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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13736 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio del 1 ottobre
2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 52070/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Milano, Corso di Porta Nuova n. 46, presso lo studio degli avv.ti Emiliano Nitti, Mattea Carretta e Marina Sant'Anna, dai quali è
rappresentata e difesa;
- ricorrente –
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato presso i suoi Uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- resistente –
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '(…) in via principale, nel merito, accertare e
dichiarare che la ricorrente, come sopra generalizzata, è cittadina italiana
iure sanguinis dalla nascita o, in ogni caso, dal primo gennaio 1948, poiché
discendente da avo italiano che non ha mai rinunciato alla cittadinanza
italiana e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_1
all'Ufficiale dello Stato Civile competente, e/o a ogni altra autorità
amministrativa competente e, comunque, a ogni pubblico ufficiale di
pagina 1 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei
registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza della ricorrente,
provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari
competenti'.
Per parte resistente: '(…) che l'Ill.mo Tribunale adito 1) dichiari
l'inammissibilità\infondatezza della domanda 2) nel merito, in caso di
riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia
compensare le spese di lite'
Fatto e diritto
Con la presente azione insta affinché il Parte_1
Tribunale riconosca il suo stato di cittadina italiana iure sanguinis in virtù
della discendenza diretta da nato a [...] il Persona_1
29 aprile 1856, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resiste in giudizio il chiedendo la declaratoria di Controparte_1
inammissibilità della domanda in ragione '[del]la mancata, tempestiva
produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda' e, nel caso di accoglimento, la compensazione delle spese di lite.
***
Deve preliminarmente affermarsi l'interesse ad agire della ricorrente nella presente sede giurisdizionale.
L'esame delle allegazioni e dei documenti prodotti evidenzia invero che la linea di discendenza dall'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale,
pagina 2 circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente, costituiva un fatto interruttivo della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
In forza della legge 13 giugno 1912 n. 555, infatti, la cittadinanza si trasmetteva unicamente, e salvo casi marginali, per via paterna e veniva persa dalla donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte Costituzionale, con sentenze 9 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio
1983 n. 30, ha tuttavia dichiarato incostituzionali gli artt. 1 comma 1 n. 1 e
10 della predetta legge, in tal modo rendendo possibile l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
E' infine intervenuta la giurisprudenza di legittimità, con pronuncia a
Sezioni Unite del 25 febbraio 2009 n. 4466, per chiarire che dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve essere riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1 gennaio 1948,
e conseguentemente ai loro discendenti, in tal modo superando l'iniziale orientamento secondo il quale l'incostituzionalità sopravvenuta delle predette norme non poteva retroagire oltre la data di entrata in vigore della
Costituzione e non poteva operare per i rapporti esauriti, tra i quali era ritenuta ricompresa la perdita della cittadinanza italiana per la donna coniugata ante Costituzione con un cittadino straniero.
Considerato che il principio da ultimo espresso è venuto a delinearsi esclusivamente per effetto di interventi giurisprudenziali e non è mai stato recepito da specifiche previsioni normative, resta esclusa la possibilità di agire in sede amministrativa per il riconoscimento dello status di cittadino italiano, il che giustifica di per sé l'interesse al ricorso giurisdizionale.
pagina 3 Ciò posto e venendo al merito, la domanda dell'istante è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi che, diversamente da quanto affermato dall'amministrazione resistente, il ricorso risulta corredato di tutta la documentazione atta a comprovare la linea di discendenza.
Ancora in via preliminare, occorre chiarire, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è
cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo
status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo.
Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata, compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti CP_1
modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11
febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n.
25317).
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti,
debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate al riguardo vicende estintive dello status civitatis nel corso del pagina 4 tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti,
fino a giungere all'odierna ricorrente, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 4
fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei Controparte_1
conseguenti provvedimenti.
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 1 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 5
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio del 1 ottobre
2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 52070/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Milano, Corso di Porta Nuova n. 46, presso lo studio degli avv.ti Emiliano Nitti, Mattea Carretta e Marina Sant'Anna, dai quali è
rappresentata e difesa;
- ricorrente –
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato presso i suoi Uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- resistente –
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '(…) in via principale, nel merito, accertare e
dichiarare che la ricorrente, come sopra generalizzata, è cittadina italiana
iure sanguinis dalla nascita o, in ogni caso, dal primo gennaio 1948, poiché
discendente da avo italiano che non ha mai rinunciato alla cittadinanza
italiana e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_1
all'Ufficiale dello Stato Civile competente, e/o a ogni altra autorità
amministrativa competente e, comunque, a ogni pubblico ufficiale di
pagina 1 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei
registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza della ricorrente,
provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari
competenti'.
Per parte resistente: '(…) che l'Ill.mo Tribunale adito 1) dichiari
l'inammissibilità\infondatezza della domanda 2) nel merito, in caso di
riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia
compensare le spese di lite'
Fatto e diritto
Con la presente azione insta affinché il Parte_1
Tribunale riconosca il suo stato di cittadina italiana iure sanguinis in virtù
della discendenza diretta da nato a [...] il Persona_1
29 aprile 1856, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resiste in giudizio il chiedendo la declaratoria di Controparte_1
inammissibilità della domanda in ragione '[del]la mancata, tempestiva
produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda' e, nel caso di accoglimento, la compensazione delle spese di lite.
***
Deve preliminarmente affermarsi l'interesse ad agire della ricorrente nella presente sede giurisdizionale.
L'esame delle allegazioni e dei documenti prodotti evidenzia invero che la linea di discendenza dall'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale,
pagina 2 circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente, costituiva un fatto interruttivo della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
In forza della legge 13 giugno 1912 n. 555, infatti, la cittadinanza si trasmetteva unicamente, e salvo casi marginali, per via paterna e veniva persa dalla donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte Costituzionale, con sentenze 9 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio
1983 n. 30, ha tuttavia dichiarato incostituzionali gli artt. 1 comma 1 n. 1 e
10 della predetta legge, in tal modo rendendo possibile l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
E' infine intervenuta la giurisprudenza di legittimità, con pronuncia a
Sezioni Unite del 25 febbraio 2009 n. 4466, per chiarire che dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve essere riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1 gennaio 1948,
e conseguentemente ai loro discendenti, in tal modo superando l'iniziale orientamento secondo il quale l'incostituzionalità sopravvenuta delle predette norme non poteva retroagire oltre la data di entrata in vigore della
Costituzione e non poteva operare per i rapporti esauriti, tra i quali era ritenuta ricompresa la perdita della cittadinanza italiana per la donna coniugata ante Costituzione con un cittadino straniero.
Considerato che il principio da ultimo espresso è venuto a delinearsi esclusivamente per effetto di interventi giurisprudenziali e non è mai stato recepito da specifiche previsioni normative, resta esclusa la possibilità di agire in sede amministrativa per il riconoscimento dello status di cittadino italiano, il che giustifica di per sé l'interesse al ricorso giurisdizionale.
pagina 3 Ciò posto e venendo al merito, la domanda dell'istante è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi che, diversamente da quanto affermato dall'amministrazione resistente, il ricorso risulta corredato di tutta la documentazione atta a comprovare la linea di discendenza.
Ancora in via preliminare, occorre chiarire, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è
cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo
status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo.
Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata, compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti CP_1
modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11
febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n.
25317).
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti,
debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate al riguardo vicende estintive dello status civitatis nel corso del pagina 4 tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti,
fino a giungere all'odierna ricorrente, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 4
fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei Controparte_1
conseguenti provvedimenti.
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 1 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 5