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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/05/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1641/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 21 maggio 2025 alle ore 9,43 dinanzi al Tribunale, nella persona del Giudice dott.
Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1641/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CITTADINO ANTONELLA
Ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VASARRI MARCO CP_1 C.F._2
Resistente
compaiono: per il ricorrente AVV. l'avv. Antonella Cittadino;
Parte_1
per il resistente l'avv. Marco Vasarri;
CP_1
L'avv. Cittadino si riporta alla memoria depositata in data 10 dicembre 2024 e alle note autorizzate del
25 febbraio 2025 e all'istanza del 23 aprile 2025 e chiede la remissione del processo al Presidente ai sensi dell'art. 281 octies cpc per la designazione del collegio ai fini della decisione, chiedendo che il ricorso in riassunzione sia qualificato ai sensi degli artt. 702 bis e seguenti cpc vigenti all'epoca del deposito del ricorso originario depositato nell'anno 2018. Chiede che non sia applicato l'art. 281 sexies cpc, dovendo quindi il Tribunale decidere in composizione collegiale.
L'avv. Cittadino, sul rilievo della possibile estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 cpc, deduce che non si ravvisa la violazione del termine per la riassunzione ex art. 392 cpc, rilevando il momento del deposito del ricorso e non della sua notificazione e nella presente vicenda processuale la sentenza della Corte di cassazione è stata pubblicata il 17 maggio 2024 e la riuassunzione è avvenuto con deposito del ricorso del 4 luglio 2024 con decreto del 10 luglio 2024 è stata fissata per la comparizione l'udienza del 20 novembre 2024 con onere per il ricorrente di notifica nel prescritto termine di cui all'art. 281 undecies II comma cpc, 40 giorni liberi prima. Il termine de quo, quindi, andava a scadere il pagina 1 di 5 giorno 11 ottobre 2024 e la notifica è stata effettuata tramite Unep il 30 settembre 2024 e a mezzo PEC il 9 ottobre 2024 e quindi nel rispetto del termine assegnato.
Per ogni altra eccezione e deduzione e domanda anche istruttoria del resistente e nel merito l'avv.
Cittadino si riporta agli scritti di cui sopra e insiste nell'accoglimento delle conclusioni con gli stessi atti rassegnate, con vittoria di spese e di compensi o con compensazione degli stessi atteso che la parte resistente dovrà in ogni caso corrispondere i compensi del Giudizio di Cassazione, come nella relativa sentenza disposto.
L'avv. Vasarri si richiama alle proprie memorie nonché alla comparsa di costituzione aderendo all'eccezione sollevata dal giudice circa l'inammissibilità del procedimento.
Il giudizio è stato riassunto e proposto ex art. 281 decies cpc e quindi non nelle forme previste per il procedimento iniziato nell'anno 2018 e chiede che sia dichiarato inammissibile, non essendo possibile la conversione del relativo rito. In ogni caso si riporta alle deduzioni circa la inammissibilità del ricorso anche perché le prestazioni delle quali si richiede il pagamento non rientrano tra quelle previste dall'art. 14 del D. Lgs. n.150/2011 e conclude in subordine per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già capitolate e ribadendo la volontà di volersi avvalere delle scritture disconosciute dal ricorrente.
Richiama l'eccezione che l'istruttoria non può essere sommaria e non essendo ammissibile il mutamento del rito, chiede anche per tale motivo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
L'avv. Vasarri si rimette al Giudice sulla questione sollevata d'ufficio di possibile estinzione del processo.
L'avv. Cittadino fa presente che la forma da adottarsi per l'introduzione del giudizio è stata rispettata in quanto l'atto giudiziario depositato per la riassunzione è un ricorso, come previsto per il rito applicabile nel 2018.
L'avv. Cittadino rileva che la controparte non ha tempestivamente chiesto di avvalersi delle scritture disconosciute, che pertanto non possono essere utilizzati a fini decisori.
L'avv. Vasarri rileva di aver tempestivamente dichiarato di volersi avvalere delle relative scritture.
Alle ore 10,15 il Giudice si ritira in Camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 11,08 il Giudice esce dalla Camera di Consiglio e dà pubblica lettura della sentenza, che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc e 14 D. D Lgs. n.150/2011 depositato in data 19 aprile 2018
l'AVV. domandava la condanna di a pagare la Parte_1 CP_1
pagina 2 di 5 somma di euro 422.390,40, oltre accessori, a titolo di onorari e spese per prestazioni professionali sia giudiziali che stragiudiziali.
II. Con ordinanza in data 13 marzo 2019, il Tribunale di Livorno dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione al domicilio in Svizzera del convenuto CP_1
III. A seguito di ricorso straordinario per cassazione dell'AVV. Parte_1
con sentenza in data 17 maggio 2024, la Corte di Cassazione dichiarava la giurisdizione del giudice italiano e rimetteva le parti, nel termine di legge, dinanzi al competente Tribunale di Livorno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
IV. Con “ricorso in riassunzione ex artt. 392 cpc – 281 decies cpc e 14 D. Lgs. 150/2011”, depositato in data 4 luglio 2024, l'AVV. riassumeva la causa ai sensi dell'art. Parte_1
392 cpc e chiedeva a pagina 34 che fosse fissata con decreto ai sensi dell'art. 281undecies II comma cpc l'udienza di comparizione delle parti.
V. Con decreto depositato in data 10 luglio 2024 questo Giudice fissava per la prosecuzione del processo l'udienza del 20 novembre 2024.
VI. Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza veniva notificato dall'Avv. Antonella
Cittadino a mezzo PEC in data 9 ottobre 2024 a presso il difensore domiciliatario. CP_1
VII. Con comparsa depositata in data 8 novembre 2024 si costituiva in giudizio il quale CP_1 eccepiva l'improcedibilità del ricorso o in via subordinata chiedeva la riunione al processo di responsabilità professionale instaurato contro l' AVV. o il rigetto Pt_1 Parte_1
delle domande del ricorrente.
VIII. L'AVV. ha riassunto il giudizio con il ricorso depositato in Parte_1
data 4 luglio 2024 e proposto ai sensi degli artt. 281 undecies cpc e 14 D. Lgs. n.150/2011, vigenti dal
28 febbraio 2023 a seguito della riforma introdotta dal D. Lgs. n.164/2024.
Il ricorso in riassunzione doveva invece essere proposto ai sensi dell'art 702 bis e seguenti cpc, vigente alla data del 19 aprile 2018.
In primo luogo, occorre evidenziare che il procedimento semplificato di cognizione, introdotto dal D.
Lgs. n.164/2024, è un procedimento completamente diverso da procedimento sommario di cognizione, che era disciplinato dagli artt. 702 bis cpc.
Il primo prevede un giudizio cognitorio del tutto uguale a quello ordinario, di cui agli artt. 163 e seguenti cpc.
Il secondo prevedeva un giudizio sommario, che si chiudeva con ordinanza e non con sentenza.
pagina 3 di 5 La differenza tra i due riti non è solo formale, ma sostanziale in relazione al tipo di cognizione del
Giudice sulla cosa controversa.
In secondo luogo, in base al disposto dell'art. 4 D. Lgs. n.150/2011, il Giudice non può disporre il mutamento del rito in quanto tale mutamento è ammissibile solo nell'ambito dei riti previsti dal citato
D. Lgs. n.150/2011, tra cui non è previsto il rito sommario di cognizione degli abrogati artt. 702 bis e seguenti cpc, e non è ammissibile un mutamento del rito con un procedimento disciplinato da norme del codice di procedura che al momento del deposito del ricorso in riassunzione non sono più vigenti.
Più precisamente, l'art.4 del D. Lgs. n.150/2011, che dovrebbe essere applicato, è quello attualmente vigente e non quello risalente all'epoca del 19 aprile 2018.
Non si può oggi mutare il rito in un procedimento non più vigente.
E il mutamento del rito sarebbe, invece, necessario perché attualmente l'art. 14 D. Lgs. n.150/2011 prevede la decisione del Tribunale in composizione monocratica, mentre l'art. 14 D. Lgs. n.150/2011, vigente alla data del 19 aprile 2018, prevedeva la decisione del Tribunale in composizione collegiale.
Ne conseguono due conclusioni.
In base al rito scelto dal ricorrente con l'atto giudiziario della riassunzione, vigente alla data de 4 luglio
2024, la competenza a decidere spetta al Giudice monocratico ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n.150/2011, che prevede testualmente che la decisione è del Tribunale in composizione monocratica.
Il ricorso in riassunzione non è ammissibile in quanto il ricorso in riassunzione ha introdotto un procedimento semplificato di cognizione rimesso alla decisione del Tribunale in composizione monocratrica, che non può decidere sulla materia controversia (compenso dell'avvocato per attività giudiziale).
IX. Fatta questa premessa, il processo deve essere comunque dichiarato estinto ai sensi degli artt. 307 e
393 cpc per inattività delle parti.
In base al disposto dell'art. 392 cpc la riassunzione del processo doveva avvenire nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione del 17 maggio 2024 a mezzo atto di citazione;
atto che doveva essere notificato entro il 17 settembre 2024.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano, invece, notificati oltre il predetto termine.
AI fini della riassunzione non è sufficiente il deposito del ricorso, ma è necessaria la notifica alla controparte dell'atto giudiziario con la convocazione in udienza in quanto l'art. 392 II comma cpc prevede espressamente che la riassunzione debba essere svolta con citazione.
pagina 4 di 5 Non può accedersi alla tesi secondo cui, poiché il rito applicabile alla controversia introdotta con ricorso depositato in data 19 aprile 2018 era quello dettato dagli artt. 702 bis e seguenti cpc, il ricorrente ha tempestivamente riassunto il processo con il ricorso depositato in data 4 luglio 2024.
A questo proposito occorre evidenzia che il testo dell'art. 392 II comma cpc dispone che la riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti cpc.
La norma è chiara e non può essere interpretata nel senso di consentire la riassunzione con ricorso, se il ricorso non viene notificato assieme al decreto di fissazione dell'udienza nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione.
Peraltro, come si è visto, il ricorso depositato in data 4 luglio 2024 ha introdotto un procedimento semplificato di cognizione, che formalmente non può essere qualificato come ricorso ai sensi degli artt.
702 bis e seguenti cpc, come spiegato al superiore paragrafo VIII.
AVV. soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc Parte_1
alla refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate, tenuto conto del CP_1
valore della controversia e della semplicità della decisione, nella misura di euro 6.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
La regolamentazione delle spese processuali tiene anche conto delle spese processuali inerenti al giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'AVV. Parte_1
contro ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
[...] CP_1
così provvede: dichiara estinto il processo;
condanna l'AVV. a pagare a titolo di rimborso delle spese Parte_1
processuali a la somma di euro 6.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle CP_1
spese generali, IVA e CPA come per legge. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 21 maggio 2025 alle ore 9,43 dinanzi al Tribunale, nella persona del Giudice dott.
Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1641/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CITTADINO ANTONELLA
Ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VASARRI MARCO CP_1 C.F._2
Resistente
compaiono: per il ricorrente AVV. l'avv. Antonella Cittadino;
Parte_1
per il resistente l'avv. Marco Vasarri;
CP_1
L'avv. Cittadino si riporta alla memoria depositata in data 10 dicembre 2024 e alle note autorizzate del
25 febbraio 2025 e all'istanza del 23 aprile 2025 e chiede la remissione del processo al Presidente ai sensi dell'art. 281 octies cpc per la designazione del collegio ai fini della decisione, chiedendo che il ricorso in riassunzione sia qualificato ai sensi degli artt. 702 bis e seguenti cpc vigenti all'epoca del deposito del ricorso originario depositato nell'anno 2018. Chiede che non sia applicato l'art. 281 sexies cpc, dovendo quindi il Tribunale decidere in composizione collegiale.
L'avv. Cittadino, sul rilievo della possibile estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 cpc, deduce che non si ravvisa la violazione del termine per la riassunzione ex art. 392 cpc, rilevando il momento del deposito del ricorso e non della sua notificazione e nella presente vicenda processuale la sentenza della Corte di cassazione è stata pubblicata il 17 maggio 2024 e la riuassunzione è avvenuto con deposito del ricorso del 4 luglio 2024 con decreto del 10 luglio 2024 è stata fissata per la comparizione l'udienza del 20 novembre 2024 con onere per il ricorrente di notifica nel prescritto termine di cui all'art. 281 undecies II comma cpc, 40 giorni liberi prima. Il termine de quo, quindi, andava a scadere il pagina 1 di 5 giorno 11 ottobre 2024 e la notifica è stata effettuata tramite Unep il 30 settembre 2024 e a mezzo PEC il 9 ottobre 2024 e quindi nel rispetto del termine assegnato.
Per ogni altra eccezione e deduzione e domanda anche istruttoria del resistente e nel merito l'avv.
Cittadino si riporta agli scritti di cui sopra e insiste nell'accoglimento delle conclusioni con gli stessi atti rassegnate, con vittoria di spese e di compensi o con compensazione degli stessi atteso che la parte resistente dovrà in ogni caso corrispondere i compensi del Giudizio di Cassazione, come nella relativa sentenza disposto.
L'avv. Vasarri si richiama alle proprie memorie nonché alla comparsa di costituzione aderendo all'eccezione sollevata dal giudice circa l'inammissibilità del procedimento.
Il giudizio è stato riassunto e proposto ex art. 281 decies cpc e quindi non nelle forme previste per il procedimento iniziato nell'anno 2018 e chiede che sia dichiarato inammissibile, non essendo possibile la conversione del relativo rito. In ogni caso si riporta alle deduzioni circa la inammissibilità del ricorso anche perché le prestazioni delle quali si richiede il pagamento non rientrano tra quelle previste dall'art. 14 del D. Lgs. n.150/2011 e conclude in subordine per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già capitolate e ribadendo la volontà di volersi avvalere delle scritture disconosciute dal ricorrente.
Richiama l'eccezione che l'istruttoria non può essere sommaria e non essendo ammissibile il mutamento del rito, chiede anche per tale motivo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
L'avv. Vasarri si rimette al Giudice sulla questione sollevata d'ufficio di possibile estinzione del processo.
L'avv. Cittadino fa presente che la forma da adottarsi per l'introduzione del giudizio è stata rispettata in quanto l'atto giudiziario depositato per la riassunzione è un ricorso, come previsto per il rito applicabile nel 2018.
L'avv. Cittadino rileva che la controparte non ha tempestivamente chiesto di avvalersi delle scritture disconosciute, che pertanto non possono essere utilizzati a fini decisori.
L'avv. Vasarri rileva di aver tempestivamente dichiarato di volersi avvalere delle relative scritture.
Alle ore 10,15 il Giudice si ritira in Camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 11,08 il Giudice esce dalla Camera di Consiglio e dà pubblica lettura della sentenza, che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc e 14 D. D Lgs. n.150/2011 depositato in data 19 aprile 2018
l'AVV. domandava la condanna di a pagare la Parte_1 CP_1
pagina 2 di 5 somma di euro 422.390,40, oltre accessori, a titolo di onorari e spese per prestazioni professionali sia giudiziali che stragiudiziali.
II. Con ordinanza in data 13 marzo 2019, il Tribunale di Livorno dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione al domicilio in Svizzera del convenuto CP_1
III. A seguito di ricorso straordinario per cassazione dell'AVV. Parte_1
con sentenza in data 17 maggio 2024, la Corte di Cassazione dichiarava la giurisdizione del giudice italiano e rimetteva le parti, nel termine di legge, dinanzi al competente Tribunale di Livorno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
IV. Con “ricorso in riassunzione ex artt. 392 cpc – 281 decies cpc e 14 D. Lgs. 150/2011”, depositato in data 4 luglio 2024, l'AVV. riassumeva la causa ai sensi dell'art. Parte_1
392 cpc e chiedeva a pagina 34 che fosse fissata con decreto ai sensi dell'art. 281undecies II comma cpc l'udienza di comparizione delle parti.
V. Con decreto depositato in data 10 luglio 2024 questo Giudice fissava per la prosecuzione del processo l'udienza del 20 novembre 2024.
VI. Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza veniva notificato dall'Avv. Antonella
Cittadino a mezzo PEC in data 9 ottobre 2024 a presso il difensore domiciliatario. CP_1
VII. Con comparsa depositata in data 8 novembre 2024 si costituiva in giudizio il quale CP_1 eccepiva l'improcedibilità del ricorso o in via subordinata chiedeva la riunione al processo di responsabilità professionale instaurato contro l' AVV. o il rigetto Pt_1 Parte_1
delle domande del ricorrente.
VIII. L'AVV. ha riassunto il giudizio con il ricorso depositato in Parte_1
data 4 luglio 2024 e proposto ai sensi degli artt. 281 undecies cpc e 14 D. Lgs. n.150/2011, vigenti dal
28 febbraio 2023 a seguito della riforma introdotta dal D. Lgs. n.164/2024.
Il ricorso in riassunzione doveva invece essere proposto ai sensi dell'art 702 bis e seguenti cpc, vigente alla data del 19 aprile 2018.
In primo luogo, occorre evidenziare che il procedimento semplificato di cognizione, introdotto dal D.
Lgs. n.164/2024, è un procedimento completamente diverso da procedimento sommario di cognizione, che era disciplinato dagli artt. 702 bis cpc.
Il primo prevede un giudizio cognitorio del tutto uguale a quello ordinario, di cui agli artt. 163 e seguenti cpc.
Il secondo prevedeva un giudizio sommario, che si chiudeva con ordinanza e non con sentenza.
pagina 3 di 5 La differenza tra i due riti non è solo formale, ma sostanziale in relazione al tipo di cognizione del
Giudice sulla cosa controversa.
In secondo luogo, in base al disposto dell'art. 4 D. Lgs. n.150/2011, il Giudice non può disporre il mutamento del rito in quanto tale mutamento è ammissibile solo nell'ambito dei riti previsti dal citato
D. Lgs. n.150/2011, tra cui non è previsto il rito sommario di cognizione degli abrogati artt. 702 bis e seguenti cpc, e non è ammissibile un mutamento del rito con un procedimento disciplinato da norme del codice di procedura che al momento del deposito del ricorso in riassunzione non sono più vigenti.
Più precisamente, l'art.4 del D. Lgs. n.150/2011, che dovrebbe essere applicato, è quello attualmente vigente e non quello risalente all'epoca del 19 aprile 2018.
Non si può oggi mutare il rito in un procedimento non più vigente.
E il mutamento del rito sarebbe, invece, necessario perché attualmente l'art. 14 D. Lgs. n.150/2011 prevede la decisione del Tribunale in composizione monocratica, mentre l'art. 14 D. Lgs. n.150/2011, vigente alla data del 19 aprile 2018, prevedeva la decisione del Tribunale in composizione collegiale.
Ne conseguono due conclusioni.
In base al rito scelto dal ricorrente con l'atto giudiziario della riassunzione, vigente alla data de 4 luglio
2024, la competenza a decidere spetta al Giudice monocratico ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n.150/2011, che prevede testualmente che la decisione è del Tribunale in composizione monocratica.
Il ricorso in riassunzione non è ammissibile in quanto il ricorso in riassunzione ha introdotto un procedimento semplificato di cognizione rimesso alla decisione del Tribunale in composizione monocratrica, che non può decidere sulla materia controversia (compenso dell'avvocato per attività giudiziale).
IX. Fatta questa premessa, il processo deve essere comunque dichiarato estinto ai sensi degli artt. 307 e
393 cpc per inattività delle parti.
In base al disposto dell'art. 392 cpc la riassunzione del processo doveva avvenire nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione del 17 maggio 2024 a mezzo atto di citazione;
atto che doveva essere notificato entro il 17 settembre 2024.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano, invece, notificati oltre il predetto termine.
AI fini della riassunzione non è sufficiente il deposito del ricorso, ma è necessaria la notifica alla controparte dell'atto giudiziario con la convocazione in udienza in quanto l'art. 392 II comma cpc prevede espressamente che la riassunzione debba essere svolta con citazione.
pagina 4 di 5 Non può accedersi alla tesi secondo cui, poiché il rito applicabile alla controversia introdotta con ricorso depositato in data 19 aprile 2018 era quello dettato dagli artt. 702 bis e seguenti cpc, il ricorrente ha tempestivamente riassunto il processo con il ricorso depositato in data 4 luglio 2024.
A questo proposito occorre evidenzia che il testo dell'art. 392 II comma cpc dispone che la riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti cpc.
La norma è chiara e non può essere interpretata nel senso di consentire la riassunzione con ricorso, se il ricorso non viene notificato assieme al decreto di fissazione dell'udienza nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione.
Peraltro, come si è visto, il ricorso depositato in data 4 luglio 2024 ha introdotto un procedimento semplificato di cognizione, che formalmente non può essere qualificato come ricorso ai sensi degli artt.
702 bis e seguenti cpc, come spiegato al superiore paragrafo VIII.
AVV. soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc Parte_1
alla refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate, tenuto conto del CP_1
valore della controversia e della semplicità della decisione, nella misura di euro 6.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
La regolamentazione delle spese processuali tiene anche conto delle spese processuali inerenti al giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'AVV. Parte_1
contro ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
[...] CP_1
così provvede: dichiara estinto il processo;
condanna l'AVV. a pagare a titolo di rimborso delle spese Parte_1
processuali a la somma di euro 6.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle CP_1
spese generali, IVA e CPA come per legge. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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