TRIB
Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Salvatore Di Lonardo Presidente dott.ssa Caterina di Martino Giudice relatore ed estensore dott. ssa Ilaria Grimaldi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28193/2021 R.G., pendente
TRA
(Tribunale Nola r.g.f. 8/2009), P. IVA , già Parte_1 P.IVA_1 corrente in GL D'CO (NA) alla via Nazionale delle Puglie km. 38, in persona dei curatori avv. Giuseppe Sangiovanni e Dott. Graziano Serpico, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Angelo Caliendo, (C.F. ), con studio in San C.F._1
Vitaliano (Na) alla Via Ariosto n. 47, attore
E
(C.F. ) Unità Tecnica Amministrativa ex art. 15 Controparte_1 P.IVA_2
O.P.C.M. n. 3920/2011 già Controparte_2
Delegato ex O.P.C.M. n. 3341 del 27/2/2004 ora, in persona del legale rappresentante pro
[...]
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i CP_3
cui uffici domiciliata, in via Diaz n. 11, Napoli
NONCHE'
(C.F. in persona del sindaco p.t. , Controparte_4 P.IVA_3 CP_5 rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Carlino ( C.F. ) in virtù di delibera di C.F._2
G.C. n. 40 del 09/02/2022, con la stessa elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in P.za
Carlo di Borbone n. 10
Convenuti
Oggetto: appalto servizio pubblico Conclusioni: per parte attrice: rigettare con riferimento al giudizio incardinato dalla e Parte_1
proseguito dal Fallimento della stessa nonché alle relative domande di condanna formulate da essa e fatte proprie dalla curatela fallimentare, l'eccezione di estinzione e di Parte_1
incompetenza ex adverso sollevate in quanto inammissibili e comunque infondate;
2.- eventualmente disporre, ex art. 103 co.2 c.p.c., la separazione del giudizio e delle domande proposte dalla quali coltivate con il presente atto dal Fallimento della stessa, nei confronti Parte_1
del dal giudizio e dalle domande proposte dal Controparte_4 [...]
nei confronti della allora Commissario Straordinario di Governo per l' Controparte_4 CP_2
in al quale, oggi, in seguito alle modifiche normative intervenute, è\sono succeduta\i
[...] CP_2
la Presidenza del Consiglio;
B.- nel merito, 1.- in via principale: - accertare e dichiarare l'inadempimento del nei confronti della Controparte_4 Parte_1 per aver usufruito del servizio trattamento rifiuti presso l'impianto di vagliatura senza liquidarne
[...]
il corrispettivo, 2.- in subordine - accertare e dichiarare l'indebito arricchimento del
[...]
ai sensi dell'art. 2041 cc, 3.- per l'effetto dell'accoglimento di una di tali Controparte_4
domande: - condannare il convenuto , in persona del sindaco pro Controparte_4
tempore, a pagare al la somma complessiva di € Parte_2
1.935.613,82 ovvero la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre ad interessi moratori ex D.lgs 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
C.- rigettare ogni avversa domanda in quanto improponibile, improseguibile, inammissibile ed improcedibile e comunque infondata, vinte le spese;
in via istruttoria insiste per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio n.20505/2007, per l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante del e delle Controparte_4
prove testimoniali articolate;
per il Comune di in via preliminare voglia dichiarare il difetto di Controparte_4
competenza di questa sezione ovvero ove evidenziata una questione di ripartizione interna rimetta gli atti al Presidente per l'assegnazione alle sezioni ordinarie;
sempre preliminarmente dichiarare la estinzione del procedimento per tardività della riassunzione;
nel merito rigettare la domanda, per essere fondata su un contratto inesistente o nullo e su atti del Commissario straordinario dell'emergenza rifiuti nulli;
nel merito, dichiarare prescritta o comunque infondata e destituita di prova la pretesa dell'opposta società; in ogni caso dichiarare il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti - e per esso l'Unità tecnico amministrativa ex OPCM 3920/2011 presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e/o tutti i suoi successori ex lege effettivo legittimato passivo e per l'effetto condannarlo direttamente al pagamento di quanto si dovesse ritenere dovuto al
; in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata nei Parte_1 confronti della società attrice condannare il al pagamento della Parte_1
somma di euro 43.826,74 per le causali sopra specificate o in estremo subordine disporre la compensazione di detta somma con quanto eventualmente si riterrà dovuto;
condannare il Fallimento alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal per ad Controparte_4
euro 1.182.856,43 ovvero condannare il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti - e per esso quale successore ex lege l'Unità tecnico amministrativa ex OPCM 3920/2011 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e/o tutti i suoi successori ex lege alla restituzione al CP_4 Controparte_4
di euro 1.182.856, vinte le spese;
[...]
per la Tecnica Amministrativa: in via processuale Controparte_6 dichiarare l'estinzione del giudizio;
- nel merito, rigettare ogni domanda avversaria, perché inammissibile ed infondata, dichiarando, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione statale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 16.11.2021 il Parte_1 ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale il ed il
[...] Controparte_4 deducendo che la Controparte_7 Parte_1
aveva introdotto dinanzi al Tribunale di Napoli il giudizio iscritto al n. 20505/2007 R.G. nei confronti del per il pagamento degli importi indicati nelle fatture emesse Controparte_4
tra il 25.5.2001 ed il 31.3.2002 per un totale di euro 1.933.734,12 in relazione ai servizi di raccolta e trasporto RSU, che il suddetto giudizio era stato interrotto il 7.4.2009 a seguito della dichiarazione di fallimento e veniva poi riassunto dai curatori del fallimento;
che il giudizio era definito con sentenza n. 1423/2017 con cui veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e veniva riassunto dinanzi al T.A.R. che sollevava il conflitto negativo di giurisdizione rimettendo la decisione alle SSUU della Corte di Cassazione, che dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario;
che pertanto la curatela intendeva riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli e concludeva chiedendo accertare l'inadempimento del e condannare il Controparte_4 [...]
al pagamento della somma di € 1.935.613,82 oltre rivalutazione monetaria ed Controparte_4
interessi legali e moratori dalla maturazione al soddisfo.
Si costituiva il che richiamando la comparsa di costituzione del Controparte_4 giudizio iscritto al n.20505/2007 R.G. eccepiva la prescrizione della pretesa, l'inammissibilità della domanda in quanto il contratto era privo della forma scritta ad substantiam, il difetto di legittimazione passiva in quanto l'incarico era stato conferito dal Commissario per l'emergenza straordinaria, e la sussistenza di un credito di euro 43826,74 del nei confronti di parte attrice, per il quale formulava CP_4
domanda riconvenzionale;
dava atto, inoltre, di aver chiesto e di essere stato autorizzato, nel corso del giudizio n. 20505/2007 R.G., a chiamare in causa il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti;
nel giudizio riassunto eccepiva inoltre l'incompetenza della Sezione specializzata in materia di impresa e l'estinzione del giudizio introdotto tardivamente dinanzi al T.A.R.
Si costituiva la ex art. 15 O.P.C.M. Controparte_8
n. 3920/2011, già che eccepiva Controparte_2 la tardività della riassunzione del giudizio dinanzi al T.A.R. e ne chiedeva l'estinzione, il proprio difetto di legittimazione passiva stante l'inesistenza di un contratto con parte attrice, la prescrizione e la mancanza di prova delle attività svolte e concludeva come in epigrafe.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e veniva riservata in decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande di parte attrice sono infondate e vanno pertanto rigettate;
la domanda riconvenzionale di parte convenuta va invece dichiarata improcedibile.
In via preliminare va dato atto che è preclusa ogni valutazione in ordine alla questione di incompetenza prospettata dai convenuti ( che va intesa, in ossequio al principio stabilito dalla Corte di Cassazione a SS.UU. del 23.7.2019 n.19882, quale mera questione di riparto interno degli affari, considerato che il domicilio del convenuto ed il luogo di esecuzione del contratto è CP_4
rientrante nel circondario del Tribunale di Napoli) considerato che la causa, iscritta al
[...]
Tribunale ordinario di Napoli, è stata rimessa con apposito provvedimento presidenziale alla intestata sezione specializzata.
Parimenti è precluso ogni vaglio in ordine alla estinzione del giudizio che ad avviso di parte convenuta
è stato tardivamente riassunto dinanzi al T.A.R., in quanto sul punto deve ritenersi formato il giudicato, considerato che il T.A.R.e le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pur investiti della eccezione di estinzione, hanno ritenuto di pronunciarsi esclusivamente sulla questione di giurisdizione.
Preclusa ogni indagine in relazione alla eccezione di estinzione, va rigettata l'eccezione, formulata dai convenuti, di prescrizione della pretesa creditoria, considerato che durante l'intero iter processuale trova applicazione l'istituto della interruzione e sospensione dei termini di prescrizione previsto dall'art. 2945 comma 2 c.c., pertanto, pur essendo stato notificato l'originario atto di citazione nell'anno 2007, il termine decennale di prescrizione non risulta decorso.
Va inoltre evidenziato che, come emerge dai documenti allegati all'originario atto di citazione e depositati nel presente giudizio, in data 25.7.2002 è stata notificata al Controparte_4
una richiesta di pagamento dei crediti portati nelle fatture oggetto di causa, e in data
[...]
20.11.2002 notificato un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nola per le medesime causali, che risulta opposto dal;
la sentenza del Tribunale di Nola che ha Controparte_4 accolto l'opposizione dichiarando l'incompetenza è stata depositata in data 31.10.2006. Pertanto l'originario atto di citazione ha validamente interrotto la prescrizione del diritto, che si riferisce a crediti relativi agli anni 2001-2002; il termine di prescrizione è rimasto sospeso durante l'intera durata dell'iter processuale ( il Tribunale di Napoli ha emesso in data 3.2.2017 la sentenza con cui ha declinato la giurisdizione del giudice ordinario, la causa è stata riassunta dinanzi al che con ordinanza del 10.12.2020 ha sollevato il conflitto di giurisdizione e rimesso la CP_9
causa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
con ordinanza del 19.7.2021 le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e con atto di citazione notificato il 16.11.2021 il giudizio è stato riassunto dinanzi all'intestato Tribunale).
Passando all'esame del merito, va dato atto che parte attrice non ha formulato domande nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitandosi a chiedere l'accertamento dell'inadempimento del per aver usufruito dei servizi senza pagare Controparte_4
il corrispettivo e la condanna al pagamento delle somme richieste, anche, in via subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Tanto premesso va osservato che dalla documentazione agli atti ( cfr. determina n. 10540/CD del
6.4.2001,determina n.16430/CD del 5.6.2001,determina n.26505/CD del 7.9.2001 allegati nn.1,2,3 del doc.3 depositato da parte attrice con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) è emerso che il
Commissario Straordinario di Governo si è limitato ad individuare la per lo Parte_1 svolgimento, in regime di emergenza, dell'attività di raccolta e smaltimento rifiuti, in sostituzione del nel cui interesse tale attività doveva essere svolta, senza alcuna Controparte_4 previsione di oneri economici a carico del Commissario.
Pertanto, considerato che l'individuazione dell'affidatario dei servizi è stata compiuta, in ossequio alla ratio della normativa sull'emergenza, dal Commissario al fine di evitare l'interruzione dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, deve ritenersi che gli oneri economici siano da porre a carico del nel cui interesse è stato individuato in via provvisoria Controparte_4
l'affidatario del servizio.
Quanto alla domanda di accertamento dell'inadempimento del , in Controparte_4
primo luogo si osserva che si dubita che i provvedimenti adottati in sede di emergenza rifiuti possano essere qualificati come contratti;
in secondo luogo si osserva che le determine del Commissario di governo per l'emergenza rifiuti richiamavano le condizioni praticate nei contratti stipulati con la precedente gestione, e nelle delibere di giunta comunale ( cfr. delibera di giunta comunale n. 261 del
5.6.2001, delibera di giunta comunale n.426 del 7.9.2001 allegati alla produzione di parte attrice) erano richiamati i patti e le condizioni contenute nei contratti n. 2436 e 2400 stipulati con i precedenti gestori,
che sono stati depositati dal Comune di ( cfr.produzione allegata alla comparsa Controparte_4
di costituzione). Va però osservato che dalla determina n.16799/CD del 7.6.2001 e dalla determina n.26562/CD del
7.9.2001 è emerso che il Commissario ad integrazione dei precedenti provvedimenti, precisava che i pagamenti sarebbero stati effettuati a rendicontazione avvenuta;
deve pertanto ritenersi che non siano state chiaramente individuate le condizioni cui le prestazioni dovevano essere eseguite.
A tanto si aggiunga che parte attrice ha agito chiedendo il pagamento dei crediti portati dalle fatture n.179
del 25.5.2001, n.238 del 21.6.2001, n.312 del 23.7.2001, n.325 del 31.8.2001, n.482 del 18.10.2001 e n.63
del 31.3.2002.
Al di là della considerazione che le fatture prodotte non siano di per sé sufficienti a fornire la prova della esistenza del credito, ad avviso del Collegio non risultano sufficientemente allegate né provate le prestazioni eseguite in concreto da parte attrice nell'interesse del;
in Controparte_4
particolare non sono allegate né provate le ragioni della debenza di somme ulteriori oltre a quelle già
liquidate dal convenuto per le stesse causali ( cfr. determina del 30.5.2001 con cui è stata disposta la liquidazione delle somme di cui alla fattura 147/2001, determina del 6.7.2001 con cui è stata disposta la liquidazione delle somme di cui alla fattura n.238/2001, determina del 27.8.2001 con cui è stata liquidata la fattura n.312 del 23.7.2001,determina del 25.9.2001 con cui è stata liquidata la fattura n.325 del
31.8.2001 allegate alla produzione del ). Controparte_4 CP_4
Sul punto va osservato che per alcune fatture è chiesta solo una differenza ( cfr. fatture 238/2001,
312/2001, 325/2001) e che altre fatture ( n.482/2001 e 63/2002) si riferiscono a costi o prestazioni extra che andrebbero intese come prestazioni ulteriori rispetto a quelle liquidate, ma che non risultano allegate né provate.
Anche in sede di escussione testi nel corso del giudizio originariamente rubricato con il n. 20505/2007
R.G. ( cfr.verbali di udienza depositati con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. da parte attrice), nulla
è emerso con riferimento alla tipologia ed alla entità delle prestazioni eseguite.
In mancanza di prova certa in ordine alle condizioni del rapporto, alla tipologia ed alla entità delle prestazioni eseguite, la domanda di parte attrice va rigettata.
Quanto alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.- a prescindere dalla ammissibilità della stessa, formulata nel giudizio iscritto al n.20505/2007 R.G. solo nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c .-si osserva quanto segue.
In punto di diritto l'art. 2041 c.c., prevede che “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
Presupposti dell'azione, come da costante insegnamento della Suprema Corte, vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, determinato da un unico fatto costitutivo.
Nel caso di specie la carenza di prova in ordine alla tipologia ed entità di prestazioni esclude sia il presupposto dell'arricchimento della stazione appaltante che il presupposto del depauperamento dell'appaltatrice.
Va dichiarata invece improcedibile ex art. 52 r.d.267/1942 ( ora art.151 d.lgs. 14/2019) la domanda riconvenzionale proposta dal nei confronti della società Controparte_4
appaltatrice dovendo i crediti essere accertati nelle forme previste dagli artt. 92 e ss. r.d..267/1942 ( ora artt. 200 e ss. d.lgs. 14/2019).
Resta assorbita ogni altra domanda, compresa la domanda di manleva proposta dal
[...]
nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Unità tecnica Controparte_4
amministrativa.
Stante la reciproca soccombenza nei rapporti tra parte attrice e il Controparte_4
e l'esito complessivo della lite anche con riguardo alla posizione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Unità tecnica amministrativa già in Controparte_7
si compensano integralmente le spese di lite tra le parti. CP_2
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dal Controparte_4
nei confronti della curatela del fallimento della
[...] Parte_1
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.1.2025
Il Presidente .
(dott. Salvatore Di Lonardo)
Il Giudice relatore
(Dott.ssa Caterina di Martino)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Salvatore Di Lonardo Presidente dott.ssa Caterina di Martino Giudice relatore ed estensore dott. ssa Ilaria Grimaldi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28193/2021 R.G., pendente
TRA
(Tribunale Nola r.g.f. 8/2009), P. IVA , già Parte_1 P.IVA_1 corrente in GL D'CO (NA) alla via Nazionale delle Puglie km. 38, in persona dei curatori avv. Giuseppe Sangiovanni e Dott. Graziano Serpico, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Angelo Caliendo, (C.F. ), con studio in San C.F._1
Vitaliano (Na) alla Via Ariosto n. 47, attore
E
(C.F. ) Unità Tecnica Amministrativa ex art. 15 Controparte_1 P.IVA_2
O.P.C.M. n. 3920/2011 già Controparte_2
Delegato ex O.P.C.M. n. 3341 del 27/2/2004 ora, in persona del legale rappresentante pro
[...]
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i CP_3
cui uffici domiciliata, in via Diaz n. 11, Napoli
NONCHE'
(C.F. in persona del sindaco p.t. , Controparte_4 P.IVA_3 CP_5 rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Carlino ( C.F. ) in virtù di delibera di C.F._2
G.C. n. 40 del 09/02/2022, con la stessa elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in P.za
Carlo di Borbone n. 10
Convenuti
Oggetto: appalto servizio pubblico Conclusioni: per parte attrice: rigettare con riferimento al giudizio incardinato dalla e Parte_1
proseguito dal Fallimento della stessa nonché alle relative domande di condanna formulate da essa e fatte proprie dalla curatela fallimentare, l'eccezione di estinzione e di Parte_1
incompetenza ex adverso sollevate in quanto inammissibili e comunque infondate;
2.- eventualmente disporre, ex art. 103 co.2 c.p.c., la separazione del giudizio e delle domande proposte dalla quali coltivate con il presente atto dal Fallimento della stessa, nei confronti Parte_1
del dal giudizio e dalle domande proposte dal Controparte_4 [...]
nei confronti della allora Commissario Straordinario di Governo per l' Controparte_4 CP_2
in al quale, oggi, in seguito alle modifiche normative intervenute, è\sono succeduta\i
[...] CP_2
la Presidenza del Consiglio;
B.- nel merito, 1.- in via principale: - accertare e dichiarare l'inadempimento del nei confronti della Controparte_4 Parte_1 per aver usufruito del servizio trattamento rifiuti presso l'impianto di vagliatura senza liquidarne
[...]
il corrispettivo, 2.- in subordine - accertare e dichiarare l'indebito arricchimento del
[...]
ai sensi dell'art. 2041 cc, 3.- per l'effetto dell'accoglimento di una di tali Controparte_4
domande: - condannare il convenuto , in persona del sindaco pro Controparte_4
tempore, a pagare al la somma complessiva di € Parte_2
1.935.613,82 ovvero la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre ad interessi moratori ex D.lgs 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
C.- rigettare ogni avversa domanda in quanto improponibile, improseguibile, inammissibile ed improcedibile e comunque infondata, vinte le spese;
in via istruttoria insiste per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio n.20505/2007, per l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante del e delle Controparte_4
prove testimoniali articolate;
per il Comune di in via preliminare voglia dichiarare il difetto di Controparte_4
competenza di questa sezione ovvero ove evidenziata una questione di ripartizione interna rimetta gli atti al Presidente per l'assegnazione alle sezioni ordinarie;
sempre preliminarmente dichiarare la estinzione del procedimento per tardività della riassunzione;
nel merito rigettare la domanda, per essere fondata su un contratto inesistente o nullo e su atti del Commissario straordinario dell'emergenza rifiuti nulli;
nel merito, dichiarare prescritta o comunque infondata e destituita di prova la pretesa dell'opposta società; in ogni caso dichiarare il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti - e per esso l'Unità tecnico amministrativa ex OPCM 3920/2011 presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e/o tutti i suoi successori ex lege effettivo legittimato passivo e per l'effetto condannarlo direttamente al pagamento di quanto si dovesse ritenere dovuto al
; in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata nei Parte_1 confronti della società attrice condannare il al pagamento della Parte_1
somma di euro 43.826,74 per le causali sopra specificate o in estremo subordine disporre la compensazione di detta somma con quanto eventualmente si riterrà dovuto;
condannare il Fallimento alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal per ad Controparte_4
euro 1.182.856,43 ovvero condannare il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti - e per esso quale successore ex lege l'Unità tecnico amministrativa ex OPCM 3920/2011 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e/o tutti i suoi successori ex lege alla restituzione al CP_4 Controparte_4
di euro 1.182.856, vinte le spese;
[...]
per la Tecnica Amministrativa: in via processuale Controparte_6 dichiarare l'estinzione del giudizio;
- nel merito, rigettare ogni domanda avversaria, perché inammissibile ed infondata, dichiarando, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione statale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 16.11.2021 il Parte_1 ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale il ed il
[...] Controparte_4 deducendo che la Controparte_7 Parte_1
aveva introdotto dinanzi al Tribunale di Napoli il giudizio iscritto al n. 20505/2007 R.G. nei confronti del per il pagamento degli importi indicati nelle fatture emesse Controparte_4
tra il 25.5.2001 ed il 31.3.2002 per un totale di euro 1.933.734,12 in relazione ai servizi di raccolta e trasporto RSU, che il suddetto giudizio era stato interrotto il 7.4.2009 a seguito della dichiarazione di fallimento e veniva poi riassunto dai curatori del fallimento;
che il giudizio era definito con sentenza n. 1423/2017 con cui veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e veniva riassunto dinanzi al T.A.R. che sollevava il conflitto negativo di giurisdizione rimettendo la decisione alle SSUU della Corte di Cassazione, che dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario;
che pertanto la curatela intendeva riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli e concludeva chiedendo accertare l'inadempimento del e condannare il Controparte_4 [...]
al pagamento della somma di € 1.935.613,82 oltre rivalutazione monetaria ed Controparte_4
interessi legali e moratori dalla maturazione al soddisfo.
Si costituiva il che richiamando la comparsa di costituzione del Controparte_4 giudizio iscritto al n.20505/2007 R.G. eccepiva la prescrizione della pretesa, l'inammissibilità della domanda in quanto il contratto era privo della forma scritta ad substantiam, il difetto di legittimazione passiva in quanto l'incarico era stato conferito dal Commissario per l'emergenza straordinaria, e la sussistenza di un credito di euro 43826,74 del nei confronti di parte attrice, per il quale formulava CP_4
domanda riconvenzionale;
dava atto, inoltre, di aver chiesto e di essere stato autorizzato, nel corso del giudizio n. 20505/2007 R.G., a chiamare in causa il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti;
nel giudizio riassunto eccepiva inoltre l'incompetenza della Sezione specializzata in materia di impresa e l'estinzione del giudizio introdotto tardivamente dinanzi al T.A.R.
Si costituiva la ex art. 15 O.P.C.M. Controparte_8
n. 3920/2011, già che eccepiva Controparte_2 la tardività della riassunzione del giudizio dinanzi al T.A.R. e ne chiedeva l'estinzione, il proprio difetto di legittimazione passiva stante l'inesistenza di un contratto con parte attrice, la prescrizione e la mancanza di prova delle attività svolte e concludeva come in epigrafe.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e veniva riservata in decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande di parte attrice sono infondate e vanno pertanto rigettate;
la domanda riconvenzionale di parte convenuta va invece dichiarata improcedibile.
In via preliminare va dato atto che è preclusa ogni valutazione in ordine alla questione di incompetenza prospettata dai convenuti ( che va intesa, in ossequio al principio stabilito dalla Corte di Cassazione a SS.UU. del 23.7.2019 n.19882, quale mera questione di riparto interno degli affari, considerato che il domicilio del convenuto ed il luogo di esecuzione del contratto è CP_4
rientrante nel circondario del Tribunale di Napoli) considerato che la causa, iscritta al
[...]
Tribunale ordinario di Napoli, è stata rimessa con apposito provvedimento presidenziale alla intestata sezione specializzata.
Parimenti è precluso ogni vaglio in ordine alla estinzione del giudizio che ad avviso di parte convenuta
è stato tardivamente riassunto dinanzi al T.A.R., in quanto sul punto deve ritenersi formato il giudicato, considerato che il T.A.R.e le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pur investiti della eccezione di estinzione, hanno ritenuto di pronunciarsi esclusivamente sulla questione di giurisdizione.
Preclusa ogni indagine in relazione alla eccezione di estinzione, va rigettata l'eccezione, formulata dai convenuti, di prescrizione della pretesa creditoria, considerato che durante l'intero iter processuale trova applicazione l'istituto della interruzione e sospensione dei termini di prescrizione previsto dall'art. 2945 comma 2 c.c., pertanto, pur essendo stato notificato l'originario atto di citazione nell'anno 2007, il termine decennale di prescrizione non risulta decorso.
Va inoltre evidenziato che, come emerge dai documenti allegati all'originario atto di citazione e depositati nel presente giudizio, in data 25.7.2002 è stata notificata al Controparte_4
una richiesta di pagamento dei crediti portati nelle fatture oggetto di causa, e in data
[...]
20.11.2002 notificato un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nola per le medesime causali, che risulta opposto dal;
la sentenza del Tribunale di Nola che ha Controparte_4 accolto l'opposizione dichiarando l'incompetenza è stata depositata in data 31.10.2006. Pertanto l'originario atto di citazione ha validamente interrotto la prescrizione del diritto, che si riferisce a crediti relativi agli anni 2001-2002; il termine di prescrizione è rimasto sospeso durante l'intera durata dell'iter processuale ( il Tribunale di Napoli ha emesso in data 3.2.2017 la sentenza con cui ha declinato la giurisdizione del giudice ordinario, la causa è stata riassunta dinanzi al che con ordinanza del 10.12.2020 ha sollevato il conflitto di giurisdizione e rimesso la CP_9
causa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
con ordinanza del 19.7.2021 le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e con atto di citazione notificato il 16.11.2021 il giudizio è stato riassunto dinanzi all'intestato Tribunale).
Passando all'esame del merito, va dato atto che parte attrice non ha formulato domande nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitandosi a chiedere l'accertamento dell'inadempimento del per aver usufruito dei servizi senza pagare Controparte_4
il corrispettivo e la condanna al pagamento delle somme richieste, anche, in via subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Tanto premesso va osservato che dalla documentazione agli atti ( cfr. determina n. 10540/CD del
6.4.2001,determina n.16430/CD del 5.6.2001,determina n.26505/CD del 7.9.2001 allegati nn.1,2,3 del doc.3 depositato da parte attrice con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) è emerso che il
Commissario Straordinario di Governo si è limitato ad individuare la per lo Parte_1 svolgimento, in regime di emergenza, dell'attività di raccolta e smaltimento rifiuti, in sostituzione del nel cui interesse tale attività doveva essere svolta, senza alcuna Controparte_4 previsione di oneri economici a carico del Commissario.
Pertanto, considerato che l'individuazione dell'affidatario dei servizi è stata compiuta, in ossequio alla ratio della normativa sull'emergenza, dal Commissario al fine di evitare l'interruzione dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, deve ritenersi che gli oneri economici siano da porre a carico del nel cui interesse è stato individuato in via provvisoria Controparte_4
l'affidatario del servizio.
Quanto alla domanda di accertamento dell'inadempimento del , in Controparte_4
primo luogo si osserva che si dubita che i provvedimenti adottati in sede di emergenza rifiuti possano essere qualificati come contratti;
in secondo luogo si osserva che le determine del Commissario di governo per l'emergenza rifiuti richiamavano le condizioni praticate nei contratti stipulati con la precedente gestione, e nelle delibere di giunta comunale ( cfr. delibera di giunta comunale n. 261 del
5.6.2001, delibera di giunta comunale n.426 del 7.9.2001 allegati alla produzione di parte attrice) erano richiamati i patti e le condizioni contenute nei contratti n. 2436 e 2400 stipulati con i precedenti gestori,
che sono stati depositati dal Comune di ( cfr.produzione allegata alla comparsa Controparte_4
di costituzione). Va però osservato che dalla determina n.16799/CD del 7.6.2001 e dalla determina n.26562/CD del
7.9.2001 è emerso che il Commissario ad integrazione dei precedenti provvedimenti, precisava che i pagamenti sarebbero stati effettuati a rendicontazione avvenuta;
deve pertanto ritenersi che non siano state chiaramente individuate le condizioni cui le prestazioni dovevano essere eseguite.
A tanto si aggiunga che parte attrice ha agito chiedendo il pagamento dei crediti portati dalle fatture n.179
del 25.5.2001, n.238 del 21.6.2001, n.312 del 23.7.2001, n.325 del 31.8.2001, n.482 del 18.10.2001 e n.63
del 31.3.2002.
Al di là della considerazione che le fatture prodotte non siano di per sé sufficienti a fornire la prova della esistenza del credito, ad avviso del Collegio non risultano sufficientemente allegate né provate le prestazioni eseguite in concreto da parte attrice nell'interesse del;
in Controparte_4
particolare non sono allegate né provate le ragioni della debenza di somme ulteriori oltre a quelle già
liquidate dal convenuto per le stesse causali ( cfr. determina del 30.5.2001 con cui è stata disposta la liquidazione delle somme di cui alla fattura 147/2001, determina del 6.7.2001 con cui è stata disposta la liquidazione delle somme di cui alla fattura n.238/2001, determina del 27.8.2001 con cui è stata liquidata la fattura n.312 del 23.7.2001,determina del 25.9.2001 con cui è stata liquidata la fattura n.325 del
31.8.2001 allegate alla produzione del ). Controparte_4 CP_4
Sul punto va osservato che per alcune fatture è chiesta solo una differenza ( cfr. fatture 238/2001,
312/2001, 325/2001) e che altre fatture ( n.482/2001 e 63/2002) si riferiscono a costi o prestazioni extra che andrebbero intese come prestazioni ulteriori rispetto a quelle liquidate, ma che non risultano allegate né provate.
Anche in sede di escussione testi nel corso del giudizio originariamente rubricato con il n. 20505/2007
R.G. ( cfr.verbali di udienza depositati con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. da parte attrice), nulla
è emerso con riferimento alla tipologia ed alla entità delle prestazioni eseguite.
In mancanza di prova certa in ordine alle condizioni del rapporto, alla tipologia ed alla entità delle prestazioni eseguite, la domanda di parte attrice va rigettata.
Quanto alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.- a prescindere dalla ammissibilità della stessa, formulata nel giudizio iscritto al n.20505/2007 R.G. solo nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c .-si osserva quanto segue.
In punto di diritto l'art. 2041 c.c., prevede che “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
Presupposti dell'azione, come da costante insegnamento della Suprema Corte, vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, determinato da un unico fatto costitutivo.
Nel caso di specie la carenza di prova in ordine alla tipologia ed entità di prestazioni esclude sia il presupposto dell'arricchimento della stazione appaltante che il presupposto del depauperamento dell'appaltatrice.
Va dichiarata invece improcedibile ex art. 52 r.d.267/1942 ( ora art.151 d.lgs. 14/2019) la domanda riconvenzionale proposta dal nei confronti della società Controparte_4
appaltatrice dovendo i crediti essere accertati nelle forme previste dagli artt. 92 e ss. r.d..267/1942 ( ora artt. 200 e ss. d.lgs. 14/2019).
Resta assorbita ogni altra domanda, compresa la domanda di manleva proposta dal
[...]
nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Unità tecnica Controparte_4
amministrativa.
Stante la reciproca soccombenza nei rapporti tra parte attrice e il Controparte_4
e l'esito complessivo della lite anche con riguardo alla posizione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Unità tecnica amministrativa già in Controparte_7
si compensano integralmente le spese di lite tra le parti. CP_2
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dal Controparte_4
nei confronti della curatela del fallimento della
[...] Parte_1
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.1.2025
Il Presidente .
(dott. Salvatore Di Lonardo)
Il Giudice relatore
(Dott.ssa Caterina di Martino)