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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/11/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 3769/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to BOVA ALESSANDRA) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CERNIGLIARO DELIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.09.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole, stante il riconoscimento dell'invalidità al 100%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 22.10.2025 per il deposito di note.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992 , con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. CTU in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente , Parte_1 riconosciuto nella precedente fase di ATP invalido in misura pari al 100%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00, CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'Erario; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto;
liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 22.10.2025 per il deposito di note.
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 3769/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to BOVA ALESSANDRA) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CERNIGLIARO DELIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.09.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole, stante il riconoscimento dell'invalidità al 100%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 22.10.2025 per il deposito di note.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992 , con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. CTU in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente , Parte_1 riconosciuto nella precedente fase di ATP invalido in misura pari al 100%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00, CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'Erario; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto;
liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 22.10.2025 per il deposito di note.
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)