Articolo 655 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 655 bisArticolo 655 bis
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Art. 655. Alimentazione dei ruoli speciali 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti:
a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente:
1) prevalentemente dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che non ha superato il 35° anno di eta' e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali ha almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera b);
2) dagli ufficiali di complemento un titolo di studio non inferiore alla laurea che all'atto di immissione nel ruolo speciale hanno completato senza demerito la ferma biennale e non hanno superato il 35° anno di eta';
3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e che non ha superato il 35° anno di eta';
4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, ((e non hanno superato il 30° anno di eta', purche' in possesso dell'idoneita' in attitudine militare e)) di un titolo di studio non inferiore alla laurea;
4-bis) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che hanno superato gli esami del terzo anno ((, non hanno superato il 30° anno di eta')) e sono idonei in attitudine militare;
5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non ha superato il 35° anno di eta' e ha maturato almeno tre anni di anzianita' nel ruolo di appartenenza;
5-bis) dai volontari in servizio permanente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non hanno superato il 35° anno di eta' e hanno maturato almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo di appartenenza;
b) per concorso per titoli ed esami, con il grado ((di sottotenente)) , dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che hanno aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero sono impiegati in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non hanno superato il 40° anno d'eta';
c) per concorso per titoli ed esami con il grado ((di sottotenente)) dagli ufficiali in ferma prefissata in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che hanno completato un anno di servizio complessivo;
d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari ((iscritti in quanto tali ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico ovvero)) in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea, ((...)) che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.
1-bis. Gli ufficiali di cui al comma 1, lettera a), numero 4-bis) e lettera d), che partecipano al concorso senza aver conseguito la laurea devono conseguire tale titolo di studio entro l'anno di inserimento in aliquota per la promozione a capitano.
2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:
a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:
1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea, reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non ha superato il ventiseiesimo anno di eta';
2) dagli ufficiali di complemento in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non hanno superato il ventottesimo anno di eta' e hanno almeno due anni di servizio;
b) d'autorita', previo parere della competente commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare.
Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.
3. Gli ufficiali di complemento e il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo o la categoria o la specialita' di appartenenza. Con decreto del Ministro della difesa sono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi.
4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti e ammessi a frequentare un corso applicativo.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173)) .
5-bis. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono tratti anche dagli ufficiali dei rispettivi ruoli normali ai sensi degli articoli 726, 728, 729, 732, 833, comma 1-ter, 1100 e 1137-bis.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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