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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 633/2023 promossa Da
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Salvatore Giustiniano. Parte_1
APPELLANTE Contro
rappresentato difeso dagli avv.ti Maria Adelaide Nieddu e Antonino Rizzo. CP_1
APPELLATO
All'udienza del 9 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso in data 11/7/2022 aveva agito dianzi al G.L. del Tribunale Parte_1 di Marsala e chiesto condannarsi l' quale gestore del Fondo di garanzia al pagamento CP_1 del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione maturate durante il rapporto di lavoro intercorso con la ditta Ondablu di MO FA dal 13/10/2018 al 17/11/2019.
Aveva premesso il ricorrente di avere lavorato alle dipendenze del “ristorante Ondablu di MO FA con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”; che “il Tribunale di Trapani, Sezione Penale e Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, nel procedimento n. 17629/2017 R.G.N.R. D.D.A., in data 14/1/2019 , aveva disposto il sequestro preventivo dell'intero compendio aziendale”; che “l'attività di ristorazione era stata cessata dall'Amministratore giudiziario in data 17.11.2019”; che “non essendo sono state corrisposte per intero le mensilità comprese tra il mensilità comprese tra il 01.08.2019 sino al 17.11.2019 (ovvero le ultime tre mensilità) nè tantomeno il TFR maturato, il ricorrente era rimasto creditore dell'importo di 4.942,00 euro”; di aver pertanto “promosso … ricorso per ingiunzione di pagamento
contro
Ondablu, in persona del suo Amministratore giudiziario pro tempore, al Tribunale di Marsala, in funzione del Giudice del Lavoro, iscritto al n° 593/2020 R.G. Lav, ottenendo decreto ingiuntivo n° 80/2020, divenuto definitivamente esecutivo perché non opposto”; di aver presentato “In data 06.10.2020, …, attraverso il canale web/on line, … all' CP_1 di Marsala, domanda di accesso al Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto
(TFR), e delle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto” e che l CP_2 aveva comunicato il mancato accoglimento della domanda perché la documentazione era risultata “incompleta”. Nel contraddittorio dele parti, con sentenza del 18/1/2023 il G.L. rigettava il ricorso. Premessi gli enunciati normativi propedeutici all'intervento del Fondo di garanza (art. 2 L. 297/1982 e art. 1 D. Lgs n. 80/1992) rilevava il G.L. la peculiarità della fattispecie processuale, siccome caratterizzata dalla sovrapposizione della misura di prevenzione patrimoniale prevista e disciplinata dagli artt. 20 e ss. Del D. Lgs n. 159/2011 (codice antimafia) e finalisticamente indirizzata allo scopo della futura confisca dei beni aziendali con il corollario che, quantunque il ricorrente avesse conseguito un titolo esecutivo giudiziale (decreto ingiuntivo n.80/2020 del 30//2020) intrapresa una esecuzione individuale rimasta infruttuosa (v. verbale di pignoramento negativo del 30/7/2020) e documentato la insussistenza dei presupposti di fallibilità dell'imprenditore (v. dichiarazione dell'amministratore giudiziario del 6/10/2020), pur tuttavia la normativa applicabile sanciva il divieto di attivare o proseguire le azioni esecutive individuali (art. 55). Nondimeno osservava che trattandosi nel caso di specie di crediti insorti durante la prosecuzione dell'attività aziendale disposta sotto la procedura di amministrazione giudiziaria (dal 14/1/2019 al 17/11/2019), il meccanismo regolatorio preposto al recupero dei tale tipologia di crediti c.d. prededucibili (art. 54) ne assicurava il soddisfacimento diretto ad opera dell'amministrazione giudiziaria, se capiente, o, in caso di insufficienza dell'attivo, da parte dello Stato. Tali opzioni erano rimaste inevase da parte del ricorrente il quale non aveva provato di essersi attivato presso gli organi della procedura il cui dinego soltanto avrebbe potuto determinare l'attivazione della garanzia del Fondo. La sentenza di primo grado è stata impugnata dal il quale ne censura le Parte_1 premesse teoriche e l'attività interpretativa delle fonti istitutive del Fondo di garanzia siccome dirette ad eliminare del tutto il rischio del lavoratore di rimanere insoddisfatto laddove le garanzie patrimoniali del debitore fossero risultate insufficienti . Di tal che ,una volta esplorati vanamente i canali tracciati dalla normativa per il recupero del credito , avendo il lavoratore offerto la prova della non assoggettabilità dell'impresa al fallimento e dimostrato l'impossibilità dell'esecuzione individuale, la sola soluzione praticabile era quella dell'intervento del Fondo pena la violazione del diritto di uguaglianza rispetto ad altri lavoratori, versanti in situazioni analoghe a quelle del
[...]
, i quali avevano ottenuto dallo stesso tribunale sentenze favorevoli asseverative Pt_1 dell'obbligo di intervento del Fondo di garanzia. Si è costituito anche in grado di appello l' che ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
Ciò posto, le premesse giuridiche enunciate dal giudice di primo grado hanno ripreso il testo delle fonti istitutive del Fondo di garanzia - “ E' istituito presso l' nazionale CP_2 della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”( art.2, comma 1, L.297/1982). (…)
“Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi di ritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto” (art.2, comma 5, L.297/1982).
“Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art.2, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti” (art.1, comma 2, del D.Lgs. 80/1992).
“Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art.1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono;
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art.1 .. b) la data di inizio dell'esecuzione forzata” (art. 2)”. Per concludere correttamente che affinché un lavoratore possa ottenere il pagamento dal Fondo CP_ di garanzia di quanto a lui spettante a titolo di trattamento di fine rapporto ed ultime tre mensilità di retribuzione, è necessario che il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale ovvero laddove questi non sia “assoggettabile” alla stessa è onere del lavoratore- creditore provare l'infruttuoso esperimento della procedura esecutiva ai danni del datore di lavoro . A questo proposito il si duole di avere esperito diligentemente ma Parte_1 infruttuosamente tali attività , onde, essendo rimasto insoddisfatto il proprio credito , aveva validamente fatto ricorso all'intervento sussidiario del Fondo di garanzia.
Il motivo è infondato. Nulla quaestio che , come affermato dalla consolidata giurisprudenza della S.C. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata ( ex pluribus Cass. n. 32/2020, Cass. 9495/2016).
Di tal che , è stato detto, l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la CP_1 realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole (Cass. n. 14020 del 7/7/2020). E tuttavia la fattispecie che ci occupa risulta soggetta ad un foro ed a regole alternative sue proprie che discendono dalla coeva pendenza della procedura di prevenzione patrimoniale cui il datore di lavoro del è stato sottoposto giusta decreto del Parte_1
Tribunale di Trapani Sez. Misure di Prevenzione. Rispetto alla vigenza di tale misura trova applicazione un meccanismo di tutela dei crediti che - con modalità analoghe a quelle perviste per la procedura fallimentare – preclude la possibilità di ricorrere ai mezzi dell'esecuzione individuale (art. 55) e passa dalla presentazione di una domanda di insinuazione del credito e dal suo accertamento all'esito della verifica dello stato passivo (artt. 57,58 e 59). Tali adempimenti in particolare si imponevano nel caso del per la tutela dei Parte_1 diritti di credito maturati anteriormente al sequestro . Diversamente per i crediti c.d. prededucibili , sorti durante la pendenza della procedura – tra i quali rientravano in massima parte quelli oggetto della domanda del – la Parte_1 disciplina del procedimento di prevenzione stabilisce che tali crediti, che siano liquidi, esigibili e non contestati, non devono essere accertati nelle forme dettate dagli artt. 57 , 58 e 59 , ma possono essere soddisfatti in tutto o in parte direttamente dalla procedura , se capiente, ovvero, in mancanza di attivo, dallo Stato.
Tale ragione ostativa è stata validamente opposta dal G.L. il quale ha rilevato come nessuna delle attività di recupero previste dalla legislazione speciale sia stata esperita dal
. Parte_1
Né , infatti, il ricorrente ha dimostrato di avere chiesto di essere ammesso nello stato passivo della procedura per la quota di TFR maturata anteriormente all'apertura del procedimento di prevenzione, né ha dimostrato di essersi rivolto attraverso una specifica istanza agli organi della procedura e in subordine allo Stato per il pagamento della ulteriore quota di TFR e delle mensilità stipendiali sorte in costanza di sequestro antimafia. Non appare infine prospettabile alcun effetto sul piano dell'accertamento del credito in parola e parimenti deve escludersi la paventata lesione del principio di uguaglianza dall'esito delle complanari vicende giurisdizionali che hanno visto altri lavoratori ottenere il diritto all'accesso al Fondo di garanzia, non configurandosi alcuna efficacia vincolante delle statuizioni invocate al di fuori di quelle che sono le regole del giudicato dettate dall'art. 2909 c.c.. Deve allora convenirsi che nel caso di impresa assoggettata alle misure di prevenzione patrimoniale regolate dal D. Lgs n. 159/2011, una volta precluso l'esercizio dell'azione esecutiva individuale, la tutela dei crediti di lavoro sorti nei confronti dell'amministrazione giudiziaria richieda l'esperimento dei su menzionati canali di pagamento subordinatamente soltanto ai quali l'ordinamento offre l'accesso al rimedio sussidiario dell'intervento del Fondo di garanzia. Per le ragioni che precedono la sentenza di primo grado deve essere, pertanto, confermata. Tenuto conto delle ragioni poste a base della decisione e della peculiarità della fattispecie, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 23/203 emessa dal Tribunale di Marsala in data 18 gennaio 2023. Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Palermo 9 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco