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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/10/2024, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
RG. n.443 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. SCHIAVI RITA;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'esito dell'udienza del 02/10/2024, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 75% ai fini del beneficio dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971 con decorrenza da maggio 2024;
Compensa per metà le spese di lite e condanna l al CP_1 pagamento della residua metà che liquida in complessivi euro
1345,50, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
1 Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore del dott. liquidate in euro Persona_1
580,00 oltre IVA se dovuta.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella CP_1 persona del legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del ripristino dell'assegno di assistenza
(legge 118 del 1971, art. 13) a far data dalla revoca del beneficio.
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio suddetto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio menzionato con la decorrenza indicata e con la condanna dell al pagamento dei ratei CP_1 dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa con lo scambio di note scritte e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
2 Il Consulente del giudice ha accertato che la ricorrente si trova nelle condizioni previste dalla normativa vigente per avere diritto alle provvidenze assistenziali reclamate ed in particolare che a causa delle patologie riscontrate la sua capacità di lavoro è ridotta in misura pari all'80%.
La Consulenza ha chiarito inoltre che questo quadro patologico sussiste a decorrere da maggio 2024.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che la parte ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all'80% con decorrenza da maggio 2024,
3 con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. 118/1971.
Attesa la decorrenza indicata dal CTU successiva alla data della visita medica da parte della Commissione, nonché al deposito del ricorso, compensa per 1/2 le spese di lite mentre per la restante metà le spese di lite, unitamente alle spese di C.T.U., sono poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza. CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 2 ottobre 2024 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti
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TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. SCHIAVI RITA;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'esito dell'udienza del 02/10/2024, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 75% ai fini del beneficio dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971 con decorrenza da maggio 2024;
Compensa per metà le spese di lite e condanna l al CP_1 pagamento della residua metà che liquida in complessivi euro
1345,50, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
1 Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore del dott. liquidate in euro Persona_1
580,00 oltre IVA se dovuta.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella CP_1 persona del legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del ripristino dell'assegno di assistenza
(legge 118 del 1971, art. 13) a far data dalla revoca del beneficio.
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio suddetto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio menzionato con la decorrenza indicata e con la condanna dell al pagamento dei ratei CP_1 dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa con lo scambio di note scritte e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
2 Il Consulente del giudice ha accertato che la ricorrente si trova nelle condizioni previste dalla normativa vigente per avere diritto alle provvidenze assistenziali reclamate ed in particolare che a causa delle patologie riscontrate la sua capacità di lavoro è ridotta in misura pari all'80%.
La Consulenza ha chiarito inoltre che questo quadro patologico sussiste a decorrere da maggio 2024.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che la parte ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all'80% con decorrenza da maggio 2024,
3 con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. 118/1971.
Attesa la decorrenza indicata dal CTU successiva alla data della visita medica da parte della Commissione, nonché al deposito del ricorso, compensa per 1/2 le spese di lite mentre per la restante metà le spese di lite, unitamente alle spese di C.T.U., sono poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza. CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 2 ottobre 2024 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti
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