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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/09/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7633/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20/11/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7633/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
29/02/1972;
E
(C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
15/02/1968, entrambi con il patrocinio dell'avv. LACAVA FRANCESCA CHIARA ed elettivamente domiciliati, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e Controparte_1 Controparte_2 in data 6.5.2004; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano anno 2004, numero 0639, registro 1, parte1. ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere a titolo di contributo al mantenimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza con sentenza del 16.01.2025 (sent. n. 153/2025 – pubbl. in data 29.01.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli Persona_1
(13.10.1997) e (26.01.1996) e, per le restanti pattuizioni, tali da Persona_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data
[...] Controparte_1
20/11/2024, così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e a Milano (MI) in data 06/05/2004 (atto n. 639, Parte I, del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 settembre 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20/11/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7633/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
29/02/1972;
E
(C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
15/02/1968, entrambi con il patrocinio dell'avv. LACAVA FRANCESCA CHIARA ed elettivamente domiciliati, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e Controparte_1 Controparte_2 in data 6.5.2004; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano anno 2004, numero 0639, registro 1, parte1. ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere a titolo di contributo al mantenimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza con sentenza del 16.01.2025 (sent. n. 153/2025 – pubbl. in data 29.01.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli Persona_1
(13.10.1997) e (26.01.1996) e, per le restanti pattuizioni, tali da Persona_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data
[...] Controparte_1
20/11/2024, così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e a Milano (MI) in data 06/05/2004 (atto n. 639, Parte I, del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 settembre 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona