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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2710/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
De LU IE, nato a [...] il giorno 30.5.1973, cod. fisc. [...], residente a [...], in virtù delle procure alle liti rilasciate in funzione dei giudizi n. 4447/2022 r.g. e n. 617/2023 r.g. del Tribunale di Benevento, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pedicini, cod. fisc. [...], presso il cui studio ha eletto domicilio, a Benevento, in Via Torretta n. 29 (casella pec per le comunicazioni di rito avvocatog.pedicini@pec.it e utenza telefax 0824.1811738)
appellante-
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.) c.f. e p.iva n.13756881002, con sede in Roma, alla via G. Grazer, n. 14,successore a titolo universale di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. ex art. 1 D.L. n. 193/16, in persona del procuratore p.t., dott.ssa Angelo Lopatriello, giusti poteri conferiti per notar ND De IC repertorio nr 180134 raccolta nr. 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla memoria di costituzione , dall'avv. Gianluca Caporaso (c.f. [...]
– p.iva 07573070633) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via Cervantes, n° 55/14 il quale indica ex art.125 c.p.c. e D.L. n.98/11 s.m.i. il proprio fax 081.19370141 e la propria mail certificata gianlucacaporaso@avvocatinapoli.legalmail.it per ogni adempimento di legge
- appellata –
NONCHE'
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), Ente di diritto pubblico, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Silvio Garofalo [c.f. [...]- avv.silvio.garofalo@postacert.inps.gov.it] - e Franca Borla [c.f. [...]- avv.franca.borla@postacert.inps.gov.it] dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti del il 22.3.2024 (rep.37875 / 7313), a rogito dott. Roberto Fantini Notaio in Roma elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Napoli, via de Gasperi n. 55 presso Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. Ai sensi di legge, i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio agli indirizzi di posta certificata sopra indicati appellato
OGGETTO: Appello per la parziale riforma della sentenza n. 472/2023 del Tribunale di Benevento/Sezione del Lavoro, della Previdenza e dell'Assistenza, pubblicata il giorno 8.5.2023 e non notificata, con la quale sono stati definiti i giudizi riuniti nn. 4447/2022 r.g. e 617/2023 r.g.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Benevento -sez lav- rigettava ,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite , le opposizioni di cui ai giudizi riuniti nn. 4447/2022 r.g. e 617/2023 r.g. ( di cui uno avverso il solo Concessionario della riscossione (rg 4447/2022) ed uno nei confronti dell'INPS sede di Benevento (r.g. 617/2023), volto ad “accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione delle diritto dell'I.n.p.s. (e per esso all'Agenzia delle Entrate-Riscossione) alla riscossione dei contributi condotti dagli avvisi di addebito elencati nel corpo dell'atto sotto le lettere da “a” a “f” e, di conseguenza, l'invalidità e l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776202200000667000, ove a essi relativa, perché funzionale a un'actio in executivis illegittima;
accertare e dichiarare l'invalidità e l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776202200000667000 ove riferita all'avviso di addebito n. 31720190002306655000, mai notificato al ricorrente. Vinte le spese di lite." A fondamento del decisum il primo giudice riteneva che, in relazione all'avviso di addebito n. 317.20190002306655.000 lo stesso risultava regolarmente notificato all'indirizzo di residenza del ricorrente così come indicato in atti anche nel ricorso introduttivo;
mentre, inordine alla eccepita prescrizione relativa agli altri avvisi di addebito, evidenziava come il Concessionario avesse notificato molteplici atti interruttivi della prescrizione per cui quest'ultima non poteva giammai ritenersi maturata.
. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto parziale gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 8.11.2023, deducendo con unico articolato motivo gravame e relativamente ad uno solo degli avvisi di addebito impugnati (e precisamente n. 31720190002306655000), l'omessa attivazione della procedura dettata dall'art. 222 c.p.c. con riferimento alla querela di falso articolata dall'appellante medesimo in data 6.5.2023 all'interno del giudizio n. 617/2023 r.g. , nonché l'omessa pronuncia in ordine all'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per carenza di presupposti (appunto la preventiva notificazione dell'avviso di addebito n. in questione). Chiedeva, pertanto ,all'adita Corte di: “ dar corso agli adempimenti connessi alla querela di falso proposta in data 6.5.2023 nell'ambito del giudizio n. 617/2023 r.g., da ritenere qui per interamente richiamata e trascritta, che, in forza dei connessi poteri procuratori, questa difesa ribadisce;
ovvero adottare i provvedimenti altrimenti ritenuti conformi a legge;
all'esito dei relativi accertamenti, riformare, in parte qua, la sentenza n. 472/2023 del Tribunale di Benevento/Sezione del Lavoro, della Previdenza e dell'Assistenza, pubblicata il giorno 8.5.2023 e non notificata, con la quale sono stati definiti i giudizi riuniti nn. 4447/2022 r.g. e 617/2023 r.g., per l'effetto dichiarando l'invalidità e l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776202200000667000 ove riferita all'avviso di addebito n. 31720190002306655000, mai notificato al ricorrente.”
Instaurato il contraddittorio si costituiva l'Agenzia delle Entrate che , in via preliminare , eccepiva l'inammissibilità del gravame ex art.348 bis c.p.c. stante la manifesta insussistenza della “ragionevole possibilità di essere accolto”; nel merito deduceva la correttezza della decisione del Giudice di Primo grado che aveva correttamente valutato la documentazione prodotta e dichiarato che alcuna prescrizione era maturata;
in ordine alla proposta querela di falso, in via preliminare, rilevava che la stessa risultava esser proposta su di un atto non compiuto dal Concessionario della riscossione ma dall'INPS sede di Benevento, con conseguente sua carenza di legittimazione passiva;
che , pertanto , alcuna censura di responsabilità poteva giammai essere ascritta o imputata ad essa AdER che ,sul punto ,nulla poteva eccepire o contro dedurre atteso che la stessa non era nemmeno parte del giudizio all'interno del quale è stata proposta la querela di falso;
in ogni caso evidenziava come il Tribunale, pur non pronunciandosi esplicitamente , avesse inteso rigettare la proposta querela di falso per tardività della stessa e/o per non esser stata correttamente formulata. Chiedeva , pertanto , rigettarsi l'appello siccome inammissibile ed infondato;
vinte le spese .
Si costituiva , altresì , l'Inps che , sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto , con vittoria di spese.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L'appello, benché ammissibilmente proposto in riferimento a quanto "pro tempore" prescritto ex art. 434 c.p.c., è infondato e va quindi rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va premesso che la querela di falso risulta esser proposta relativamente alla sottoscrizione presente sull'avviso di ricevimento del plico postale conducente l'avviso di addebito n. 31720190002306655000 , sulla base dell'asserita falsità della firma apposta sul medesimo. Ora la Suprema Corte , in una fattispecie analoga a quella in esame , ha dichiarato inammissibile la querela di falso sporta avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica della cartella esattoriale , con riferimento alla quale la parte aveva disconosciuto la firma ivi apposta , cassando senza rinvio la sentenza della Corte di Appello che l'aveva invece ritenuta ammissibile ( v.Cass n. 1686/2023 ). Nella pronuncia citata il Supremo Collegio ha formulato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.” “Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego”
Nella parte motiva la S. C. ha affermato che con ordinanza n. 4556 del 2020 “ questa Corte si è limitata ad affermare che «la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto e stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto e pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015)»; con ciò volendosi affermare la validità di una simile forma notificatoria anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto (conf. Cass. 19680/2020, 4160/2022), non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario.
Solo nel passaggio successivo dell'ordinanza (e in modo apparentemente ultroneo) viene altresì ricordato «che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 9962 del 2010; in senso conforme, Cass. n. 24283 del 2015)»; affermazione, questa, chiaramente afferente le diverse ipotesi di notifica disciplinate dalla legge n. 890 del 1982. 7.3.
– Si ha dunque che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016). In tal senso si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708/2011). 7.4.– Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità. 7.5. – In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati….”
In applicazioni di tali principi, occorre , dunque, distinguere l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, soggetta esclusivamente al regolamento postale, ex D.M.. 9 aprile 2001 , dall'invio di atti giudiziari ex L n. 890 del 1982 . Nel primo caso , sebbene il plico si presuma pervenuto al destinatario, l'attività dell'agente postale non è assistita da pubblica fede, pertanto non si è formata piena prova, superabile solo con querela di falso, che l'agente postale si sia recato sul posto e che la firma apposta sia del ricevente . L'avviso di ricevimento è elemento costitutivo della presunzione di conoscenza, che è superabile con gli ordinari rimedi e non necessita di querela di falso.
Diversamente, quando l'agente postale effettua una notifica di atti giudiziari o amministrativi, agisce quale pubblico ufficiale (in quanto delegato dall'ufficiale giudiziario) e la sua attività è coperta da pubblica fede. Per tale ragione, egli è tenuto all'osservanza di rigide formalità anche in punto di individuazione del destinatario dell'atto. Pertanto, solo in questo caso, l'attestazione di aver consegnato un plico al soggetto che viene ivi indicato fa fede fino a querela di falso.
Ora nella fattispecie in esame viene in rilievo pacificamente una spedizione avvenuta tramite raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno e non secondo le forme delle notificazioni degli atti giudiziari, e quindi non una attività del pubblico ufficiale da parte dell'agente postale, per cui la querela di falso per cui è causa tesa a confutare l'autenticità della firma apposta nell'avviso di ricevimento in quanto non riconducibile al destinatario è inammissibile.
Ne discende ulteriormente la piena validità e ritualità della notifica dell'avviso di addebito in oggetto per cui ogni doglianza relativa all'eccepita illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per carenza di presupposti (appunto la preventiva notificazione dell'avviso di addebito n. 31720190002306655000) , risulta destituita di ogni fondamento .
Per tutto quanto sin qui esposto , l'appello va rigettato .
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo , alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022 , tenuto conto del valore della causa nel presente grado di giudizio.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ; -condanna l'appellante alla refusione ,in favore di ciascuna parte appellata , delle spese del grado che liquida in euro 970,00 oltre rimborso spese generali
, IVA e CPA , se dovuti . Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 10.3.2025
Il Presidente
Dr. Rosa Bernardina Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2710/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
De LU IE, nato a [...] il giorno 30.5.1973, cod. fisc. [...], residente a [...], in virtù delle procure alle liti rilasciate in funzione dei giudizi n. 4447/2022 r.g. e n. 617/2023 r.g. del Tribunale di Benevento, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pedicini, cod. fisc. [...], presso il cui studio ha eletto domicilio, a Benevento, in Via Torretta n. 29 (casella pec per le comunicazioni di rito avvocatog.pedicini@pec.it e utenza telefax 0824.1811738)
appellante-
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.) c.f. e p.iva n.13756881002, con sede in Roma, alla via G. Grazer, n. 14,successore a titolo universale di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. ex art. 1 D.L. n. 193/16, in persona del procuratore p.t., dott.ssa Angelo Lopatriello, giusti poteri conferiti per notar ND De IC repertorio nr 180134 raccolta nr. 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla memoria di costituzione , dall'avv. Gianluca Caporaso (c.f. [...]
– p.iva 07573070633) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via Cervantes, n° 55/14 il quale indica ex art.125 c.p.c. e D.L. n.98/11 s.m.i. il proprio fax 081.19370141 e la propria mail certificata gianlucacaporaso@avvocatinapoli.legalmail.it per ogni adempimento di legge
- appellata –
NONCHE'
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), Ente di diritto pubblico, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Silvio Garofalo [c.f. [...]- avv.silvio.garofalo@postacert.inps.gov.it] - e Franca Borla [c.f. [...]- avv.franca.borla@postacert.inps.gov.it] dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti del il 22.3.2024 (rep.37875 / 7313), a rogito dott. Roberto Fantini Notaio in Roma elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Napoli, via de Gasperi n. 55 presso Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. Ai sensi di legge, i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio agli indirizzi di posta certificata sopra indicati appellato
OGGETTO: Appello per la parziale riforma della sentenza n. 472/2023 del Tribunale di Benevento/Sezione del Lavoro, della Previdenza e dell'Assistenza, pubblicata il giorno 8.5.2023 e non notificata, con la quale sono stati definiti i giudizi riuniti nn. 4447/2022 r.g. e 617/2023 r.g.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Benevento -sez lav- rigettava ,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite , le opposizioni di cui ai giudizi riuniti nn. 4447/2022 r.g. e 617/2023 r.g. ( di cui uno avverso il solo Concessionario della riscossione (rg 4447/2022) ed uno nei confronti dell'INPS sede di Benevento (r.g. 617/2023), volto ad “accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione delle diritto dell'I.n.p.s. (e per esso all'Agenzia delle Entrate-Riscossione) alla riscossione dei contributi condotti dagli avvisi di addebito elencati nel corpo dell'atto sotto le lettere da “a” a “f” e, di conseguenza, l'invalidità e l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776202200000667000, ove a essi relativa, perché funzionale a un'actio in executivis illegittima;
accertare e dichiarare l'invalidità e l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776202200000667000 ove riferita all'avviso di addebito n. 31720190002306655000, mai notificato al ricorrente. Vinte le spese di lite." A fondamento del decisum il primo giudice riteneva che, in relazione all'avviso di addebito n. 317.20190002306655.000 lo stesso risultava regolarmente notificato all'indirizzo di residenza del ricorrente così come indicato in atti anche nel ricorso introduttivo;
mentre, inordine alla eccepita prescrizione relativa agli altri avvisi di addebito, evidenziava come il Concessionario avesse notificato molteplici atti interruttivi della prescrizione per cui quest'ultima non poteva giammai ritenersi maturata.
. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto parziale gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 8.11.2023, deducendo con unico articolato motivo gravame e relativamente ad uno solo degli avvisi di addebito impugnati (e precisamente n. 31720190002306655000), l'omessa attivazione della procedura dettata dall'art. 222 c.p.c. con riferimento alla querela di falso articolata dall'appellante medesimo in data 6.5.2023 all'interno del giudizio n. 617/2023 r.g. , nonché l'omessa pronuncia in ordine all'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per carenza di presupposti (appunto la preventiva notificazione dell'avviso di addebito n. in questione). Chiedeva, pertanto ,all'adita Corte di: “ dar corso agli adempimenti connessi alla querela di falso proposta in data 6.5.2023 nell'ambito del giudizio n. 617/2023 r.g., da ritenere qui per interamente richiamata e trascritta, che, in forza dei connessi poteri procuratori, questa difesa ribadisce;
ovvero adottare i provvedimenti altrimenti ritenuti conformi a legge;
all'esito dei relativi accertamenti, riformare, in parte qua, la sentenza n. 472/2023 del Tribunale di Benevento/Sezione del Lavoro, della Previdenza e dell'Assistenza, pubblicata il giorno 8.5.2023 e non notificata, con la quale sono stati definiti i giudizi riuniti nn. 4447/2022 r.g. e 617/2023 r.g., per l'effetto dichiarando l'invalidità e l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776202200000667000 ove riferita all'avviso di addebito n. 31720190002306655000, mai notificato al ricorrente.”
Instaurato il contraddittorio si costituiva l'Agenzia delle Entrate che , in via preliminare , eccepiva l'inammissibilità del gravame ex art.348 bis c.p.c. stante la manifesta insussistenza della “ragionevole possibilità di essere accolto”; nel merito deduceva la correttezza della decisione del Giudice di Primo grado che aveva correttamente valutato la documentazione prodotta e dichiarato che alcuna prescrizione era maturata;
in ordine alla proposta querela di falso, in via preliminare, rilevava che la stessa risultava esser proposta su di un atto non compiuto dal Concessionario della riscossione ma dall'INPS sede di Benevento, con conseguente sua carenza di legittimazione passiva;
che , pertanto , alcuna censura di responsabilità poteva giammai essere ascritta o imputata ad essa AdER che ,sul punto ,nulla poteva eccepire o contro dedurre atteso che la stessa non era nemmeno parte del giudizio all'interno del quale è stata proposta la querela di falso;
in ogni caso evidenziava come il Tribunale, pur non pronunciandosi esplicitamente , avesse inteso rigettare la proposta querela di falso per tardività della stessa e/o per non esser stata correttamente formulata. Chiedeva , pertanto , rigettarsi l'appello siccome inammissibile ed infondato;
vinte le spese .
Si costituiva , altresì , l'Inps che , sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto , con vittoria di spese.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L'appello, benché ammissibilmente proposto in riferimento a quanto "pro tempore" prescritto ex art. 434 c.p.c., è infondato e va quindi rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va premesso che la querela di falso risulta esser proposta relativamente alla sottoscrizione presente sull'avviso di ricevimento del plico postale conducente l'avviso di addebito n. 31720190002306655000 , sulla base dell'asserita falsità della firma apposta sul medesimo. Ora la Suprema Corte , in una fattispecie analoga a quella in esame , ha dichiarato inammissibile la querela di falso sporta avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica della cartella esattoriale , con riferimento alla quale la parte aveva disconosciuto la firma ivi apposta , cassando senza rinvio la sentenza della Corte di Appello che l'aveva invece ritenuta ammissibile ( v.Cass n. 1686/2023 ). Nella pronuncia citata il Supremo Collegio ha formulato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.” “Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego”
Nella parte motiva la S. C. ha affermato che con ordinanza n. 4556 del 2020 “ questa Corte si è limitata ad affermare che «la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto e stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto e pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015)»; con ciò volendosi affermare la validità di una simile forma notificatoria anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto (conf. Cass. 19680/2020, 4160/2022), non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario.
Solo nel passaggio successivo dell'ordinanza (e in modo apparentemente ultroneo) viene altresì ricordato «che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 9962 del 2010; in senso conforme, Cass. n. 24283 del 2015)»; affermazione, questa, chiaramente afferente le diverse ipotesi di notifica disciplinate dalla legge n. 890 del 1982. 7.3.
– Si ha dunque che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016). In tal senso si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708/2011). 7.4.– Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità. 7.5. – In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati….”
In applicazioni di tali principi, occorre , dunque, distinguere l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, soggetta esclusivamente al regolamento postale, ex D.M.. 9 aprile 2001 , dall'invio di atti giudiziari ex L n. 890 del 1982 . Nel primo caso , sebbene il plico si presuma pervenuto al destinatario, l'attività dell'agente postale non è assistita da pubblica fede, pertanto non si è formata piena prova, superabile solo con querela di falso, che l'agente postale si sia recato sul posto e che la firma apposta sia del ricevente . L'avviso di ricevimento è elemento costitutivo della presunzione di conoscenza, che è superabile con gli ordinari rimedi e non necessita di querela di falso.
Diversamente, quando l'agente postale effettua una notifica di atti giudiziari o amministrativi, agisce quale pubblico ufficiale (in quanto delegato dall'ufficiale giudiziario) e la sua attività è coperta da pubblica fede. Per tale ragione, egli è tenuto all'osservanza di rigide formalità anche in punto di individuazione del destinatario dell'atto. Pertanto, solo in questo caso, l'attestazione di aver consegnato un plico al soggetto che viene ivi indicato fa fede fino a querela di falso.
Ora nella fattispecie in esame viene in rilievo pacificamente una spedizione avvenuta tramite raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno e non secondo le forme delle notificazioni degli atti giudiziari, e quindi non una attività del pubblico ufficiale da parte dell'agente postale, per cui la querela di falso per cui è causa tesa a confutare l'autenticità della firma apposta nell'avviso di ricevimento in quanto non riconducibile al destinatario è inammissibile.
Ne discende ulteriormente la piena validità e ritualità della notifica dell'avviso di addebito in oggetto per cui ogni doglianza relativa all'eccepita illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per carenza di presupposti (appunto la preventiva notificazione dell'avviso di addebito n. 31720190002306655000) , risulta destituita di ogni fondamento .
Per tutto quanto sin qui esposto , l'appello va rigettato .
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo , alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022 , tenuto conto del valore della causa nel presente grado di giudizio.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ; -condanna l'appellante alla refusione ,in favore di ciascuna parte appellata , delle spese del grado che liquida in euro 970,00 oltre rimborso spese generali
, IVA e CPA , se dovuti . Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 10.3.2025
Il Presidente
Dr. Rosa Bernardina Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.