere considerata un danno in quanto si trattava di elementi esteticamente e funzionalmente alterati, tali da consigliarne già allora l'avulsione e la sostituzione”, mentre invece sussiste “invalidità temporanea parziale al 50%
(cinquanta per cento) per giorni 28 (ventotto), calcolati in base alla certificazione del medico di medicina generale con prognosi dal 17/05/2017 al 14/06/2017,per il periodo in cui è stata sottoposta al precedente trattamento e di giorni 60 (sessanta) al 25% per il periodo di cure che sarà necessario per il ripristino con corretta riabilitazione”.
4.5. Alla luce di ciò, in applicazione dei criteri orientativi contenuti nelle Tabelle di Milano, il quantum risarcibile ammonta ad € 3.335,00 per danno biologico temporaneo.
4.5.1. Inoltre, oltre alla sorte capitale così come sopra liquidata, competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante” e computabili, in relazione al pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro, con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente.
Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data dell'evento (per ciò che concerne gli importi a titolo di danno non patrimoniale) ed alla data del pagamento (per ciò che concerne gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro (per gli importi riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale) e dalla data del pagamento (per gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
5. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, deve inoltre essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente ad ottenere la ulteriore somma di € 11.600,00, derivante “dal risarcimento delle spese da sostenere per la corretta riabilitazione della funzione masticatoria” (si veda pag. 7 c.t.u. resa in a.t.p., allegato n. 23 ricorso introduttivo); a tale somma devono aggiungersi interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo.
6. Quanto alla domanda relativa alla denunciata mancata raccolta del consenso informato è bene precisare quanto segue.
10 6.1. In termini generali la giurisprudenza di legittimità, nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi:
I) se ricorrono:
a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso),
b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti),
c) la condotta inadempiente o colposa del medico,
è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono:
a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico),
b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti),
c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria,
è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni);
III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito),
11 il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (sul punto si veda Cass. Sez. 3, 12/06/2023, n. 16633, Rv. 668112 - 02).
6.2. Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che, in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.
Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa"
(sul punto si veda Cass. Sez. 3, 04/11/2020, n. 24471, Rv. 659760 - 01).
6.3. Operate tali premesse, occorre analizzare la domanda formulata dalla ricorrente.
6.3.1. In relazione alla operazione del 25/5/2017, deve rilevarsi che il dissenso presunto non risulta essere allegato da parte attrice.
Per cui, in relazione all'operazione del 25/5/2017, la fattispecie deve dunque essere inquadrata nella ipotesi sub I) di cui al par. 6.1., con conseguente rigetto della richiesta risarcitoria.
6.3.2. Con riferimento alla operazione svoltasi il 18/5/2017, deve rilevarsi che parte resistente non ha delineato circostanze indicative della sofferenza di danno conseguenza, specificamente collegato alla violazione del diritto all'autodeterminazione.
6.3.2.1. A tal proposito è stato affermato che “in caso di incompleta o mancante informazione sui trattamenti sanitari cui sottoporre il paziente (in questo caso, la carenza informativa ha riguardato, in particolare, le terapie postoperatorie), l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di "chance" di guarigione, ma include la perdita di un "ventaglio" di opzioni con le quali scegliere come affrontare
l'ultimo tratto del proprio percorso di vita e della necessaria consapevolezza attraverso la quale maturare l'accettazione della
12 propria condizione e gestire i propri rapporti personali con piena cognizione delle proprie condizioni fisiche e delle proprie prospettive future.
La perdita del diritto alla autodeterminazione costituisce la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, che giustifica una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa (Cass.
n. 16633 del 2023; Cass. n. 28985 del 2019; Cass. n. 10424 del 2019; Cass. n.7260 del 2018)”.
6.3.2.2. Appare corretto rilevare che, ancorché sia astrattamente possibile procedere a liquidazione di tipo equitativo, nel caso di specie non è possibile riconoscere il patimento di autonomo pregiudizio in relazione alla eventuale lesione del diritto all'autodeterminazione, non essendo stato allegato alcun concreto e specifico pregiudizio patito dalla ricorrente (diverso dal danno all'integrità fisica) né, in relazione alle concrete condizioni del caso di specie, appare agevole presumerne la sussistenza.
6.4. Pertanto, le domande risarcitorie in relazione alla lesione del diritto all'autodeterminazione devono essere rigettate.
7. Occorre soffermarsi sulle argomentazioni difensive spese da nella comparsa Controparte_2 conclusionale.
7.1. Quanto alla sottolineatura relativa al fatto che l'operazione svolta da avveniva “nel Controparte_2 maggio 2017 (e dunque dopo oltre 5 mesi dalla diagnosi e dalla scelta dell'iter programmato tra il dicembre 2016 ed il gennaio 2017)” (si veda pag. 1 comparsa conclusionale), deve osservarsi che, come detto,
[...]
si trovava nelle migliori condizioni per valutare l'adeguatezza dell'iter terapeutico, individuare CP_2 la sequenza e le tempistiche delle programmate operazioni ovvero proporre eventuali modifiche, posto che avrebbe dovuto valutare la situazione dopo le estrazioni dentali avvenute nel gennaio 2017 e l'esame
“radiografia Tac Cone beam”, svolto nell'aprile 2017.
7.2. Quanto alla invocata richiesta di porre esclusivamente a carico della struttura sanitaria le conseguenze dell'inadempimento, deve rilevarsi che la struttura sanitaria non è più parte del presente procedimento (si veda sentenza parziale del 20/3/2023, descritta al precedente par. 1.1.6.) di talché dovrà valutarsi unicamente, come è stato fatto, il titolo di responsabilità riferibile ai sanitari (responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 7 co. 3 legge n. 24/2017).
7.2.1. Conseguentemente, il presente provvedimento non potrà neppure spiegare i propri effetti nei confronti di (compagnia assicurativa della struttura sanitaria), considerato Controparte_4 che la polizza assicurativa si attiverebbe nel solo caso di condanna della struttura sanitaria assicurata.
7.3. Quanto alla invocata esclusione della responsabilità del sanitario per mancato accertamento di “dolo
o colpa grave (art. 9 della legge Gelli)” (pag. 2, comparsa conclusionale ) deve precisarsi che, Controparte_2
13 a prescindere dall'impreciso richiamo normativo, nessuna esclusione di responsabilità può operare nel caso di specie.
7.3.1. Non può applicarsi, infatti, l'art. 2236 c.c. in quanto la prestazione non era connotata da problemi tecnici di speciale difficoltà.
7.3.2. In ogni caso, a ben vedere, la condotta di può ritenersi connotata da colpa grave, Controparte_2 considerato che, pur disponendo di chiaro quadro clinico in ordine alle condizioni della paziente (si veda precedente paragrafo 3.1.1.5. e ss.), eseguiva operazioni inadeguate che determinavano l'insuccesso dell'applicazione dell'impianto dentale.
8. Riconosciuta la responsabilità unicamente in capo a , occorre individuare il regime Controparte_2 delle spese per le diverse parti (ancora) costituite nel presente procedimento (quelle non oggetto del pronunciamento di improcedibilità, come da sentenza parziale del 20/3/2023).
8.1. Con riferimento alla domanda svolta da nei confronti di , le spese Parte_1 Controparte_2 di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi superiori ai medi tariffari (ma inferiori a quelli massimi), in relazione alla complessità del procedimento e delle questioni affrontate, alla significativa durata del procedimento, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
8.2. Le spese di lite tra , e Compagnia di Assicurazioni S.p.a. Parte_1 Controparte_1 CP_3 devono essere compensate, considerato che parte ricorrente aveva comunque sofferto danni in relazione alle prestazioni mediche erogate da Dentix Italia s.r.l.; nell'ambito di tali prestazioni si collocava anche il contributo medico offerto da . Controparte_1
L'esistenza di profili colposi in relazione a tale contributo appare dubbia (si veda precedente paragrafo
3.1.1.4.), con conseguente necessità di compensare le spese di giudizio.
8.3. Le spese di c.t.u. devono essere definitivamente e integralmente poste in carico a . Controparte_2
p.q.m.
accoglie nei termini di cui in motivazione, la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e per l'effetto: Controparte_2
Condanna al pagamento in favore di della somma di euro € 3.335,00 Controparte_2 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale oltre al lucro cessante da devalutazione, applicazione interessi e rivalutazione come in parte motiva, e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
14 Condanna al pagamento in favore di della somma di euro € Controparte_2 Parte_1
11.600,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Condanna , in favore di , al pagamento delle spese di lite quantificate Controparte_2 Parte_1 in € 286,00 per spese vive e in € 6.000,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Rigetta la domanda proposta da nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
Compensa integralmente le spese di lite tra , e Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_3
Spese di c.t.u. interamente a carico di . Controparte_2
Spoleto, 13 agosto 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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