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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/07/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G 1540/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Tommaso Bellei, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1540 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del Tribunale di Terni, vertente
TRA
- L'ING. , nato a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
Strada di Rosaro n. 59, (C.F , rappresentato e difeso nel CodiceFiscale_1 presente giudizio dall'Avv. Folco Trabalza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via Armellini n. 1, come da procura a margine del presente atto;
Attore – opponente
E in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Terni P.zza Ridolfi n. 1, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv.
Paolo Gennari e dall'Avv. Francesco Silvi presso il cui Ufficio in Terni (Avvocatura
Comunale; Piazza Ridolfi n. 1; ) è elettivamente domiciliato giusta procura CP_2
a margine della comparsa e provvedimento autorizzativo della lite
-Convenuto-opposto-
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali, opposizione a ingiunzione fiscale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate all'udienza del 11/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 1 - 1. Con atto di citazione in opposizione, depositato in data 12/07/2022, Parte_1 evocava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Terni il per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:'' voglia il Tribunale di Terni 1)preliminarmente ai sensi dell'art.3 testo unico 639/1910 sospendere la ingiunzione di pagamento stante i gravi motivi esposti in narrativa;
2)nel merito: 2.1)preliminarmente dichiarare la nullità ovvero pronunciare l'annullamento, ovvero revocare la ingiunzione di pagamento per i vizi propri che la inficiano, assolvendone nel migliore dei modi l'opponente; 2.2)dichiarare la nullità, ovvero pronunciare l'annullamento, ovvero revocare, la ingiunzione di pagamento, per la compiuta decadenza e prescrizione della pretesa creditoria e, comunque, dichiarare nel merito la insussistenza della pretesa creditoria dell'Amministrazione Comunale, assolvendone nel migliore dei modi l'opponente; 4)in via subordinata ridurre congruamente la sanzione. Con vittoria di spese e compenso professionale.''
1.1. A sostegno delle rassegnate conclusioni, detta opponente premetteva in fatto quanto segue: i) Che con l'atto prot. n. 0086415 del 30 maggio 2022, invalidamente comunicato a mezzo di lettera raccomandata spedita in data 03/06/2022, l'arch. Controparte_3 responsabile del Programma Urbano Parcheggi del Comune di Terni, le aveva intimato ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14.04.1910 n. 639 di pagare entro trenta giorni la somma di €
12.750,91con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, si sarebbe provveduto al recupero mediante iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. del 29.9.1973 n. 602, come richiamato dalla L. 28.2.2008, n. 31; ii) Che, a fondamento dell'impugnata, ingiunzione il convenuto aveva azionato una pregressa ingiunzione di €. 11.531,94 somma dovuta CP_1 per l'asserito mancato rispetto del termine massimo di ultimazione dei lavori per la realizzazione dei posti auto/box interrati privati in diritto di superficie, in Terni Piazza Tacito, ai sensi dell'art. 9 della convenzione stipulata tra il Comune di Terni e la Cooperativa Tacito
Park, il 26 agosto 2000, rep. n. 34716; iii) che il Tribunale di Terni, davanti al quale l'ing.
aveva impugnato la ingiunzione di pagamento, con la sentenza n. 317 del Parte_1
30.3.2012 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo;
IV) che l'ing. non aveva pagato l'importo ingiunto e non aveva riassunto il Parte_1 giudizio;
V) che l'importo della ingiunzione doveva essere aumentato degli interessi nel frattempo maturati e che la pretesa quindi da €. 11.531,94 aumentata ad €. 12.750,91.
- 2 - 1.2. L'opponente ricostruiva gli avvenimenti nei seguenti termini: - In data 04/12/1998 la
Cooperativa Tacito Park aveva presentato domanda di partecipazione al bando di assegnazione delle aree pubbliche destinate alla realizzazione di parcheggi, ai sensi dell'art. 9 comma 4 l. 24/04/1989 n. 122, così detta legge “Tognoli”; - Con atto pubblico del 26/06/2000 rep. n. 34716 il e la Cooperativa avevano stipulato una Convenzione per la Controparte_1 realizzazione di un parcheggio interrato a Piazza Tacito, in conformità al progetto approvato dalla Commissione Edilizia il 27/10/1998, con l'obbligo di destinazione esclusiva dell'opera
(art. 2,3,4); - Per la realizzazione del parcheggio ed il relativo utilizzo il Comune aveva CP_1 concesso alla Cooperativa il diritto di superficie per 90 anni con l'espressa previsione che, alla scadenza, l'opera realizzata sarebbe divenuta “de jure” di proprietà del senza CP_1 corrispettivo alcuno (art. 5); - L'Ente locale aveva fissato la durata dei lavori in 14 mesi dal loro inizio;
- Che, all'art. 9 co. 9 della Convenzione, era stabilita l'entità della sanzione per ogni ritardo non giustificato nell'ultimazione dei lavori, in misura pari all'uno per mille del costo totale dell'intervento, così come risultante dal piano economico-finanziario allegato al progetto, per i primi trenta giorni e del cinque per mille per i successivi sessanta giorni;
- Che, in data 20/09/2000, la Cooperativa aveva ottenuto la concessione edilizia n. 48165 per la realizzazione del parcheggio, comunicando l'inizio formale dei lavori in data 28/03/2001; -
Che detto progetto non poteva essere realizzato per via di una variante essenziale presentata il
12/12/2000, la quale prevedeva il rifacimento totale del progetto e necessitava di una nuova
Convenzione, poi stipulata in data 01/10/2003; - Che, nelle more, per realizzare i vani scala, una rampa carrabile ed un ascensore veniva indicata la necessità di espiantare alcuni alberi che si trovavano sulle aiuole ai lati della piazza;
- Che, con la delibera del 02/08/2001 n. 323, il aveva disposto il temporaneo espianto delle alberature presenti sui due lati della CP_1 piazza prevedendo, altresì, che le stesse fossero messe a dimora per tutto il periodo di esecuzione dei lavori presso un vivaio;
- Che detta vicenda aveva determinato sia la sospensione dei lavori, sia un maggior costo per la Cooperativa, consistente nella messa a dimora presso un vivaio e nell'acquisto di nuovi alberi in sostituzione dei precedenti, i quali erano “a fine vita”; - Che, nelle more, con delibera del 08/08/2002 n. 373, il aveva CP_1 prorogato i termini di esecuzione dei lavori, stabilendo che la parte superiore della piazza avrebbe dovuto essere riconsegnata, previo collaudo statico e funzionale, entro il 31/10/2002, mentre la parte interrata del parcheggio avrebbe dovuto essere completata entro il
20/02/2003; - Che la prima metà del parcheggio (lato via Armellini) era stata ultimata ed
- 3 - aperta al pubblico nel mese di aprile 2002, come certificato dal collaudo del 29/04/2002, mentre la seconda metà del parcheggio (lato BNL) era stata completata nell'autunno 2002, giusta nota della Cooperativa del 20/12/2002, e collaudata con certificato del 03/12/2002; -
Che, in occasione del sopralluogo del 24/01/2003, il aveva contestato l'esistenza di CP_1 alcuni vizi nella pavimentazione, dando luogo ad un contenzioso con la Cooperativa;
- Che a detto contrasto seguiva la richiesta di nuove opere da parte del realizzate CP_1 spontaneamente ed a spese della Cooperativa, giusta lettera del 07/03/2003 e successivamente approvate con delibera del 20/11/2003 n. 574, in occasione della quale l'ente pubblico aveva chiesto di realizzare ulteriori lavori;
- Che, con la comunicazione del
18/06/2003 prot. 55.003, il richiamando l'art. 9 della Convenzione, aveva Controparte_1 richiesto il pagamento della sanzione pattuita per ritardi nell'esecuzione dei lavori, quantificandola in complessivi €. 373.073,70; - Che a detta richiesta seguiva la lettera di replica della Cooperativa, datata 09/07/2003, con la quale quest'ultima contestava l'addebito, deduceva che il dies a quo doveva farsi coincidere con la nuova Concessione edilizia per la variante essenziale (01/10/2003) e riteneva di aver ultimato l'opera nei termini pattuiti aprendola al pubblico, come dimostrato dalle numerose manifestazioni che si erano ivi tenute;
- Che la seconda Concessione edilizia per la variante essenziale era stata stipulata in data
01/10/2003, con il ministero del Segretario Comunale di Terni, rep. n. 3532, che confermava la durata dei lavori in 14 mesi, decorrenti dalla nuova stipula;
- Che, in data 06/12/2003, il collaudatore aveva precisato che l'inizio dei lavori doveva farsi coincidere con l'approvazione della variante e che doveva tenersi conto della sospensione per il periodo dall' 11/03/2003 al
20/11/2003, relativo all'approvazione da parte del delle nuove opere del soprassuolo;
CP_1
- Che lo stesso collaudatore aveva dato atto che la Cooperativa aveva ultimato i lavori nei termini, rilevando che mancavano da completare una testata di una aiuola, una panca e la rifinitura della porta dell'ascensore le quali, su accordo tra la parti, sarebbero state completate entro il 30/01/2004; - Che il predetto collaudo, non essendo stato impugnato né contestato dal era vincolante;
- Che il con lettera del 26/02/2004, aveva ingiunto alla CP_1 CP_1
Cooperativa il pagamento della sanzione prevista per mancato rispetto del termine di ultimazione die lavori, quantificata in complessivi €. 451.981,31, cui seguiva la lettera di replica della Cooperativa, datata 17/03/2004; - Che l'Ente locale, con comunicazione del
30/03/2004, aveva sospeso l'applicazione della penale precitata;
- Che dette circostanze trovavano conferva nella comunicazione del 29/09/2006 prot. n. 152957, con la quale il
- 4 - Responsabile del Procedimento Direzione Assetto del Territorio Urbanistico del Comune di
Terni, rispondendo all'interrogazione della Lista Civica Città Nuova, informava l'allora
Vicesindaco di Terni che i lavori del parcheggio di piazza Tacito erano terminati, conformi al progetto, come attestato nella certificazione di collaudo, e che tra il e la Cooperativa CP_1 non vi erano contenziosi.
1.3. Così ricostruita la vicenda storica sottesa all'ingiunzione, l'ing. sosteneva che Pt_1
l'intimazione di pagamento impugnata era illegittima in virtù di una serie di circostanze, di cui: a) La mancata menzione dei termini per l'ultimazione dei lavori;
b) L'esatto adempimento della Cooperativa agli obblighi dedotti in Convenzione posto che, come da giurisprudenza di legittimità che richiamava, “l'opera si considera ultimata anche se devono essere eseguite lavorazioni per ovviare vizi e difetti che il committente ha riscontrato in sede di verifica o di collaudo e di cui ha preteso l'eliminazione” (Cass. Sez. 1, sentenza n. 2571 del 06/03/1995); c)
L'estraneità dei soci assegnatari delle autorimesse ai rapporti tra la Cooperativa ed il CP_1 con conseguente insussistenza del credito preteso dal per carenza di legittimazione CP_1 passiva del soggetto ingiunto. A tal fine, rilevava che la natura amministrativa della sanzione di cui all'art. 9, co. 4 L. 122/1989 (c.d. Legge Tognoli) ne preclude la trasmissione ai soci assegnatari, in virtù della responsabilità personale dell'autore dell'illecito amministrativo;
d)
La prescrizione del potere impositivo del essendo decorso il termine di cinque anni CP_1 previsto dall'art. 28 co. 1 L. 689/1981 dalla asserita violazione. A sostegno dell'assunto, deduceva che la pretesa si era prescritta rispettivamente il 31/07/2007 e il 20/02/2008 e segnalava che, anche a voler considerare la pretesa come clausola penale, l'ingiunzione impugnata le era stata notificata il 04/06/2022, ossia oltre dieci anni dopo la precedente ingiunzione, datata 25/05/2010; e) In via subordinata, eccepiva l'errato conteggio della sanzione di cui all'art. 9 della Convenzione (contemplante una clausola penale per il caso di ritardo), anche ove qualificata come clausola penale, poiché non parametrata al conto economico e finanziario allegato al progetto originario, essendo ininfluente l'aumento del costo dell'opera dovuto alla variante di progetto. A tal fine, chiedeva di ridurre ad equità la sanzione, ai sensi dell'art. 1384 c.c.; f) Il difetto di motivazione della seconda ordinanza ingiunzione la quale, essendo un atto impositivo diverso dal primo, doveva considerarsi un atto autonomo;
g) L'intervenuta decadenza dall'accertamento e dal potere coattivo di riscossione rispetto all'importo oggetto della prima ordinanza-ingiunzione, con conseguente invalidità ed inefficacia della seconda ingiunzione per intervenuta decadenza dal potere
- 5 - impositivo;
h) La carenza di legittimazione del Dirigente dell' (in luogo del Controparte_4
Dirigente Ufficio deputato all'accertamento ed al recupero delle entrate comunali) che aveva emesso la seconda ingiunzione;
i) La mancata menzione del regolamento in forza del quale il
Comune aveva scelto di avvalersi dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910; j)
L'omessa indicazione dell'Autorità giudiziaria alla quale rivolgersi per l'impugnazione ed i relativi termini;
k) La mancata notificazione nei modi previsti dalla legge, poiché l'ingiunzione le era stata notificata a mezzo di lettera e non tramite l'Ufficiale Giudiziario o il messo notificatore;
l) L'illegittimo ricorso da parte del al meccanismo dell'ingiunzione CP_1 fiscale per la riscossione di un credito in relazione al quale avrebbe dovuto percorrere la via del giudizio ordinario di cognizione, in quanto fondato sull'art. 9 della Convenzione, contemplante una clausola penale per il caso di ritardo;
m) L'intervenuto accertamento della illegittimità della prima ordinanza ingiunzione (n. 93883 del 25/05/2010) da parte di una pluralità di pronunce, sia del (sentenza. n. 443/2018 del 09/07/2018), che del CP_5
Consiglio di Stato (sentenza. n. 3171/2019 del 16/05/2019).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.08.2022 - in vista della prima udienza del 04.04.23- si costituiva in giudizio il chiedendo di “dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità e/o rigettare l'avversa opposizione, con ogni conseguenza di legge”. A tal fine esponeva: - che il Tribunale di Terni con sentenza n. 317/2012 pubblicata il 28.04.2012 (r.g. n.
1906/2010), all'esito dell'opposizione proposta avverso l'ingiunzione fiscale del 25.05.2010 da
, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, senza che a detta Parte_1 statuizione avesse fatto seguito, da parte dell'opponente, tempestiva riassunzione ai sensi dell'art. 59 l. n. 69/2009, né siffatta sentenza era stata oggetto di impugnazione nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., di talché l'ingiunzione fiscale avente prot. n. 93883 del 25 maggio 2010 si era inevitabilmente consolidata nei confronti dell'odierno attore, il quale non era stato parte dei citati giudizi svoltisi innanzi al Giudice amministrativo;
- che, in ogni caso, il Consiglio di
Stato, con la sentenza n. 3163/2019, citata dall'opponente, aveva riformato la pronuncia di primo grado nella parte in cui escludeva la legittimazione passiva degli aventi causa dei lottizzanti rispetto alle pretese creditorie del fondate su “i patti e le clausole” CP_1 contenute nella convenzione urbanistica, qualificando come “clausola penale” – oltreché obbligazione propter rem - la natura giuridica del titolo in base al quale è stato richiesto il pagamento della somma di denaro;
- che nemmeno poteva ritenersi prescritta la pretesa
- 6 - creditoria comunale, in quanto, ai sensi dell'art. 2945 c.c., la prescrizione si interrompe con effetti permanenti sino al passaggio in giudicato della sentenza, e, quindi, dopo sei mesi dalla pubblicazione della decisione del Tribunale di Terni dichiarativa del difetto di giurisdizione, sicché l'intervenuto recapito della nota prot. 00864415 del 30.05.2022, avvenuto in data
01.07.2022, aveva utilmente interrotto, entro il decennio, il termine di prescrizione;
- che, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, il mancato rispetto del termine, pur prorogato, di ultimazione dei lavori configurava un inadempimento imputabile alla
Cooperativa Tacito Park ai sensi dell'art. 1218 c.c., ed in forza della clausola di cui all'art. 5 della Convenzione n. rep. 34716/00, anche agli aventi causa dell'originaria parte contrattuale, sicché sussistevano tutti i presupposti giustificativi dell'ordinanza ingiunzione del 25 maggio
2010, la quale, peraltro, aveva chiaramente ad oggetto una richiesta di pagamento a titolo di penale da inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1382 c.c. e non, invece, una sanzione amministrativa;
- che l'ordinanza ingiunzione del 2010 e, dunque, anche la successiva intimazione di pagamento del 30.05.2022, erano prive di vizi anche in ordine ai requisiti formali e ai meccanismi di conteggio degli importi, come già dedotto in sede di comparsa di costituzione nel giudizio svoltosi dinnanzi al Tribunale di Terni.
2. Con ordinanza del 05/12/2022 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta e la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 24/2/2025 emesse all'esito dell'udienza dell'11/2/2025 tenutasi ex ar. 127-ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3. L'opposizione non può essere esaminata nel merito attesa la giurisdizione del giudice amministrazione in merito all'oggetto del processo,
Al riguardo, si osservi che è pacifico, in atti, che l'odierno attore sia titolare di un locale ad uso garage, distinto al NCEU del Comune di Terni al Foglio n. 117, part. 865 sub 16, e due posti auto distinti, part. 865 sub 92 e sub. 93 del medesimo foglio (v. all. 12 alla comparsa), facente parte dei posti auto/box interrati privati realizzati dalla Cooperativa Tacito Park s.r.l., nell'ambito della convenzione n. rep. 34716 del 26.06.2000, stipulata con il CP_1 convenuto per la concessione del diritto di superficie insistente su area pubblica, coincidente, nello specifico, con l'area sita in Terni, Piazza Tacito. In detta convenzione, all'art. 5 risulta previsto che “in forza dell'assegnazione/cessione delle unità immobiliari gli assegnatari/proprietari, e successivamente i loro aventi causa, subentrano a tutti gli effetti
- 7 - nella posizione giuridica della parte superficiaria firmataria della presente convenzione e ne accettano, esplicitamente, tutti i patti e le clausole in essa contenute”.
In virtù di detta clausola, con l'ingiunzione di pagamento nota prot. n. 93883 del 25 maggio 2010, il assumendo violati i termini temporali di ultimazione Controparte_1 dell'opera, ha attivato l'apposita clausola penale di cui all'art. 9 della Convenzione, ingiungendo all'odierno attore il pagamento della quota parte del relativo importo, calcolato, in corrispondenza delle quote millesimali riferite dall'amministratore del Condominio, in €
11.531,94. si è opposto alla già menzionata ingiunzione, emessa ai sensi del Parte_1
R.D. 14.04.1910, n. 639, convenendo in giudizio il innanzi a questo Tribunale, il CP_1 quale, con sentenza n. 317 del 30.03.2012 (doc. 17 – comparsa n. Controparte_6
1859/2010), ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo. Il giudizio non è stato tempestivamente riassunto dall'odierno attore, né la sentenza è stata impugnata e nemmeno è stata corrisposta la somma ingiunta. Pertanto, con l'atto prot. n. 0086415 del 30 maggio 2022, comunicato a mezzo posta in data 03.06.2022, il e, in particolare il Responsabile del “Programma Urbano Parcheggi” gli ha Controparte_1 intimato “ai sensi e per gli effetti dell'2 del R.D. 14 aprile 1910, n° 639”, di pagare entro trenta giorni, la somma di € 12.750,91 (ossia, l'originaria somma di € 11.531,94, oltre interessi legali dalla data di comunicazione dell'ingiunzione originaria), motivando detta richiesta in ragione della mancata tempestiva riassunzione del giudizio originariamente intrapreso dall'opponente per l'annullamento della nota prot. n. 93883 del 25 maggio 2010, conclusosi con la citata sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione.
3.1. Ciò posto, in via generale, deve osservarsi che, come condivisibilmente affermato dalla
Corte di Cassazione, “'L'opposizione all'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910 n.
639 dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opponente assume la veste formale e sostanziale di attore, mentre l'opposto quella di parte convenuta” (cfr. Cass. n.
14905 del 25/06/2009; cfr. anche Cass. n. 2355/2019 secondo cui “In tema di ingiunzione fiscale, l'opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 è diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, con il conseguente potere/dovere del giudice di accertare il rapporto sostanziale nonostante l'accertata illegittimità dell'ingiunzione; pertanto, la pronuncia che abbia accertato tanto l'illegittimità formale dell'ingiunzione quanto l'esistenza della pretesa sostanziale è suscettibile di fondare il giudicato di accertamento mero in ordine a tale pretesa”.
- 8 - Nel caso di specie, pertanto, in considerazione delle allegazioni delle parti sopra riportate, occorre accertare il rapporto sostanziale sotteso all'ordinanza impugnata - ovvero, qualora non si volesse qualificare in tal senso l'intimazione del 30/5/2022 ritenendola una lettera di messa in mora idonea ad interrompere il decorso della prescrizione - occorre comunque accertare la debenza o meno della pretesa creditoria dell'Amministrazione comunale per cui, come correttamente già evidenziato da questo Tribunale con sentenza n.
317/2012 (in atti) deve essere rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, tale conclusione risulta conforme anche ad una recente pronuncia di questo
Tribunale che, in una controversia che vedeva coinvolto un altro socio assegnatario dei box interrati privati realizzati dalla Cooperativa Tacito Park s.r.l., ha correttamente affermato che
“…l'accertamento (nel merito) della debenza del credito azionato dal – Controparte_1 qualificato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3171/2019 come “clausola penale” e non come sanzione amministrativa (gravante solo sul responsabile dell'illecito) - nei confronti di……presuppone che codesta autorità giudiziaria sia munita di giurisdizione. Invece, proprio perché viene in rilievo l'esecuzione di un obbligo previsto in una convenzione urbanistica qualificabile come accordo amministrativo integrativo di un atto amministrativo ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990, la relativa controversia rientra nelle materie di giurisdizione esclusiva assegnate al giudice amministrativo in virtù di quanto previsto dall'art. 133, co. 2, c.p.a., senza che assuma rilievo in senso contrario la locuzione utilizzata dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 3171/2019 (“'ordinario giudizio di cognizione”) con cui si è solo affermata la necessità di un accertamento giudiziale in ordine alla pretesa creditoria vantata dal ” (cfr. Trib. Terni n. 654/2024, RG n. CP_1
1542/2022; cfr. anche Trib. Terni n. 325/2023, RG n. 1620/2022 secondo cui
“…l'accertamento dei presupposti di legittimità della risoluzione per inadempimento della
Convenzione del 26.6.2000 rep. n. 34716, pretesa dal convenuto e contrastata da CP_1 parte attrice,…” – nel caso di specie trattasi di credito vantato dal sulla base della CP_1 clausola penale prevista nella Convenzione stessa – “…appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.a.. E ciò poiché, in primo luogo, la Convenzione per cui è causa reca tutti i tratti tipici di una concessione di beni pubblici (e non di lavori), anche alla luce della sua durata novantennale che, tra le altre cose, rende evidente la centralità della gestione del bene pubblico, a cui la preliminare realizzazione dell'opera è soltanto strumentale, con conseguente devoluzione della
- 9 - controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b, c.p.a.; sia, per altro verso, in quanto detta Convenzione è assimilabile ad un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo, oltretutto in materia urbanistica, con conseguente sussistenza della predetta giurisdizione esclusiva anche ai sensi dell'art. 133, lett. a), n. 2 e lett. f), c.p.a. (cfr. per ipotesi di convenzioni analoghe a quella per cui è causa,
Consiglio di Stato sez. IV, 22/03/2022, n. 2056; Cass. civ., Cass. civ., Sez. Un., Ordinanza n.
13701 del 30/05/2018; Cass. civ., Sez. Un., ordinanza n. 584 del 14/01/2014; v., per
l'affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di risoluzione per inadempimento di convenzioni urbanistiche: Cons. Stato, sez. VI,
10/12/2012, n. 6297; T.A.R. L'Aquila, 22/03/2021, n. 144; T.A.R. Milano, 01/09/2014, n.
2289)…”).
Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato.
4. Le spese di lite possono essere compensate fra le parti atteso il contrasto giurisprudenziale di cui le parti hanno dato atto nelle proprie memorie conclusive (cfr. per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, Trib. Terni nn. 770/2024, n. 769/2024, n. 771/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. per essere la presente controversia rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
2. indica il quale giudice nazionale munito della giurisdizione in CP_5 relazione alla presente controversia;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Terni, 29 luglio 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
- 10 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Tommaso Bellei, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1540 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del Tribunale di Terni, vertente
TRA
- L'ING. , nato a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
Strada di Rosaro n. 59, (C.F , rappresentato e difeso nel CodiceFiscale_1 presente giudizio dall'Avv. Folco Trabalza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via Armellini n. 1, come da procura a margine del presente atto;
Attore – opponente
E in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Terni P.zza Ridolfi n. 1, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv.
Paolo Gennari e dall'Avv. Francesco Silvi presso il cui Ufficio in Terni (Avvocatura
Comunale; Piazza Ridolfi n. 1; ) è elettivamente domiciliato giusta procura CP_2
a margine della comparsa e provvedimento autorizzativo della lite
-Convenuto-opposto-
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali, opposizione a ingiunzione fiscale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate all'udienza del 11/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 1 - 1. Con atto di citazione in opposizione, depositato in data 12/07/2022, Parte_1 evocava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Terni il per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:'' voglia il Tribunale di Terni 1)preliminarmente ai sensi dell'art.3 testo unico 639/1910 sospendere la ingiunzione di pagamento stante i gravi motivi esposti in narrativa;
2)nel merito: 2.1)preliminarmente dichiarare la nullità ovvero pronunciare l'annullamento, ovvero revocare la ingiunzione di pagamento per i vizi propri che la inficiano, assolvendone nel migliore dei modi l'opponente; 2.2)dichiarare la nullità, ovvero pronunciare l'annullamento, ovvero revocare, la ingiunzione di pagamento, per la compiuta decadenza e prescrizione della pretesa creditoria e, comunque, dichiarare nel merito la insussistenza della pretesa creditoria dell'Amministrazione Comunale, assolvendone nel migliore dei modi l'opponente; 4)in via subordinata ridurre congruamente la sanzione. Con vittoria di spese e compenso professionale.''
1.1. A sostegno delle rassegnate conclusioni, detta opponente premetteva in fatto quanto segue: i) Che con l'atto prot. n. 0086415 del 30 maggio 2022, invalidamente comunicato a mezzo di lettera raccomandata spedita in data 03/06/2022, l'arch. Controparte_3 responsabile del Programma Urbano Parcheggi del Comune di Terni, le aveva intimato ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14.04.1910 n. 639 di pagare entro trenta giorni la somma di €
12.750,91con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, si sarebbe provveduto al recupero mediante iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. del 29.9.1973 n. 602, come richiamato dalla L. 28.2.2008, n. 31; ii) Che, a fondamento dell'impugnata, ingiunzione il convenuto aveva azionato una pregressa ingiunzione di €. 11.531,94 somma dovuta CP_1 per l'asserito mancato rispetto del termine massimo di ultimazione dei lavori per la realizzazione dei posti auto/box interrati privati in diritto di superficie, in Terni Piazza Tacito, ai sensi dell'art. 9 della convenzione stipulata tra il Comune di Terni e la Cooperativa Tacito
Park, il 26 agosto 2000, rep. n. 34716; iii) che il Tribunale di Terni, davanti al quale l'ing.
aveva impugnato la ingiunzione di pagamento, con la sentenza n. 317 del Parte_1
30.3.2012 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo;
IV) che l'ing. non aveva pagato l'importo ingiunto e non aveva riassunto il Parte_1 giudizio;
V) che l'importo della ingiunzione doveva essere aumentato degli interessi nel frattempo maturati e che la pretesa quindi da €. 11.531,94 aumentata ad €. 12.750,91.
- 2 - 1.2. L'opponente ricostruiva gli avvenimenti nei seguenti termini: - In data 04/12/1998 la
Cooperativa Tacito Park aveva presentato domanda di partecipazione al bando di assegnazione delle aree pubbliche destinate alla realizzazione di parcheggi, ai sensi dell'art. 9 comma 4 l. 24/04/1989 n. 122, così detta legge “Tognoli”; - Con atto pubblico del 26/06/2000 rep. n. 34716 il e la Cooperativa avevano stipulato una Convenzione per la Controparte_1 realizzazione di un parcheggio interrato a Piazza Tacito, in conformità al progetto approvato dalla Commissione Edilizia il 27/10/1998, con l'obbligo di destinazione esclusiva dell'opera
(art. 2,3,4); - Per la realizzazione del parcheggio ed il relativo utilizzo il Comune aveva CP_1 concesso alla Cooperativa il diritto di superficie per 90 anni con l'espressa previsione che, alla scadenza, l'opera realizzata sarebbe divenuta “de jure” di proprietà del senza CP_1 corrispettivo alcuno (art. 5); - L'Ente locale aveva fissato la durata dei lavori in 14 mesi dal loro inizio;
- Che, all'art. 9 co. 9 della Convenzione, era stabilita l'entità della sanzione per ogni ritardo non giustificato nell'ultimazione dei lavori, in misura pari all'uno per mille del costo totale dell'intervento, così come risultante dal piano economico-finanziario allegato al progetto, per i primi trenta giorni e del cinque per mille per i successivi sessanta giorni;
- Che, in data 20/09/2000, la Cooperativa aveva ottenuto la concessione edilizia n. 48165 per la realizzazione del parcheggio, comunicando l'inizio formale dei lavori in data 28/03/2001; -
Che detto progetto non poteva essere realizzato per via di una variante essenziale presentata il
12/12/2000, la quale prevedeva il rifacimento totale del progetto e necessitava di una nuova
Convenzione, poi stipulata in data 01/10/2003; - Che, nelle more, per realizzare i vani scala, una rampa carrabile ed un ascensore veniva indicata la necessità di espiantare alcuni alberi che si trovavano sulle aiuole ai lati della piazza;
- Che, con la delibera del 02/08/2001 n. 323, il aveva disposto il temporaneo espianto delle alberature presenti sui due lati della CP_1 piazza prevedendo, altresì, che le stesse fossero messe a dimora per tutto il periodo di esecuzione dei lavori presso un vivaio;
- Che detta vicenda aveva determinato sia la sospensione dei lavori, sia un maggior costo per la Cooperativa, consistente nella messa a dimora presso un vivaio e nell'acquisto di nuovi alberi in sostituzione dei precedenti, i quali erano “a fine vita”; - Che, nelle more, con delibera del 08/08/2002 n. 373, il aveva CP_1 prorogato i termini di esecuzione dei lavori, stabilendo che la parte superiore della piazza avrebbe dovuto essere riconsegnata, previo collaudo statico e funzionale, entro il 31/10/2002, mentre la parte interrata del parcheggio avrebbe dovuto essere completata entro il
20/02/2003; - Che la prima metà del parcheggio (lato via Armellini) era stata ultimata ed
- 3 - aperta al pubblico nel mese di aprile 2002, come certificato dal collaudo del 29/04/2002, mentre la seconda metà del parcheggio (lato BNL) era stata completata nell'autunno 2002, giusta nota della Cooperativa del 20/12/2002, e collaudata con certificato del 03/12/2002; -
Che, in occasione del sopralluogo del 24/01/2003, il aveva contestato l'esistenza di CP_1 alcuni vizi nella pavimentazione, dando luogo ad un contenzioso con la Cooperativa;
- Che a detto contrasto seguiva la richiesta di nuove opere da parte del realizzate CP_1 spontaneamente ed a spese della Cooperativa, giusta lettera del 07/03/2003 e successivamente approvate con delibera del 20/11/2003 n. 574, in occasione della quale l'ente pubblico aveva chiesto di realizzare ulteriori lavori;
- Che, con la comunicazione del
18/06/2003 prot. 55.003, il richiamando l'art. 9 della Convenzione, aveva Controparte_1 richiesto il pagamento della sanzione pattuita per ritardi nell'esecuzione dei lavori, quantificandola in complessivi €. 373.073,70; - Che a detta richiesta seguiva la lettera di replica della Cooperativa, datata 09/07/2003, con la quale quest'ultima contestava l'addebito, deduceva che il dies a quo doveva farsi coincidere con la nuova Concessione edilizia per la variante essenziale (01/10/2003) e riteneva di aver ultimato l'opera nei termini pattuiti aprendola al pubblico, come dimostrato dalle numerose manifestazioni che si erano ivi tenute;
- Che la seconda Concessione edilizia per la variante essenziale era stata stipulata in data
01/10/2003, con il ministero del Segretario Comunale di Terni, rep. n. 3532, che confermava la durata dei lavori in 14 mesi, decorrenti dalla nuova stipula;
- Che, in data 06/12/2003, il collaudatore aveva precisato che l'inizio dei lavori doveva farsi coincidere con l'approvazione della variante e che doveva tenersi conto della sospensione per il periodo dall' 11/03/2003 al
20/11/2003, relativo all'approvazione da parte del delle nuove opere del soprassuolo;
CP_1
- Che lo stesso collaudatore aveva dato atto che la Cooperativa aveva ultimato i lavori nei termini, rilevando che mancavano da completare una testata di una aiuola, una panca e la rifinitura della porta dell'ascensore le quali, su accordo tra la parti, sarebbero state completate entro il 30/01/2004; - Che il predetto collaudo, non essendo stato impugnato né contestato dal era vincolante;
- Che il con lettera del 26/02/2004, aveva ingiunto alla CP_1 CP_1
Cooperativa il pagamento della sanzione prevista per mancato rispetto del termine di ultimazione die lavori, quantificata in complessivi €. 451.981,31, cui seguiva la lettera di replica della Cooperativa, datata 17/03/2004; - Che l'Ente locale, con comunicazione del
30/03/2004, aveva sospeso l'applicazione della penale precitata;
- Che dette circostanze trovavano conferva nella comunicazione del 29/09/2006 prot. n. 152957, con la quale il
- 4 - Responsabile del Procedimento Direzione Assetto del Territorio Urbanistico del Comune di
Terni, rispondendo all'interrogazione della Lista Civica Città Nuova, informava l'allora
Vicesindaco di Terni che i lavori del parcheggio di piazza Tacito erano terminati, conformi al progetto, come attestato nella certificazione di collaudo, e che tra il e la Cooperativa CP_1 non vi erano contenziosi.
1.3. Così ricostruita la vicenda storica sottesa all'ingiunzione, l'ing. sosteneva che Pt_1
l'intimazione di pagamento impugnata era illegittima in virtù di una serie di circostanze, di cui: a) La mancata menzione dei termini per l'ultimazione dei lavori;
b) L'esatto adempimento della Cooperativa agli obblighi dedotti in Convenzione posto che, come da giurisprudenza di legittimità che richiamava, “l'opera si considera ultimata anche se devono essere eseguite lavorazioni per ovviare vizi e difetti che il committente ha riscontrato in sede di verifica o di collaudo e di cui ha preteso l'eliminazione” (Cass. Sez. 1, sentenza n. 2571 del 06/03/1995); c)
L'estraneità dei soci assegnatari delle autorimesse ai rapporti tra la Cooperativa ed il CP_1 con conseguente insussistenza del credito preteso dal per carenza di legittimazione CP_1 passiva del soggetto ingiunto. A tal fine, rilevava che la natura amministrativa della sanzione di cui all'art. 9, co. 4 L. 122/1989 (c.d. Legge Tognoli) ne preclude la trasmissione ai soci assegnatari, in virtù della responsabilità personale dell'autore dell'illecito amministrativo;
d)
La prescrizione del potere impositivo del essendo decorso il termine di cinque anni CP_1 previsto dall'art. 28 co. 1 L. 689/1981 dalla asserita violazione. A sostegno dell'assunto, deduceva che la pretesa si era prescritta rispettivamente il 31/07/2007 e il 20/02/2008 e segnalava che, anche a voler considerare la pretesa come clausola penale, l'ingiunzione impugnata le era stata notificata il 04/06/2022, ossia oltre dieci anni dopo la precedente ingiunzione, datata 25/05/2010; e) In via subordinata, eccepiva l'errato conteggio della sanzione di cui all'art. 9 della Convenzione (contemplante una clausola penale per il caso di ritardo), anche ove qualificata come clausola penale, poiché non parametrata al conto economico e finanziario allegato al progetto originario, essendo ininfluente l'aumento del costo dell'opera dovuto alla variante di progetto. A tal fine, chiedeva di ridurre ad equità la sanzione, ai sensi dell'art. 1384 c.c.; f) Il difetto di motivazione della seconda ordinanza ingiunzione la quale, essendo un atto impositivo diverso dal primo, doveva considerarsi un atto autonomo;
g) L'intervenuta decadenza dall'accertamento e dal potere coattivo di riscossione rispetto all'importo oggetto della prima ordinanza-ingiunzione, con conseguente invalidità ed inefficacia della seconda ingiunzione per intervenuta decadenza dal potere
- 5 - impositivo;
h) La carenza di legittimazione del Dirigente dell' (in luogo del Controparte_4
Dirigente Ufficio deputato all'accertamento ed al recupero delle entrate comunali) che aveva emesso la seconda ingiunzione;
i) La mancata menzione del regolamento in forza del quale il
Comune aveva scelto di avvalersi dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910; j)
L'omessa indicazione dell'Autorità giudiziaria alla quale rivolgersi per l'impugnazione ed i relativi termini;
k) La mancata notificazione nei modi previsti dalla legge, poiché l'ingiunzione le era stata notificata a mezzo di lettera e non tramite l'Ufficiale Giudiziario o il messo notificatore;
l) L'illegittimo ricorso da parte del al meccanismo dell'ingiunzione CP_1 fiscale per la riscossione di un credito in relazione al quale avrebbe dovuto percorrere la via del giudizio ordinario di cognizione, in quanto fondato sull'art. 9 della Convenzione, contemplante una clausola penale per il caso di ritardo;
m) L'intervenuto accertamento della illegittimità della prima ordinanza ingiunzione (n. 93883 del 25/05/2010) da parte di una pluralità di pronunce, sia del (sentenza. n. 443/2018 del 09/07/2018), che del CP_5
Consiglio di Stato (sentenza. n. 3171/2019 del 16/05/2019).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.08.2022 - in vista della prima udienza del 04.04.23- si costituiva in giudizio il chiedendo di “dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità e/o rigettare l'avversa opposizione, con ogni conseguenza di legge”. A tal fine esponeva: - che il Tribunale di Terni con sentenza n. 317/2012 pubblicata il 28.04.2012 (r.g. n.
1906/2010), all'esito dell'opposizione proposta avverso l'ingiunzione fiscale del 25.05.2010 da
, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, senza che a detta Parte_1 statuizione avesse fatto seguito, da parte dell'opponente, tempestiva riassunzione ai sensi dell'art. 59 l. n. 69/2009, né siffatta sentenza era stata oggetto di impugnazione nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., di talché l'ingiunzione fiscale avente prot. n. 93883 del 25 maggio 2010 si era inevitabilmente consolidata nei confronti dell'odierno attore, il quale non era stato parte dei citati giudizi svoltisi innanzi al Giudice amministrativo;
- che, in ogni caso, il Consiglio di
Stato, con la sentenza n. 3163/2019, citata dall'opponente, aveva riformato la pronuncia di primo grado nella parte in cui escludeva la legittimazione passiva degli aventi causa dei lottizzanti rispetto alle pretese creditorie del fondate su “i patti e le clausole” CP_1 contenute nella convenzione urbanistica, qualificando come “clausola penale” – oltreché obbligazione propter rem - la natura giuridica del titolo in base al quale è stato richiesto il pagamento della somma di denaro;
- che nemmeno poteva ritenersi prescritta la pretesa
- 6 - creditoria comunale, in quanto, ai sensi dell'art. 2945 c.c., la prescrizione si interrompe con effetti permanenti sino al passaggio in giudicato della sentenza, e, quindi, dopo sei mesi dalla pubblicazione della decisione del Tribunale di Terni dichiarativa del difetto di giurisdizione, sicché l'intervenuto recapito della nota prot. 00864415 del 30.05.2022, avvenuto in data
01.07.2022, aveva utilmente interrotto, entro il decennio, il termine di prescrizione;
- che, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, il mancato rispetto del termine, pur prorogato, di ultimazione dei lavori configurava un inadempimento imputabile alla
Cooperativa Tacito Park ai sensi dell'art. 1218 c.c., ed in forza della clausola di cui all'art. 5 della Convenzione n. rep. 34716/00, anche agli aventi causa dell'originaria parte contrattuale, sicché sussistevano tutti i presupposti giustificativi dell'ordinanza ingiunzione del 25 maggio
2010, la quale, peraltro, aveva chiaramente ad oggetto una richiesta di pagamento a titolo di penale da inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1382 c.c. e non, invece, una sanzione amministrativa;
- che l'ordinanza ingiunzione del 2010 e, dunque, anche la successiva intimazione di pagamento del 30.05.2022, erano prive di vizi anche in ordine ai requisiti formali e ai meccanismi di conteggio degli importi, come già dedotto in sede di comparsa di costituzione nel giudizio svoltosi dinnanzi al Tribunale di Terni.
2. Con ordinanza del 05/12/2022 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta e la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 24/2/2025 emesse all'esito dell'udienza dell'11/2/2025 tenutasi ex ar. 127-ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3. L'opposizione non può essere esaminata nel merito attesa la giurisdizione del giudice amministrazione in merito all'oggetto del processo,
Al riguardo, si osservi che è pacifico, in atti, che l'odierno attore sia titolare di un locale ad uso garage, distinto al NCEU del Comune di Terni al Foglio n. 117, part. 865 sub 16, e due posti auto distinti, part. 865 sub 92 e sub. 93 del medesimo foglio (v. all. 12 alla comparsa), facente parte dei posti auto/box interrati privati realizzati dalla Cooperativa Tacito Park s.r.l., nell'ambito della convenzione n. rep. 34716 del 26.06.2000, stipulata con il CP_1 convenuto per la concessione del diritto di superficie insistente su area pubblica, coincidente, nello specifico, con l'area sita in Terni, Piazza Tacito. In detta convenzione, all'art. 5 risulta previsto che “in forza dell'assegnazione/cessione delle unità immobiliari gli assegnatari/proprietari, e successivamente i loro aventi causa, subentrano a tutti gli effetti
- 7 - nella posizione giuridica della parte superficiaria firmataria della presente convenzione e ne accettano, esplicitamente, tutti i patti e le clausole in essa contenute”.
In virtù di detta clausola, con l'ingiunzione di pagamento nota prot. n. 93883 del 25 maggio 2010, il assumendo violati i termini temporali di ultimazione Controparte_1 dell'opera, ha attivato l'apposita clausola penale di cui all'art. 9 della Convenzione, ingiungendo all'odierno attore il pagamento della quota parte del relativo importo, calcolato, in corrispondenza delle quote millesimali riferite dall'amministratore del Condominio, in €
11.531,94. si è opposto alla già menzionata ingiunzione, emessa ai sensi del Parte_1
R.D. 14.04.1910, n. 639, convenendo in giudizio il innanzi a questo Tribunale, il CP_1 quale, con sentenza n. 317 del 30.03.2012 (doc. 17 – comparsa n. Controparte_6
1859/2010), ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo. Il giudizio non è stato tempestivamente riassunto dall'odierno attore, né la sentenza è stata impugnata e nemmeno è stata corrisposta la somma ingiunta. Pertanto, con l'atto prot. n. 0086415 del 30 maggio 2022, comunicato a mezzo posta in data 03.06.2022, il e, in particolare il Responsabile del “Programma Urbano Parcheggi” gli ha Controparte_1 intimato “ai sensi e per gli effetti dell'2 del R.D. 14 aprile 1910, n° 639”, di pagare entro trenta giorni, la somma di € 12.750,91 (ossia, l'originaria somma di € 11.531,94, oltre interessi legali dalla data di comunicazione dell'ingiunzione originaria), motivando detta richiesta in ragione della mancata tempestiva riassunzione del giudizio originariamente intrapreso dall'opponente per l'annullamento della nota prot. n. 93883 del 25 maggio 2010, conclusosi con la citata sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione.
3.1. Ciò posto, in via generale, deve osservarsi che, come condivisibilmente affermato dalla
Corte di Cassazione, “'L'opposizione all'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910 n.
639 dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opponente assume la veste formale e sostanziale di attore, mentre l'opposto quella di parte convenuta” (cfr. Cass. n.
14905 del 25/06/2009; cfr. anche Cass. n. 2355/2019 secondo cui “In tema di ingiunzione fiscale, l'opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 è diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, con il conseguente potere/dovere del giudice di accertare il rapporto sostanziale nonostante l'accertata illegittimità dell'ingiunzione; pertanto, la pronuncia che abbia accertato tanto l'illegittimità formale dell'ingiunzione quanto l'esistenza della pretesa sostanziale è suscettibile di fondare il giudicato di accertamento mero in ordine a tale pretesa”.
- 8 - Nel caso di specie, pertanto, in considerazione delle allegazioni delle parti sopra riportate, occorre accertare il rapporto sostanziale sotteso all'ordinanza impugnata - ovvero, qualora non si volesse qualificare in tal senso l'intimazione del 30/5/2022 ritenendola una lettera di messa in mora idonea ad interrompere il decorso della prescrizione - occorre comunque accertare la debenza o meno della pretesa creditoria dell'Amministrazione comunale per cui, come correttamente già evidenziato da questo Tribunale con sentenza n.
317/2012 (in atti) deve essere rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, tale conclusione risulta conforme anche ad una recente pronuncia di questo
Tribunale che, in una controversia che vedeva coinvolto un altro socio assegnatario dei box interrati privati realizzati dalla Cooperativa Tacito Park s.r.l., ha correttamente affermato che
“…l'accertamento (nel merito) della debenza del credito azionato dal – Controparte_1 qualificato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3171/2019 come “clausola penale” e non come sanzione amministrativa (gravante solo sul responsabile dell'illecito) - nei confronti di……presuppone che codesta autorità giudiziaria sia munita di giurisdizione. Invece, proprio perché viene in rilievo l'esecuzione di un obbligo previsto in una convenzione urbanistica qualificabile come accordo amministrativo integrativo di un atto amministrativo ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990, la relativa controversia rientra nelle materie di giurisdizione esclusiva assegnate al giudice amministrativo in virtù di quanto previsto dall'art. 133, co. 2, c.p.a., senza che assuma rilievo in senso contrario la locuzione utilizzata dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 3171/2019 (“'ordinario giudizio di cognizione”) con cui si è solo affermata la necessità di un accertamento giudiziale in ordine alla pretesa creditoria vantata dal ” (cfr. Trib. Terni n. 654/2024, RG n. CP_1
1542/2022; cfr. anche Trib. Terni n. 325/2023, RG n. 1620/2022 secondo cui
“…l'accertamento dei presupposti di legittimità della risoluzione per inadempimento della
Convenzione del 26.6.2000 rep. n. 34716, pretesa dal convenuto e contrastata da CP_1 parte attrice,…” – nel caso di specie trattasi di credito vantato dal sulla base della CP_1 clausola penale prevista nella Convenzione stessa – “…appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.a.. E ciò poiché, in primo luogo, la Convenzione per cui è causa reca tutti i tratti tipici di una concessione di beni pubblici (e non di lavori), anche alla luce della sua durata novantennale che, tra le altre cose, rende evidente la centralità della gestione del bene pubblico, a cui la preliminare realizzazione dell'opera è soltanto strumentale, con conseguente devoluzione della
- 9 - controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b, c.p.a.; sia, per altro verso, in quanto detta Convenzione è assimilabile ad un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo, oltretutto in materia urbanistica, con conseguente sussistenza della predetta giurisdizione esclusiva anche ai sensi dell'art. 133, lett. a), n. 2 e lett. f), c.p.a. (cfr. per ipotesi di convenzioni analoghe a quella per cui è causa,
Consiglio di Stato sez. IV, 22/03/2022, n. 2056; Cass. civ., Cass. civ., Sez. Un., Ordinanza n.
13701 del 30/05/2018; Cass. civ., Sez. Un., ordinanza n. 584 del 14/01/2014; v., per
l'affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di risoluzione per inadempimento di convenzioni urbanistiche: Cons. Stato, sez. VI,
10/12/2012, n. 6297; T.A.R. L'Aquila, 22/03/2021, n. 144; T.A.R. Milano, 01/09/2014, n.
2289)…”).
Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato.
4. Le spese di lite possono essere compensate fra le parti atteso il contrasto giurisprudenziale di cui le parti hanno dato atto nelle proprie memorie conclusive (cfr. per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, Trib. Terni nn. 770/2024, n. 769/2024, n. 771/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. per essere la presente controversia rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
2. indica il quale giudice nazionale munito della giurisdizione in CP_5 relazione alla presente controversia;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Terni, 29 luglio 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
- 10 -