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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/09/2025, n. 3098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3098 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 8575/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.7.2025 da 1) Parte_1 nato a [...], Durres (Albania) il 17.9.1971 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] a Bresso con l'Avv. Ruggiero Davide Giuseppe presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nata a Kavaje (Albania) il 17.7.1984 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] a Bresso con l'Avv. Vincenzo Cordola presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Kavaje (Albania) il 22.9.2002 (anno 2024 atto n. 26 parte 2 serie C) In comunione dei beni. con le seguenti figlie:
, nata a [...] il [...], cittadina italiana, maggiorenne non Persona_1 economicamente autosufficiente
, nata a [...] il [...], cittadina italiana, minore di età Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.7.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_2 CP_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Bresso (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: 1) Le parti dichiarano di avere già interrotto la convivenza dal mese di giugno 2024, che la sig.ra si è trasferita in altra abitazione in Bresso, Via Cappelletti, 1 e che il sig. CP_1 [...]
continuerà ad abitare la casa familiare sita in Bresso (MI), Via Roma, 97, al quale viene Pt_1 assegnata, avendo, pertanto, ciascun genitore una propria abitazione idonea alla permanenza delle figlie;
Per_
2) la IG minore , di anni 16, sarà affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale con affidamento condiviso e sarà collocata presso i genitori con rispettivi tempi di permanenza che saranno di volta in volta stabiliti in base alle esigenze, mantenendo la residenza anagrafica presso la casa familiare, assegnata al padre;
3) le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente dal genitore presso il quale la IG, di volta in volta, si troverà collocata mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori. Eventuali decisioni improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui la IG minore si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza restando inteso, in quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, in mancanza, di informarlo successivamente e tempestivamente;
Per_
4) durante le vacanze estive, natalizie e pasquali, i ponti e le altre festività la IG trascorrerà con entrambi i genitori un periodo di tempo da concordarsi fra gli stessi entro congruo termine e nel rispetto delle esigenze della minore;
5) i ricorrenti si autorizzano fin d'ora reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della IG minore;
6) la IG , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, sarà libera di collocarsi presso Per_1 entrambi i genitori con rispettivi tempi di permanenza di volta in volta stabiliti in base alle proprie esigenze;
7) le parti concordano che l'assegno unico attualmente percepito, dell'importo di circa € 400,00, verrà tra loro suddiviso al 50%;
8) il sig. verserà alla sig.ra un contributo mensile al mantenimento Parte_1 CP_1 delle figlie da quantificarsi, di volta in volta, entro l'ultimo giorno di ogni mese e da riconoscere, in via posticipata, entro il giorno 5 del mese successivo in ragione dell'effettivo numero di giorni dalle figlie trascorsi, mensilmente, presso le rispettive abitazioni, secondo lo schema di seguito riportato:
- in caso di collocamento al 50% tra i genitori: € 250,00 oltre al 50% dell'assegno unico;
- in caso di prevalente collocamento presso il padre: € 150,00 oltre al 50% dell'assegno unico;
- in caso di esclusivo collocamento presso il padre (tutto il mese) il sig. non Parte_1 riconoscerà alcun contributo di mantenimento, fatto salvo il 50% dell'assegno unico;
- in caso di prevalente collocamento presso la madre: € 350,00, oltre al 50% dell'assegno unico;
- in caso di esclusivo collocamento presso la madre (tutto il mese): € 450,00, oltre al 50% dell'assegno unico;
9) i genitori terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) le somme stabilite a titolo di contributo di mantenimento saranno annualmente rivalutate in base agli indici Istat, con prima rivalutazione a gennaio 2026;
11) le parti dichiarano di avere già regolamentato i propri rapporti patrimoniali, di non avere pendenze nei confronti di terzi e di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra rinunciando, altresì, a qualsivoglia reciproca pretesa di contribuzione a titolo di mantenimento
************* Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_3 CP_1 che hanno contratto matrimonio a Kavaje (Albania) il 22.8.2002
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di liye al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria, perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bresso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 24.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.7.2025 da 1) Parte_1 nato a [...], Durres (Albania) il 17.9.1971 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] a Bresso con l'Avv. Ruggiero Davide Giuseppe presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nata a Kavaje (Albania) il 17.7.1984 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] a Bresso con l'Avv. Vincenzo Cordola presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Kavaje (Albania) il 22.9.2002 (anno 2024 atto n. 26 parte 2 serie C) In comunione dei beni. con le seguenti figlie:
, nata a [...] il [...], cittadina italiana, maggiorenne non Persona_1 economicamente autosufficiente
, nata a [...] il [...], cittadina italiana, minore di età Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.7.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_2 CP_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Bresso (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: 1) Le parti dichiarano di avere già interrotto la convivenza dal mese di giugno 2024, che la sig.ra si è trasferita in altra abitazione in Bresso, Via Cappelletti, 1 e che il sig. CP_1 [...]
continuerà ad abitare la casa familiare sita in Bresso (MI), Via Roma, 97, al quale viene Pt_1 assegnata, avendo, pertanto, ciascun genitore una propria abitazione idonea alla permanenza delle figlie;
Per_
2) la IG minore , di anni 16, sarà affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale con affidamento condiviso e sarà collocata presso i genitori con rispettivi tempi di permanenza che saranno di volta in volta stabiliti in base alle esigenze, mantenendo la residenza anagrafica presso la casa familiare, assegnata al padre;
3) le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente dal genitore presso il quale la IG, di volta in volta, si troverà collocata mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori. Eventuali decisioni improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui la IG minore si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza restando inteso, in quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, in mancanza, di informarlo successivamente e tempestivamente;
Per_
4) durante le vacanze estive, natalizie e pasquali, i ponti e le altre festività la IG trascorrerà con entrambi i genitori un periodo di tempo da concordarsi fra gli stessi entro congruo termine e nel rispetto delle esigenze della minore;
5) i ricorrenti si autorizzano fin d'ora reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della IG minore;
6) la IG , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, sarà libera di collocarsi presso Per_1 entrambi i genitori con rispettivi tempi di permanenza di volta in volta stabiliti in base alle proprie esigenze;
7) le parti concordano che l'assegno unico attualmente percepito, dell'importo di circa € 400,00, verrà tra loro suddiviso al 50%;
8) il sig. verserà alla sig.ra un contributo mensile al mantenimento Parte_1 CP_1 delle figlie da quantificarsi, di volta in volta, entro l'ultimo giorno di ogni mese e da riconoscere, in via posticipata, entro il giorno 5 del mese successivo in ragione dell'effettivo numero di giorni dalle figlie trascorsi, mensilmente, presso le rispettive abitazioni, secondo lo schema di seguito riportato:
- in caso di collocamento al 50% tra i genitori: € 250,00 oltre al 50% dell'assegno unico;
- in caso di prevalente collocamento presso il padre: € 150,00 oltre al 50% dell'assegno unico;
- in caso di esclusivo collocamento presso il padre (tutto il mese) il sig. non Parte_1 riconoscerà alcun contributo di mantenimento, fatto salvo il 50% dell'assegno unico;
- in caso di prevalente collocamento presso la madre: € 350,00, oltre al 50% dell'assegno unico;
- in caso di esclusivo collocamento presso la madre (tutto il mese): € 450,00, oltre al 50% dell'assegno unico;
9) i genitori terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) le somme stabilite a titolo di contributo di mantenimento saranno annualmente rivalutate in base agli indici Istat, con prima rivalutazione a gennaio 2026;
11) le parti dichiarano di avere già regolamentato i propri rapporti patrimoniali, di non avere pendenze nei confronti di terzi e di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra rinunciando, altresì, a qualsivoglia reciproca pretesa di contribuzione a titolo di mantenimento
************* Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_3 CP_1 che hanno contratto matrimonio a Kavaje (Albania) il 22.8.2002
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di liye al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria, perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bresso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 24.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG