CA
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria Presidente
2) Dott. Caterina Greco Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.771/2023 R.G.L., promossa in grado di appello d a e , rappresentati e difesi dagli avvocati Parte_1 Parte_2
Giovanni Lo Bello e Teresa Tornambè.
- Appellanti - contro in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Buscema.
- Appellata -
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza del 29.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.01.2021 e , già Parte_1 Parte_2 dipendenti dell (d'ora in avanti anche collocati in Controparte_1 CP_1 quiescenza, chiedevano la condanna di quest'ultima al pagamento della maggiorazione TFR “con inclusione delle indennità aziendali (a titolo esemplificativo e non esaustivo indennità art.12 accordo 31.7.2003, indennità art.7/a e 7/b, incentivo redd, superminimo, accordo 29.7.05, incentivo professionale)”. Il Tribunale di Palermo G.L., nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.528/2023 del
17.02.2023, rigettava il ricorso rilevando che “Nel caso di specie, gli accordi aziendali stipulati dal 1995 al 2006 tra l'azienda e le organizzazioni sindacali hanno previsto, in maniera chiara ed univoca, una deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione di cui all'art.2120, comma 2, c.c., in relazione alle indennità previste negli accordi medesimi, oggetto del presente giudizio”. Per la riforma della predetta sentenza hanno proposto appello, con ricorso depositato il
25.07.2023, e , lamentando: Parte_1 Parte_2
- la violazione dell'art 2120 cod. civ. per non avere il decidente “tenuto conto della natura di assegno ad personam ex indennità denominata 7/A e 7/B”,
- la nullità, “ai sensi del citato art. 2120, 2021 e dell'art.1419 cod. civ., delle clausole contrattuali che escludano espressamente la computabilità di dette indennità 7/a e 7/b corrisposte in maniera continuativa (cfr. SS. UU. Cass., Sent. n. 26096/07) con conseguente sostituzione di diritto, di tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto (Cass. civ. n. 11002/1998)”;
- l'errore del giudice di prime cure che “avrebbe potuto ... limitare il periodo di riliquidazione del TFR dal 2006 data in cui l'indennità (7/a e 7/B) è stata classificata assegno ad personam”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 30.04.2025, l' rilevando, Controparte_1 in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per omessa precisazione del contenuto delle relative censure ovvero per l'articolazione di nuove deduzioni difensive, nonché variamente contestando nel merito le avverse doglianze e insistendo per la conferma della sentenza oggetto di gravame.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'odierna udienza, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell' in memoria di costituzione, rinvenendosi CP_1 nel ricorso introduttivo specifici motivi di gravame e configurando la richiesta dei lavoratori di limitare il periodo di riliquidazione del TFR una mera riduzione temporale della domanda già illustrata in prime cure.
Passando al merito della vertenza, l'appello non può trovare accoglimento.
I motivi di gravame - che possono trattarsi congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto, a prescindere dalla differente articolazione delle censure - non appaiono idonei a sovvertire gli elementi decisionali di segno opposto derivanti dalla complessiva lettura degli accordi aziendali succedutesi nel tempo, né sembrano confrontarsi adeguatamente con alcune rilevanti determinazioni volitive adottate dall'adito Tribunale.
Sotto quest'ultimo profilo, nel disattendere l'eccezione, avanzata dai ricorrenti, di nullità delle clausole degli accordi aziendali “che escludono le citate indennità dalla base di computo della retribuzione utile per il calcolo del TFR, in violazione del l'art.2120 c.c. e del principio di gerarchia delle fonti contrattuali”, osservava il primo giudice, riportando a supporto alcuni pronunciamenti della Suprema Corte (Cass. sez. lav. n.19351/2007 e n.19351/2007) che “il rapporto tra contratti collettivi - come è da qualificare anche il contratto aziendale - di diverso livello deve essere risolto in base non già al principio della subordinazione del contratto collettivo locale a quello nazionale, né di quello cronologico, ma alla stregua dell'effettiva volontà delle parti operanti in area più prossima – non solo territorialmente ma anche in relazione alla specialità della disciplina - agli interessi oggetto di regolamentazione”.
Passaggio motivazionale non oggetto di specifica censura - limitandosi gli appellanti (cfr. pagina 12 del gravame) ad affermare sul punto “che la possibilità di derogare all'art. 2120 c.c. sia riservata ai soli contratti collettivi stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 297/82, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di Legittimità”, e “sempre che detti accordi o contratti prevedano espressamente tale deroga, ovvero, in caso di richiamo a clausole di contratti previgenti che prevedevano tale deroga (clausole da considerarsi nulle con riferimento alla disciplina anteriore alla citata novella n. 291 del
1982) riformulino le clausole richiamate con 1'esplicita menzione della conoscenza della preesistente nullità" - ragion per cui deve ritenersi definitivamente acquisita alla dialettica processuale la legittimità della deroga da parte degli accordi aziendali di prossimità, come già previsto per i contratti collettivi nazionali e locali, al principio, dettato dall'art.2120 c.c., della omnicomprensività della retribuzione utile ai fini della quantificazione del TFR.
Ed è proprio l'esame degli accordi aziendali succedutisi nel tempo, come allegati alle produzioni degli odierni contendenti, a fornire elementi contrari all'assunto attoreo.
Nel dettaglio:
- l'Accordo Aziendale sottoscritto il 18.10.1995 introduce, rispettivamente all'art.7 lett.
A e all'art.7 lett. B, un “Incentivo di reddittività” (con decorrenza dal 1° gennaio 1996), e un “Incentivo ad personam” (con decorrenza dal 1° ottobre 1995), affrettandosi però a prevedere (in calce ad entrambe le lettere) che tali trattamenti “non sono utili al fine di determinare la misura indennitaria di altri istituti contrattuali, né - ai sensi della L.297/82
– la retribuzione annua utile ai fini del calcolo del T.F.R.”;
- l'Accordo Aziendale sottoscritto il 23.04.2003, estende la validità sino al 31.12.2002 dell'Accordo Aziendale del 18.10.1995 (come affermato dalla difesa elle note di CP_2 trattazione del 9.3.2002 e mai specificamente contestato da controparte);
- l'Accordo Aziendale del 31.07.2003 - a detta del quale [art.1] “L'accordo aziendale
18.10.1995 continuerà ad esplicare i suoi effetti per le parti non modificate del presente accordo fino al 31.12.2005” – ribadisce all'art.19 che “Tutti i trattamenti economici previsti nel presente accordo non sono utili ai fini della determinazione, ai sensi della legge 279/82, della retribuzione annua per il calcolo de T.F.R. né hanno refluenza alcuna sulla 13° e 14° mensilità”;
- l'art.1 dell'Accordo Aziendale del 23.11.2006, stabilisce che “A far data dal 1° gennaio
2007 le quote di “ex redditività” spettanti al personale in virtù dei precedenti accordi aziendali e già godute dalla data di sottoscrizione del presente accordo, saranno trasformate in “assegno ad personam non assorbibile” per 12 mensilità”; “Resta convenuto”, si legge al comma terzo, “che l'istituto di cui al presente articolo … non ha refluenza alcuna su 13°, 14° e T.F.R.”;
- l'art.7 dell'Accordo Aziendale del 23.11.2006 stabilisce paritariamente che “A far data dal 1° gennaio 2007 l'incentivo di cui all'art.7/B dell'accordo aziendale 18 ottobre 1995 ed all'art.11 dell'accordo aziendale 31 luglio 2003 sarà trasformato in favore del personale avente diritto, in “assegno ad personam non assorbibile” per 12 mensilità” nelle misure già fissate e corrisposte in funzione della figura professionale posseduta senza refluenza alcuna su 13°, 14° mensilità e T.F.R.”.
Tanto premesso, rilevato che l'oggetto del contendere deve ritenersi limitato all'accertamento dell'incidenza dell'indennità “7/A” e “7/B” sul trattamento di fine rapporto, non insistendo i lavoratori sulle altre voci accessorie genericamente descritte nel ricorso ex art.414 c.p.c. (“indennità art.12 accordo 31.7.2003 … superminimo, accordo 29.7.05, incentivo professionale”), ritiene questo collegio, condividendo le analoghe conclusioni adottate dal Tribunale di prime cure, non accoglibile la domanda attorea, per avere i summenzionati accordi intercorsi tra l'azienda e le organizzazioni sindacali introdotto una specifica deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione di cui all'art.2120, comma 2, cod. civ. in relazione ad ambedue le residuali indennità oggetto dell'odierno giudizio.
La mera riqualificazione lessicale delle indennità “7A” e “7B” in “assegno ad personam non assorbibile” (modifica dettata dalla volontà di limitare la platea dei beneficiari a quelli già in servizio al 31.12.2006, precludendone la elargizione in favore dei neoassunti), non muta i termini della questione, in quanto per entrambe le provvidenze economiche (nella loro originaria qualificazione formale o nella rinnovata veste qualificatoria) le parti sociali ne hanno precluso l'utile concorso alla quantificazione del T.F.R..
A non opposta conclusione può indurre la giurisprudenza di legittimità e di merito ripresa dalla difesa degli appellanti, in quanto:
- le sentenze del Tribunale di Palermo G.L. n.3280/2020 e n.3319/2020, con le quali è stata accolta la domanda di altri ex dipendenti con riferimento alle medesime CP_1 indennità, sono state adottate all'esito di processi nei quali (pacificamente) non risulta che l'Azienda datoriale abbia prodotto i summenzionati Accordi aziendali;
- la sentenza n.11002/1998 della Suprema Corte afferma, rispetto a diversa problematica,
“l'impossibilità per l'autonomia collettiva di introdurre o conservare trattamenti di fine rapporto aventi, sia pure con diversa struttura, una funzione di integrazion e o di mera duplicazione del trattamento legale”;
- l'ordinanza n.25094/2010 e la sentenza n.26096/2007, attengono a vicende giudiziarie nelle quali si discuteva del principio dell'onnicomprensività della base retributiva secondo i criteri fissati dal vecchio testo dell'art. 2120 cod. civ., attenendo invece la fattispecie posta all'attenzione di questo collegio al calcolo del trattamento di fine rapporto secondo il nuovo testo dell'art. 2120 cod. civ.; - infine, conformemente alla regola di principio dettata da Cass. n.5624/2000, gli accordi derogatori allegati alla produzione dell' sono stati sottoscritti dopo l'entrata in CP_1 vigore della L.291/1982 (che ha riscritto l'art.2120 cod. civ.) e prevedono espressamente una deroga all'omnicomprensività della retribuzione da prendere a base di calcolo ai fini del TFR..
Per quanto suesposto l'impugnata sentenza può trovare conferma.
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.528/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 17 febbraio 2023.
Condanna gli appellanti, in via solidale fra loro, a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida in € 2.275,00 , oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Così deciso in Palermo il 29 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Michele De Maria