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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 5453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5453 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5433 R.G. per l'anno 2025
TRA
, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Massimo Montagna Esposito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Napoli (NA), Via Arenaccia n.67;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto
OGGETTO : ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.03.2025 il sig. , dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno ordinario d'invalidità ex L.222/84.
1 Contestate le conclusioni cui è pervenuto il CTU ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorrente invalido nella misura superiore a 2/3 ai sensi della L.222/84, spese vinte da distrarsi.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per l'inammissibilità del ricorso ed in via gradata per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. , poiché non avrebbe Persona_2 tenuto conto della reale gravità delle patologie presenti in relazione all'apparato osteoarticolare, anche alla luce dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, vale a dire addetto a distributori di carburanti, che costringe lo stesso a trascorre l'intera giornata lavorativa in piedi.
Deduce che la gravità delle patologie afferenti l'apparato osteoarticolare, sono state confermate dal certificato dell' – osp. S. Maria delle Grazie di Pozzuoli Parte_2 del 06.02.2025.
Argomenta che l'attività svolta dal ricorrente comporta una prolungata postura in piedi, il che determina una forte sollecitazione del tratto lombare del rachide e delle ginocchia che, come indicato nel certificato depositato, sono afflitte da marcate affezioni osteoarticolari e conseguenti limitazioni funzionali, che rappresentato un severo handicap nello svolgimento dell'attività lavorativa specifica.
Assume che mentre il certificato depositato riporta “deambulazione incerta e insicura”, il CTU nelle proprie conclusioni riporta “deambulazione sufficientemente autonoma”.
Ne ricava che un quadro patologico osteoarticolare di tal fatta comporti una carente deambulazione, che certamente non si concretizza in una totale inabilità lavorativa ma altrettanto certamente realizza una condizione di invalidità superiore ai 2/3.
2 Le contestazioni sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal
CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni.
Bisogna evidenziare che dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato.
L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: Gonartrosi bilaterale da morfotipo in varo. Spondiloartrosi con protrusioni disco erniarie L2 - S1
, L4 -L5, L5 -S1. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in buon equilibrio emodinamico. Esiti di intervento chirurgico di colecistectomia.
Il CTU ha precisato che: “Sulla scorta dei dati clinici disponibili, dall'esame obiettivo e dagli accertamenti clinico strumentali disponibili, si può ritenere che trattasi di patologie controllabili con adeguata terapia farmacologica e riabilitativa”
Pertanto ha concluso che tenuto conto delle condizioni cliniche riscontrate
(condizioni generali discrete, discreto equilibrio emodinamico, ideazione e logica coerente, deambulazione sufficientemente autonoma), sono risultate a carico del ricorrente patologie tali da determinare una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo delle occupazioni confacenti le sue attitudini , pertanto non si può riconoscere l'assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/84.
Va rimarcato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato ila ricorrente.
Dunque non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche
3 contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte.
Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.
(Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”.
Le affermazioni della ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
4 La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 3.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5433 R.G. per l'anno 2025
TRA
, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Massimo Montagna Esposito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Napoli (NA), Via Arenaccia n.67;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto
OGGETTO : ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.03.2025 il sig. , dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno ordinario d'invalidità ex L.222/84.
1 Contestate le conclusioni cui è pervenuto il CTU ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorrente invalido nella misura superiore a 2/3 ai sensi della L.222/84, spese vinte da distrarsi.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per l'inammissibilità del ricorso ed in via gradata per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. , poiché non avrebbe Persona_2 tenuto conto della reale gravità delle patologie presenti in relazione all'apparato osteoarticolare, anche alla luce dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, vale a dire addetto a distributori di carburanti, che costringe lo stesso a trascorre l'intera giornata lavorativa in piedi.
Deduce che la gravità delle patologie afferenti l'apparato osteoarticolare, sono state confermate dal certificato dell' – osp. S. Maria delle Grazie di Pozzuoli Parte_2 del 06.02.2025.
Argomenta che l'attività svolta dal ricorrente comporta una prolungata postura in piedi, il che determina una forte sollecitazione del tratto lombare del rachide e delle ginocchia che, come indicato nel certificato depositato, sono afflitte da marcate affezioni osteoarticolari e conseguenti limitazioni funzionali, che rappresentato un severo handicap nello svolgimento dell'attività lavorativa specifica.
Assume che mentre il certificato depositato riporta “deambulazione incerta e insicura”, il CTU nelle proprie conclusioni riporta “deambulazione sufficientemente autonoma”.
Ne ricava che un quadro patologico osteoarticolare di tal fatta comporti una carente deambulazione, che certamente non si concretizza in una totale inabilità lavorativa ma altrettanto certamente realizza una condizione di invalidità superiore ai 2/3.
2 Le contestazioni sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal
CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni.
Bisogna evidenziare che dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato.
L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: Gonartrosi bilaterale da morfotipo in varo. Spondiloartrosi con protrusioni disco erniarie L2 - S1
, L4 -L5, L5 -S1. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in buon equilibrio emodinamico. Esiti di intervento chirurgico di colecistectomia.
Il CTU ha precisato che: “Sulla scorta dei dati clinici disponibili, dall'esame obiettivo e dagli accertamenti clinico strumentali disponibili, si può ritenere che trattasi di patologie controllabili con adeguata terapia farmacologica e riabilitativa”
Pertanto ha concluso che tenuto conto delle condizioni cliniche riscontrate
(condizioni generali discrete, discreto equilibrio emodinamico, ideazione e logica coerente, deambulazione sufficientemente autonoma), sono risultate a carico del ricorrente patologie tali da determinare una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo delle occupazioni confacenti le sue attitudini , pertanto non si può riconoscere l'assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/84.
Va rimarcato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato ila ricorrente.
Dunque non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche
3 contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte.
Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.
(Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”.
Le affermazioni della ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
4 La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 3.07.2025
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Dott.ssa Alessandra Santulli
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