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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/11/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3946/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 23.09.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, applicabile alla fattispecie ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 164/2024, tra
(CF. , rappresentato e difeso dall'avv.to Dorangela Di Stefano Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di tale difensore , come in Email_1 atti;
parte opponente e
CF. – P.IVA ), non costituita;
Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 parte opposta nonché
(CF./P.IVA , in persona della procuratrice Controparte_2 P.IVA_3
(CF. , P.IVA ), già (in virtù di mutamento della Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_4 Controparte_1 denominazione sociale del 01.07.2021), giusta procura speciale per atto autenticato nelle firme dal notaio del 15.10.2021, rep. 7913, racc. 4428, a sua volta in persona del legale rappresentante pro Persona_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Lucio Ghia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore, sito in Roma, via delle Quattro Fontane n. 10, come in atti;
intervenuta in causa ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 23.09.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07.06.2021, ha proposto opposizione Parte_2 al decreto ingiuntivo n. 892/2021, emesso da questo Tribunale in data 23.04.2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore della (nel prosieguo solo “ , per brevità) Controparte_1 CP_1 della somma di € 45.085,68, oltre alle spese di procedura, chiedendo: “…respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocare il decreto di ingiunzione nr. 892/2021 emesso dall'intestato Tribunale di Velletri in data 23/4/2021, con il quale è stato ingiunto a di pagare, nel termine di 40 gg. dalla notifica, l'importo di € 45.085,68, oltre ad accessori e Parte_2 spese del monitorio”, con il favore delle spese processuali.
1 A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto, in sintesi: che il decreto ingiuntivo è stato chiesto e Pt_2 ottenuto dalla in virtù di due contratti di finanziamento conclusi, rispettivamente, in data CP_1
19.02.2016, per un importo finanziato da restituire in n. 120 rate mediante cessione del quinto dello stipendio, ed il 08.06.2016, per un importo finanziato da restituire sempre in n. 120 rate mediante delegazione di pagamento sullo stipendio erogato al dal datore di lavoro;
che in relazione a tali finanziamenti Pt_2
l'opposta ha lamentato, in particolare, di avere ricevuto dal datore di lavoro dell'opponente comunicazioni con le quali le è stato reso noto che le trattenute sul suo stipendio sarebbero state interrotte per l'intervenuta sospensione del trattamento retributivo a far tempo dal 01.07.2017 e sostenuto, pertanto, che in data 16.12.2019 è stata da lei inviata al una missiva con la quale è stata invocata la sua decadenza dal Pt_2 beneficio del termine ed intimato il pagamento immediato di € 54.345,00 oltre interessi di mora dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo, importo poi preteso nell'ammontare di € 45.085,68, fatto oggetto del provvedimento d'ingiunzione, a seguito di richiesta di chiarimenti del giudice della fase monitoria ex art. 6401 c.p.c.; che l'opponente ha sempre onorato, peraltro, le sue obbligazioni sino a quando è stato coinvolto, suo malgrado, in una “imprevedibile vicenda giudiziaria” per la quale ha subìto la “sospensione cautelare dal servizio con conseguente sospensione dello stipendio”, il che ha dato origine, “gioco forza”, alla sospensione dei pagamenti delle rate alla e, “nel periodo in questione, l'istante …travolto dai problemi personali sopra CP_1 cennati …non interloquiva con né, tuttavia, riceveva da quest'ultima alcuna comunicazione”; che CP_4 il non ha difatti mai ricevuto la missiva indicata dall'opposta nel suo ricorso recante la dichiarazione Pt_2 di decadenza dal beneficio del termine;
che, peraltro, tale missiva, spedita in data 16.12.2019 e mai ricevuta, sarebbe comunque intervenuta solo dopo che era oramai ripreso il regolare rimborso dei prestiti;
che infatti, risoltesi le “questioni giudiziarie e disciplinari”, che “configuravano, finanche, causa di impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione dovuta”, l'opponente ha regolarmente ripreso servizio e di tanto è stata resa edotta anche la stante che con nota del 03.12.2019 l'ente datore di lavoro del ha rappresentato CP_1 Pt_2 alla stessa che avrebbe provveduto ad effettuare nuovamente le ritenute sullo stipendio già dal dicembre 2019, indicando nelle date del 30.11.2028 e del 31.07.2028 le “nuove” scadenze dei finanziamenti di cui trattasi;
che la non ha eccepito alcunché, a fronte di tale comunicazione, né al finanziato, né al CP_1 suo datore di lavoro, e ha incamerato le rate corrisposte dal dicembre 2019, rate che la stessa non ha poi, peraltro, nemmeno considerato nella quantificazione della sua pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio, il quale si è basato invece su una determinazione del relativo importo risalente al 31.10.2018; che tale circostanza è tale da imporre pertanto, già di per sé, la revoca del decreto ingiuntivo, il quale è stato richiesto dalla in spregio al dovere di correttezza e buona fede e senza la verifica dell'attuale CP_1 consistenza dell'esposizione debitoria, oltre che in assenza di verifiche sulla perdurante vigenza dei due contratti;
che, inoltre, non essendo pervenuta al la missiva di decadenza dal beneficio del termine, ne Pt_2 consegue che la stessa deve considerarsi priva di effetti, trattandosi di un atto che ha natura recettizia ed essendo stato stabilito contrattualmente che tale decadenza avrebbe dovuto essere comunicata dalla finanziatrice mediante raccomandata, assicurando in tal modo all'obbligato un termine di 15 giorni dal relativo ricevimento per provvedere al pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto, facoltà che l'opponente non è stato posto in condizioni di esercitare;
che neppure può pretendersi, poi, che il ricorso per ingiunzione valga, comunque, quale manifestazione della volontà della di avvalersi di tale CP_1 rimedio, atteso che la stessa è sopraggiunta alla rinuncia manifestata dalla finanziatrice, sia pure per fatti concludenti, di far valere la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione contrattuale, non avendo questa rappresentato alcunché al e al suo datore di lavoro una volta “ripresi” i pagamenti delle rate, Pt_2 ricevendo tali pagamenti per oltre un anno e mostrando in tal modo di voler ritenere ancora efficaci i rapporti instaurati con l'opponente; che gli effetti risolutivi di cui all'art. 1456 c.c. ben possono essere, d'altro canto, rinunciati ed analogamente è a dirsi per la decadenza dal beneficio del termine;
che, in ogni caso, anche ove non venisse dato seguito a tali rilievi, l'importo ingiunto non corrisponde al residuo credito della
[...]
avendo corrisposto il ulteriori rate dal dicembre 2019, che l'opposta non ha conteggiato CP_1 Pt_2
2 nell'importo ingiunto.
Pur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita in questa sede la in proprio, mentre in CP_1 Contr data 02.03.2022 è stata depositata una comparsa dalla (da ora solo “ , Controparte_2 per brevità), costituitasi a mezzo della procuratrice (già , sul rilievo di essere Controparte_3 CP_1 divenuta frattanto titolare, con effetti dal 01.07.2021, in virtù di un atto di scissione parziale della
[...] del 27.05.2021, di tutti i rapporti già intrattenuti da quest'ultima, individuati secondi i criteri riportati CP_1 nel progetto di scissione, comprensivi anche di quelli oggetto della presente causa. Contr
Ha dedotto quindi la in sintesi: che la decadenza dal beneficio del termine è stata, in realtà, regolarmente comunicata al in data 28.02.2019, a mezzo di una missiva che, per quanto “non recapitata Pt_2 per essere l'opponente sconosciuto in loco”, è stata inviata al suo indirizzo di residenza indicato all'atto della stipulazione dei due contratti e del quale l'opponente non ha mai comunicato variazioni, pur essendovi tenuto, donde l'operatività della previsione riportata in tali contratti secondo cui le comunicazioni effettuate all'ultimo indirizzo noto “si intenderanno pienamente valide e liberatorie”; che, a dispetto di quanto sostenuto dal i due contratti non hanno comunque previsto, poi, che la decadenza dal beneficio del termine Pt_2 imponesse l'invio al finanziato di una previa comunicazione stragiudiziale, trattandosi di una mera facoltà contemplata negli stessi a favore della e ben potendo quest'ultima pur sempre agire CP_1 giudizialmente onde ottenere il pagamento di quanto dovutole;
che, relativamente ai motivi di tale decadenza, è stato contrattualmente stabilito, inoltre, che la stessa potesse essere dichiarata a seguito della sospensione o riduzione dello stipendio dell'obbligato ovvero in caso di ritardato versamento di almeno due rate, talché l'opposta era pienamente legittimata a dichiarare la decadenza del al beneficio del termine Pt_2
e a presentare il ricorso monitorio per ottenere l'immediato pagamento di quanto ancora dovutole;
che la decadenza dal beneficio del termine ben può intervenire, del resto, anche con l'esercizio di un'azione giudiziale e ciò senza che sia necessario che venga formulata un'espressa domanda in tal senso, sicché a nulla rileva che l'opponente assuma di non avere ricevuto una preventiva diffida e messa in mora, dovendo lo stesso considerarsi comunque decaduto a fronte dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo;
che si contesta, poi, la pretesa del di un avvenuto “accodamento” delle rate scadute e non pagate, dal Pt_2 momento che tale “accodamento” è stato unilateralmente effettuato dal suo datore di lavoro, mentre è condizione imprescindibile dello stesso, in virtù dei contratti sottoscritti dall'opponente, che venga raggiunto un accordo al riguardo con la compagnia assicurativa, essendo la copertura assicurativa obbligatoriamente prevista per i finanziamenti del tipo di quelli di cui si tratta dall'art. 54 d.P.R. 180/1950 e dovendo essere tale copertura di durata identica al rapporto di prestito e come lo stesso assoggettata, pertanto, al limite massimo di dieci anni ex art. 5 d.P.R. 180/50, nella specie già raggiunto in occasione della stipula dei due contratti, stante l'ammortamento già previsto negli stessi per il rimborso dei prestiti;
che è per questo, dunque, che la non ha “messo in quota” nuovi piani d'ammortamento, essendo da escludere che sussistano i CP_1 presupposti per procedere a un “accodamento” delle rate per la mancanza della copertura assicurativa prevista ex lege; che, per quel che attiene inoltre l'illegittimità del decreto ingiuntivo lamentata dal per Pt_2 essere stato lo stesso richiesto ed emesso pur a fronte di ulteriori pagamenti non conteggiati nel ricorso monitorio, vi è che i versamenti richiamati dall'opponente hanno determinato solo una riduzione del debito residuo, non un'estinzione dell'esposizione maturata, debito residuo che è pari ad oggi a € 15.699,38 per il prestito n. 240869 e a € 17.291,30 per il prestito n. 270358, ed “…è evidente che qualsiasi pagamento parziale intervenuto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo non ha l'effetto di renderlo illegittimo e/o revocabile bensì potrà concorrere, solo in sede di richiesta di assegnazione somme o di riparto finale all'esito dell'eventuale procedimento Cont esecutivo per il recupero coattivo del credito, alla riduzione del credito vantato dalla ; che, del resto, il credito azionato è certo, liquido ed esigibile, avendo la risolto i contratti per effetto del verificarsi di CP_1 una delle condizioni previste dall'art. 17 delle condizioni generali, con la conseguente insorgenza dell'obbligo del di provvedere al versamento del complessivo importo ancora dovuto, mentre gli Pt_2 ulteriori pagamenti avvenuti nelle more non possono considerarsi quali adempimenti di rapporti da
3 considerare risolti;
che, trattandosi di finanziamenti e non di rapporti di conto corrente, non vi è infine alcun onere per la banca di produrre gli estratti conto recanti l'esposizione di tutte le poste attive e passive, essendo sufficiente per la stessa fornire la prova della fonte del proprio credito e del relativo termine di scadenza, mentre è onere del debitore provarne l'avvenuta estinzione, onere nella specie non assolto dall'opponente. Contr
Queste le conclusioni rassegnate dalla nella comparsa: “1) in via principale, nel merito, rigettare ogni domanda proposta dall'opponente con l'atto di citazione per cui è causa, siccome inammissibile e/o infondata e, comunque, non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento della somma di Euro 32.990,68, ovvero della diversa somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
3) in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento in favore dell'odierna opposta delle spese di giudizio”.
Radicatosi così il contraddittorio, all'esito della prima udienza è stata disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e, preso atto dell'avvenuto espletamento nelle more del tentativo di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 1836 c.p.c., come richiesti.
L'opponente ha depositato, dunque, una memoria ai sensi dell'art. 1836 n. 1 c.p.c., con la quale ha Contr richiamato quanto sostenuto nell'atto d'opposizione e contestato le deduzioni della sia in merito all'efficacia della missiva del febbraio 2019, recante la dichiarazione della sua decadenza dal beneficio del termine, sia in merito all'idoneità del ricorso monitorio a determinare, comunque, tale decadenza e la risoluzione contrattuale, trattandosi di prospettazione che contrasta con le previsioni contrattuali e che trascura che “…prima del promovimento del procedimento per ingiunzione (21/12/2020), era ripreso il regolare rimborso dei prestiti da parte del accompagnato dalla formale comunicazione da parte dell'Amministrazione Pt_2 datrice di lavoro …a cui l'odierna opposta nulla aveva eccepito”, con la conseguente “rinuncia tacita ad avvalersi della facoltà di decadenza dal beneficio del termine o della clausola risolutiva espressa…”. Ha inoltre contestato l'assunto avversario secondo cui gli ulteriori pagamenti effettuati, intervenuti già da prima della richiesta e dell'emissione del decreto ingiuntivo, non imporrebbero la revoca del decreto e lamentato che, a fronte della prova dei versamenti parzialmente estintivi, la controparte non ha assolto al proprio onere di dimostrare l'esistenza e l'ammontare della sua pretesa, non avendo, del resto, l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB alcuna valenza dimostrativa in caso di contestazione. Anche in virtù di tali deduzioni, ha dunque insistito il per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto d'opposizione. Pt_2 Contr
Anche la ha depositato, inoltre, una memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., con la quale ha sostanzialmente ribadito quanto sostenuto in sede di costituzione e insistito nelle conclusioni formulate nella sua comparsa.
La causa è stata successivamente istruita con i documenti depositati dalle parti e, in difetto di richieste di prova costituenda, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, con udienza fissata da ultimo per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 23.09.2025, in vista della quale è stato assegnato ai contendenti un termine sino a dieci giorni prima per il deposito di memorie conclusive. Contr
Infine, a tale udienza, l'opponente e la hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da verbale in atti (da intendersi qui richiamato), e all'esito il fascicolo è stato trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, applicabile anche al presente procedimento ai sensi dell'art. 73 d.lgs. 164/2024.
Tanto premesso sullo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, osserva il decidente quanto segue.
Preliminarmente, deve essere formalmente dichiarata, in realtà, la contumacia dell'opposta CP_1 non essendosi la stessa costituita in proprio nella presente fase d'opposizione.
Come anticipato, il ricorso monitorio è stato proposto, infatti, dalla in proprio quale società CP_1 con la quale il ha stipulato i due contratti di finanziamento di cui qui si discute ma, pur a fronte della Pt_2 rituale notifica dell'atto d'opposizione effettuata da quest'ultimo alla stessa, l'opposta non si è poi costituita Contr in questa sede, mentre è stata depositata una comparsa di costituzione ad opera della qualificatasi come società che è subentrata nelle more nella titolarità del credito già vantato dalla nei confronti CP_1
4 dell'opponente in virtù di atto di scissione parziale concluso in data 27.05.2021
Preme richiamare, allora, il principio che è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
“…nella disciplina dettata dagli art. 2504-septies c.c. (oggi art. 2506, comma 1, c.c., nel testo introdotto dall'art. 6 del D.L.vo 17 gennaio 2003 n. 6), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento (ora assegnazione) di parte del suo patrimonio ad una o più società …, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio
…configurandosi …come successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c.., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento nel giudizio e d'impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa” (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. 28169/2022).
Considerato che la scissione parziale integra un fenomeno da ricondurre a una vicenda circolatoria assoggettata, sul piano processuale, alla disciplina di cui all'art. 111 c.p.c., ne consegue che la costituzione Contr effettuata nella presente fase dalla nq. società beneficiaria della scissione della deve CP_1 qualificarsi, quindi, come un intervento ex art. 111 cit., mentre relativamente all'opposta in CP_1 Contr proprio, quale società evidentemente ancora esistente e pur sempre differente dalla deve essere pronunciata formale dichiarazione di contumacia, non essendosi la stessa costituita in questa sede. Contr
Sempre in punto di rito e con specifico riferimento all'intervento in causa spiegato dalla occorre evidenziare, poi, che lo stesso si presenta senz'altro ammissibile, avendo tale società adeguatamente allegato e documentato la propria legittimazione ad intervenire nella sua qualità di successore a titolo particolare del credito già azionato nella fase d'ingiunzione dalla CP_1
È in atti, infatti, l'atto di scissione parziale posto in essere da tale società in data 27.05.2021, a rogito del Contr notaio , rep. 6874, racc. 3833, da cui è derivato il trasferimento in favore della del Persona_2 compendio aziendale indicato nel progetto di scissione pubblicato e richiamato nell'atto in esame (cfr. doc. Contr 3 fasc. . Inoltre, la circostanza dell'avvenuta inclusione del credito per cui si controverte tra quelli Contr trasferiti dalla alla in virtù di tale operazione, oltre a non essere stata fatta oggetto di CP_1 contestazioni di sorta dell'opponente, trova sufficiente riscontro nella considerazione che l'intervento spiegato in questa sede dalla seconda è avvenuto, come detto, proprio a mezzo dell'originaria titolare del credito (appunto, la ora , nq. sua procuratrice. CP_1 Controparte_3
Ebbene, tenuto conto del contegno in tal modo assunto dalla stessa società cedente il credito, nonché dell'assenza di contestazioni mai avanzate sulla questione dal per l'intero corso del giudizio, deve Pt_2 Contr concludersi, ad avviso del giudicante, nel senso della sicura sussistenza della legittimazione della per essere la stessa divenuta titolare della pretesa creditoria già azionata verso l'opponente nella fase monitoria dalla (arg. tra le altre, Cass. civ. 17944/2023, nonché Cass. civ. 4116/2016, in merito all'onere CP_1 che incombe sulla parte che alleghi di essere divenuta cessionaria del credito di fornirne specifica dimostrazione pur sempre ove vi sia una specifica contestazione della controparte;
si v. inoltre, Cass. civ. 10200/2021, a proposito della rilevanza da annettere, ai fini di tale dimostrazione, alla dichiarazione proveniente dalla stessa cedente il credito).
Tanto chiarito in via preliminare e venendo ora al merito della lite, sembra anzitutto opportuno rammentare, in linea generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, come noto, a un ordinario giudizio di cognizione, il quale, sovrapponendosi al procedimento sommario di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., impone al giudice di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere dall'opposta con la sua domanda d'ingiunzione sulla scorta di tutto quanto sia stato allegato e dimostrato non solo nell'iniziale fase sommaria, ma anche nella successiva fase a cognizione piena (cfr. di recente, per tutte, Cass. civ. sez. un. 927/2022).
In virtù del consolidato orientamento espresso dal giudice di legittimità, la circostanza che sia stato ottenuto dal creditore il decreto ingiuntivo non implica, inoltre, che si verifichi un'inversione dell'onere della prova, sicché compete pur sempre allo stesso (quale “attore in senso sostanziale”) di allegare e dimostrare l'esistenza del proprio diritto mediante la prova dei relativi elementi costitutivi ex art. 26971 c.c., mentre sul
5 debitore opponente incombe l'onere di dedurre e dimostrare, a sua volta, che si siano verificate vicende estintive, modificative o impeditive del credito avversario ai sensi dell'art. 26972 c.c. (cfr. tra le molte, Cass. civ. 14640/2018, secondo cui “…l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali… ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria”).
Stante la natura del giudizio d'opposizione, “…che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione”, è noto, poi, che sono destinati ad assumere rilevanza anche eventuali pagamenti intervenuti in corso di causa, pagamenti che, ove allegati e dimostrati dall'opponente, comportano che il giudice dell'opposizione debba comunque “…revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (cfr. tra le varie, Cass. civ. 2404/2016).
Ora, fatte tali premesse, si osserva, in relazione al presente caso, che è in primo luogo pacifico e documentato che in data 19.02.2016 il ha stipulato con la un contratto di prestito Pt_2 CP_1 personale, identificato con il n. 240869, mediante cessione del quinto dello stipendio (cfr. doc. 2 fasc. Contr monitorio, riprodotto sub doc. 15 fasc. .
Come si legge nella documentazione contrattuale, l'importo preso a prestito dall'opponente è stato pari, in particolare, a € 21.086,71 e il suo rimborso è stato pattuito secondo un piano d'ammortamento di n. 120 rate mensili di € 245,00 ciascuna, comprensive di una quota di capitale e di una quota di interessi calcolati al TAN del 6,25% (TAEG 7,25%). Come è stato anche esplicitato nella documentazione in esame, in ipotesi di regolare pagamento di tutte le rate alle scadenze convenute, sarebbe stato versato pertanto dall'obbligato, al termine dell'ammortamento pattuito, il complessivo ammontare di € 29.400,00 (€ 245 x 120), comprensivo sia della restituzione del capitale mutuato (€ 21.086,71), sia dei relativi interessi corrispettivi inglobati in ciascuna rata (€ 7.578,29), sia dei costi della pratica, come previsti nel contratto in € 735,00 (cfr. doc. 2 cit.).
Considerata la natura del rapporto, si legge poi che il i è impegnato ad effettuare i pagamenti dovuti Pt_2 alla “…mediante cessione “pro solvendo” …con gli effetti previsti dal DPR 5 Gennaio 1950 n. 180, dal CP_1 successivo regolamento di attuazione e dalle successive disposizioni vigenti in materia e dall'art. 1198 c.c. …del numero di quote mensili e consecutive del suo stipendio/pensione, indicate nella voce B2…” (le n. 120 mensilità già sopra richiamate) “…di importo pari a quello indicato nella voce B3” (l'ammontare di € 245,00 per ciascuna rata), e che a tale fine “…il Cliente conferisce mandato irrevocabile al debitore terzo ceduto a prelevare mensilmente dal proprio stipendio/pensione una somma equivalente alla rata oggetto di cessione ed a versare tale somma alla Cessionaria, senza interruzione alcuna e fino alla completa estinzione del debito, a decorrere dal mese di notifica del Contratto”, notifica, quest'ultima, effettuata all'ente datore di lavoro “…affinché questi provveda …a prelevare mensilmente dallo stipendio/pensione del Cliente la somma indicata nella voce B3 …a decorrere dal mese successivo alla notifica …ed a versarla a (si v. ancora doc. 2 cit.). CP_1
Sempre nel corso del 2016, precisamente in data 08.06.2016, il ha stipulato, inoltre, con la Pt_2 [...] un ulteriore contratto di prestito, identificato con il n. 270358, in questo caso per l'importo finanziato CP_1 di € 22.291,67, da restituire in n. 120 mesi con rate di importo pari a € 265,00 ciascuna, comprensive di una quota di capitale e di una di interessi calcolati al TAN 5,989% (TAEG 7,8%). Come esplicitato, anche qui, nella documentazione contrattuale sottoscritta dall'opponente, al termine del rapporto lo stesso avrebbe corrisposto, dunque, all'istituto di credito, in ipotesi di regolare pagamento delle rate alle scadenze
6 concordate, un ammontare di € 31.800,00 (€ 265 x 120), comprensivo del capitale preso a prestito (€ 22.291,67), degli interessi corrispettivi dovuti su di esso (€ 7.918,33) e dei costi della pratica, pattuiti in € 1.590,00 (cfr. doc. 3 fasc. monitorio).
Relativamente a tale secondo rapporto è stato convenuto, poi, che il pagamento dovuto dal alla Pt_2 finanziatrice sarebbe stato assicurato mediante una delegazione di pagamento (delegazione pro solvendo) impartita al suo datore di lavoro, sicché, in virtù di tanto, l'opponente si è impegnato verso la CP_1 al versamento delle suddette rate, “mensili e consecutive”, con il conferimento di un mandato irrevocabile al datore di lavoro onde ottenere che quest'ultimo prelevasse mensilmente una somma corrispondente dalla sua retribuzione e la versasse, per suo conto, all'istituto di credito “…senza interruzione alcuna e fino alla completa estinzione del debito” (cfr. doc. 3 cit.).
Poste tali pattuizioni, documentate dall'opposta sin dalla fase monitoria, quest'ultima ha peraltro lamentato, con il suo ricorso, che dopo un primo periodo di versamento delle rate, a far data dall'aprile 2016 (quanto al prestito n. 240869) e dal luglio 2016 (quanto al prestito n. 270358), le è stato comunicato dalla datrice di lavoro del che dal 01.07.2017 non sarebbero state più effettuate le trattenute mensili sullo Pt_2 stipendio, essendone stata disposta la sospensione, e che, ciò nonostante, alcuna “regolarizzazione” dell'esposizione debitoria conseguentemente maturata a carico del finanziato è stata mai operata dallo stesso, donde la pretesa della di far valere la sua decadenza dal beneficio del termine e di ottenerne la CP_1 condanna all'immediato pagamento di quanto ancora dovutole, nell'importo così come quantificato nei conteggi allegati al ricorso per ingiunzione (cfr. doc. 7, 8 fasc. monitorio).
Anche la circostanza che dalla mensilità del luglio 2017 siano stati interrotti tutti i versamenti contrattualmente previsti risulta, d'altra parte, incontroversa, dal momento che lo stesso opponente ha confermato, sin dall'atto d'opposizione, sia di avere subìto la sospensione del trattamento retributivo dal luglio 2017, sia di non avere provveduto, nemmeno personalmente, ad ottemperare all'obbligo di pagamento delle rate mensili dovute all'istituto di credito.
Quel che è stato contestato dal tuttavia, è che non potrebbero operare la decadenza dal beneficio Pt_2 del termine e la risoluzione dei due rapporti che l'opposta ha preteso di far valere a fronte di tale sua inadempienza, e ciò perché, in primo luogo, le “questioni giudiziarie e disciplinari” nelle quali è stato coinvolto avrebbero integrato una “causa di impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione dovuta” e, in secondo luogo e in ogni caso, perché la missiva inviata dalla finanziatrice prima del ricorso monitorio non è stata, in realtà, mai recapitata al finanziato, oltre ad essere comunque sopraggiunta allorquando era ormai “ripreso il regolare rimborso dei prestiti”, essendo stata ripristinata nelle more l'erogazione del trattamento stipendiale da parte del suo datore di lavoro ed essendo state nuovamente effettuate da tale ente, dal dicembre 2019, le trattenute mensili in favore della trattenute che quest'ultima ha incassato, “mostrando CP_1 inequivocabilmente di ritenere, a tutti gli effetti, ancora efficaci i rapporti contrattuali intrattenuti con esso opponente”.
Le deduzioni svolte al riguardo dal on conducono, peraltro, alla conclusione che lo stesso vorrebbe Pt_2 ritrarne, per le ragioni che seguono.
Innanzi tutto, per quel che concerne l'asserita “impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione dovuta”, è sufficiente rilevare che trattasi di deduzione che si è arrestata a una prospettazione del tutto generica, non avendo l'opponente nemmeno specificato quali sarebbero state le “questioni giudiziarie e disciplinari” nelle quali sarebbe incorso e che avrebbero, a suo dire, impedito “gioco forza” l'adempimento delle sue obbligazioni nei confronti dell'istituto di credito.
Come è noto, l'art. 1256 c.c. dispone che l'obbligazione si estingue o resta provvisoriamente sospesa senza che ne consegua una responsabilità dell'obbligato solo ove sopraggiunga, rispettivamente, un'impossibilità definitiva (co. 1) o temporanea (co. 2) di eseguire la prestazione da lui dovuta “per una causa non imputabile al debitore”.
Come è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, tale disposizione richiede, quindi, che sussista anzitutto un presupposto di natura oggettiva, rappresentato dall'impossibilità di eseguire la
7 prestazione in sé e per sé considerata, impossibilità che ricorre, tuttavia, soltanto a fronte di una situazione impeditiva di carattere “oggettivo” e “assoluto”, tale da precludere senz'altro al debitore l'adempimento dell'obbligazione, mentre non è sufficiente una mera difficoltà della sua esecuzione, che l'obbligato è tenuto a superare con lo sforzo diligente dovuto ai sensi dell'art. 1176 c.c. (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. 20152/2022).
L'impossibilità sopravvenuta, oltre a dover presentare i requisiti indicati, deve essersi verificata inoltre per un evento che non sia ascrivibile a colpa del debitore, sicché, per esempio, è da escludere che quest'ultimo possa invocare un'impossibilità di adempimento ai sensi dell'art. 1256 c.c. nel caso in cui non siano state da lui sperimentate tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la situazione impeditiva occorsa (cfr. tra le altre, Cass. civ. 14915/2018).
In virtù di quanto previsto dall'art. 1218 c.c., è il debitore, poi, ad essere onerato di allegare e dimostrare che si è verificata un'impossibilità della prestazione a lui non imputabile, essendo consolidato il principio secondo cui, mentre il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione è onerato di provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, viceversa, grava sull'obbligato l'onere di provarne il fatto estintivo, modificativo o impeditivo, in conformità con la regola generale di cui all'art. 26972 c.c. (cfr. per tutte, Cass. civ. sez. un. 13533/2001).
Nel caso di specie, il si è limitato esclusivamente ad addurre che le vicende che lo avrebbero Pt_2 coinvolto, non meglio specificate, e che avrebbero determinato la sospensione del suo stipendio sarebbero state motivo di una sua temporanea impossibilità di adempiere, sicché alcuna allegazione, prima ancora che alcuna prova, è stata offerta, evidentemente, dallo stesso onde far concludere nel senso della sussistenza di una situazione integrante l'ipotesi di cui all'art. 1256 c.c., essendo del resto da escludere che una condizione di illiquidità o di impotenza finanziaria nella quale venga a trovarsi il debitore determini, di regola, un'impossibilità sopravvenuta idonea a giustificare un suo esonero dalla responsabilità per inadempimento, stante che l'ordinaria diligenza alla quale egli è tenuto è tale da imporgli di agire in modo tale da precostituirsi gli strumenti necessari ad eseguire la prestazione alla quale si è impegnato o, comunque, di reagire a fronte del verificarsi di un ostacolo, anche imprevisto e non prevedibile o prevenibile, onde rimuovere la situazione che dallo stesso è derivata, circostanze sulle quali nulla è stato dedotto, e comunque dimostrato, da parte dell'opponente.
Per quel che attiene, invece, la missiva che è documentato sia stata spedita dalla in data CP_1
28.02.2019 e con la quale quest'ultima ha preteso di far valere la decadenza del al beneficio del termine Pt_2 ed intimato il pagamento dell'importo complessivo dovutole a quella data, occorre osservare che si tratta, effettivamente, di un atto da considerare privo di effetti, considerato che tale missiva è tornata al mittente per l'irreperibilità del destinatario riscontrata dall'agente postale presso l'indirizzo ove è stata inviata, sito Contr in Cisterna di Latina, via Appia Nord (si v. doc. 5 fasc. .
Sebbene i contratti per cui si controverte abbiano previsto, difatti, che l'istituto di credito avrebbe potuto far valere la decadenza dell'obbligato dal beneficio del termine per il rimborso del capitale concesso in prestito e la risoluzione automatica dei relativi rapporti a fronte (inter alia) dell'avvenuta riduzione o sospensione del suo stipendio ovvero del mancato o ritardato pagamento di almeno due rate, è stato pattuito, al contempo, che dovesse essere inviata a tale fine una comunicazione al finanziato “a mezzo raccomandata” ed è noto, d'altro canto, che sia l'esercizio della facoltà del creditore di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine, sia la manifestazione della sua volontà di considerare risolto il contratto in virtù di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. integrino atti di natura recettizia, che presuppongono, dunque, una comunicazione alla controparte per poter produrre i propri effetti (si v. ancora doc. 2 cit., art. 17, e in senso sostanzialmente analogo doc. 3 cit., art. 16; nella giurisprudenza di legittimità, relativamente alla risoluzione contrattuale in virtù di clausola risolutiva espressa, tra le altre, Cass. civ. 167/2005 e, quanto alla decadenza dal beneficio del termine, già Cass. civ. 5371/1989).
Inoltre, se è vero che nei due contratti è stato concordato che il fosse tenuto a notiziare la BNL Pt_2
8 Finance dell'eventuale mutamento della residenza indicata all'atto della loro stipulazione e che, in difetto,
“…tutte le comunicazioni effettuate …all'ultimo indirizzo/residenza noto …si intenderanno pienamente valide e liberatorie” (cfr. ancora doc. 2 art. 13, nonché doc. 3 cit., art. 12), non è revocabile in dubbio che tale pattuizione implicasse, per poter operare, che si fosse pur sempre in presenza di “comunicazioni effettuate” e, dunque, recapitate all'originario indirizzo indicato dal finanziato, essendo le relative clausole negoziali evidentemente finalizzate ad evitare che quest'ultimo potesse opporre, a fronte dell'avvenuto recapito delle missive presso tale indirizzo, che fosse intervenuto nelle more un mutamento dello stesso, non comunicato, tuttavia, all'istituto di credito.
In proposito, è noto infatti che, ai sensi dell'art. 1335 c.c., ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene al suo indirizzo e che, tuttavia, tale presunzione ben può essere superata dal destinatario dimostrando di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di averne conoscenza (si v. tra le altre, Cass. civ. 20519/2019).
Ebbene, tenuto conto del tenore delle anzidette clausole contrattuali, osserva il giudicante che è evidente che le stesse sono state intese ad escludere che, a fronte di comunicazioni effettuate presso l'indirizzo indicato dal finanziato al momento della conclusione dei due contratti, quest'ultimo potesse opporre alla CP_1 di non averne avuto conoscenza per una variazione della residenza alla stessa non notiziata.
In relazione alla missiva del 28.02.2019, è incontroverso, però, e comunque documentato, che la comunicazione non sia stata affatto recapitata all'indirizzo al quale era diretta, essendo stata tale missiva puramente e semplicemente restituita al mittente a fronte dell'irreperibilità del destinatario o di altri soggetti ai quali effettuare la consegna riscontrata dall'agente postale presso l'indirizzo, come risulta, in particolare, Contr dall'attestazione rilasciata da quest'ultimo in data 04.03.2019 contenuta nel documento prodotto dalla in allegato alla sua comparsa di costituzione, in luogo della produzione originariamente operata dall'opposta in fase monitoria, quest'ultima corredata da una ricevuta di spedizione con data ed indirizzo differenti, che Contr la ha chiarito essere stata depositata solo per mero errore, giacché non riferibile alla missiva di cui si Contr discute (si v. pag. 5 comparsa ed ancora doc. 5 cit.).
Trattandosi di una comunicazione che non può considerarsi “effettuata” in ragione di quanto rilevato, deve escludersi quindi che la missiva in parola, anche alla stregua delle clausole negoziali richiamate dalla Contr
abbia potuto produrre gli effetti da questa prospettati.
Le considerazioni esposte non valgono, tuttavia, a far ritenere che l'opponente non sia comunque decaduto dal beneficio del termine per la restituzione degli importi presi a prestito e che i rapporti contrattuali non debbano considerarsi risolti in ragione dell'inadempimento da lui perpetrato nel pagamento delle rate dovute dal luglio 2017. Contr
In linea di principio, deve infatti evidenziarsi che (così come fondatamente sostenuto dalla sin dalla sua costituzione) la manifestazione della volontà del creditore di avvalersi del rimedio della decadenza del debitore dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c. ben può essere manifestata direttamente con la domanda giudiziale, e ciò senza che sia necessario, oltretutto, che venga formulata un'esplicita richiesta in tal senso, potendo il diritto del creditore di avvalersi di tale decadenza ritenersi implicitamente dedotto con la domanda da lui avanzata volta ad ottenere la condanna dell'obbligato al pagamento immediato dell'intera somma dovutagli (si v. già Cass. 5371/89 cit., nonché Cass. civ. 6984/2003, secondo cui “La disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione - anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore - …non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma, salva la possibilità per il debitore (in sede di opposizione, nel caso di decreto ingiuntivo) di far valere le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza”; nello stesso senso, più di recente, Cass. 20042/2020).
9 Analogamente è a dirsi, inoltre, per l'esercizio da parte di uno dei contraenti del diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto onde ottenerne l'automatico scioglimento in ragione dell'inadempimento della controparte, atteso che, come è stato osservato, “…la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto di cui all'art. 1456 cod. civ. non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi, del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato” (cfr. già Cass. civ. 9275/2005; in senso analogo, tra le altre, anche Cass. 167/05 cit., secondo cui la dichiarazione della volontà di un contraente di avvalersi della risoluzione contrattuale ex art. 1456 c.c. “…è un negozio unilaterale (in quanto esprime la volontà di esercitare il diritto potestativo nascente dalla clausola); è recettizia (in quanto acquista efficacia soltanto se è portata a conoscenza della controparte); non è formale, sicché può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purché inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta senza che in questo caso sia richiesta preventiva dichiarazione stragiudiziale…”).
Orbene, ciò posto, non è revocabile in dubbio, nel caso di cui si tratta, che con la presentazione del suo ricorso monitorio la abbia inteso avvalersi, comunque, della clausola che risulta inserita in CP_1 entrambi i contratti stipulati con il relativa al suo diritto di far valere la “Decadenza dal beneficio del Pt_2 termine e risoluzione del Contratto”, avendo lamentato, nel suo ricorso, l'avvenuta interruzione, comunicata dalla datrice di lavoro del finanziato, di ogni trattenuta sullo stipendio sin dal luglio 2017 ed invocato, in virtù della mancata regolarizzazione effettuata da quest'ultimo dell'esposizione debitoria maturata a suo carico, il diritto ad ottenere l'immediato rimborso dell'intera somma ancora dovutale, somma che è stata dalla stessa quantificata, d'altro canto, considerando, oltre che le rate scadute e rimaste impagate dal luglio 2017, esclusivamente il capitale residuo ancora da restituire da parte del con lo storno, invece, degli Pt_2 interessi corrispettivi non ancora maturati sin dal 31.10.2018, proprio sul presupposto, a ben guardare, dello scioglimento da lei preteso dei due rapporti di finanziamento, da cui la conseguente esclusione della debenza da parte del finanziato degli interessi ancora a scadere per il restante periodo d'ammortamento dei prestiti (cfr. ancora doc. 7, 8 cit. fasc. monitorio, da cui risulta, quanto al prestito n. 240869, un importo preteso dalla di € 21.334,38, di cui € 3.920,00 per n. 16 rate impagate dal luglio 2017 all'ottobre 2018 e il CP_1 restante ammontare a titolo di capitale al netto degli interessi corrispettivi dal novembre 2018 e, quanto al prestito n. 270358, un importo preteso di € 23.751,30, di cui € 4.240,00 per n. 16 rate impagate dal luglio 2017 e il restante ammontare quale capitale al netto degli interessi corrispettivi dal novembre 2018).
Contrariamente a quanto prospettato dall'opponente, non può inoltre ritenersi, ad avviso del decidente, che la pretesa che è stata comunque esercitata, in tal modo, dalla si presenti infondata CP_1 sull'assunto che, per un verso, sarebbe stato preclusa a quest'ultima, in base alle previsioni contrattuali, di avvalersi di tali rimedi senza darne previamente comunicazione al finanziato e che, per altro verso, la proposizione della domanda d'ingiunzione sia intervenuta allorché era ormai “ripreso il regolare rimborso dei prestiti” ed era stata implicitamente manifestata dall'opposta una “rinuncia” a far valere la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione contrattuale.
Relativamente al primo di tali assunti, è agevole rilevare che le clausole dei due contratti, là dove hanno regolato la “possibilità” per l'istituto di credito di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine per il rimborso del capitale mutuato e lo scioglimento automatico del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c., hanno evidentemente inteso ampliare i rimedi esperibili dalla finanziatrice, consentendole di esigere dall'obbligato, nelle ipotesi ivi specificate e, tra queste, in particolare, in caso di “ritardato versamento di almeno 2 rate” e/o di
“eventuale sospensione o riduzione dello stipendio”, l'immediato pagamento di quanto dovutole anche in deroga all'art. 1186 c.c. e senza la necessità di munirsi di una pronuncia giudiziale onde ottenere lo scioglimento del rapporto (si v. ancora doc. 2, art. 17, e doc. 3, art. 16, fasc. monitorio).
La comunicazione ivi prevista, da effettuare al a cura della “a mezzo raccomandata”, se Pt_2 CP_1 si giustifica per il carattere recettizio che, come detto, contraddistingue l'esercizio sia del rimedio di cui all'art. 1186 cit., sia della risoluzione ex art. 1456 c.c., non può di certo intendersi, così, come un onere imposto
10 alla creditrice di una preventiva manifestazione della sua volontà di avvalersi di tali strumenti onde poter agire giudizialmente nei confronti del finanziato ed ottenere l'integrale pagamento di quanto dovuto, dal momento che il tenore di tali clausole (“La Cessionaria potrà comunicare al Cedente a mezzo raccomandata la decadenza dal beneficio del termine per tutte le rate non ancora scadute e/o la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., nei seguenti casi…”: cfr. doc. 2 cit., art. 17; “La Delegataria potrà comunicare al Delegante la decadenza dal beneficio del termine per tutte le rate non ancora scadute …e/o la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 118 del Codice Civile, nei seguenti casi…”: cfr. doc. 3, art. 16) e la ratio ad esse sottesa sono state, piuttosto, nel senso di attribuire alla stessa la facoltà di conseguire in via immediata tale pagamento e non già di certo di vincolarla al sostanziale assolvimento di una “condizione” per poter procedere poi con l'azione giudiziale.
Anche il riferimento effettuato dall'opponente alla previsione, contenuta nei due contratti, secondo cui lo stesso avrebbe dovuto procedere, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, al rimborso in un'unica soluzione dell'ammontare dovuto alla non depone, poi, nel senso CP_1 prospettato dal e ciò in quanto è evidente che tale previsione è valsa, semmai, a specificare che Pt_2 quest'ultimo avrebbe dovuto senz'altro provvedere al versamento (per l'appunto “in un'unica soluzione”) delle rate già scadute e del capitale residuo ancora da restituire e a stabilire, al più, a favore dell'obbligato, un termine entro il quale procedere al pagamento, essendo egli tenuto a corrispondere anche gli interessi moratori su tale somma solo ove fosse inutilmente trascorso il termine suddetto, senza contemplare dunque, neppure qui, un onere dell'istituto di credito di previa richiesta in via stragiudiziale del dovuto, quale quella prospettata dall'opponente nei suoi scritti difensivi (si v. ancora artt. doc. cit.).
D'altro canto, considerato l'oggetto della domanda avanzata dall'opposta con il ricorso monitorio e qui Contr coltivata dall'intervenuta non risulta che sia stata esercitata dalle stesse alcuna pretesa nei confronti del di pagamento degli interessi moratori ed è indubbio che quest'ultimo sia stato posto, altresì, in Pt_2 condizione di provvedere al versamento dell'intero importo residuo ancora dovuto sin dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, talché nemmeno sotto tale profilo è prospettabile una “violazione” delle clausole contrattuali, a dispetto di quanto apoditticamente lamentato dall'opponente in questa sede.
Con riferimento al secondo degli assunti del già sopra richiamati, osserva inoltre il giudicante che Pt_2 non risulta in verità che vi sia stata una “ripresa” del “regolare rimborso dei prestiti”, trattandosi di deduzione che è persino contraddetta da quanto allegato e documentato dall'opponente nei suoi scritti difensivi.
Infatti, si è già evidenziato che è pacifico che il abbia subìto la sospensione del trattamento Pt_2 retributivo a far tempo dal luglio 2017 e che, pertanto, il suo datore di lavoro abbia interrotto ogni trattenuta e versamento mensile effettuato, per suo conto, alla sin dal 01.01.2017, così come comunicato CP_1 da tale ente in data 19.10.2017 (quanto al prestito n. 240869) e il 16.11.2017 (quanto al prestito n. 270358; cfr. doc. 4, 5 fasc. monitorio).
Come risulta dalla comunicazione dell'ente datata 3.12.2019 e dai cedolini stipendiali prodotti dall'opponente (dei quali meglio si dirà nel prosieguo), è documentato, poi, che dal dicembre 2019 siano state nuovamente operate trattenute sullo stipendio a lui erogato (cfr. doc. 7 e ss. fasc. opponente), ma risulta incontroverso che tali pagamenti abbiano avuto ad oggetto, comunque, solo un importo mensile corrispondente (e in taluni casi, per la verità, anche largamente inferiore, come di seguito si dirà) a quello delle rate di rimborso previste nei due contratti stipulati dal con la con la conseguenza Pt_2 CP_1 che non vi è stata (come fondatamente lamentato dall'opposta già nella fase sommaria e qui ribadito dalla Contr
una regolarizzazione ad opera del finanziato della pregressa esposizione debitoria derivante da tali contratti, esposizione consistita, come detto, nell'omissione di qualsivoglia versamento sin dal luglio 2017.
Tenuto conto di tali risultanze, non è dato comprendere, quindi, come possa sostenersi da parte dell'opponente che fosse ormai “ripreso il regolare rimborso dei prestiti” alla data della presentazione del ricorso per ingiunzione, considerato che ciò avrebbe richiesto che anche gli importi delle rate precedenti al dicembre 2019 venissero al contempo soddisfatte dal quale (unico) soggetto tenuto verso la finanziatrice al Pt_2
11 rimborso dei due prestiti, mentre a fronte del suo inadempimento, perdurante da oltre due anni, deve ritenersi fondata la pretesa che è stata azionata dall'opposta di esigere dall'obbligato l'immediato rimborso del capitale concessogli in prestito sul rilievo della sua decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione dei rapporti con lui intrattenuti, quali rimedi alla stessa riconosciuti, come si è visto, anche a fronte del ritardato pagamento delle rate dei piani d'ammortamento concordati.
Il rilievo che la abbia incassato, dal dicembre 2019, i versamenti effettuati dall'ente datore di CP_1 lavoro per conto dell'opponente non conduce, poi, a far ritenere che vi sia stata una sua “rinuncia” ad avvalersi di tali rimedi, contrariamente a quanto preteso dal nei suoi scritti difensivi. Pt_2
Infatti, come è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “L'accettazione, da parte del creditore, dell'adempimento parziale - che, a norma dell'art. 1181 c.c., egli avrebbe potuto rifiutare - non estingue il debito, ma semplicemente lo riduce, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del contratto, né al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell'inadempimento” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 2223/2022).
Nel presente caso, si è detto che è pacifico, alla luce delle stesse allegazioni e produzioni del che Pt_2 quest'ultimo non ha provveduto al pagamento dell'intera somma spettante alla finanziatrice prima della proposizione della domanda d'ingiunzione, essendo stato interrotto ogni versamento mensile sin dal luglio 2017, sia dall'ente datore di lavoro, sia dall'opponente, ed essendosi limitato quest'ultimo a corrispondere alla a far tempo dal dicembre 2019, per il tramite della datrice di lavoro, solo importi mensili CP_1 via via corrispondenti (e successivamente anche inferiori, come ora si dirà) alle rate contrattualmente previste, importi che, per quanto accettati dall'istituto di credito, non sono valsi, pertanto, né ad ovviare al significativo ritardo (di oltre due anni) nel quale il debitore è incorso, né ad estinguere, comunque, la complessiva somma da lui dovuta sulla base dei due contratti che ha sostenuto essere ancora operanti, con la conseguenza che è senz'altro da escludere che possa ravvisarsi una “implicita rinuncia” da parte della finanziatrice a far valere la risoluzione contrattuale. Contr
Non solo ma, così come fondatamente obiettato dalla già nella sua comparsa di costituzione, è di tutta evidenza che il pur sostenendo che l'opposta avrebbe “rinunciato” ad avvalersi dei suddetti Pt_2 rimedi, abbia prospettato, in verità, che quest'ultima avrebbe accettato, piuttosto, una modificazione della regolamentazione pattizia dei due rapporti, a tanto corrispondendo, a ben vedere, la pretesa dell'opponente a vedere applicato un “nuovo” piano d'ammortamento dei prestiti, con un “accodamento” delle rate mensili già scadute e rimaste impagate e termini di pagamento delle stesse del tutto diversi e ben più dilatati rispetto a quelli originariamente pattuiti nei contratti da lui sottoscritti. Contr
Ebbene, a fronte di tale prospettazione, si presenta fondato il rilievo della secondo cui un tale
“accodamento” avrebbe richiesto la manifestazione di un consenso da parte dell'istituto di credito, trattandosi, per l'appunto, di modificare le previsioni contrattuali con l'introduzione di nuovi e diversi termini per l'adempimento da parte del finanziato dell'obbligo di rimborso del capitale preso a prestito e di pagamento dei relativi interessi.
Inoltre, così come eccepito dall'intervenuta sin dalla sua costituzione in giudizio, è stato previsto nei due contratti firmati e accettati dall'opponente che un “accodamento” delle rate avrebbe richiesto anche un preventivo accordo con la compagnia assicurativa, risultando obbligatoria, per finanziamenti del tipo di quelli che qui vengono in rilievo, la copertura assicurativa contro il rischio di un mancato recupero delle somme dovute all'istituto di credito per i casi di cessazione o riduzione dello stipendio, quale risultante dall'art. 54 d.P.R. 180/1950 (si v. ancora doc. 2 cit., art. 10, ove è stato esplicitamente pattuito che “Ai fini del rimborso nel caso di assenza o minore importo versato a da parte dell'Ente Datoriale, ove ne sussistano le CP_1 condizioni da parte dell'Ente Datoriale e previo accordo la Compagnia Assicurativa, il Cedente autorizza l'Ente Datoriale a trattenere dalla prestazione stipendiale a sé spettante ed a versare a gli eventuali importi CP_1 ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario fermo restando l'obbligo per il Cedente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del periodo di accodamento”; cfr.
12 inoltre, l'analoga previsione contenuta nell'art. 9 delle condizioni generali del contratto di prestito n. 270358, Contr sub doc. 3 cit. fasc. monitorio, nonché doc. 7, 8 fasc. recanti i certificati delle due polizze assicurative con efficacia corrispondente all'ammortamento decennale dei due finanziamenti).
Considerate tali previsioni contrattuali, è a fortiori da escludere, dunque, che un mero silenzio serbato dalla a fronte dell'inadempienza perpetrata dal finanziato e/o l'avvenuta accettazione da parte CP_1 della stessa dei pagamenti nuovamente effettuati da quest'ultimo, per il tramite della datrice di lavoro, dal dicembre 2019, possano considerarsi come contegni idonei a far concludere per una “perdurante operatività” dei due contratti quale quella prospettata dal operatività pretesa, in realtà, da quest'ultimo sul Pt_2 presupposto di un'avvenuta significativa modifica della regolamentazione pattizia, alla quale la finanziatrice non risulta avere, nondimeno, mai prestato alcun chiaro e inequivoco consenso e che era stato anzi testualmente escluso, nell'ambito della documentazione contrattuale sottoscritta, potesse mai intervenire senza un preventivo accordo con la compagnia assicurativa, a garanzia dell'operatività della copertura prevista dall'art. 54 cit.
I motivi d'opposizione proposti sul punto dal devono essere, quindi, integralmente disattesi, Pt_2 risultando acclarato, in virtù dei superiori rilievi, il diritto dell'opposta a far valere comunque, con la sua domanda monitoria, la decadenza dell'obbligato dal beneficio del termine e la risoluzione contrattuale, con la conseguente pretesa della stessa ad ottenere l'immediato rimborso di quanto ancora dovutole, a fronte dell'inadempimento incontestatamente perpetrato dal finanziato per l'interruzione di ogni versamento sin dal luglio 2017, inadempimento non venuto meno con la sola “ripresa” di pagamenti parziali dal dicembre 2019, né “accettato” in alcun modo dalla finanziatrice con la previsione di un “accodamento” delle rate quale quella pretesa, sostanzialmente, dall'opponente in questa sede.
Ciò detto e passando alla residua questione relativa alla quantificazione del credito della CP_1 Contr ora deve al contempo darsi atto, però, che l'importo domandato con il ricorso monitorio non è risultato corrispondente, in effetti, all'ammontare che può ritenersi dovuto dal essendo stato richiesto nel Pt_2 ricorso un importo complessivo determinato senza tenere conto dei pagamenti che, come detto, sono stati effettuati dall'opponente dal dicembre 2019.
In particolare, è stato documentato dal che dallo stipendio a lui erogato per la mensilità di dicembre Pt_2
2019 sono state operate dalla datrice di lavoro trattenute di importo pari a € 265,00 e € 245,00, destinate al pagamento, rispettivamente, del “prestito e della “cessione (cfr. doc. 8 fasc. Controparte_1 Controparte_1 opponente), e analoghe ritenute risultano, poi, avvenute anche in occasione dell'erogazione del trattamento retributivo delle mensilità da gennaio 2020 a dicembre 2020 (cfr. doc. 9 fasc. opponente).
Inoltre, è documentato che l'ente datore di lavoro del a provveduto ad effettuare trattenute mensili Pt_2 anche da gennaio a luglio 2021, per un ammontare di € 265,00 e € 245,00, destinati sempre al “prestito
[...]
e alla “cessione (cfr. doc. 10, 11 fasc. opponente, da cui risulta anche che per le CP_1 Controparte_1 trattenute non operate nel marzo 2021 è stata poi effettuata un'ulteriore ritenuta di € 265,00 nel maggio 2021 e un'ulteriore ritenuta di € 245,00 nel giugno 2021), mentre a dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022 risultano avvenute trattenute per un importo di € 245,00/mese, destinato alla “cessione ”, e di € CP_3
50,00/mese, per il “prestito ”, sicché sono complessivamente comprovate, dal dicembre 2019 al CP_3 febbraio 2022, ritenute di € 5.635,00 destinate al finanziamento mediante cessione dello stipendio (€ 245,00 x 23) e di € 5.450,00 destinate al finanziamento mediante delegazione di pagamento (€ 265,00 x 20 + € 50,00 x 3; si v. doc. 16 fasc. opponente). Contr
Non solo ma, in occasione della sua costituzione in giudizio, la ha riconosciuto che gli importi appena indicati sono stati effettivamente corrisposti, avendo quantificato il credito residuo dovutole per il prestito n. 240869 in € 15.699,38 (quale risultante dalla decurtazione di € 5.635,00 dall'importo già richiesto in fase sommaria da di € 21.334,38, come da doc. 7 cit. fasc. monitorio), mentre per il prestito n. 270358 CP_1 Contr la ha attestato che sono state versate somme anche maggiori, indicando in tal caso il suo credito in € 17.291,30 (corrispondente alla decurtazione da € 23.751,30, già richiesti dall'opposta come da doc. 8 cit. fasc.
13 monitorio, della complessiva somma di € 6.460,00, comprensiva di ulteriori quattro trattenute da € Contr 265,00/mese, delle quali è stato riconosciuto, in tal modo, il versamento dalla cfr. pag. 11 comparsa, Contr nonché doc. 11 fasc. .
Infine, risultano avvenute ulteriori trattenute sul trattamento stipendiale del per € 245,00/mese, Pt_2 destinati a “cessione Financit Spa”, e per € 50,00/mese, destinati a “prestito Financit Spa”, per i mesi da aprile 2022 a settembre 2022, come da lui documentato con la memoria ex art. 1836 n. 2 c.p.c. (cfr. ancora doc. 16 cit. fasc. opponente), nonché da aprile 2024 a novembre 2024, come da ulteriori cedolini ammissibilmente prodotti con le sue note di trattazione scritta del 12.12.2024, trattandosi di documentazione sopravvenuta rispetto alla scadenza delle preclusioni istruttorie (cfr. doc. 17-24 fasc. opponente), trattenute corrispondenti a un ulteriore importo di € 3.430,00 riferito al finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (€ 245x14) e di € 700.00 per il prestito con delegazione di pagamento (€ 50,00x14).
Considerate tali risultanze, deve ritenersi acclarato, pertanto, il versamento in favore dell'istituto di credito delle somme sin qui richiamate, trattandosi di somme che è stato documentato non siano state erogate dal terzo datore di lavoro al proprio con la finalità, esplicitata nei cedolini versati in atti, di destinarle Pt_2 al pagamento da lui dovuto alla finanziatrice per i prestiti per cui è causa, né essendo stata mai avanzata Contr dalla a fronte della produzione di tali cedolini, alcuna contestazione in ordine all'effettiva liquidazione degli importi ivi riportati, la quale è stata, al contrario, riconosciuta dalla stessa, sia nella sua comparsa di Contr costituzione, sia, da ultimo, all'udienza del 23.09.2025, ove la richiamando anche la sua memoria conclusiva, ha ulteriormente ridotto la propria pretesa residua in € 30.630,68 (di cui € 13.739,38 per il prestito n. 240869 e € 16.891,30 per il prestito n. 270358).
Tenuto conto dei pagamenti parziali accertati, ne consegue quindi, in accoglimento dell'eccezione spiegata sul punto dall'opponente, che il credito qui azionato verso lo stesso, per quanto esistente sulla scorta dei superiori rilievi e nient'affatto “incerto” (a dispetto di quanto lamentato dal anche nella sua Pt_2 memoria conclusiva), giacché direttamente scaturente dalle chiare pattuizioni contenute nei due contratti già sopra richiamate, deve tuttavia considerarsi acclarato in un minor ammontare rispetto a quello oggetto d'ingiunzione, ammontare da quantificare, alla data in cui il fascicolo è stato trattenuto in decisione, nel solo residuo importo di € 28.810,68, di cui € 12.269,38 per il prestito n. 240869 (€ 21.334,38 - € 9.065,00, considerando tutte le trattenute documentate dai cedolini presenti in atti) e € 16.541,30 per il prestito n. Contr 270358 (€ 23.751,30 - € 6.460,00, riconosciuta come versata dalla oltre all'ulteriore decurtazione come da cedolini in atti per ulteriori € 50,00 e € 700,00, come sopra menzionati), somme così determinate, nei limiti della domanda attorea ex art. 112 c.p.c., scomputando dall'ammontare così come richiesto dall'opposta con il suo ricorso per rate scadute e capitale residuo al netto degli interessi a scadere (cfr. doc. 7, 8 cit. fasc. monitorio) l'entità complessiva dei pagamenti suddetti, in conformità con quanto domandato, del resto, Contr anche dall'intervenuta sin dalla sua comparsa e, da ultimo, all'udienza del 23.09.25, sia pure con l'indicazione, in tale sede, di un residuo ammontare ancora dovutole asseritamente superiore, non corrispondente, però, a tutti gli importi corrisposti in base alle risultanze suesposte, da essa stessa prese in considerazione a tale fine (si v. verbale ud. cit.).
A dispetto di quanto prospettato dall'opponente all'udienza del 23.09.25, alcun versamento ulteriore può dirsi invece accertato, rispetto a quelli sin qui richiamati, non avendo il fornito o richiesto di fornire Pt_2 alcuna prova al riguardo, come sarebbe stato suo onere, se non altro mediante la produzione di ulteriori cedolini emessi dal datore di lavoro sino alla data del 23.09.25, recanti l'indicazione del compimento da parte di quest'ultimo di eventuali ulteriori trattenute destinate al pagamento del credito di cui si tratta.
In coerenza con i principi già richiamati in premessa, il decreto ingiuntivo deve essere dunque revocato, Contr mentre il va condannato al pagamento in favore della del minor importo complessivo di € Pt_2
28.810,68, senza il riconoscimento, su tale importo, di interessi, in assenza di domande proposte in tal senso dall'opposta o dall'intervenuta nella sua comparsa di costituzione o nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c.
Le spese di lite vanno regolate, infine, come segue.
14 Relativamente alla fase monitoria, deve dichiararsi l'irripetibilità delle spese sostenute dall'opposta, essendo risultato accertato che il decreto ingiuntivo è stato domandato, comunque, per un importo quantificato dalla stessa senza considerare i pagamenti già effettuati dal anteriormente al ricorso Pt_2 monitorio.
Le spese della presente fase d'opposizione vanno invece compensate limitatamente a un terzo del loro ammontare, ai sensi dell'art. 922 c.p.c., tenuto conto, anche qui, dei pagamenti fondatamente eccepiti dall'opponente, intervenuti sia prima, sia successivamente alla proposizione del ricorso per ingiunzione.
I restanti due terzi di tali spese vanno posti, di contro, a carico del con il conseguente obbligo dello Pt_2 Contr stesso di provvedere al relativo rimborso in favore dell'intervenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c., tenuto conto della fondatezza della pretesa da questa coltivata, sia pure per un minor ammontare rispetto a quello richiesto.
La quantificazione di tali spese viene operata, inoltre, nell'importo indicato in dispositivo tenuto conto del valore della lite (scaglione tra € 26.000,01 e € 52.000,00) e dei valori tabellari di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., nella versione risultante dal D.M. 147/2022 (si v. art. 6 di tale decreto, nonché già Cass. civ. 17577/2018, secondo cui “L'intima connessione tra sentenza e liquidazione delle spese di lite ha per corollario la necessità che il giudice, quando provveda alla liquidazione suddetta, applichi la legge vigente al momento in cui la sua decisione viene a giuridica esistenza, a nulla rilevando che l'attività difensiva si sia svolta sotto l'impero d'una legge diversa”), peraltro da ridurre ai minimi ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/14 cit., giustificati dalla ridotta entità delle questioni trattate, dalla natura dell'istruttoria espletata (documentale) e dalla più esigua attività difensiva resasi conseguentemente necessaria anche in fase conclusiva.
Nulla sulle spese per il presente giudizio d'opposizione nei rapporti tra l'opponente e l'opposta
[...]
stante la sua contumacia. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell'opposta in quanto non costituitasi in proprio nel presente Controparte_1 giudizio d'opposizione;
- Accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 892/2021, emesso nei suoi confronti da questo Tribunale in data 23.04.2021;
- Accerta e dichiara il diritto della quale successore a titolo particolare Controparte_2 della al pagamento da parte di della minore somma complessiva di € Controparte_1 Parte_2
28.810,68, così come specificata in parte motiva, e per l'effetto condanna al pagamento di Parte_2 tale somma in favore della Controparte_2
- Compensa, limitatamente a un terzo del loro ammontare, nei rapporti tra e Parte_2 [...]
le spese della presente fase d'opposizione; Controparte_2
- Condanna al rimborso in favore della dei restanti due Parte_2 Controparte_2 terzi delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.539,33 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/2014 e s.m.i. e a iva e cpa come per legge;
- Nulla sulla spese nei rapporti con l'opposta in proprio. Controparte_1
Così deciso in Velletri in data 26.11.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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