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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/10/2025, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1142/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. ER AS Presidente dott. CO VO Consigliere relatore ing. Alberto Marchi Tecnico esperto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1142 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 attore rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Primerano e Paola Lacroce contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 convenuto rappresentato e difeso dall'avv. Rinaldo Sartori
Oggetto: actio negatoria servitutis.
Conclusioni di : Parte_1
“1) dichiarare l'inesistenza della servitù di attraversamento della conduttura, di cui in
1 narrativa, in favore del ed ordinare contestualmente la Controparte_1 cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore e, per l'effetto, condannare lo stesso alla rimozione della tubazione e di tutto il materiale di sua proprietà con oneri e spese a carico esclusivo della società convenuta e alla restituitio in integrum;
2) condannare, altresì, il convenuto al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa;
In Via gradata:
3) in caso di riconoscimento della servitù in capo al Controparte_1 condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e/o alla corresponsione di un'indennità di asservimento e/o di occupazione, da liquidarsi in via equitativa;
4) obbligare il con oneri e spese a carico dello stesso, allo Controparte_1 spostamento della conduttura idrica insistente nell'unità immobiliare in altro luogo più idoneo in modo da non pregiudicarne il diritto di proprietà; In via ulteriormente gradata:
5) in caso di mancato accoglimento delle domande che precedono, si chiede di obbligare il
, con oneri e spese a carico dello stesso, alla sostituzione Controparte_1 della conduttura idrica in eternit, materiale per giunta vietato per legge, insistente nell'unità immobiliare, con una nuova conduttura in ghisa o acciaio e ad una profondità sufficientemente profonda tale da consentire il passaggio con mezzi meccanici e/o agricoli;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA, CAP e maggiorazione su diritti ed onorari con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni del : Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE
Dichiararsi improcedibili, inammissibili e in ogni caso rigettarsi le domande tutte proposte da controparte, attesa la nullità dell'atto introduttivo e/o in quanto le domande di controparte risultano infondate in fatto e/o in diritto, anche a causa del difetto di legittimazione passiva dell'Ente consortile o delle fattispecie acquisitive di cui si chiede sin
d'ora l'accertamento, per i titoli tutti di cui in atti, in forza del conferimento dei beni nel
Consorzio, ovvero per dicatio ad patriam o, in alternativa, per usucapione.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove svolte ex adverso, in
2 particolare quanto alle conclusioni relative allo spostamento del luogo di esercizio della servitù e conseguenti, non proposte nella comparsa di risposta o nella prima udienza innanzi al Tribunale di Verona nella causa n. 4731/2021 RG, come da controdeduzioni in atti, che si richiamano.
IN VIA SUBORDINATA
Nel denegato caso in cui le domande formulate dal ricorrente in via gradata e in via ulteriormente gradata non venissero ritenute inammissibili e/o improcedibili, dichiararsi improcedibili, inammissibili e in ogni caso rigettarsi le domande tutte proposte da controparte, per nullità della citazione ex art. 164, quarto comma, c.p.c. e, in ogni caso, in quanto generiche, indeterminate e infondate per tutti i motivi esposti in atti.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Nel denegatissimo e non creduto caso in cui venisse accertato l'obbligo di provvedere allo spostamento della conduttura idrica in altro luogo più idoneo, accertarsi e dichiararsi che tale obbligo sussiste in capo al ricorrente e accertarsi l'obbligo dello stesso a provvedere allo spostamento con spese e oneri esclusivamente a suo carico”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 davanti al Tribunale di Treviso, il , esponendo che egli Controparte_1 aveva acquistato in data 30.10.2019 un terreno sito in Cavaion Veronese (VR), località
Perzumelle, sul quale aveva richiesto ed ottenuto dal Comune di Cavaion Veronese il permesso di costruire e che nel mese di ottobre del 2020 si era avveduto del passaggio nel sottosuolo di una tubazione in eternit appartenente al , la Controparte_1 cui presenza non era giustificata da alcun titolo, privato o amministrativo, e che gli arrecava un pregiudizio.
Sulla scorta di tali premesse egli chiedeva che fosse accertata l'inesistenza della servitù di acquedotto e la condanna del alla rimozione della Controparte_1 conduttura idrica ed al risarcimento del danno;
con il deposito della prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. egli chiedeva inoltre che qualora fosse stata accertata l'esistenza della servitù il fosse condannato a Controparte_1
3 corrispondergli un'indennità di asservimento e/o di occupazione ed a spostare la conduttura in altro luogo più idoneo in modo tale da non arrecare pregiudizio alla sua proprietà, instando in via ulteriormente gradata affinché la tubazione in eternit fosse sostituita con una nuova conduttura in ghisa o acciaio e ad una profondità sufficientemente profonda tale da consentire il passaggio con mezzi meccanici e/o agricoli.
Si costituiva il , il quale eccepiva preliminarmente il difetto Controparte_1 di giurisdizione o di competenza per materia del giudice adito, appartenendo la controversia alla cognizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva;
domandava in via riconvenzionale che fosse accertata l'esistenza della servitù di acquedotto per dicatio ad patriam o, alternativamente, per usucapione;
deduceva che le nuove domande formulate dall'attore nella prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. erano inammissibili in quanto tardive.
Il Tribunale di Treviso dichiarava la propria incompetenza a conoscere delle domande proposte dalle parti per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di
Venezia, assegnando il termine di legge per la riassunzione della causa avanti a quest'ultimo e condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite.
La causa veniva tempestivamente riassunta davanti al Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche di Venezia da , il quale insisteva per l'accoglimento delle Parte_1 domande come già formulate.
Si costituiva il , richiamando tutte le domande, eccezioni e Controparte_1 difese precedentemente svolte.
Veniva assunta la prova testimoniale e quindi, precisate le conclusioni all'udienza del 28 febbraio 2025 e depositate le memorie in vista dell'udienza collegiale del 2 ottobre 2025, la causa passava in decisione.
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dal con riferimento alle domande che aveva formulato nel CP_1 Parte_1 giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Treviso con il deposito della prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e che ha riproposto in questa sede nel ricorso in riassunzione.
4 Al riguardo è sufficiente osservare che l'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione
(conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 15753 del 10/07/2014 e Cass. n.
132 del 08/01/2016).
3. L'attore è proprietario di un terreno sito in Cavaion Veronese (Vr), località Perzumelle, catastalmente censito al Foglio 12, part. 723, 725 e 726, acquistato con atto di compravendita stipulato in data 30.10.2019.
Dalle testimonianze assunte e dalla documentazione prodotta dal risulta provato CP_1 che la condotta dell'acqua irrigua che attraversa il fondo di proprietà di Parte_1
è stata installata nei primi anni 50 su iniziativa del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Cavaion Veronese, costituito allo scopo di provvedere alla costruzione, esercizio e manutenzione di opere di irrigazione e composto dai proprietari dei terreni serviti dalle opere di conduzione delle acque irrigue, tra cui quello attualmente appartenente all'attore, ed ivi è rimasta continuativamente negli anni successivi, sino ad oggi.
La rete di condotte idriche esistente in Cavaion Veronese, di cui fa parte la tubazione in esame, venne consegnata dal Consorzio di Miglioramento Fondiario di Cavaion il
01.01.1968, in occasione del suo scioglimento, al , al Controparte_2 quale sono subentrati nella gestione delle opere destinate alla irrigazione dei terreni dapprima il a far data dalla delibera della Giunta Controparte_3
Regionale del Veneto n. 1792 del 1.04.1980, e successivamente il Controparte_1
costituito in data 27.01.2010, in applicazione della Legge Regionale n. 12 del
[...]
08.05.2009 e della D.G.R.V. n. 1408 del 19.05.2009, a seguito della fusione di altri enti
5 operanti nel territorio ( , CP_1 Controparte_3 [...]
e ). Controparte_4 Controparte_5
Dalle risultanze testimoniali è altresì emerso che negli anni 70-80 vennero eseguiti dal interventi di manutenzione delle condotte irrigue, Controparte_3 collegati con la realizzazione della stazione di sollevamento di che hanno Pt_2 interessato anche le tubazioni della zona di Cavaion Veronese, ma non quella che attraversa il terreno di proprietà dell'attore.
Risulta infine che nel periodo di rispettiva gestione, i , Controparte_2 CP_3
e , hanno provveduto a riscuotere tramite iscrizione ai ruoli, Controparte_1
i contributi di bonifica dalle danti causa dell'attore, ovverosia , Controparte_6 CP_7
e , e prima ancora dal dante causa delle venditrici, .
[...] Controparte_8 CP_9
Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi ampiamente maturato il periodo ventennale richiesto per il perfezionamento dell'usucapione della servitù di acquedotto a favore del
. CP_1
La giurisprudenza di legittimità afferma che la titolarità della servitù attiva di acquedotto postula la proprietà degli impianti e della rete di distribuzione dell'acqua (v. Cass. n. 8815 del 2003; Cass. n. 1991 del 1980; Cass. n. 2078 del 1974), che nel caso in esame è incontestato faccia capo al , e riconosce che la servitù medesima è usucapibile, CP_1 per decorrenza del termine ventennale, da parte dell'ente che sia titolare degli impianti e della rete di distribuzione (Cass. n. 13501 del 2019; Cass. n. 14384 del 2010; Cass. n. 8815 del 2003, cit.).
Se poi è pur vero, come sostenuto dall'attore, che la realizzazione abusiva (e cioè al di fuori di una valida procedura ablativa o di imposizione coattiva di una servitù) di un'opera privata di pubblica utilità, quale è quella di cui è causa, integra un illecito a carattere permanente e non priva il proprietario del fondo del diritto alla restituito in integrum (v.
Cass. Sez. Un., n. 6082 del 24/06/1994), è altrettanto certo che l'usucapione fa venir meno l'illiceità della condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva dedotta non solo per il periodo successivo al decorso del termine ma anche per quello anteriore, in virtù della retroattività degli effetti dell'acquisto, stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell'interesse all'adeguamento della situazione di fatto a
6 quella di diritto (Cass. Sez. Un. n. 21575 19/10/2011; Cass. n. 19294/2006; Cass.
n. 8792/2000; Cass. n. 3153/1998).
Inoltre, trattandosi di una servitù di uso pubblico, nella quale non sussiste il rapporto tra fondo dominante e servente, la stessa può essere acquistata mediante il possesso protrattosi per il tempo necessario all'usucapione anche se manchino opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, essendo il requisito dell'apparenza prescritto dall'art. 1061
c.c. soltanto per le servitù prediali (v. Cass. Sez. U. n. 20138 del 03/10/2011).
D'altra parte, la realizzazione dalla conduttura idrica non risulta aver suscitato alcuna contestazione da parte dei proprietari dei fondi attraversati dalla medesima;
in particolare i precedenti proprietari del fondo acquistato dall'attore hanno provveduto a versare i contributi di bonifica richiesti dal , dimostrando per fatti concludenti, CP_1
l'inequivoca intenzione di volerla mantenere.
Da quanto sin qui esposto discende che va accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione a favore del ed a carico del fondo di proprietà dell'attore del diritto CP_1 di servitù di acquedotto e, conseguentemente, va rigettata sia l'actio negatoria servitutis esercitata dal quanto la pretesa di quest'ultimo al risarcimento del danno ed al Parte_1 pagamento di un'indennità per l'occupazione del suo fondo.
Anche le ulteriori due domande formulate in via subordinata dal , con le quali egli Parte_1 chiede che venga disposto lo spostamento della conduttura o la sua sostituzione con altra in ghisa o acciaio, a cura e spese del , non possono trovare accoglimento. CP_1
Riguardo alla prima, l'attore invoca l'applicabilità in via analogica della norma prevista per la servitù di elettrodotto e cioè dell'art. 122 del R.D. 1775/1933, la cui "ratio" sarebbe da ritenersi del tutto simile a quella della servitù di acquedotto.
Pertanto, disponendo la sopramenzionata norma del T.U. che il proprietario non sia tenuto, salvo patto contrario, ad alcun indennizzo o rimborso per la rimozione o la diversa collocazione delle strutture dell'elettrodotto in conseguenza delle innovazioni, costruzioni o impianti eseguiti da lui medesimo sul suo fondo, egli non sarebbe obbligato al pagamento di alcunché.
Il presupposto della tesi dell'attore, secondo cui mancherebbe una specifica disposizione che regoli la fattispecie in esame, onde sarebbe necessario ricorrere all'analogia, applicando le disposizioni in materia di servitù di elettrodotto, è errato,
7 dovendo ritenersi che la fattispecie trovi la sua disciplina nel codice civile, ed in particolare nell'art. 1068, mentre per la sola servitù di elettrodotto è lo stesso codice (art. 1056) a rinviare alle altre leggi che la regolamentano.
Per quanto concerne in particolare il regime delle spese necessarie per eseguire le modifiche della servitù, se è vero che la norma di cui all'art. 1068 comma 2 c.c. non dispone al riguardo in modo esplicito, tuttavia, si deve ritenere che essa sia informata a quello che può considerarsi il principio del "cuius comoda et ius incommoda" e a cui si ispirano, per rimanere nell'ambito dei diritti reali, varie disposizioni (v. artt. 917 comma 1,
984 comma 3, 1004, 1008 comma 1, 1010 comma 1, 1013, 1025, 1069, 1123 e sgg. c.c.), onde esse sono a carico, salvo diversa convenzione, di chi ha richiesto l'esecuzione dell'opera, come del resto si ritiene unanimemente dalla dottrina che si è occupata del problema (v. in senso conforme Cass. n. 2104 del 03/03/1994).
Quanto invece alla richiesta di sostituzione della tubazione, la fattispecie trova la sua disciplina nell'art. 1069 comma 3 c.c., che dispone che le spese delle opere necessarie per conservare la servitù da eseguirsi nel fondo servente si ripartiscono in ragione dei rispettivi vantaggi.
E siccome nel caso in esame la richiesta sostituzione andrebbe solo a vantaggio del fondo servente di proprietà dell'attore, sopra il quale egli ha edificato la casa di abitazione, è questi che deve sostenere la relativa spesa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di acquedotto a favore del ed a carico del terreno di proprietà Controparte_1 di , sito in Cavaion Veronese (Vr), località Perzumelle, e catastalmente Parte_1 censito nel Catasto Terreni al foglio 12, part. 723, 725 e 726;
2) respinge tutte le domande proposte da;
Parte_1
8 3) condanna a rifondere al le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in €7.616,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 02.10.2025.
Il Consigliere estensore
CO VO
Il Presidente
ER AS
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. ER AS Presidente dott. CO VO Consigliere relatore ing. Alberto Marchi Tecnico esperto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1142 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 attore rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Primerano e Paola Lacroce contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 convenuto rappresentato e difeso dall'avv. Rinaldo Sartori
Oggetto: actio negatoria servitutis.
Conclusioni di : Parte_1
“1) dichiarare l'inesistenza della servitù di attraversamento della conduttura, di cui in
1 narrativa, in favore del ed ordinare contestualmente la Controparte_1 cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore e, per l'effetto, condannare lo stesso alla rimozione della tubazione e di tutto il materiale di sua proprietà con oneri e spese a carico esclusivo della società convenuta e alla restituitio in integrum;
2) condannare, altresì, il convenuto al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa;
In Via gradata:
3) in caso di riconoscimento della servitù in capo al Controparte_1 condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e/o alla corresponsione di un'indennità di asservimento e/o di occupazione, da liquidarsi in via equitativa;
4) obbligare il con oneri e spese a carico dello stesso, allo Controparte_1 spostamento della conduttura idrica insistente nell'unità immobiliare in altro luogo più idoneo in modo da non pregiudicarne il diritto di proprietà; In via ulteriormente gradata:
5) in caso di mancato accoglimento delle domande che precedono, si chiede di obbligare il
, con oneri e spese a carico dello stesso, alla sostituzione Controparte_1 della conduttura idrica in eternit, materiale per giunta vietato per legge, insistente nell'unità immobiliare, con una nuova conduttura in ghisa o acciaio e ad una profondità sufficientemente profonda tale da consentire il passaggio con mezzi meccanici e/o agricoli;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA, CAP e maggiorazione su diritti ed onorari con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni del : Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE
Dichiararsi improcedibili, inammissibili e in ogni caso rigettarsi le domande tutte proposte da controparte, attesa la nullità dell'atto introduttivo e/o in quanto le domande di controparte risultano infondate in fatto e/o in diritto, anche a causa del difetto di legittimazione passiva dell'Ente consortile o delle fattispecie acquisitive di cui si chiede sin
d'ora l'accertamento, per i titoli tutti di cui in atti, in forza del conferimento dei beni nel
Consorzio, ovvero per dicatio ad patriam o, in alternativa, per usucapione.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove svolte ex adverso, in
2 particolare quanto alle conclusioni relative allo spostamento del luogo di esercizio della servitù e conseguenti, non proposte nella comparsa di risposta o nella prima udienza innanzi al Tribunale di Verona nella causa n. 4731/2021 RG, come da controdeduzioni in atti, che si richiamano.
IN VIA SUBORDINATA
Nel denegato caso in cui le domande formulate dal ricorrente in via gradata e in via ulteriormente gradata non venissero ritenute inammissibili e/o improcedibili, dichiararsi improcedibili, inammissibili e in ogni caso rigettarsi le domande tutte proposte da controparte, per nullità della citazione ex art. 164, quarto comma, c.p.c. e, in ogni caso, in quanto generiche, indeterminate e infondate per tutti i motivi esposti in atti.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Nel denegatissimo e non creduto caso in cui venisse accertato l'obbligo di provvedere allo spostamento della conduttura idrica in altro luogo più idoneo, accertarsi e dichiararsi che tale obbligo sussiste in capo al ricorrente e accertarsi l'obbligo dello stesso a provvedere allo spostamento con spese e oneri esclusivamente a suo carico”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 davanti al Tribunale di Treviso, il , esponendo che egli Controparte_1 aveva acquistato in data 30.10.2019 un terreno sito in Cavaion Veronese (VR), località
Perzumelle, sul quale aveva richiesto ed ottenuto dal Comune di Cavaion Veronese il permesso di costruire e che nel mese di ottobre del 2020 si era avveduto del passaggio nel sottosuolo di una tubazione in eternit appartenente al , la Controparte_1 cui presenza non era giustificata da alcun titolo, privato o amministrativo, e che gli arrecava un pregiudizio.
Sulla scorta di tali premesse egli chiedeva che fosse accertata l'inesistenza della servitù di acquedotto e la condanna del alla rimozione della Controparte_1 conduttura idrica ed al risarcimento del danno;
con il deposito della prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. egli chiedeva inoltre che qualora fosse stata accertata l'esistenza della servitù il fosse condannato a Controparte_1
3 corrispondergli un'indennità di asservimento e/o di occupazione ed a spostare la conduttura in altro luogo più idoneo in modo tale da non arrecare pregiudizio alla sua proprietà, instando in via ulteriormente gradata affinché la tubazione in eternit fosse sostituita con una nuova conduttura in ghisa o acciaio e ad una profondità sufficientemente profonda tale da consentire il passaggio con mezzi meccanici e/o agricoli.
Si costituiva il , il quale eccepiva preliminarmente il difetto Controparte_1 di giurisdizione o di competenza per materia del giudice adito, appartenendo la controversia alla cognizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva;
domandava in via riconvenzionale che fosse accertata l'esistenza della servitù di acquedotto per dicatio ad patriam o, alternativamente, per usucapione;
deduceva che le nuove domande formulate dall'attore nella prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. erano inammissibili in quanto tardive.
Il Tribunale di Treviso dichiarava la propria incompetenza a conoscere delle domande proposte dalle parti per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di
Venezia, assegnando il termine di legge per la riassunzione della causa avanti a quest'ultimo e condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite.
La causa veniva tempestivamente riassunta davanti al Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche di Venezia da , il quale insisteva per l'accoglimento delle Parte_1 domande come già formulate.
Si costituiva il , richiamando tutte le domande, eccezioni e Controparte_1 difese precedentemente svolte.
Veniva assunta la prova testimoniale e quindi, precisate le conclusioni all'udienza del 28 febbraio 2025 e depositate le memorie in vista dell'udienza collegiale del 2 ottobre 2025, la causa passava in decisione.
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dal con riferimento alle domande che aveva formulato nel CP_1 Parte_1 giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Treviso con il deposito della prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e che ha riproposto in questa sede nel ricorso in riassunzione.
4 Al riguardo è sufficiente osservare che l'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione
(conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 15753 del 10/07/2014 e Cass. n.
132 del 08/01/2016).
3. L'attore è proprietario di un terreno sito in Cavaion Veronese (Vr), località Perzumelle, catastalmente censito al Foglio 12, part. 723, 725 e 726, acquistato con atto di compravendita stipulato in data 30.10.2019.
Dalle testimonianze assunte e dalla documentazione prodotta dal risulta provato CP_1 che la condotta dell'acqua irrigua che attraversa il fondo di proprietà di Parte_1
è stata installata nei primi anni 50 su iniziativa del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Cavaion Veronese, costituito allo scopo di provvedere alla costruzione, esercizio e manutenzione di opere di irrigazione e composto dai proprietari dei terreni serviti dalle opere di conduzione delle acque irrigue, tra cui quello attualmente appartenente all'attore, ed ivi è rimasta continuativamente negli anni successivi, sino ad oggi.
La rete di condotte idriche esistente in Cavaion Veronese, di cui fa parte la tubazione in esame, venne consegnata dal Consorzio di Miglioramento Fondiario di Cavaion il
01.01.1968, in occasione del suo scioglimento, al , al Controparte_2 quale sono subentrati nella gestione delle opere destinate alla irrigazione dei terreni dapprima il a far data dalla delibera della Giunta Controparte_3
Regionale del Veneto n. 1792 del 1.04.1980, e successivamente il Controparte_1
costituito in data 27.01.2010, in applicazione della Legge Regionale n. 12 del
[...]
08.05.2009 e della D.G.R.V. n. 1408 del 19.05.2009, a seguito della fusione di altri enti
5 operanti nel territorio ( , CP_1 Controparte_3 [...]
e ). Controparte_4 Controparte_5
Dalle risultanze testimoniali è altresì emerso che negli anni 70-80 vennero eseguiti dal interventi di manutenzione delle condotte irrigue, Controparte_3 collegati con la realizzazione della stazione di sollevamento di che hanno Pt_2 interessato anche le tubazioni della zona di Cavaion Veronese, ma non quella che attraversa il terreno di proprietà dell'attore.
Risulta infine che nel periodo di rispettiva gestione, i , Controparte_2 CP_3
e , hanno provveduto a riscuotere tramite iscrizione ai ruoli, Controparte_1
i contributi di bonifica dalle danti causa dell'attore, ovverosia , Controparte_6 CP_7
e , e prima ancora dal dante causa delle venditrici, .
[...] Controparte_8 CP_9
Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi ampiamente maturato il periodo ventennale richiesto per il perfezionamento dell'usucapione della servitù di acquedotto a favore del
. CP_1
La giurisprudenza di legittimità afferma che la titolarità della servitù attiva di acquedotto postula la proprietà degli impianti e della rete di distribuzione dell'acqua (v. Cass. n. 8815 del 2003; Cass. n. 1991 del 1980; Cass. n. 2078 del 1974), che nel caso in esame è incontestato faccia capo al , e riconosce che la servitù medesima è usucapibile, CP_1 per decorrenza del termine ventennale, da parte dell'ente che sia titolare degli impianti e della rete di distribuzione (Cass. n. 13501 del 2019; Cass. n. 14384 del 2010; Cass. n. 8815 del 2003, cit.).
Se poi è pur vero, come sostenuto dall'attore, che la realizzazione abusiva (e cioè al di fuori di una valida procedura ablativa o di imposizione coattiva di una servitù) di un'opera privata di pubblica utilità, quale è quella di cui è causa, integra un illecito a carattere permanente e non priva il proprietario del fondo del diritto alla restituito in integrum (v.
Cass. Sez. Un., n. 6082 del 24/06/1994), è altrettanto certo che l'usucapione fa venir meno l'illiceità della condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva dedotta non solo per il periodo successivo al decorso del termine ma anche per quello anteriore, in virtù della retroattività degli effetti dell'acquisto, stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell'interesse all'adeguamento della situazione di fatto a
6 quella di diritto (Cass. Sez. Un. n. 21575 19/10/2011; Cass. n. 19294/2006; Cass.
n. 8792/2000; Cass. n. 3153/1998).
Inoltre, trattandosi di una servitù di uso pubblico, nella quale non sussiste il rapporto tra fondo dominante e servente, la stessa può essere acquistata mediante il possesso protrattosi per il tempo necessario all'usucapione anche se manchino opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, essendo il requisito dell'apparenza prescritto dall'art. 1061
c.c. soltanto per le servitù prediali (v. Cass. Sez. U. n. 20138 del 03/10/2011).
D'altra parte, la realizzazione dalla conduttura idrica non risulta aver suscitato alcuna contestazione da parte dei proprietari dei fondi attraversati dalla medesima;
in particolare i precedenti proprietari del fondo acquistato dall'attore hanno provveduto a versare i contributi di bonifica richiesti dal , dimostrando per fatti concludenti, CP_1
l'inequivoca intenzione di volerla mantenere.
Da quanto sin qui esposto discende che va accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione a favore del ed a carico del fondo di proprietà dell'attore del diritto CP_1 di servitù di acquedotto e, conseguentemente, va rigettata sia l'actio negatoria servitutis esercitata dal quanto la pretesa di quest'ultimo al risarcimento del danno ed al Parte_1 pagamento di un'indennità per l'occupazione del suo fondo.
Anche le ulteriori due domande formulate in via subordinata dal , con le quali egli Parte_1 chiede che venga disposto lo spostamento della conduttura o la sua sostituzione con altra in ghisa o acciaio, a cura e spese del , non possono trovare accoglimento. CP_1
Riguardo alla prima, l'attore invoca l'applicabilità in via analogica della norma prevista per la servitù di elettrodotto e cioè dell'art. 122 del R.D. 1775/1933, la cui "ratio" sarebbe da ritenersi del tutto simile a quella della servitù di acquedotto.
Pertanto, disponendo la sopramenzionata norma del T.U. che il proprietario non sia tenuto, salvo patto contrario, ad alcun indennizzo o rimborso per la rimozione o la diversa collocazione delle strutture dell'elettrodotto in conseguenza delle innovazioni, costruzioni o impianti eseguiti da lui medesimo sul suo fondo, egli non sarebbe obbligato al pagamento di alcunché.
Il presupposto della tesi dell'attore, secondo cui mancherebbe una specifica disposizione che regoli la fattispecie in esame, onde sarebbe necessario ricorrere all'analogia, applicando le disposizioni in materia di servitù di elettrodotto, è errato,
7 dovendo ritenersi che la fattispecie trovi la sua disciplina nel codice civile, ed in particolare nell'art. 1068, mentre per la sola servitù di elettrodotto è lo stesso codice (art. 1056) a rinviare alle altre leggi che la regolamentano.
Per quanto concerne in particolare il regime delle spese necessarie per eseguire le modifiche della servitù, se è vero che la norma di cui all'art. 1068 comma 2 c.c. non dispone al riguardo in modo esplicito, tuttavia, si deve ritenere che essa sia informata a quello che può considerarsi il principio del "cuius comoda et ius incommoda" e a cui si ispirano, per rimanere nell'ambito dei diritti reali, varie disposizioni (v. artt. 917 comma 1,
984 comma 3, 1004, 1008 comma 1, 1010 comma 1, 1013, 1025, 1069, 1123 e sgg. c.c.), onde esse sono a carico, salvo diversa convenzione, di chi ha richiesto l'esecuzione dell'opera, come del resto si ritiene unanimemente dalla dottrina che si è occupata del problema (v. in senso conforme Cass. n. 2104 del 03/03/1994).
Quanto invece alla richiesta di sostituzione della tubazione, la fattispecie trova la sua disciplina nell'art. 1069 comma 3 c.c., che dispone che le spese delle opere necessarie per conservare la servitù da eseguirsi nel fondo servente si ripartiscono in ragione dei rispettivi vantaggi.
E siccome nel caso in esame la richiesta sostituzione andrebbe solo a vantaggio del fondo servente di proprietà dell'attore, sopra il quale egli ha edificato la casa di abitazione, è questi che deve sostenere la relativa spesa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di acquedotto a favore del ed a carico del terreno di proprietà Controparte_1 di , sito in Cavaion Veronese (Vr), località Perzumelle, e catastalmente Parte_1 censito nel Catasto Terreni al foglio 12, part. 723, 725 e 726;
2) respinge tutte le domande proposte da;
Parte_1
8 3) condanna a rifondere al le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in €7.616,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 02.10.2025.
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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