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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 856/2024
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli, nella causa iscritta al n. 856 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 03.12.2024 da:
), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), nato il [...], entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2
(TN), Località Barde (Frazione Lesi) n. 23; rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dagli avv.ti Nicola Canestrini e Federico Massara ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Rovereto (TN), c.so A. Rosmini n. 46;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nato il [...] a [...] e CP_1 C.F._3
residente in Trambileno (TN), Località Barde n. 23; rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Alessandro Olivi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rovereto (TN), via Roma n. 2;
PARTE RESISTENTE
Ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA ex art. 703 c.p.c.
Premesso che
Con ricorso depositato il 03.12.2024 i coniugi e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio padre della ricorrente e suocero del ricorrente, esponendo: CP_1
- che in occasione del loro matrimonio (celebrato il 07.09.1996) avrebbe CP_1
concesso a in comodato a uso familiare, l'abitazione di cui al secondo piano Parte_1
della p.ed. 395 in C.C. Trambileno, oltre alle relative pertinenze, fra cui tre dei cinque posti auto disponibili (cfr. documento 2 di parte ricorrente);
- che a partire da febbraio 2021 avrebbe deciso di sostituire il posto auto in CP_1
garage (denominato posto 3 nel doc. 2 di parte ricorrente), inizialmente concesso in comodato agli odierni ricorrenti, con il posto auto sotto la tettoia (denominato posto 2 nel doc. 2 di parte ricorrente); - che a partire dal febbraio 2021, quindi, avrebbero iniziato a detenere il posto auto 2, parcheggiandovi i loro veicoli, in specie l'auto data in uso da al figlio Parte_2 CP_2
[...]
- che a partire dal 05.12.2023 li avrebbe violentemente e clandestinamente CP_1
spogliati della detenzione del posto auto 2, parcheggiandovi i propri mezzi (soprattutto il trattore) senza soluzione di continuità, anche grazie alla collaborazione del figlio Persona_1
(parcheggerebbe prontamente il proprio veicolo per evitare di lasciare libero il posto auto quando il padre utilizza il proprio).
Sulla base di quanto esposto e chiedono al Tribunale di Rovereto Parte_1 Parte_2
di ordinare a di reintegrarli nella detenzione del posto auto 2 e di condannare CP_1
altresì il resistente alla rifusione delle spese del giudizio.
Premesso altresì che
Con memoria di costituzione depositata il 23.01.2025 si è costituito in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto della domanda di reintegrazione della controparte.
A sostegno di tale richiesta il resistente ha dedotto:
- che mai i ricorrenti avrebbero parcheggiato le loro vetture sotto la tettoia posto 2, dal momento che detto parcheggio non sarebbe rientrato nell'oggetto del contratto di comodato a uso familiare, che riguarderebbe unicamente l'abitazione di cui al secondo piano della p.ed. 395 in
C.C. Trambileno e non anche le sue pertinenze: solo saltuariamente il nipote CP_2 avrebbe parcheggiato l'Alfa Romeo nera concessagli in uso dal padre e ciò in assenza di qualsiasi accordo, nonostante le rimostranze del nonno e comunque non oltre la primavera del
2023 (momento in cui l'Alfa Romeo è stata demolita – doc. 13 di parte resistente). I ricorrenti, parcheggerebbero i loro mezzi nei posti auto in cortile (e quindi i posti auto quattro e cinque);
- che, in ogni caso, non vi sarebbe stato alcuno spoglio, dal momento che egli userebbe il posto 2 sotto la tettoria da oltre quarant'anni.
Tanto precisato, chiede al Tribunale di Rovereto di rigettare in rito (per carenza CP_1
di legittimazione attiva dei ricorrenti) o in merito il ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
Premesso infine che
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, l'assunzione dell'interrogatorio libero di ricorrenti e resistente e l'esame degli informatori;
all'udienza a trattazione scritta del 31.03.2025 le parti hanno depositato note finali e precisato le conclusioni.
In particolare, parte ricorrente ha precisato come segue: “ogni contraria istanza respinta, e disattesa
e chiedono di accogliere le tutte conclusioni di cui al ricorso Parte_1 Parte_2 introduttivo, sia nel merito che istruttorie, chiedendo altresì l'accoglimento dell'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. avanzata in udienza nei confronti del teste di controparte (cfr. note del 28.03.2025 di parte ricorrente). Persona_1
Parte resistente ha concluso nei seguenti termini:
“A. In via preliminare:
– accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e Parte_1 Pt_2 nell'instaurato giudizio per le ragioni esposte in narrativa e in forza di quanto emerso
[...] dall'istruttoria.
B. Nel merito in via principale:
– rigettare il ricorso ex art. 1168 c.c. e con esso la domanda di reintegrazione nella detenzione del posto auto sotto la tettoia denominata “posto 2” in quanto infondata in fatto e in diritto in ragione della insussistenza degli elementi costitutivi del lamentato spoglio per le ragioni esposte in narrativa e confermate dall'istruttoria del giudizio.
C. Nel merito in via subordinata:
– accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1168 c.c. dalla domanda di reintegrazione per le ragioni esposte in narrativa e confermata dall'istruttoria del giudizio.
D. Con vittoria di spese, competenze ed onorari” (cfr. nota del 26.03.2025 di parte resistente).
Ritenuto che
La domanda di reintegrazione formulata dai ricorrenti non sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 1168 c.c., la tutela possessoria è riconosciuta a colui che sia stato violentemente od occultamente spogliato del possesso o della detenzione, purché non per ragioni di mera ospitalità o di servizio, entro l'anno dal sofferto spoglio.
Il primo presupposto per il riconoscimento di tale tutela è quindi costituito dall'esistenza di una posizione di possesso, ossia di un potere di fatto corrispondente al contenuto di un diritto reale (c.d. corpus possessionis), esercitato con l'animo del titolare di quel diritto (c.d. animus possidendi), ovvero dall'esistenza di una detenzione non per ragioni di mera ospitalità o di servizio, e quindi di un potere di fatto non sorretto dall'animus possidendi e fondato su un titolo che quel potere di fatto giustifichi.
Nel caso in esame il potere di fatto eventualmente esercitato dai ricorrenti sul posto auto 2 non potrebbe essere qualificato né come possesso, né come detenzione qualificata ai sensi dell'art. 1168, comma 2 c.c..
Detto potere di fatto non potrebbe essere qualificato come possesso dal momento che sono gli stessi ricorrenti a qualificarlo come detenzione, così escludendo - implicitamente ma inequivocabilmente
– che esso sia mai stato sorretto da animus possidendi: la detenzione, infatti, può essere definitiva, in via di massima semplificazione, come corpus senza animus. In altri termini, sono gli stessi e ad allegare che il potere di fatto che avrebbero esercitato non Parte_1 Parte_2
sarebbe stato sorretto dall'animo del proprietario o del titolare di altro diritto reale, bensì nella consapevolezza e nel rispetto del diritto di proprietà di CP_1
Il potere di fatto eventualmente esercitato dai ricorrenti non potrebbe neppure essere qualificato come detenzione ai sensi dell'art. 1168, comma 2 c.c.: i ricorrenti allegano che oggetto del contratto di comodato sarebbero stati, oltre all'abitazione sita al piano secondo della p.ed. 395 in C.C.
Trambileno, anche tre dei cinque posti auto totali di pertinenza di detto immobile e, in specie, i posti auto tre, quatto e cinque di cui al documento 2 di parte ricorrente, corrispondenti, il primo al posto auto in garage e i restanti ai posti auto in cortile.
Tale situazione sarebbe perdurata fino alla fine del 2020, ossia quando li avrebbe CP_1
spogliati della detenzione di tutti i posti auto a loro concessi in comodato mediante la chiusura, con catena e lucchetto, dell'accesso al piazzale ove sono siti i predetti tre posti auto.
A febbraio 2021 li avrebbe reintegrati nella detenzione dei posti auto in cortile CP_1
(posti auto quattro e cinque), ma non anche del posto auto in garage (posto tre), avendo iniziato a parcheggiarvi i propri mezzi. A fronte della mancata reintegra nella detenzione del posto auto tre, avrebbe però concesso in comodato alla famiglia Cobbe-Comper il posto auto 2 CP_1
sotto la tettoia e dal qual momento i suoi membri avrebbero iniziato a detenerlo sino allo spoglio del
05.12.2023.
Tale ricostruzione, tuttavia, non appare plausibile, in primo luogo perché già all'epoca i rapporti tra le parti erano pessimi e di lì a pochi mesi, in specie a ottobre 2021, avrebbe preteso CP_1 la restituzione dell'immobile concesso in comodato alla famiglia (cfr. sul punto sentenza n.
147/2023 pubblicata il 31.05.2023 dal Tribunale di Rovereto – doc. 5 di parte ricorrente).
In secondo luogo perché sono gli stessi ricorrenti ad affermare che dal 05.12.2023 CP_1
non si limita a parcheggiare i propri mezzi nel posto auto due, ma occupa altresì il posto auto uno sito sotto altra tettoia, con l'evidente scopo di lasciare all'uso della famiglia solo Parte_3
due dei totali cinque posti auto (il quattro e il cinque) e non anche il terzo;
tali considerazioni rafforzano l'idea che nel 2021 la reintegrazione dei coniugi nella sola detenzione di Parte_3
due posti auto anziché di tre non sia stata accompagnata dalla sostituzione del terzo posto auto originariamente concesso in comodato con altro posto auto.
In terzo luogo l'allegazione appare poco consistente e per nulla circostanziata: i ricorrenti parlano genericamente di trasferimento del comodato dal posto 3 al posto 2, ma non è chiaro come questo trasferimento sarebbe avvenuto, con che modalità e con che forma. Alla luce di tali argomentazioni, quindi, quand'anche e avessero Parte_1 Parte_2
esercitato un potere di fatto sul posto auto 2, esso non sarebbe tutelabile in quanto non inqudrabile né come possesso né come detenzione qualificata ai sensi dell'art. 1168, comma 2 c.c..
La domanda di parte ricorrente va pertanto rigettata.
A fronte della soccombenza dei ricorrenti, questi vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio nella misura liquidata in dispositivo, avendo a riferimento i valori minimi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000 della tabella n. 10 allegata al D.M. 55/2014, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA la domanda di parte ricorrente;
2. CONDANNA e in solido fra loro, al pagamento a favore di Parte_1 Parte_2 delle spese del giudizio liquidate in € 2.608,00 oltre al 15% per spese generali, Parte_4
C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto 18/04/2025
La giudice
Giulia Paoli
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli, nella causa iscritta al n. 856 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 03.12.2024 da:
), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), nato il [...], entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2
(TN), Località Barde (Frazione Lesi) n. 23; rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dagli avv.ti Nicola Canestrini e Federico Massara ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Rovereto (TN), c.so A. Rosmini n. 46;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nato il [...] a [...] e CP_1 C.F._3
residente in Trambileno (TN), Località Barde n. 23; rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Alessandro Olivi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rovereto (TN), via Roma n. 2;
PARTE RESISTENTE
Ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA ex art. 703 c.p.c.
Premesso che
Con ricorso depositato il 03.12.2024 i coniugi e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio padre della ricorrente e suocero del ricorrente, esponendo: CP_1
- che in occasione del loro matrimonio (celebrato il 07.09.1996) avrebbe CP_1
concesso a in comodato a uso familiare, l'abitazione di cui al secondo piano Parte_1
della p.ed. 395 in C.C. Trambileno, oltre alle relative pertinenze, fra cui tre dei cinque posti auto disponibili (cfr. documento 2 di parte ricorrente);
- che a partire da febbraio 2021 avrebbe deciso di sostituire il posto auto in CP_1
garage (denominato posto 3 nel doc. 2 di parte ricorrente), inizialmente concesso in comodato agli odierni ricorrenti, con il posto auto sotto la tettoia (denominato posto 2 nel doc. 2 di parte ricorrente); - che a partire dal febbraio 2021, quindi, avrebbero iniziato a detenere il posto auto 2, parcheggiandovi i loro veicoli, in specie l'auto data in uso da al figlio Parte_2 CP_2
[...]
- che a partire dal 05.12.2023 li avrebbe violentemente e clandestinamente CP_1
spogliati della detenzione del posto auto 2, parcheggiandovi i propri mezzi (soprattutto il trattore) senza soluzione di continuità, anche grazie alla collaborazione del figlio Persona_1
(parcheggerebbe prontamente il proprio veicolo per evitare di lasciare libero il posto auto quando il padre utilizza il proprio).
Sulla base di quanto esposto e chiedono al Tribunale di Rovereto Parte_1 Parte_2
di ordinare a di reintegrarli nella detenzione del posto auto 2 e di condannare CP_1
altresì il resistente alla rifusione delle spese del giudizio.
Premesso altresì che
Con memoria di costituzione depositata il 23.01.2025 si è costituito in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto della domanda di reintegrazione della controparte.
A sostegno di tale richiesta il resistente ha dedotto:
- che mai i ricorrenti avrebbero parcheggiato le loro vetture sotto la tettoia posto 2, dal momento che detto parcheggio non sarebbe rientrato nell'oggetto del contratto di comodato a uso familiare, che riguarderebbe unicamente l'abitazione di cui al secondo piano della p.ed. 395 in
C.C. Trambileno e non anche le sue pertinenze: solo saltuariamente il nipote CP_2 avrebbe parcheggiato l'Alfa Romeo nera concessagli in uso dal padre e ciò in assenza di qualsiasi accordo, nonostante le rimostranze del nonno e comunque non oltre la primavera del
2023 (momento in cui l'Alfa Romeo è stata demolita – doc. 13 di parte resistente). I ricorrenti, parcheggerebbero i loro mezzi nei posti auto in cortile (e quindi i posti auto quattro e cinque);
- che, in ogni caso, non vi sarebbe stato alcuno spoglio, dal momento che egli userebbe il posto 2 sotto la tettoria da oltre quarant'anni.
Tanto precisato, chiede al Tribunale di Rovereto di rigettare in rito (per carenza CP_1
di legittimazione attiva dei ricorrenti) o in merito il ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
Premesso infine che
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, l'assunzione dell'interrogatorio libero di ricorrenti e resistente e l'esame degli informatori;
all'udienza a trattazione scritta del 31.03.2025 le parti hanno depositato note finali e precisato le conclusioni.
In particolare, parte ricorrente ha precisato come segue: “ogni contraria istanza respinta, e disattesa
e chiedono di accogliere le tutte conclusioni di cui al ricorso Parte_1 Parte_2 introduttivo, sia nel merito che istruttorie, chiedendo altresì l'accoglimento dell'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. avanzata in udienza nei confronti del teste di controparte (cfr. note del 28.03.2025 di parte ricorrente). Persona_1
Parte resistente ha concluso nei seguenti termini:
“A. In via preliminare:
– accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e Parte_1 Pt_2 nell'instaurato giudizio per le ragioni esposte in narrativa e in forza di quanto emerso
[...] dall'istruttoria.
B. Nel merito in via principale:
– rigettare il ricorso ex art. 1168 c.c. e con esso la domanda di reintegrazione nella detenzione del posto auto sotto la tettoia denominata “posto 2” in quanto infondata in fatto e in diritto in ragione della insussistenza degli elementi costitutivi del lamentato spoglio per le ragioni esposte in narrativa e confermate dall'istruttoria del giudizio.
C. Nel merito in via subordinata:
– accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1168 c.c. dalla domanda di reintegrazione per le ragioni esposte in narrativa e confermata dall'istruttoria del giudizio.
D. Con vittoria di spese, competenze ed onorari” (cfr. nota del 26.03.2025 di parte resistente).
Ritenuto che
La domanda di reintegrazione formulata dai ricorrenti non sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 1168 c.c., la tutela possessoria è riconosciuta a colui che sia stato violentemente od occultamente spogliato del possesso o della detenzione, purché non per ragioni di mera ospitalità o di servizio, entro l'anno dal sofferto spoglio.
Il primo presupposto per il riconoscimento di tale tutela è quindi costituito dall'esistenza di una posizione di possesso, ossia di un potere di fatto corrispondente al contenuto di un diritto reale (c.d. corpus possessionis), esercitato con l'animo del titolare di quel diritto (c.d. animus possidendi), ovvero dall'esistenza di una detenzione non per ragioni di mera ospitalità o di servizio, e quindi di un potere di fatto non sorretto dall'animus possidendi e fondato su un titolo che quel potere di fatto giustifichi.
Nel caso in esame il potere di fatto eventualmente esercitato dai ricorrenti sul posto auto 2 non potrebbe essere qualificato né come possesso, né come detenzione qualificata ai sensi dell'art. 1168, comma 2 c.c..
Detto potere di fatto non potrebbe essere qualificato come possesso dal momento che sono gli stessi ricorrenti a qualificarlo come detenzione, così escludendo - implicitamente ma inequivocabilmente
– che esso sia mai stato sorretto da animus possidendi: la detenzione, infatti, può essere definitiva, in via di massima semplificazione, come corpus senza animus. In altri termini, sono gli stessi e ad allegare che il potere di fatto che avrebbero esercitato non Parte_1 Parte_2
sarebbe stato sorretto dall'animo del proprietario o del titolare di altro diritto reale, bensì nella consapevolezza e nel rispetto del diritto di proprietà di CP_1
Il potere di fatto eventualmente esercitato dai ricorrenti non potrebbe neppure essere qualificato come detenzione ai sensi dell'art. 1168, comma 2 c.c.: i ricorrenti allegano che oggetto del contratto di comodato sarebbero stati, oltre all'abitazione sita al piano secondo della p.ed. 395 in C.C.
Trambileno, anche tre dei cinque posti auto totali di pertinenza di detto immobile e, in specie, i posti auto tre, quatto e cinque di cui al documento 2 di parte ricorrente, corrispondenti, il primo al posto auto in garage e i restanti ai posti auto in cortile.
Tale situazione sarebbe perdurata fino alla fine del 2020, ossia quando li avrebbe CP_1
spogliati della detenzione di tutti i posti auto a loro concessi in comodato mediante la chiusura, con catena e lucchetto, dell'accesso al piazzale ove sono siti i predetti tre posti auto.
A febbraio 2021 li avrebbe reintegrati nella detenzione dei posti auto in cortile CP_1
(posti auto quattro e cinque), ma non anche del posto auto in garage (posto tre), avendo iniziato a parcheggiarvi i propri mezzi. A fronte della mancata reintegra nella detenzione del posto auto tre, avrebbe però concesso in comodato alla famiglia Cobbe-Comper il posto auto 2 CP_1
sotto la tettoia e dal qual momento i suoi membri avrebbero iniziato a detenerlo sino allo spoglio del
05.12.2023.
Tale ricostruzione, tuttavia, non appare plausibile, in primo luogo perché già all'epoca i rapporti tra le parti erano pessimi e di lì a pochi mesi, in specie a ottobre 2021, avrebbe preteso CP_1 la restituzione dell'immobile concesso in comodato alla famiglia (cfr. sul punto sentenza n.
147/2023 pubblicata il 31.05.2023 dal Tribunale di Rovereto – doc. 5 di parte ricorrente).
In secondo luogo perché sono gli stessi ricorrenti ad affermare che dal 05.12.2023 CP_1
non si limita a parcheggiare i propri mezzi nel posto auto due, ma occupa altresì il posto auto uno sito sotto altra tettoia, con l'evidente scopo di lasciare all'uso della famiglia solo Parte_3
due dei totali cinque posti auto (il quattro e il cinque) e non anche il terzo;
tali considerazioni rafforzano l'idea che nel 2021 la reintegrazione dei coniugi nella sola detenzione di Parte_3
due posti auto anziché di tre non sia stata accompagnata dalla sostituzione del terzo posto auto originariamente concesso in comodato con altro posto auto.
In terzo luogo l'allegazione appare poco consistente e per nulla circostanziata: i ricorrenti parlano genericamente di trasferimento del comodato dal posto 3 al posto 2, ma non è chiaro come questo trasferimento sarebbe avvenuto, con che modalità e con che forma. Alla luce di tali argomentazioni, quindi, quand'anche e avessero Parte_1 Parte_2
esercitato un potere di fatto sul posto auto 2, esso non sarebbe tutelabile in quanto non inqudrabile né come possesso né come detenzione qualificata ai sensi dell'art. 1168, comma 2 c.c..
La domanda di parte ricorrente va pertanto rigettata.
A fronte della soccombenza dei ricorrenti, questi vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio nella misura liquidata in dispositivo, avendo a riferimento i valori minimi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000 della tabella n. 10 allegata al D.M. 55/2014, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA la domanda di parte ricorrente;
2. CONDANNA e in solido fra loro, al pagamento a favore di Parte_1 Parte_2 delle spese del giudizio liquidate in € 2.608,00 oltre al 15% per spese generali, Parte_4
C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto 18/04/2025
La giudice
Giulia Paoli