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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/07/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1028/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1028 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Banchini (c.f. ) e Alessandro De Rubertis (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Borgo C.F._3
Garimberti n. 4 a Parma, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ) quale sua mandataria in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Censori (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Mazzini n. C.F._4
138 a Bologna giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 987/2020 del 2.12.2020, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 25.6.2024:
Appellante : Pt_1
pagina 1 di 13 “in accoglimento del presente appello e delle conclusioni rassegnate in primo grado, qui integralmente riproposte, ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, dato atto che la
Signora : a) disconosce la sottoscrizione del contratto di finanziamento Parte_1 prodotto in comparsa di costituzione da b) contesta l'esistenza e validità della CP_1 notifica del decreto ingiuntivo, eccependone l'inesistenza e/o nullità; c) contesta che mai le siano pervenuta le ex adverso prodotte lettere di messa in mora e la notifica del decreto ingiuntivo, con conseguente prescrizione del credito azionato, laddove sussistente;
d) contesta la legittimazione di a pretendere il pagamento di somme in ipotesi CP_1 CP_1 dovute a;
e) contesta la successione di nel rapporto creditizio, Parte_2 CP_1 non essendo il credito in ipotesi vantato da ricompreso nei gruppi di crediti che Parte_2 ha dichiarato, unilateralmente, acquistato da , in difetto, fra l'altro, CP_1 Parte_2 delle condizioni in tale dichiarazione previste;
f) rileva ed eccepisce che il decreto ingiuntivo azionato non specifica il tasso di interessi moratori dovuti e che nessun tasso di interesse di mora risulta convenuto nel documento ex adverso prodotto:
1) in via preliminare: dichiarare la tempestività dell'opposizione tardiva, in quanto il dies a quo per l'opposizione decorre non dalla notifica del precetto, né dalla notizia della sua esistenza, ma dalla conoscenza del titolo;
2) in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione attiva di CP_1 dichiarando che l'asserito acquisto del credito in ipotesi vantato da nei confronti Parte_2 della sig.ra non risulta e comunque non è provato rientrare fra quelli di cui Parte_1 alla dichiarazione pubblicata sulla GU 143/2018 difettando comunque la prova CP_1 del contratto di cessione del credito;
nel merito:
3) dichiarare illegittima, inesistente, infondata, non provata, prescritta o come meglio ogni pretesa creditoria dalla opposta vantata nei confronti dell'opponente, con declaratoria che la stessa nulla deve;
4) dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'improcedibilità, l'improponibilità e
l'infondatezza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parma ad istanza della società
con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
Controparte_1
5) dichiarare comunque l'illegittimità del precetto in quanto porta intimazione nel pagamento di somme non dovute e di interessi non previsti nel titolo ed erroneamente calcolati ed in quanto si fonda su decreto ingiuntivo inefficace per non essere mai stato notificato alla signora Pt_1
6) dichiarare tenuta e condannare al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.”
Appellata Controparte_3
):
[...]
“IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dalla sig.ra
per tutte le ragioni sopra indicate, ovvero dichiarare l'impugnazione Parte_1 inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
NEL MERITO:
pagina 2 di 13 In via principale:
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla sig.ra
, per le ragioni sopra indicate, confermando la sentenza n. 987/2020 resa dal Parte_1
Tribunale di Parma in data 2/12/2020 e pubblicata in data 2/12/2020, oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante
contro
CP_1
per i motivi esposti in narrativa.
[...]
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riformata la sentenza oggetto di gravame nel punto in cui accerta la legittimità del precetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
274/2012 del Tribunale di Parma e, conseguentemente, condannare la sig.ra Parte_1 al pagamento in favore di cessionaria di , Controparte_1 Parte_3 della somma di € 8.983,41 di cui al decreto ingiuntivo n. 274/2012, oltre ad interessi convenzionali di mora dal 26/09/2011 fino all'effettivo saldo ed oltre alle spese legali della procedura monitoria come liquidate nel decreto.
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riformata la sentenza oggetto di gravame nel punto in cui accerta la legittimità del decreto ingiuntivo n. 274/2012 del Tribunale di
Parma, qualora venisse dichiarata la illegittimità/nullità dello stesso, condannare la sig.ra
al pagamento in favore di cessionaria di Parte_1 Controparte_1 Parte_3
, della somma erogata in esecuzione del contratto , oltre ad interessi legali
[...] dalla data di erogazione al saldo, o la maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito dell'attività istruttoria espletata in corso di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- senza alcuna inversione dell'onere della prova, poiché l'appellante persiste nel disconoscere la firma apposta sul contratto di finanziamento prodotto in atti, qualora il
Collegio lo ritenga opportuno e necessario ai fini della decisione, si formula istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., mediante l'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio grafologica tesa alla verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce e a latere al contratto di finanziamento a nome “ e, qualora ritenuto opportuno Parte_1 ai fini dell'accertamento richiesto, ordinare la scrittura sotto dettatura dell'odierna appellante. A tal fine, si chiede altresì che la Corte autorizzi il deposito, all'interno del fascicolo avente RG n.1028/2021 dell'originale cartaceo del contratto di finanziamento n.
1120694 del 2007 stipulato tra già depositato Parte_4 Parte_2 telematicamente sub doc. n.1.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze, ed onorari di tutti i gradi di giudizio, rimborso spese generali del 15% ex art. 2 D. 55/2014, Iva e Cpa come per legge e con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (da qui o cedente) otteneva dal Parte_3 Parte_2
Tribunale di Parma il decreto ingiuntivo n. 274/2012 del 9.2.2012 per l'importo di € 8.983,41, oltre interessi convenzionali di mora, nei confronti della sig. (da qui Parte_1
pagina 3 di 13 o debitrice) quale somma dovuta per residuo debito del contratto di Pt_1
finanziamento al consumo n. 1120694 del 4.7.2007.
2. Detto provvedimento monitorio, veniva notificato alla debitrice a mezzo posta in
23.3.2012, per compiuta giacenza, all'indirizzo di via Spolverini n. 3/bis di Parma. Il titolo veniva munito di formula esecutiva il 27.5.2013.
3. Successivamente, la (da qui o cessionaria) in virtù di Controparte_1 CP_1 contratto di cessione dei crediti “in blocco”, ex L. n. 130/1999 e art. 58 TUB, stipulato il
5.12.2018, aveva acquistato pro soluto i crediti di cui era titolare, come da Parte_2
Avviso pubblicato in G.U. n. 143 del 11.12.2018.
4. La , e per essa la uale procuratrice CP_1 Controparte_2
speciale, procedeva in data 19.4.2019 alla notifica alla sig. dell'atto di precetto, Pt_1
con il quale le veniva intimato il pagamento di € 18.503,65 in forza del predetto decreto ingiuntivo, all'indirizzo di Via Fossola n. 16 a Lesignano de' Bagni.
5. Avverso il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto, la sig. proponeva Pt_1
opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. con atto di citazione del 30.5.2019, esponendo:
- il decreto ingiuntivo non le era mai stato notificato, in quanto inviato ad un indirizzo
(Parma, via Spolverini 31 bis) in cui non aveva mai risieduto né abitato;
- aveva avuto conoscenza del predetto decreto ingiuntivo solo in data 10.5.2019, a seguito della relativa trasmissione all'Avv. Banchini da parte dell'Avv. Censori;
- la era priva di legittimazione attiva del diritto di credito, in quanto, CP_1
nell'ambito della procedura di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e art. 58 D. Lgs. n.
385/1993, il credito non era ricompreso nei gruppi di crediti ceduti, difettando la prova del contratto di cessione del credito;
- nel merito il credito era prescritto, la sottoscrizione del contratto di finanziamento era apocrifa e le somme richieste erano non dovute in quanto comprensive di interessi convenzionali di cui non v'era traccia del calcolo.
L'attrice concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda con conseguente nullità del decreto ingiuntivo e illegittimità del precetto e comunque per infondatezza della pretesa creditoria.
1. Si costituiva in giudizio la e per essa Controparte_1 Controparte_2
quale procuratrice speciale, esponendo:
[...]
- l'attrice aveva sottoscritto con un contratto di finanziamento per € Parte_2
pagina 4 di 13 10.000,00 il 4.7.2007, dietro rimborso della somma di € 11.400,00, avendo provveduto al rimborso delle rate per circa un anno e mezzo;
- la creditrice aveva intimato il 12.5.2010 il pagamento del residuo e messo in mora la debitrice con raccomandata del 10.5.2011;
- l'opposizione ex art. 650 c.p.c. era inammissibile/improcedibile, in quanto l'atto di precetto era stato notificato il 19.04.2019 e quindi la debitrice era venuta a conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo da tale data, mentre l'opposizione era stata notificata a mezzo PEC in data 30.05.2019;
- la notifica del decreto ingiuntivo si era regolarmente perfezionata per compiuta giacenza in data 23.03.2012 (“atto non ritirato entro il termine di 10 giorni”) all'indirizzo di Via Spolverini 3/bis a Parma, come provato dalla relata di notifica e dall'avviso di ricevimento;
- l'indirizzo in via Ilario Spolverini n. 3/bis, era stato portato a conoscenza della creditrice a mezzo del servizio “Seguimi” di attivato fino al 14.04.2012 da CP_4
parte della debitrice, a seguito dell'invio della diffida di pagamento all'indirizzo in
Parma, Borgo XX Marzo n. 1, dove risultava l'ultima residenza anagrafica;
- l'indirizzo di residenza anagrafica aveva solo valore presuntivo, superabile mediante prova contraria;
- l'opponente non aveva mai negato l'erogazione della somma e la debitrice aveva comunque versato le rate mensili nel periodo agosto 2007 – dicembre 2008;
- la prescrizione del credito era infondata, essendo il termine interrotto dalla raccomandata di messa in mora del 10.05.2011 e dalla notifica del decreto ingiuntivo;
- era legittimata attiva in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici CP_1
“in blocco”, ex L. n. 130/1999 e art. 58 TUB, aveva acquistato pro soluto da i crediti di cui era titolare come da Avviso sulla G.U. del 11.12.2018 Parte_2
G.U. parte 2 n. 143 e pertanto era succeduta, a titolo particolare nel credito controverso.
La convenuta concludeva quindi per il rigetto della domanda attrice.
2. All'esito della trattazione il Tribunale di Parma, con sentenza n. 987/2020/2022 rigettava l'opposizione.
3. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la sig. Parte_1
4. Si è costituita in giudizio la e per essa Controparte_1 [...]
uale procuratrice speciale, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
pagina 5 di 13 5. All'udienza del 25.6.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.. Secondo , l'atto di appello non rispetterebbe i CP_1
canoni richiesti dalla nuova disciplina processualistica, in quanto si sostanzierebbe in una mera ripetizione delle argomentazioni svolte in primo grado prive di rilievi contrastanti con le ragioni addotte dal Tribunale.
7. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 del Cpc, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice"
(Cass. n. 3679/2021).
8. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che l'appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
6. Passando al merito, la Corte ritiene che nella fattispecie si debba seguire un iter conforme al principio della “ragione più liquida” secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 9936/2014 e n. 11458/2018).
9. Procedendo quindi all'esame del primo motivo di gravame (sub A), l'appellante ritiene censurabile la decisione impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale di quale successore a titolo Controparte_1
pagina 6 di 13 particolare dell'originario creditore. L'appellante sostiene che la non sia titolare CP_1
del credito azionato, essendosi limitata al solo deposito dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB (G.U. n. 65 del 7.6.2018) (1). Detto Avviso in G.U. non sarebbe comunque sufficiente a provare la cessione in quanto privo di indicazioni precise per ricondurre il credito azionato fra quelli ceduti “in blocco”, che non consentirebbe di individuare con certezza la cessione. Né infine sarebbero stati forniti dall'appellata ulteriori elementi probatori idonei a comprovare l'avvenuta cessione del credito in contesa.
10. L'appellata replica sostenendo che la propria legittimazione attiva deriva dal predetto
Avviso in G.U. n. 143 del 11.12.2018, strumento ritenuto idoneo a dimostrare la titolarità del credito ceduto e comunque la prova della cessione del credito sarebbe costituita dalla certificazione del Notaio rogante (dott. ) del 30.7.2021, prodotto come Persona_1
doc. n. 16 nel presente grado di giudizio.
11. Tale produzione documentale è contestata dall'appellante, che invocando l'applicazione dell'art. 345 c.p.c., la reputa inammissibile, trattandosi di documento nuovo che andava prodotto in primo grado entro i termini di preclusioni previsti dall'art. 183 c.p.c., considerato che la aveva contestato la legittimazione attiva di sin dall'atto Pt_1 CP_1
introduttivo (v. pag. 3).
12. Il motivo è fondato.
13. La questione attiene alla prova della titolarità del diritto di credito in capo alla CP_1
ovvero ad una questione di legittimazione sostanziale. La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Pertanto, di fronte alla contestazione della controparte, il cessionario ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco
D.Lgs. n. 385/1993, ex art. 58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
14. Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione della prova della cessione dei crediti “in blocco” alla luce degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari più recenti ai quali intende uniformarsi (v. C. App. Bologna sez. III, n. 173/2025; n. 311/2025). La parte
(1) Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130"), corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e successiva normativa nazionale di adeguamento.
pagina 7 di 13 che agisce in giudizio, dichiarandosi successore a titolo particolare del creditore originario, ha l'onere di provare il contratto di cessione quale fatto costitutivo del diritto di credito anche in assenza di specifica contestazione del debitore ceduto. L'indirizzo giurisprudenziale è stato confermato dalla Cassazione (v. n. 26127/2024) nel senso che la cessionaria a titolo particolare ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale
(v. Cass. n. 5857/2022; n. 24798/2020), a meno che controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 4116/2016; n. 24798/2020). Tale adempimento è imprescindibile, poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione ovvero dell'effettività della cessione.
15. Nell'ambito della cessione dei crediti "in blocco", sia ai sensi dell'art. 58 TUB (D. Lgs. n.
385/1993), sia nelle operazioni di cartolarizzazione, con la pubblicazione dell'Avviso nella
Gazzetta Ufficiale, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendo, a tutti gli effetti, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o l'annotazione nei registri. La disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive (2).
16. La Corte di Cassazione ha però costantemente (v. Cass. n. 28790/2024, n. 17944/2023) ed anche recentemente chiarito (v. Cass. n. 391/2025) che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria “in blocco” di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni dalla controparte, si deve operare una distinzione tra a) l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi b) in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione.
17. Nel primo caso (a), l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'Avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di
(2) Come ha precisato la Suprema Corte "la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. n. 5385 del 2011, Cass. n. 18361 del 2004" (Cass. n. 22151/2019).
pagina 8 di 13 ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento
“in blocco”, in base alle sue caratteristiche concrete (v. Cass. n. 17944/2023). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
18. Diverso, invece, è il secondo caso (b), e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata (come nella fattispecie) sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che investe la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. SS.UU. n. 2951/2016; n. 11744/2018; n. 16814/2024;
n. 391/2025, n. 2511/2025) (3)
19. In sintesi, l'Avviso in G.U. può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove non sia contestata l'esistenza della cessione stessa e contenga indicazioni sufficientemente precise. Invece, se è contestata l'esistenza della cessione, per provare il contratto non è sufficiente la pubblicazione dell'Avviso in G.U., ma occorre la produzione dell'atto negoziale: “la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass. n. 17944/2023). Ancora recentemente la Corte di
Cassazione, si è occupata di un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, ribadendo che, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, va escluso che la produzione dell'Avviso in G.U. – non accompagnata dalla produzione in giudizio anche del contratto di cessione – valga ad assolvere all'onere probatorio (v. Cass. n. 13289/2024) (4).
Difatti “…la più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto (cfr. Cass. n.
17944 del 2023, richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 5478 del 2024, pag. 10-
(3) In tal caso, è stato precisato che “in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta - potendosi ricorrere a qualunque mezzo di prova, anche indiziario, da ciò derivando l'operatività, in assenza di contestazione, dell'art. 115 c.p.c.- non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione”(così in motivazione Cass. n. 391/2025 cit.). (4) La Cassazione ha condiviso quanto affermato dalla Corte territoriale la quale aveva verificato che “a fronte della specifica eccezione sollevata da parte appellante, la società intervenuta, «non ha replicato, né CP_5 prodotto ulteriore documentazione che possa dimostrare l'effettiva cessione del credito de quo, non essendo a tal fine sufficiente la produzione della suddetta Gazzetta Ufficiale, che a pagina 25 si limita a richiamare
l'avvenuta cessione dei crediti in forza di contratto ai sensi degli articoli 4 e 7 L. n. 130/99 del 27 2018 (non ha prodotto in atti)…” (così in motivazione Cass. n. 13289/2024).
pagina 9 di 13 15 della motivazione, Cass. n. 7866 del 2024, pag.
5. e ss. della motivazione e Cass. n. 10786 del 2024, pag. 38 della motivazione) che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare
l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé (come, invece, accaduto nella odierna fattispecie) - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. n. 14852/2024; idem n.
7866/2024).
20. In sintesi, ove riconducibilità del credito fra quelli ceduti non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni nell'Avviso in G.U., è necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
21. Ricostruito il quadro giurisprudenziale e venendo alla fattispecie, la Corte ritiene che nella fattispecie la censura debba trovare accoglimento. non ha depositato il CP_1
contratto di cessione e fonda la propria legittimazione sostanziale sulla avvenuta pubblicazione in G.U. dell'Avviso ex art. 58, D.L.gs. n. 385/1993 e sulla produzione di un documento, di formazione unilaterale, denominato “certificazione” rilasciata dal Notaio
Per_1
22. A fronte dell'eccezione sollevata dalla non ha fornito la prova Pt_1 CP_1
richiesta, non essendo ricavabile dalle indicazioni contenute nell'Avviso in G.U., la
“certezza” della riconducibilità del credito fra quelli oggetto della cessione da parte di
L'adozione del criterio di individuazione dei crediti per macro-categorie (v. Parte_2
§ 1-7 dell'Avviso) non soddisfa i requisiti minimi di certezza richiesti per l'individuazione del pagina 10 di 13 credito ceduto, attesa la loro estrema genericità e quindi della legittimazione sostanziale della
, in presenza della contestazione specifica da parte dell'appellante ed il CP_1
conseguente onere per l'appellata di dimostrare la titolarità del diritto.
23. Non può ritenersi che tale titolarità sia comprovata dal fatto che l'Avviso indica fra i requisiti (v. § 8) per individuare e identificare i singoli crediti ceduti (e quindi l'appartenenza di esso nel “blocco” ceduto), l'inserimento del debitore nell'elenco depositato presso il Notaio
. Difatti, con l'Avviso in questione viene comunicata la cessione pro Persona_1 soluto con contratto del 5.12.2018 “ai termini e alle condizioni ivi specificati” ed è ulteriormente previsto che i “rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa , Notaio in Milano, il 5.12.2018”. Persona_1
Tale indicazione tuttavia non costituisce la prova del contenuto dell'elenco e soprattutto del contratto di cessione di credito. La avrebbe dovuto fornire - sin dal primo grado - CP_1
la prova della propria legittimazione a mezzo della produzione del contratto di cessione e dell'estratto notarile dell'elenco dei crediti ceduti allegato allo stesso, da cui si evinca in maniera inequivocabile che il credito verso l'appellante rientrava fra quelli ceduti.
24. Orbene, solo nel presente grado giudizio la ha integrato la documentazione CP_1
probatoria con la produzione del documento n. 16, ovvero la certificazione del Notaio Per_1
del 30.7.2021, che tuttavia non consente di poter affermare la legittimazione di . CP_1
25. In primo luogo, vi osta la tardività della produzione. Come correttamente rilevato dall'appellante, poiché la legittimazione sostanziale attiene al merito della causa, la relativa prova soggiace al regime delle preclusioni probatorie previste sia per il primo (art. 183 c.p.c.) sia per il secondo grado (art. 345 c.p.c.) ed a maggior ragione quando l'eccezione sia stata sollevata sin dall'atto di opposizione (come nella fattispecie): il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce ai documenti relativi al merito della causa (Cass. n. 17062/2019). Il documento deve pertanto ritenersi nuovo e in quanto tale inammissibile, non avendo parte appellata neanche allegato la propria impossibilità a produrlo nel giudizio di primo grado per cause a sé non imputabili nei termini di cui all'art. 183 c.p.c..
La produzione del documento nuovo nel presente grado del giudizio non può essere pertanto utilizzata al fine di colmare le lacune di allegazione e di prova nel giudizio di primo grado cui
è incorsa la . CP_1
26. In ogni caso, a prescindere dalla rilevata inammissibilità, con la predetta “certificazione”
del Notaio il pubblico ufficiale attesta soltanto che i nominativi riportati (fra i quali vi Per_1
pagina 11 di 13 è il nome dell'appellante) risultano “nell'elenco dei crediti depositato fiduciariamente da
. Dunque, il predetto documento non costituisce l'elenco allegato al Controparte_1 contratto di cessione dei crediti “in blocco” da del 5.12.2018 o un suo Parte_2
estratto autentico, ma si tratta di un mero elenco di nominativi depositati dallo stesso creditore
. Si tratta, cioè, di un documento di provenienza e formazione unilaterale da parte CP_1
della , peraltro privo della sottoscrizione delle parti del contratto di cessione e CP_1
come tale inidoneo ad assolvere all'onere probatorio richiesto.
27. Né peraltro sono stati forniti ulteriori elementi probatori a sostegno dell'inserimento del credito in questione fra quelli ceduti;
difatti, il § 8 dell'Avviso fa riferimento ad una lista di
NDG (identificativo della posizione debitoria individuale), mentre nel predetto elenco è riportata solo la seguente dicitura: “720864 – BICOCCHI CINZIA – . C.F._5
Non sono stati allegati ulteriori elementi in ordine alla determinazione certa del contratto ceduto (ad es. non è indicato il NDG di riferimento necessario per identificare il rapporto con la sig. , né vi è alcuna comunicazione da parte della cedente/cessionaria Pt_1
indirizzata alla medesima da cui poter evincere detto collegamento, posto che il numero del contratto di finanziamento (n. 1120694) non corrisponde al numero riportato nell'elenco suddetto (n. 720864).
28. In conclusione, non vi è prova in atti che il credito nascente dal contratto di finanziamento stipulato fra l'odierna appellante e la sia ricompreso fra i Parte_2
crediti oggetto del contratto di cessione stipulato con la del 5.12.2018. Controparte_1
Ne discende che l'appellata, benché gravata del corrispondente onere fin dal momento della sua costituzione in giudizio, non ha dimostrato adeguatamente la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, posto che la documentazione prodotta si rivela affatto inidonea a provare il contratto di cessione del credito in suo favore;
pertanto si deve ritenere che il credito in contestazione è rimasto nella titolarità sostanziale della società
Parte_2
29. L'appello pertanto va accolto ancorché limitatamente al difetto in capo alla
[...]
della titolarità sostanziale del credito azionato, con conseguente riforma della CP_1 sentenza impugnata ed assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
30. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, l'appellata va pagina 12 di 13 condannata a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate come in sentenza del Tribunale e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 987/2020 dichiara il difetto di legittimazione sostanziale di Controparte_1
- condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del giudizio di primo grado, che vengono liquidate in € 3.545,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate in € 382,50 per spese anticipate ed in € 3.950,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%,
IVA e CPA come per legge.
Bologna, 8 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1028 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Banchini (c.f. ) e Alessandro De Rubertis (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Borgo C.F._3
Garimberti n. 4 a Parma, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ) quale sua mandataria in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Censori (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Mazzini n. C.F._4
138 a Bologna giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 987/2020 del 2.12.2020, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 25.6.2024:
Appellante : Pt_1
pagina 1 di 13 “in accoglimento del presente appello e delle conclusioni rassegnate in primo grado, qui integralmente riproposte, ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, dato atto che la
Signora : a) disconosce la sottoscrizione del contratto di finanziamento Parte_1 prodotto in comparsa di costituzione da b) contesta l'esistenza e validità della CP_1 notifica del decreto ingiuntivo, eccependone l'inesistenza e/o nullità; c) contesta che mai le siano pervenuta le ex adverso prodotte lettere di messa in mora e la notifica del decreto ingiuntivo, con conseguente prescrizione del credito azionato, laddove sussistente;
d) contesta la legittimazione di a pretendere il pagamento di somme in ipotesi CP_1 CP_1 dovute a;
e) contesta la successione di nel rapporto creditizio, Parte_2 CP_1 non essendo il credito in ipotesi vantato da ricompreso nei gruppi di crediti che Parte_2 ha dichiarato, unilateralmente, acquistato da , in difetto, fra l'altro, CP_1 Parte_2 delle condizioni in tale dichiarazione previste;
f) rileva ed eccepisce che il decreto ingiuntivo azionato non specifica il tasso di interessi moratori dovuti e che nessun tasso di interesse di mora risulta convenuto nel documento ex adverso prodotto:
1) in via preliminare: dichiarare la tempestività dell'opposizione tardiva, in quanto il dies a quo per l'opposizione decorre non dalla notifica del precetto, né dalla notizia della sua esistenza, ma dalla conoscenza del titolo;
2) in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione attiva di CP_1 dichiarando che l'asserito acquisto del credito in ipotesi vantato da nei confronti Parte_2 della sig.ra non risulta e comunque non è provato rientrare fra quelli di cui Parte_1 alla dichiarazione pubblicata sulla GU 143/2018 difettando comunque la prova CP_1 del contratto di cessione del credito;
nel merito:
3) dichiarare illegittima, inesistente, infondata, non provata, prescritta o come meglio ogni pretesa creditoria dalla opposta vantata nei confronti dell'opponente, con declaratoria che la stessa nulla deve;
4) dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'improcedibilità, l'improponibilità e
l'infondatezza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parma ad istanza della società
con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
Controparte_1
5) dichiarare comunque l'illegittimità del precetto in quanto porta intimazione nel pagamento di somme non dovute e di interessi non previsti nel titolo ed erroneamente calcolati ed in quanto si fonda su decreto ingiuntivo inefficace per non essere mai stato notificato alla signora Pt_1
6) dichiarare tenuta e condannare al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.”
Appellata Controparte_3
):
[...]
“IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dalla sig.ra
per tutte le ragioni sopra indicate, ovvero dichiarare l'impugnazione Parte_1 inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
NEL MERITO:
pagina 2 di 13 In via principale:
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla sig.ra
, per le ragioni sopra indicate, confermando la sentenza n. 987/2020 resa dal Parte_1
Tribunale di Parma in data 2/12/2020 e pubblicata in data 2/12/2020, oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante
contro
CP_1
per i motivi esposti in narrativa.
[...]
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riformata la sentenza oggetto di gravame nel punto in cui accerta la legittimità del precetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
274/2012 del Tribunale di Parma e, conseguentemente, condannare la sig.ra Parte_1 al pagamento in favore di cessionaria di , Controparte_1 Parte_3 della somma di € 8.983,41 di cui al decreto ingiuntivo n. 274/2012, oltre ad interessi convenzionali di mora dal 26/09/2011 fino all'effettivo saldo ed oltre alle spese legali della procedura monitoria come liquidate nel decreto.
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riformata la sentenza oggetto di gravame nel punto in cui accerta la legittimità del decreto ingiuntivo n. 274/2012 del Tribunale di
Parma, qualora venisse dichiarata la illegittimità/nullità dello stesso, condannare la sig.ra
al pagamento in favore di cessionaria di Parte_1 Controparte_1 Parte_3
, della somma erogata in esecuzione del contratto , oltre ad interessi legali
[...] dalla data di erogazione al saldo, o la maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito dell'attività istruttoria espletata in corso di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- senza alcuna inversione dell'onere della prova, poiché l'appellante persiste nel disconoscere la firma apposta sul contratto di finanziamento prodotto in atti, qualora il
Collegio lo ritenga opportuno e necessario ai fini della decisione, si formula istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., mediante l'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio grafologica tesa alla verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce e a latere al contratto di finanziamento a nome “ e, qualora ritenuto opportuno Parte_1 ai fini dell'accertamento richiesto, ordinare la scrittura sotto dettatura dell'odierna appellante. A tal fine, si chiede altresì che la Corte autorizzi il deposito, all'interno del fascicolo avente RG n.1028/2021 dell'originale cartaceo del contratto di finanziamento n.
1120694 del 2007 stipulato tra già depositato Parte_4 Parte_2 telematicamente sub doc. n.1.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze, ed onorari di tutti i gradi di giudizio, rimborso spese generali del 15% ex art. 2 D. 55/2014, Iva e Cpa come per legge e con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (da qui o cedente) otteneva dal Parte_3 Parte_2
Tribunale di Parma il decreto ingiuntivo n. 274/2012 del 9.2.2012 per l'importo di € 8.983,41, oltre interessi convenzionali di mora, nei confronti della sig. (da qui Parte_1
pagina 3 di 13 o debitrice) quale somma dovuta per residuo debito del contratto di Pt_1
finanziamento al consumo n. 1120694 del 4.7.2007.
2. Detto provvedimento monitorio, veniva notificato alla debitrice a mezzo posta in
23.3.2012, per compiuta giacenza, all'indirizzo di via Spolverini n. 3/bis di Parma. Il titolo veniva munito di formula esecutiva il 27.5.2013.
3. Successivamente, la (da qui o cessionaria) in virtù di Controparte_1 CP_1 contratto di cessione dei crediti “in blocco”, ex L. n. 130/1999 e art. 58 TUB, stipulato il
5.12.2018, aveva acquistato pro soluto i crediti di cui era titolare, come da Parte_2
Avviso pubblicato in G.U. n. 143 del 11.12.2018.
4. La , e per essa la uale procuratrice CP_1 Controparte_2
speciale, procedeva in data 19.4.2019 alla notifica alla sig. dell'atto di precetto, Pt_1
con il quale le veniva intimato il pagamento di € 18.503,65 in forza del predetto decreto ingiuntivo, all'indirizzo di Via Fossola n. 16 a Lesignano de' Bagni.
5. Avverso il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto, la sig. proponeva Pt_1
opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. con atto di citazione del 30.5.2019, esponendo:
- il decreto ingiuntivo non le era mai stato notificato, in quanto inviato ad un indirizzo
(Parma, via Spolverini 31 bis) in cui non aveva mai risieduto né abitato;
- aveva avuto conoscenza del predetto decreto ingiuntivo solo in data 10.5.2019, a seguito della relativa trasmissione all'Avv. Banchini da parte dell'Avv. Censori;
- la era priva di legittimazione attiva del diritto di credito, in quanto, CP_1
nell'ambito della procedura di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e art. 58 D. Lgs. n.
385/1993, il credito non era ricompreso nei gruppi di crediti ceduti, difettando la prova del contratto di cessione del credito;
- nel merito il credito era prescritto, la sottoscrizione del contratto di finanziamento era apocrifa e le somme richieste erano non dovute in quanto comprensive di interessi convenzionali di cui non v'era traccia del calcolo.
L'attrice concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda con conseguente nullità del decreto ingiuntivo e illegittimità del precetto e comunque per infondatezza della pretesa creditoria.
1. Si costituiva in giudizio la e per essa Controparte_1 Controparte_2
quale procuratrice speciale, esponendo:
[...]
- l'attrice aveva sottoscritto con un contratto di finanziamento per € Parte_2
pagina 4 di 13 10.000,00 il 4.7.2007, dietro rimborso della somma di € 11.400,00, avendo provveduto al rimborso delle rate per circa un anno e mezzo;
- la creditrice aveva intimato il 12.5.2010 il pagamento del residuo e messo in mora la debitrice con raccomandata del 10.5.2011;
- l'opposizione ex art. 650 c.p.c. era inammissibile/improcedibile, in quanto l'atto di precetto era stato notificato il 19.04.2019 e quindi la debitrice era venuta a conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo da tale data, mentre l'opposizione era stata notificata a mezzo PEC in data 30.05.2019;
- la notifica del decreto ingiuntivo si era regolarmente perfezionata per compiuta giacenza in data 23.03.2012 (“atto non ritirato entro il termine di 10 giorni”) all'indirizzo di Via Spolverini 3/bis a Parma, come provato dalla relata di notifica e dall'avviso di ricevimento;
- l'indirizzo in via Ilario Spolverini n. 3/bis, era stato portato a conoscenza della creditrice a mezzo del servizio “Seguimi” di attivato fino al 14.04.2012 da CP_4
parte della debitrice, a seguito dell'invio della diffida di pagamento all'indirizzo in
Parma, Borgo XX Marzo n. 1, dove risultava l'ultima residenza anagrafica;
- l'indirizzo di residenza anagrafica aveva solo valore presuntivo, superabile mediante prova contraria;
- l'opponente non aveva mai negato l'erogazione della somma e la debitrice aveva comunque versato le rate mensili nel periodo agosto 2007 – dicembre 2008;
- la prescrizione del credito era infondata, essendo il termine interrotto dalla raccomandata di messa in mora del 10.05.2011 e dalla notifica del decreto ingiuntivo;
- era legittimata attiva in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici CP_1
“in blocco”, ex L. n. 130/1999 e art. 58 TUB, aveva acquistato pro soluto da i crediti di cui era titolare come da Avviso sulla G.U. del 11.12.2018 Parte_2
G.U. parte 2 n. 143 e pertanto era succeduta, a titolo particolare nel credito controverso.
La convenuta concludeva quindi per il rigetto della domanda attrice.
2. All'esito della trattazione il Tribunale di Parma, con sentenza n. 987/2020/2022 rigettava l'opposizione.
3. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la sig. Parte_1
4. Si è costituita in giudizio la e per essa Controparte_1 [...]
uale procuratrice speciale, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
pagina 5 di 13 5. All'udienza del 25.6.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.. Secondo , l'atto di appello non rispetterebbe i CP_1
canoni richiesti dalla nuova disciplina processualistica, in quanto si sostanzierebbe in una mera ripetizione delle argomentazioni svolte in primo grado prive di rilievi contrastanti con le ragioni addotte dal Tribunale.
7. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 del Cpc, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice"
(Cass. n. 3679/2021).
8. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che l'appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
6. Passando al merito, la Corte ritiene che nella fattispecie si debba seguire un iter conforme al principio della “ragione più liquida” secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 9936/2014 e n. 11458/2018).
9. Procedendo quindi all'esame del primo motivo di gravame (sub A), l'appellante ritiene censurabile la decisione impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale di quale successore a titolo Controparte_1
pagina 6 di 13 particolare dell'originario creditore. L'appellante sostiene che la non sia titolare CP_1
del credito azionato, essendosi limitata al solo deposito dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB (G.U. n. 65 del 7.6.2018) (1). Detto Avviso in G.U. non sarebbe comunque sufficiente a provare la cessione in quanto privo di indicazioni precise per ricondurre il credito azionato fra quelli ceduti “in blocco”, che non consentirebbe di individuare con certezza la cessione. Né infine sarebbero stati forniti dall'appellata ulteriori elementi probatori idonei a comprovare l'avvenuta cessione del credito in contesa.
10. L'appellata replica sostenendo che la propria legittimazione attiva deriva dal predetto
Avviso in G.U. n. 143 del 11.12.2018, strumento ritenuto idoneo a dimostrare la titolarità del credito ceduto e comunque la prova della cessione del credito sarebbe costituita dalla certificazione del Notaio rogante (dott. ) del 30.7.2021, prodotto come Persona_1
doc. n. 16 nel presente grado di giudizio.
11. Tale produzione documentale è contestata dall'appellante, che invocando l'applicazione dell'art. 345 c.p.c., la reputa inammissibile, trattandosi di documento nuovo che andava prodotto in primo grado entro i termini di preclusioni previsti dall'art. 183 c.p.c., considerato che la aveva contestato la legittimazione attiva di sin dall'atto Pt_1 CP_1
introduttivo (v. pag. 3).
12. Il motivo è fondato.
13. La questione attiene alla prova della titolarità del diritto di credito in capo alla CP_1
ovvero ad una questione di legittimazione sostanziale. La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Pertanto, di fronte alla contestazione della controparte, il cessionario ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco
D.Lgs. n. 385/1993, ex art. 58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
14. Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione della prova della cessione dei crediti “in blocco” alla luce degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari più recenti ai quali intende uniformarsi (v. C. App. Bologna sez. III, n. 173/2025; n. 311/2025). La parte
(1) Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130"), corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e successiva normativa nazionale di adeguamento.
pagina 7 di 13 che agisce in giudizio, dichiarandosi successore a titolo particolare del creditore originario, ha l'onere di provare il contratto di cessione quale fatto costitutivo del diritto di credito anche in assenza di specifica contestazione del debitore ceduto. L'indirizzo giurisprudenziale è stato confermato dalla Cassazione (v. n. 26127/2024) nel senso che la cessionaria a titolo particolare ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale
(v. Cass. n. 5857/2022; n. 24798/2020), a meno che controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 4116/2016; n. 24798/2020). Tale adempimento è imprescindibile, poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione ovvero dell'effettività della cessione.
15. Nell'ambito della cessione dei crediti "in blocco", sia ai sensi dell'art. 58 TUB (D. Lgs. n.
385/1993), sia nelle operazioni di cartolarizzazione, con la pubblicazione dell'Avviso nella
Gazzetta Ufficiale, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendo, a tutti gli effetti, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o l'annotazione nei registri. La disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive (2).
16. La Corte di Cassazione ha però costantemente (v. Cass. n. 28790/2024, n. 17944/2023) ed anche recentemente chiarito (v. Cass. n. 391/2025) che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria “in blocco” di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni dalla controparte, si deve operare una distinzione tra a) l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi b) in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione.
17. Nel primo caso (a), l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'Avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di
(2) Come ha precisato la Suprema Corte "la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. n. 5385 del 2011, Cass. n. 18361 del 2004" (Cass. n. 22151/2019).
pagina 8 di 13 ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento
“in blocco”, in base alle sue caratteristiche concrete (v. Cass. n. 17944/2023). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
18. Diverso, invece, è il secondo caso (b), e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata (come nella fattispecie) sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che investe la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. SS.UU. n. 2951/2016; n. 11744/2018; n. 16814/2024;
n. 391/2025, n. 2511/2025) (3)
19. In sintesi, l'Avviso in G.U. può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove non sia contestata l'esistenza della cessione stessa e contenga indicazioni sufficientemente precise. Invece, se è contestata l'esistenza della cessione, per provare il contratto non è sufficiente la pubblicazione dell'Avviso in G.U., ma occorre la produzione dell'atto negoziale: “la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass. n. 17944/2023). Ancora recentemente la Corte di
Cassazione, si è occupata di un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, ribadendo che, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, va escluso che la produzione dell'Avviso in G.U. – non accompagnata dalla produzione in giudizio anche del contratto di cessione – valga ad assolvere all'onere probatorio (v. Cass. n. 13289/2024) (4).
Difatti “…la più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto (cfr. Cass. n.
17944 del 2023, richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 5478 del 2024, pag. 10-
(3) In tal caso, è stato precisato che “in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta - potendosi ricorrere a qualunque mezzo di prova, anche indiziario, da ciò derivando l'operatività, in assenza di contestazione, dell'art. 115 c.p.c.- non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione”(così in motivazione Cass. n. 391/2025 cit.). (4) La Cassazione ha condiviso quanto affermato dalla Corte territoriale la quale aveva verificato che “a fronte della specifica eccezione sollevata da parte appellante, la società intervenuta, «non ha replicato, né CP_5 prodotto ulteriore documentazione che possa dimostrare l'effettiva cessione del credito de quo, non essendo a tal fine sufficiente la produzione della suddetta Gazzetta Ufficiale, che a pagina 25 si limita a richiamare
l'avvenuta cessione dei crediti in forza di contratto ai sensi degli articoli 4 e 7 L. n. 130/99 del 27 2018 (non ha prodotto in atti)…” (così in motivazione Cass. n. 13289/2024).
pagina 9 di 13 15 della motivazione, Cass. n. 7866 del 2024, pag.
5. e ss. della motivazione e Cass. n. 10786 del 2024, pag. 38 della motivazione) che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare
l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé (come, invece, accaduto nella odierna fattispecie) - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. n. 14852/2024; idem n.
7866/2024).
20. In sintesi, ove riconducibilità del credito fra quelli ceduti non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni nell'Avviso in G.U., è necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
21. Ricostruito il quadro giurisprudenziale e venendo alla fattispecie, la Corte ritiene che nella fattispecie la censura debba trovare accoglimento. non ha depositato il CP_1
contratto di cessione e fonda la propria legittimazione sostanziale sulla avvenuta pubblicazione in G.U. dell'Avviso ex art. 58, D.L.gs. n. 385/1993 e sulla produzione di un documento, di formazione unilaterale, denominato “certificazione” rilasciata dal Notaio
Per_1
22. A fronte dell'eccezione sollevata dalla non ha fornito la prova Pt_1 CP_1
richiesta, non essendo ricavabile dalle indicazioni contenute nell'Avviso in G.U., la
“certezza” della riconducibilità del credito fra quelli oggetto della cessione da parte di
L'adozione del criterio di individuazione dei crediti per macro-categorie (v. Parte_2
§ 1-7 dell'Avviso) non soddisfa i requisiti minimi di certezza richiesti per l'individuazione del pagina 10 di 13 credito ceduto, attesa la loro estrema genericità e quindi della legittimazione sostanziale della
, in presenza della contestazione specifica da parte dell'appellante ed il CP_1
conseguente onere per l'appellata di dimostrare la titolarità del diritto.
23. Non può ritenersi che tale titolarità sia comprovata dal fatto che l'Avviso indica fra i requisiti (v. § 8) per individuare e identificare i singoli crediti ceduti (e quindi l'appartenenza di esso nel “blocco” ceduto), l'inserimento del debitore nell'elenco depositato presso il Notaio
. Difatti, con l'Avviso in questione viene comunicata la cessione pro Persona_1 soluto con contratto del 5.12.2018 “ai termini e alle condizioni ivi specificati” ed è ulteriormente previsto che i “rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa , Notaio in Milano, il 5.12.2018”. Persona_1
Tale indicazione tuttavia non costituisce la prova del contenuto dell'elenco e soprattutto del contratto di cessione di credito. La avrebbe dovuto fornire - sin dal primo grado - CP_1
la prova della propria legittimazione a mezzo della produzione del contratto di cessione e dell'estratto notarile dell'elenco dei crediti ceduti allegato allo stesso, da cui si evinca in maniera inequivocabile che il credito verso l'appellante rientrava fra quelli ceduti.
24. Orbene, solo nel presente grado giudizio la ha integrato la documentazione CP_1
probatoria con la produzione del documento n. 16, ovvero la certificazione del Notaio Per_1
del 30.7.2021, che tuttavia non consente di poter affermare la legittimazione di . CP_1
25. In primo luogo, vi osta la tardività della produzione. Come correttamente rilevato dall'appellante, poiché la legittimazione sostanziale attiene al merito della causa, la relativa prova soggiace al regime delle preclusioni probatorie previste sia per il primo (art. 183 c.p.c.) sia per il secondo grado (art. 345 c.p.c.) ed a maggior ragione quando l'eccezione sia stata sollevata sin dall'atto di opposizione (come nella fattispecie): il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce ai documenti relativi al merito della causa (Cass. n. 17062/2019). Il documento deve pertanto ritenersi nuovo e in quanto tale inammissibile, non avendo parte appellata neanche allegato la propria impossibilità a produrlo nel giudizio di primo grado per cause a sé non imputabili nei termini di cui all'art. 183 c.p.c..
La produzione del documento nuovo nel presente grado del giudizio non può essere pertanto utilizzata al fine di colmare le lacune di allegazione e di prova nel giudizio di primo grado cui
è incorsa la . CP_1
26. In ogni caso, a prescindere dalla rilevata inammissibilità, con la predetta “certificazione”
del Notaio il pubblico ufficiale attesta soltanto che i nominativi riportati (fra i quali vi Per_1
pagina 11 di 13 è il nome dell'appellante) risultano “nell'elenco dei crediti depositato fiduciariamente da
. Dunque, il predetto documento non costituisce l'elenco allegato al Controparte_1 contratto di cessione dei crediti “in blocco” da del 5.12.2018 o un suo Parte_2
estratto autentico, ma si tratta di un mero elenco di nominativi depositati dallo stesso creditore
. Si tratta, cioè, di un documento di provenienza e formazione unilaterale da parte CP_1
della , peraltro privo della sottoscrizione delle parti del contratto di cessione e CP_1
come tale inidoneo ad assolvere all'onere probatorio richiesto.
27. Né peraltro sono stati forniti ulteriori elementi probatori a sostegno dell'inserimento del credito in questione fra quelli ceduti;
difatti, il § 8 dell'Avviso fa riferimento ad una lista di
NDG (identificativo della posizione debitoria individuale), mentre nel predetto elenco è riportata solo la seguente dicitura: “720864 – BICOCCHI CINZIA – . C.F._5
Non sono stati allegati ulteriori elementi in ordine alla determinazione certa del contratto ceduto (ad es. non è indicato il NDG di riferimento necessario per identificare il rapporto con la sig. , né vi è alcuna comunicazione da parte della cedente/cessionaria Pt_1
indirizzata alla medesima da cui poter evincere detto collegamento, posto che il numero del contratto di finanziamento (n. 1120694) non corrisponde al numero riportato nell'elenco suddetto (n. 720864).
28. In conclusione, non vi è prova in atti che il credito nascente dal contratto di finanziamento stipulato fra l'odierna appellante e la sia ricompreso fra i Parte_2
crediti oggetto del contratto di cessione stipulato con la del 5.12.2018. Controparte_1
Ne discende che l'appellata, benché gravata del corrispondente onere fin dal momento della sua costituzione in giudizio, non ha dimostrato adeguatamente la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, posto che la documentazione prodotta si rivela affatto inidonea a provare il contratto di cessione del credito in suo favore;
pertanto si deve ritenere che il credito in contestazione è rimasto nella titolarità sostanziale della società
Parte_2
29. L'appello pertanto va accolto ancorché limitatamente al difetto in capo alla
[...]
della titolarità sostanziale del credito azionato, con conseguente riforma della CP_1 sentenza impugnata ed assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
30. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, l'appellata va pagina 12 di 13 condannata a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate come in sentenza del Tribunale e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 987/2020 dichiara il difetto di legittimazione sostanziale di Controparte_1
- condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del giudizio di primo grado, che vengono liquidate in € 3.545,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate in € 382,50 per spese anticipate ed in € 3.950,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%,
IVA e CPA come per legge.
Bologna, 8 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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