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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
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Art. 281-octies.
(Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale).
Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a se' in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti. (171) ((173))
Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte puo' chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell'articolo 275-bis. (171) ((173))
(88) (90)
--------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". ----------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale).
Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a se' in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti. (171) ((173))
Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte puo' chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell'articolo 275-bis. (171) ((173))
(88) (90)
--------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". ----------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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- 1. assistenza scolasticahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 43.218178
[…] Art. 2 L. n. 67/2006; Artt. 281-octies, 281-decies c.p.c. Disabilità lieve - Handicap grave – Assistenza scolastica – Disparità di trattamento Con ricorso ex art. 281-octies c.p.c. in relazione agli artt. 28 D.lgs n. 150/2011 e 3 d L. n. 67/2006, viene chiesto al Tribunale adito di ordinare al Comune di Ancona la cessazione della condotta discriminatoria tenuta nei confronti del minore affetto da lieve ritardo mentale e deficit di apprendimento, […]
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Giurisprudenza • 61
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 15/11/2023, n. 15730Provvedimento: […] Introdotta la causa davanti al giudice monocratico, questo, con ordinanza in data 25 luglio 2023 pronunciata a seguito di udienza svoltasi alla presenza del patrocinatore, la rimetteva al collegio ex art. 281-octies cod. proc. civ. perché la domanda spiegata dal ricorrente riguarda non solo la richiesta di rimborso di euro 785,00, ma soprattutto l'annullamento delle pretese tributarie risultanti dalle cartelle che dichiara di non avere mai ricevuto, sicché l'effettivo valore della controversia esorbita la cognizione del giudice monocratico.Leggi di più...
- prescrizione crediti·
- diniego rimborso·
- perpetuatio competentiae·
- invalidità atti presupposti·
- competenza giudice monocratico/collegio·
- non contestazione debito tributario·
- legittimità compensazione·
- compensazione crediti tributari·
- definizione agevolata