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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/10/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 484/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa FA NA Presidente
dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
dott.ssa IL DA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 11.02.2025
da
, nato a [...] il [...] e ivi residente nella via Gabriele D'Annunzio n.2, (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti dall'Avv. Giuseppe C.F._1
BE, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Sassari nella via Mazzini n.5;
e
, nata a [...] il [...] e ivi residente nella via Gabriele D'Annunzio n.2 (c.f. Parte_2
), rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Laura Secchi ed C.F._2
elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Sassari nella via Zanfarino n. 25a;
nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 11.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni economiche e gli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni, come precisate dai coniugi nelle note di trattazione scritta depositate il 29.09.2025 per l'udienza del 02.10.2025:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco.
2) I tre figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente
e residenza presso l'abitazione materna. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione,
all'istruzione e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordo.
3) La casa familiare sita in Sassari nella via Gabriele D'Annunzio n.2 sarà assegnata alla sig.ra
che vi abiterà unitamente ai tre figli fino a quando il nucleo familiare non si Parte_2
trasferirà nella nuova abitazione in fase di ristrutturazione ubicata in Sassari nella via Don Piga n.3.
Le spese di ristrutturazione del predetto immobile saranno a carico esclusivo del sig. . Parte_1
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 19 alle ore 21 e la
domenica dalle ore 10 alle ore 18, quando li riporterà presso l'abitazione materna. Le festività
comandate seguiranno il criterio dell'alternanza: per l'anno 2025 i minori trascorreranno il giorno di
Pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre;
per le festività natalizie, salvo diversi
accordi, trascorreranno la vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano e la notte di Capodanno con la
madre; il giorno di Natale, il primo dell'anno e il giorno della Befana con il padre. Durante le vacanze
estive i minori, salvo diversi accordi, potranno trascorrere con il padre una settimana continuativa nel
mese di luglio e agosto.
5) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli il padre si farà carico di corrispondere in favore
della sig.ra una somma pari a €.1.500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_2
indici ISTAT;
la sig.ra percepirà altresì l'assegno unico erogato nell'interesse dei figli Pt_2
pagina 2 di 4 dall'INPS nella misura del 100%. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella
misura del 50% secondo il Protocollo del CNF”.
All'udienza del 02.10.2025 il Giudice ha trattenuto la causa per riferirla al Collegio.
***
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari il 01.10.2016; l'atto è stato trascritto nei
Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Sassari Anno 2016 Atto 147 Parte 2 Serie A. Dalla
loro unione sono nati tre figli: nata a [...] il [...], nata a [...] il Persona_1 Persona_2
06.08.2019 e nato a [...] il [...]. Hanno rappresentato che frequenta la Per_3 Per_1
classe seconda presso la scuola media n. 2 di Sassari, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14;
frequenta la scuola materna dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, pratica la danza Per_2
classica il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18. Il piccolo frequenta l'asilo nido dal lunedì al Per_3
venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Sotto il profilo patrimoniale, hanno dedotto che il sig. è titolare di Pt_1
un'attività commerciale (reddito dichiarato per l'anno 2023 €. 37.291,00) ed è proprietario di beni immobili (come da dichiarazione dei redditi in atti) e che la sig.ra è dipendente segretaria Pt_2
presso uno studio medico e percepisce uno stipendio medio netto mensile di €.800,00, non è titolare di beni mobili registrati né di beni immobili. Inoltre, la casa familiare ubicata in Sassari nella via Gabriele
D'Annunzio n. 2 è di proprietà del fratello del sig. , quest'ultimo è invece proprietario di Parte_1
altro immobile sito in Sassari nella via Don Piga n. 3 in fase di ristrutturazione (le cui spese sono a carico esclusivo da ) e di suddivisione in due unità immobiliari. Non appena i lavori Parte_1
saranno ultimati la sig.ra unitamente ai tre figli si trasferirà nella unità immobiliare più grande Pt_2
pari a 110 mq circa. Hanno rappresentato che da tempo è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, essendosi irrimediabilmente compromesso il loro legame, in modo da rendere pagina 3 di 4 impossibile la prosecuzione della convivenza. Hanno, pertanto, chiesto congiuntamente di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
***
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, ravvisato che l'accordo risulta raggiunto nell'interesse della prole e che le condizioni patrimoniali non risultano contrarie all'ordine pubblico, ritiene che la domanda di separazione congiunta meriti di essere accolta e le condizioni concordate dalle parti meritino di essere recepite.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in Sassari il 01.10.2016 (atto trascritto nei Registri del Comune di Sassari
Anno 2016 Atto 147 Parte 2 Serie A), alle condizioni sopra descritte da intendersi qui riportate,
mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 02.10.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
FA NA IL DA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa FA NA Presidente
dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
dott.ssa IL DA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 11.02.2025
da
, nato a [...] il [...] e ivi residente nella via Gabriele D'Annunzio n.2, (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti dall'Avv. Giuseppe C.F._1
BE, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Sassari nella via Mazzini n.5;
e
, nata a [...] il [...] e ivi residente nella via Gabriele D'Annunzio n.2 (c.f. Parte_2
), rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Laura Secchi ed C.F._2
elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Sassari nella via Zanfarino n. 25a;
nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 11.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni economiche e gli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni, come precisate dai coniugi nelle note di trattazione scritta depositate il 29.09.2025 per l'udienza del 02.10.2025:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco.
2) I tre figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente
e residenza presso l'abitazione materna. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione,
all'istruzione e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordo.
3) La casa familiare sita in Sassari nella via Gabriele D'Annunzio n.2 sarà assegnata alla sig.ra
che vi abiterà unitamente ai tre figli fino a quando il nucleo familiare non si Parte_2
trasferirà nella nuova abitazione in fase di ristrutturazione ubicata in Sassari nella via Don Piga n.3.
Le spese di ristrutturazione del predetto immobile saranno a carico esclusivo del sig. . Parte_1
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 19 alle ore 21 e la
domenica dalle ore 10 alle ore 18, quando li riporterà presso l'abitazione materna. Le festività
comandate seguiranno il criterio dell'alternanza: per l'anno 2025 i minori trascorreranno il giorno di
Pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre;
per le festività natalizie, salvo diversi
accordi, trascorreranno la vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano e la notte di Capodanno con la
madre; il giorno di Natale, il primo dell'anno e il giorno della Befana con il padre. Durante le vacanze
estive i minori, salvo diversi accordi, potranno trascorrere con il padre una settimana continuativa nel
mese di luglio e agosto.
5) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli il padre si farà carico di corrispondere in favore
della sig.ra una somma pari a €.1.500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_2
indici ISTAT;
la sig.ra percepirà altresì l'assegno unico erogato nell'interesse dei figli Pt_2
pagina 2 di 4 dall'INPS nella misura del 100%. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella
misura del 50% secondo il Protocollo del CNF”.
All'udienza del 02.10.2025 il Giudice ha trattenuto la causa per riferirla al Collegio.
***
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari il 01.10.2016; l'atto è stato trascritto nei
Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Sassari Anno 2016 Atto 147 Parte 2 Serie A. Dalla
loro unione sono nati tre figli: nata a [...] il [...], nata a [...] il Persona_1 Persona_2
06.08.2019 e nato a [...] il [...]. Hanno rappresentato che frequenta la Per_3 Per_1
classe seconda presso la scuola media n. 2 di Sassari, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14;
frequenta la scuola materna dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, pratica la danza Per_2
classica il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18. Il piccolo frequenta l'asilo nido dal lunedì al Per_3
venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Sotto il profilo patrimoniale, hanno dedotto che il sig. è titolare di Pt_1
un'attività commerciale (reddito dichiarato per l'anno 2023 €. 37.291,00) ed è proprietario di beni immobili (come da dichiarazione dei redditi in atti) e che la sig.ra è dipendente segretaria Pt_2
presso uno studio medico e percepisce uno stipendio medio netto mensile di €.800,00, non è titolare di beni mobili registrati né di beni immobili. Inoltre, la casa familiare ubicata in Sassari nella via Gabriele
D'Annunzio n. 2 è di proprietà del fratello del sig. , quest'ultimo è invece proprietario di Parte_1
altro immobile sito in Sassari nella via Don Piga n. 3 in fase di ristrutturazione (le cui spese sono a carico esclusivo da ) e di suddivisione in due unità immobiliari. Non appena i lavori Parte_1
saranno ultimati la sig.ra unitamente ai tre figli si trasferirà nella unità immobiliare più grande Pt_2
pari a 110 mq circa. Hanno rappresentato che da tempo è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, essendosi irrimediabilmente compromesso il loro legame, in modo da rendere pagina 3 di 4 impossibile la prosecuzione della convivenza. Hanno, pertanto, chiesto congiuntamente di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
***
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, ravvisato che l'accordo risulta raggiunto nell'interesse della prole e che le condizioni patrimoniali non risultano contrarie all'ordine pubblico, ritiene che la domanda di separazione congiunta meriti di essere accolta e le condizioni concordate dalle parti meritino di essere recepite.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in Sassari il 01.10.2016 (atto trascritto nei Registri del Comune di Sassari
Anno 2016 Atto 147 Parte 2 Serie A), alle condizioni sopra descritte da intendersi qui riportate,
mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 02.10.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
FA NA IL DA
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