Ordinanza cautelare 12 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 9867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9867 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09867/2025REG.PROV.COLL.
N. 07236/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7236 del 2022, proposto da
LU RA, TO BI, AB BI, GI BI e IA BI, rappresentati e difesi dall'avvocato Orlando Renato Cipriano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Paternopoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Santaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Paternopoli, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), del 21 gennaio 2022. n. 170, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Paternopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Consigliere AN SA e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. LU RA, TO BI, IA BI, GI BI, AB BI, nella qualità di eredi del Sig. BI UI, proponevano ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, per l’annullamento del provvedimento prot. 0000092 del 13.01.2014, con cui l’Amministrazione comunale aveva denegato l’istanza presentata, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380 del 2001, in riferimento al fabbricato ubicato alla via Pescone, n. 02 (censito in catasto al foglio n. 09, particella n. 1250) per la sanatoria del piano terra, trasformato da volume tecnico in abitazione, e della scala esterna, chiusa con la creazione di nuova volumetria.
Il provvedimento di diniego veniva motivato in ragione della presupposta relazione istruttoria da cui emergeva che: “ Con istanza di parte del 27.05.1999, prot. 2029, sottoscritta dello stesso sig. BI UI e dagli altri aventi causa, si proponeva una variante al piano di recupero vigente per l’immobile in questione. La stessa veniva approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 05.06.1999 ed è rimasta invariata sino ad oggi. Tale Variante al P.d.R., prevede un immobile su due livelli, delle dimensioni in pianta pari a 14,50x10,00 ml., una scala esterna completamente aperta, ed una volumetria complessiva pari a 843,52 mc. (nel rispetto della volumetria esistente). II progetto depositato presso il Genio Civile di Avellino, richiamato dall’istante e dal tecnico progettista, geom. Tecce Giovanni, è conforme allo strumento urbanistico (esso prevede la realizzazione di due piani fuori terra delle dimensioni in pianta pari a 14,50x10,00 ml. ed un'altezza ad estradosso pari a 2,90 ml ciascuno, quindi, con una volumetria max pari a 14,50x10,00x5,80 = 841,00 mc., nonché una scala esterna completamente aperta, il tutto conformemente al piano di recupero). Dagli accertamenti effettuati da questo ufficio è emerso che il sig. BI ha realizzato una volumetria pari a 1.701,37 mc. (più del doppio rispetto a quanto consentito, pari a 843,52 mc.) e di conseguenza è stata emessa Ordinanza di demolizione delle parti difformi dal titolo abilitativo rilasciato (Decreto Sindacale n. 640/2000) … omissis … il sottoscritto responsabile del procedimento, con nota protocollo n. 2639 del 24.07.2013, invitava il sig. BI UI ad effettuare il versamento previsto con l’atto amministrativo innanzi richiamato, ma, allo stato, tale adempimento non è stato ancora assolto … omissis … l’intero immobile (compreso il sottotetto) è stato realizzato in difformità rispetto allo strumento urbanistico”.
2. Con il ricorso introduttivo, i ricorrenti lamentavano la violazione delle garanzie partecipative nell’ambito del procedimento di sanatoria e contestavano che l’omesso pagamento dei diritti di segreteria non poteva essere ravvisato ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 quale causa ostativa all’accertamento di conformità; inoltre, il mero richiamo alla ‘normativa urbanistica’ non poteva costituire un requisito necessario e sufficiente al fine di qualificare come esaustiva e completa la motivazione del diniego. Ad avviso degli esponenti, il Responsabile del procedimento aveva espresso parere sfavorevole all’accoglimento della richiesta di accertamento di conformità facendo discendere i motivi di diniego esclusivamente dal fatto che la preesistente consistenza dell’edificio non era conforme all’originario permesso edilizio ed agli strumenti urbanistici e pertanto non era possibile il recupero abitativo del sottotetto di un edificio non legittimamente realizzato.
In particolare, aveva utilizzato ‘impropriamente’, per la verifica della conformità urbanistica, il progetto depositato al Genio Civile del 14.3.2000, n. 50992 ai sensi della L.R. 9/83 e della L. 1086/71, che non rappresentava titolo abilitativo, ma aveva la funzione di verifica dei calcoli strutturali ed ometteva, del tutto, di considerare gli interventi effettuati secondo la DIA del 2004, mai revocata.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 170 del 2022, respingeva il ricorso.
In particolare, il Giudice di prime cure rilevava che l’Amministrazione comunale aveva agito nel rispetto delle garanzie procedimentali, avendo trasmesso una apposita comunicazione in data 5.9.2013, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990. Quanto all’omesso versamento dei diritti di segreteria, il Collegio ne evidenziava la rilevanza meramente incidentale nell’economica motivazionale del provvedimento impugnato, che si giustificava essenzialmente in ragione della riscontrata difformità urbanistica dell’immobile oggetto della istanza di sanatoria. Invero, nella relazione istruttoria si leggeva che l’immobile era stato realizzato in difformità rispetto al Programma di Recupero approvato nel 1999 al precipuo scopo di consentire la realizzazione di un intervento con una volumetria massima di 843,52 mc, laddove invece era stata realizzata “ una volumetria pari a 1.701,37 mc. (più del doppio rispetto a quanto consentito...). ”. Circostanza, questa, non oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti. In sostanza di trattava di un intervento non conforme alla pianificazione esecutiva del Comune, pertanto non sussistevano i presupposti per l’accoglimento della sanatoria.
4. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, LU RA, TO BI, IA BI, GI BI e AB BI hanno impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma sulla base delle seguenti censure: “ 1. Error in iudicando: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001. Violazione e falsa applicazione del regolamento di edilizia comunale all’epoca vigente. Errata interpretazione delle norme edilizie sulla volumetria e sul piano di recupero. Eccesso di potere”.
5. Il Comune di Paternopoli si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
6. All’udienza straordinaria del 17 settembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Il Collegio preliminarmente rigetta l’istanza di rinvio della trattazione del ricorso in appello, che i ricorrenti hanno proposto riferendo che è stata inoltrata al Comune di Paternopoli una richiesta di permesso di costruire per l’accertamento di conformità ai sensi della legge n. 105 del 2024 (decreto salva casa), atteso che tale circostanza è ininfluente ai fini del presente giudizio, tenuto conto che si discute della legittimità dei provvedimenti impugnati con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto ratione temporis valutabili.
8. Va, inoltre, osservato in rito che il gravame, pur contenendo un unico motivo di ricorso, sviluppa una serie di denunce non riferite espressamente alla sentenza impugnata e non introdotte mediante specifici mezzi, in questo modo difettando di chiarezza e di specificità.
Sul punto, si rammenta che l’art. 101 comma 1, cod. proc. amm., stabilisce che l’appellante deve indicare, tra altro, a pena di inammissibilità del gravame, “ le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata ”.
Per consolidata giurisprudenza ( ex multis , Cons. Stato, VII, 29 settembre 2023, n. 8594; IV, 23 febbraio 2022, n. 1287; VI, 7 gennaio 2022, n. 61; IV, 26 luglio 2021, n. 5534; II, 21 luglio 2021, n. 5504; V, 19 aprile 2021, n. 3159; VI, 8 aprile 2021, n. 2843; IV, 18 febbraio 2020, n. 1228), la norma va interpretata nel senso che l’atto di appello, a pena di inammissibilità, non può limitarsi alla riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado, bensì deve sempre contenere, accanto alla parte volitiva, una parte critica, a confutazione della sentenza impugnata, non trattandosi di un novum iudicium ma di una revisio prioris instantiae : a tal fine, pur non richiedendosi l’impiego di formule sacramentali, si esige comunque che l’appellante soddisfi l’onere specifico, che la norma pone a suo carico, di contestare l’ iter argomentativo della sentenza gravata, con distinte e specifiche censure illustrate nella rubrica dei mezzi, che ponga il giudice di appello nelle condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto decidere diversamente.
9. In disparte l’inammissibilità dell’appello, le doglianze sono infondate.
Gli appellanti, nello sviluppo illustrativo dell’unico mezzo, sostengono l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto nella specie non sussisterebbe l’incremento volumetrico contestato e non sarebbe stata provata la difformità dell’opera rispetto al piano di recupero e/o al progetto approvato. Eccepiscono che il fabbricato realizzato è conforme ai permessi edilizi rilasciati, come risulta dalle perizie tecniche redatte dal tecnico di parte ed allegate al ricorso. In particolare, il manufatto sarebbe stato legittimamente edificato e le modifiche apportate allo stesso, elencate nella pratica edilizia di accertamento di conformità, oltre ad essere state già denunciate con D.I.A. 3328/2004, rispetterebbero la doppia conformità prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Il fabbricato de quo sarebbe stato costruito nel pieno rispetto della progettazione esecutiva depositata presso il competente Ufficio del Genio Civile di Avellino e che tale progettazione sarebbe unanimemente riconosciuta conforme allo strumento urbanistico.
I ricorrenti denunciano che nessuna motivazione sul punto sarebbe ravvisabile nella sentenza impugnata, in quanto il T.A.R. avrebbe omesso di analizzare tutte le conclusioni rassegnate dai ricorrenti nella relazione di parte allegata al fascicolo, e nessuna diversa interpretazione avrebbe fornito in merito alla documentazione amministrativa e tecnica posta a fondamento del ricorso.
10. Le critiche non possono trovare condivisione.
Va premesso che l’atto di sanatoria edilizia presuppone la doppia conformità rispetto agli atti di governo del territorio, tra i quali rientrano i piani attuativi, che a loro volta includono i piani di recupero, rispetto ai quali rileva, come ostativa alla regolarizzazione dell’abuso, una qualsiasi difformità dell’opera, senza che sia dato distinguere tra variazioni essenziali e non essenziali, in quanto la suddetta distinzione riguarda il giudizio di conformità rispetto al titolo edilizio rilasciato e non anche rispetto allo strumento urbanistico (Consiglio di Stato, parere del 13 luglio 2022, n. 1219).
Il Collegio osserva che non può essere rilevato alcun difetto di motivazione nella sentenza impugnata, atteso che il Giudice di prime cure ha correttamente condiviso le risultanze della istruttoria compiuta dall’Amministrazione, riportate nella relazione del Responsabile del procedimento del 5.9.2013, prot. 3043, allegata al preavviso di diniego.
Come sopra precisato, i ricorrenti deducono che le opere ritenute abusive dall’Ufficio tecnico sarebbero state assentite con la DIA recepita dall’Ente con prot. n. 3328/2004, alla quale non ha mai seguito né un diniego espresso, né un provvedimento di annullamento in autotutela; pertanto, considerato il lasso di tempo trascorso vi sarebbe un titolo abilitativo valido ed efficace.
L’assunto non è supportato dagli esiti documentali.
Nella specie, la DIA presentata dai ricorrenti prevedeva il “ Completamento con diversa distribuzione degli spazi interni, cambio di destinazione d’uso e sistemazione esterna”, pertanto non poteva legittimare la realizzazione di opere edilizie per la quali era richiesto il permesso di costruire.
Ne consegue che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha correttamente adottato il provvedimento di diniego alla richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, pur senza previo annullamento in via di autotutela della DIA. Come correttamente osserva il Comune di Paternopoli, se la DIA avesse costituito un titolo abilitativo valido ed efficace non si comprende perché il ricorrente abbia ritenuto necessario presentare richiesta di accertamento di conformità in data 19.7.2013.
Né si può ritenere, come pretendono gli appellanti, che il fabbricato realizzato sarebbe conforme ai permessi edilizi rilasciati, in ragione delle conclusioni rese nella perizia di parte depositata nel corso del giudizio. Tale perizia è stata confutata dall’istruttoria dell’Ufficio Tecnico comunale, che ha verificato che i titoli abilitativi rilasciati e l’autorizzazione in variante n. 640 del 2000, prevedevano la realizzazione di un fabbricato su due livelli con accesso al primo livello tramite scala esterna, nel rispetto della volumetria esistente in mc 843,52, mentre il fabbricato realizzato è costituito da tre piani, una mansarda e un vano scala di accesso al primo e al secondo piano per una volumetria complessiva pari a mc 1701,37.
Il Comune di Paternopoli ha chiarito in memoria che le difformità riscontrate sono sostanziali e possono così riassumersi: a) realizzazione di un piano terra (erroneamente definito piano seminterrato) la cui progettazione approvata prevedeva un volume tecnico con altezza intradosso di ml 1,95, mentre è stata realizzata un'unità abitativa con altezza intradosso di ml 2,90 della volumetria di mc 449,50, non prevista e mai assentita; b) al secondo piano (erroneamente definito primo piano), la cui destinazione era rustico-deposito è stata realizzata una terza unità abitativa, e costruita una scala interna che collega il piano stesso alla mansarda non prevista, per una volumetria di mc. 264,02; c) realizzazione di un vano scala in sostituzione della prevista scala esterna, di accesso al primo e secondo piano, con una volumetria aggiuntiva di mc 125,1.
Orbene, le argomentazioni difensive degli appellanti non sono idonee a superare le criticità riscontrate nella relazione del Responsabile del procedimento, allegata al preavviso di diniego.
Si deve concludere che l’intervento in questione, consistente nella modifica del piano terra trasformato da volume tecnico in abitazione e nella realizzazione di una scala esterna che è stata chiusa, comportando un aumento di volumetria, oltre che modifiche della sagoma dell’edificio, avrebbe necessitato del rilascio del permesso di costruire.
In definitiva, nel caso di specie non può ravvisarsi il requisito della “doppia conformità” ex art. 36 DPR 380/2001, tenuto conto che, come precisato dal Collegio di prima istanza: “ trattandosi di intervento non conforme alla pianificazione (esecutiva) del comune, non sussistevano i presupposti per l’accoglimento della domanda di sanatoria: L'atto di sanatoria edilizia presuppone la doppia conformità rispetto agli atti di governo del territorio, tra i quali rientrano i piani attuativi, che a loro volta includono i piani di recupero, rispetto ai quali rileva, come ostativa alla regolarizzazione dell'abuso, una qualsiasi difformità dell'opera, senza che sia dato distinguere tra variazioni essenziali e non essenziali, in quanto la suddetta distinzione riguarda il giudizio di conformità rispetto al titolo edilizio rilasciato e non anche rispetto allo strumento urbanistico ” (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 3.4.2015, n. 553).
11. In conclusione l’appello va respinto e la sentenza impugnata confermata.
12. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del grado a favore del Comune di Paternopoli che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
NO MB, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
AN SA, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SA | NO MB |
IL SEGRETARIO