Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 27/06/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 417/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 417/2025 promosso da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1 il 12/08/1986, residente a [...], elettivamente domiciliata a Vasto (CH) alla via Ciccarone n. 101 presso lo studio dell'Avv. MARIO GALANTE che la rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
03/08/1982, residente a [...], elettivamente domiciliato a Vasto (CH) alla via Casetta n.
3bis/F presso lo studio dell'Avv. MARIANNA RITA BRACCIO che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
1
“-che la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori Per_1 in modo condiviso con collocamento stabile presso la madre e con facoltà per il padre di vederla, frequentarla e tenerla con sé il più possibile, previe intese con l'altro coniuge e comunque sempre nel rispetto delle volontà di essa minore e delle sue esigenze, anche scolastiche ed extrascolastiche.
-In virtù del tipo di affidamento richiesto, di natura condivisa, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Il tutto secondo l'apposito Piano Genitoriale predisposto dalle parti, indicante gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso Per_1 educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute, e che viene allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale (doc. n 4).
-In ogni caso, al fine di prevenire sin da ora eventuali conflitti
- che i coniugi si impegnano a scongiurare - in caso di disaccordo e ferma ed impregiudicata la volontà di essi ricorrenti Per_1 ritengono che la figlia starà, quantomeno ed indicativamente, con il padre:
a) almeno un paio d'ore al giorno, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
b) a week-end alterni dalle ore 17.00 del Sabato e sino alle ore
17.00 della Domenica, sempre tenendo presente gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
c) per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 Dicembre o dal 31 Dicembre al 6 gennaio;
d) per due giorni consecutivi durante le vacanze Pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) per 7 giorni consecutivi durante le vacanze estive, compatibilmente con il periodo feriale di cui usufruiranno il padre e la madre.
-In ogni caso i coniugi, di comune accordo, ribadiscono che è loro ferma intenzione quella di rispettare la volontà della figlia in merito ai pernottamenti ed al tempo in cui vorrà e potrà Per_1 frequentare i propri genitori. -Ogni genitore dovrà poi consentire alla minore di partecipare ad eventuali cerimonie e ricorrenze della
2 famiglia dell'altro genitore, con l'obbligo di comunicare le stesse in anticipo e permettendo il recupero in caso di coincidenza delle stesse con il diritto di visita dell'altro genitore.
-I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e nel caso in cui uno dei due coniugi dovesse portare con sé la figlia minore fuori Vasto per un tragitto superiore a Km. 50, dovrà previamente informare l'altro genitore ed acquisirne il consenso.
-Il Sig. si obbliga a versare, a titolo di Parte_2 assegno di mantenimento in favore della figlia minore la Per_1 somma mensile di €350,00 (€ trecentocinquanta/00), da corrispondersi - per il tramite della madre-mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
-Si aggiunge che, per fronteggiare meglio le spese relative alla bambina e per il tempo di tre anni dalla data della sentenza di divorzio, la metà dell'assegno unico INPS attualmente di spettanza del Sig verrà percepito direttamente dalla Sig.ra Pt_2
a seguito di tempestiva comunicazione all'INPS stesso da Parte_1 parte del Sig Resta inteso che l'importo e la Parte_2 durata saranno ovviamente quelli stabiliti dallo Stato ed in caso di soppressione, nulla sarà dovuto in sostituzione.
-Le spese di natura straordinaria saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno. Ai fini della corretta determinazione e del riparto delle spese ordinarie e straordinarie le parti dichiarano di far riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto presso il Tribunale di Vasto in data 07.11.2019 (doc.n
5).
-Si precisa che il Sig. altresì, ha versato Parte_2 alla Sig.ra in data 13.10.2023 la complessiva somma di Parte_1
€ 8.000,00 (ottomila/00) quale assegno divorzile anticipato capitalizzato una tantum, corrisposto mediante bonifico bancario.
-La Sig.ra non ha più nulla a pretendere come Parte_1 mantenimento”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1
, che si sono sposati a Vasto (CH) il 06/08/2011, Parte_2 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3 2. L'udienza del 25/6/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 30/11/2020 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 6/10/2020. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a Vasto (CH) il 06/08/2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Vasto (CH) al numero 72 parte II serie A dell'anno 2011.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali della figlia . Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
4 Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Vasto (CH) il Parte_1 Parte_2
06/08/2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune
Vasto (CH) al numero 72 parte II serie A dell'anno 2011;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 26/06/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
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