Sentenza 4 febbraio 1999
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/1999, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1999 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 0 9 8 6 / 9 9 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PAGAMENTO SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele LUGARO Presidente R.G.N. 1809/96 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron. 2889 Consigliere Rep. 437 Dott. Carlo CIOFFI Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 09/10/98 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere CURTE SUNREAL TIONE ha pronunciato la seguente spia studio IL SOLE 24 ORE SEN TENZA 3000 per daite sul ricorso proposto da: 4 FEB. 1999 AN GE IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 11, presso lo studio dell'avvocato S. F.S. NITTI GAGLIARDI, GALLUCCI, difeso dall'avvocato IO LIRE BOO giusta delega in atti;
CANCE ricorrente
contro
CK879969 DEL DUCA ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE presso lo studio dell'avvocato G.DELLE MILIZIE 38, ROSSI, difesa dall'avvocato FRANCESCO ZEFELIPPO, giusta delega in atti;
1998 controricorrente 1532 nonchè contro ..- AN LG, AN RT, AN EN, AN AL IO, tutti eredi di GN AN;
intimati con integrazione del contraddittorio avversO la sentenza n. 4824/95 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 23/05/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/98 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso: preliminarmente chiede l'inammissibilita' del ricorso, nel merito l'accoglimento del 3° motivo, il rigetto Culi altri. -2- Tatto Con atto di citazione notificato il 19/10/1988 TI An- tonio conveniva in giudizio GN AN per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 2.000.000 quale corrispettivo della vendita di una partita di vini e di una cucina a gas. Il convenuto non si costituiva e l'adito pretore di Poz- zuoli, con sentenza del 15/9/1991, accoglieva la domanda e condannava il GN al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 2.000.000, oltre interessi legali e spese di giudizio. Avverso b detta sentenza proponevano appello DE CA LE, in proprio e quale genitrice del figlio minore GN AL UD, nonché LG, MB e IN GN, tutti quali eredi di GN AN. Gli T S appellanti deducevano che il debito vantato dal TI era stato integralmente onorato dal de cuius, Il TI si costituiva ed eccepiva preliminarmente la nullità, ex articolo 83 c.p.c.. della procura rilasciata dagli appellanti al difensore in quanto conferita in calce alla copia notificata della sentenza di primo grado. Nel merito l'appellato deduceva l'infondatezza del gravame. Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 23/5/1995, accoglieva 1'appello ine 1 riforma dell'impugnata decisione, rigettava la domanda proposta dal TI. Osservava il Tribunale: che la procura al difensore apposta su un atto diverso da quelli indicati 3 dall'articolo 83 c.p.c. deve ritenersi valida ove la pro- cura risulti depositata al momento della costituzione in giudizio senza contestazioni della controparte;
che in tal caso non può essere messa in dubbio la riferibilità alla parte dell'attività del difensore;
appunto, nella che, specie la procura conferita dagli appellanti in calce alla sentenza di primo grado era stata depositata al momento della costituzione in giudizio е 1'appellato non aveva sollevato specifica contestazione;
che, nel merito, il gravame era fondato atteso che gli appellanti avevano provato, con-l'esibizione di due assegni bancari emessi da GN AN in favore del TI per l'importo complessivo di lire 2.500.000, l'esistenza di un pagamento da parte del loro dante causa astrattamente idoneo all'estinzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
che incombeva all'appellato l'onere di dimostrare che i detti assegni erano stati emessi in pagamento di un debito diverso: che tale dimostrazione non era stata fornita dal TI. La cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli è stata chiesta da TI AN con ricorso, affidato a due motivi, notificato agli eredi di TI AN, me- diante consegna di un'unica copia, nel domicilio eletto nel giudizio di appello presso l'unico procuratore. Ha resistito con controricorso solo DE CA LE. h Con ordinanza di questa Corte del 3 aprile 1998 è stata dichiarata nulla la notifica del ricorso con assegnazione del termine di giorni sessanta per la rinnovazione. TI AN ha depositato copia del ricorso rinotifi- cato agli eredi di GN AN i quali, ad eccezione della già costituita DE CA LE, non hanno svolto attività difensiva in questa sede di legittimità. Diritto Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Più volte la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui la mancata rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'articolo 291 c.p.c. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, ovvero la rinnovazione effettuata tempestivamente ma con notifica nulla, determinano, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per del medesimo, salvo che,cassazione, l'inammissibilità prima che questa sia dichiarata, il ricorrente non provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso ( da ultimo sentenze 18/10/1997 n. 10246; 24/6/1997 n. 5663 ). Nella specie la rinotifica del ricorso è stata eseguita, nel termine assegnato, non alle parti personalmente ma presso il difensore costituito nel precedente grado del giudizio, pur essendo decorso 1 sin dal momento dell'ordinanza di rinnovazione ) l'anno dalla pubblicazione della sentenza. impugnata e, dunque, in violazione dell'ultimo comma dell'articolo 330 c.p.c._ Tale è nullità non stata sanata dalla costituzione dei destinatari. Pertanto, rilevata e dichiarata la nullità della rinnova- zione della notifica, la conseguenza che ne discende è l'inammissibilità del ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti costituite le spese di questo giudizio di legitti- mità..
P.Q.M.
inammissibile il ricorso e compensa La Corte dichiara interamente tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione. Roma 9 ottobre 1998 Il consigliere estensore Il Presidente unifor NE EX (Doll Donatella D'Anna) 110T Macelleria 107T D 4 FEB. 1999 1097 250000 ABORATORE DI CANCELLERIA Romay 731T COLLABORATEIL COLL 4EST 40000 TOTALE 290000 Agencio delle Entrate AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 22.5.07 serie Iscritto uplo 11. art. n. 0707/333 an. 22870 versate € 105166 (euro wh ose molto al le 166 Francesco FOTI p. Il Dirigente Area Servizi Ou Responsabile Serving Air Budiziar Dr. Mauro RADCCHINI