Articolo 1 della Legge 1 dicembre 1961, n. 1375
Articolo 2
Versione
23 gennaio 1962
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20 novembre 1958.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1962