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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1514/2020
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 9.4.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1514 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020 promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 Pt_2
elettivamente domiciliati in Roseto degli Abruzzi, via Manzoni, 251, presso lo
[...]
studio dell'avv. Ada Colangelo, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione attore contro
e per essa Controparte_1 Controparte_2
ridenominata oggi ridenominata , quale mandataria, in CP_3 CP_4
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria
Nardis, in virtù di procura generale alle liti per Notar in Verona, rilasciata Persona_1
in data 26.07.2010 rep.67484 racc. 18597, ed elettivamente domiciliata in Teramo, viale
Giuseppe Mazzini n.2, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Foresta convenuto
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
pagina 2 di 15 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 9.4.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di debitore principale, e Pt_2
in qualità di garante, convenivano in giudizio la società
[...] Controparte_1
e per essa ridenominata oggi Controparte_2 CP_3
ridenominata quale mandataria, per ivi sentire, previa sospensione CP_4
dell'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 218/2014 del
11.02.2014, di cui all'atto di precetto notificato in data 28.5.2020 e in data 9.6.2020, in via principale e nel merito, rigettare integralmente il precetto, dichiarandolo nullo e/o inefficace, in quanto l'importo indicato nello stesso non corrispondeva a quanto realmente dovuto dagli opponenti, nonché accertare e dichiarare che l'importo di € 89.835,42, così come indicato nell'elaborato peritale versato in atti, neppure era dovuto e, per l'effetto, quantificare la somma maggiore o minore ritenuta non dovuta anche all'esito di Consulenza
Tecnica d'Ufficio.
A fondamento della propria domanda parte opponente allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che con atto di precetto notificato alla in data 28.05.2020, e ad Parte_1
in qualità di garante, in data 9.06.2020, la e per Parte_2 Controparte_1
essa ridenominata ridenominata Controparte_2 CP_3
quale mandataria, intimava agli odierni opponenti il pagamento, con il CP_4 vincolo solidale, della somma di € 168.865,35, oltre interessi, compensi e spese come meglio specificati in atti;
- che l'atto di precetto traeva origine dal titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 218/2014, emesso dal Tribunale di Teramo in data 11.2.2014, con cui gli odierni opponenti venivano condannati al pagamento, in solido, in favore dell'odierna opposta, della somma di € 194.174,75 così costituita: € 91.137,24, oltre interessi legali maturati al 13.01.2014 per € 80,26, quale saldo debitore del c/c n. 30099240 e di €
102.947,14, oltre interessi legali maturati al 13.01.2014 per € 90,37, quale saldo debitore pagina 3 di 15 del c/c 30099561, oltre interessi legali dal 14.01.2014 sino al soddisfo, oltre le spese del procedimento monitorio;
- che avverso detto decreto veniva proposta opposizione dinanzi all'intestato Tribunale e il giudizio veniva rubricato al n. 1498/2014 R.G.;
- che, a seguito della mediazione del 30.01.2015, veniva concordato un piano di rientro;
- che, con provvedimento del 24.06.2015, veniva dichiarata l'estinzione del giudizio di opposizione e, con decreto del 6.10.2015, veniva dichiarata l'esecutività del provvedimento monitorio, munito di formula esecutiva in data 12.04.2016;
- che la aveva applicato interessi usurari nello svolgimento dei citati Controparte_5
rapporti di conto corrente, con conseguente diritto della società al Parte_1 riconoscimento della cifra di € 89.835,42 come riduzione delle proprie esposizioni nei confronti dell'istituto di credito opposto.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, la quale, nel contestare ogni avverso assunto, chiedeva: in via principale e preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione per manifesta inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione, oltre che per insussistenza dei gravi motivi a ciò legittimanti;
in via principale, di rigettare, l'opposizione in quanto infondata nel merito e comunque per intervenuta prescrizione del diritto;
di condannare l'opponente alla refusione delle spese processuali, con risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.
In particolare, la convenuta deduceva in sintesi:
- che i motivi di opposizione erano fondati su fatti che l'opponente avrebbe dovuto eccepire in sede di formazione del titolo giudiziale, con conseguente inammissibilità degli stessi;
- che le censure sollevate dagli opponenti relative al superamento del tasso soglia dovevano ritenersi comunque infondate nel merito e del tutto generiche;
- che la pretesa dell'opponente doveva ritenersi prescritta per intervenuto decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. e, dunque, per il periodo antecedente al decennio dalla notifica della citazione in data 16.06.2020.
La causa, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, giungeva all'udienza del 9.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta” e veniva trattenuta in decisione.
pagina 4 di 15 ***
Secondo l'ordine logico delle questioni da trattare, devono essere esaminate prioritariamente le eccezioni di carenza di legittimazione sostanziale e processuale della e per essa della e di carenza di legittimazione CP_4 Controparte_1
attiva per mancanza di prova documentale attestante l'avvenuta cessione dei crediti in blocco, sollevate dall'opponente allorquando il thema decidendum si era, ormai, definitivamente cristallizzato.
In particolare, quanto alla prima contestazione, parte opponente ha allegato che l'atto con cui la società veicolo conferisce la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all'albo di cui all'art. 106 t.u.b. sarebbe nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2, comma 6, della L. n. 130/1999 e tale nullità investirebbe anche l'eventuale contratto di mandato stipulato tra i medesimi soggetti.
Sulla scorta di tali principi, l'opponente ha dedotto che la società veicolo
[...]
ha conferito incarico per la riscossione dei suoi crediti ad una società, la Controparte_1
non iscritta all'albo di cui all'art. 106 t.u.b., in violazione del disposto CP_4
dell'art. 2 comma 6 della L. 130/1999, con conseguente nullità dell'atto di conferimento del potere di rappresentanza sostanziale.
A riguardo, deve, innanzitutto, rimarcarsi che parte opponente ha eccepito l'omessa iscrizione della mandataria nell'albo previsto dall'art. 106 t.u.b. soltanto CP_4
nella fase conclusiva del giudizio, non contestando, sotto questo profilo, la legittimazione della controparte, nemmeno nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Si osserva, poi, che, sebbene sussista il potere del giudice di rilevare ex officio la nullità, tale potere deve essere esercitato nel perimetro delle allegazioni e delle prove, offerte dalle parti, nel rispetto delle preclusioni processuali, nella specie evidentemente non sussistente.
Qualora, tuttavia, la nullità si ritenesse dichiarabile in via ufficiosa, nonostante le preclusioni maturate, non vi sarebbero, comunque, i presupposti per dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale della mandataria.
Come chiarito, infatti, dalla Suprema Corte, in una recente pronuncia, “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti
pagina 5 di 15 non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”(cfr. Cassazione civile sez. III,
18/03/2024, n.7243).
Nella motivazione della suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha precisato: “in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di "preminenti interessi generali della collettività"
o "valori giuridici fondamentali"; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale
e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. "diritto dell'economia", contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); - in particolare, ad avviso del
Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla
Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
- conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"; - in altri termini - anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U,
Sentenza n. 33719 del 16-11-2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla - dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. CP_6
106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del
pagina 6 di 15 rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”.
Tale orientamento è stato seguito anche dalla giurisprudenza di merito successiva, da cui il Tribunale non ha motivo di discostarsi (si veda, sul punto, Tribunale Mantova,
25/04/2024 “Nelle operazioni di cartolarizzazione, il titolare del credito ceduto (c.d.
'società veicolo') può validamente rilasciare procura in favore del "servicer", purché iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 106 t.u.b. ed a sua volta il "servicer" può delegare la riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2 comma 3 lett. c della l. n. 130 del 1999 ad altro soggetto (c.d. "subservicer"). Trattandosi di norme che non hanno valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario, l'omessa iscrizione nell'albo speciale di cui all'art.
106 t.u.b. del soggetto incaricato della riscossione dei crediti non comporta alcuna invalidità, pur potendo tale omissione rilevare sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”; Tribunale Bari sez. II, 26/09/2024, n.3985).
Deve essere, altresì, disattesa la deduzione dell'opponente sulla mancanza di prova documentale attestante l'avvenuta cessione dei crediti in blocco.
Si osserva che, nonostante la genericità delle formule utilizzate dalla parte opponente, quest'ultima ha sostanzialmente lamentato il difetto di prova dell'inclusione del credito per cui è causa nell'ambito dell'operazione di cessione, ai sensi dell'art. 58 t.u.b, evidenziando l'assoluta incertezza nei rapporti oggetto di cessione, in quanto l'avviso di cessione dei crediti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non costituirebbe prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientri tra quelli oggetto del trasferimento.
Al riguardo, richiamando sul punto i principi espressi dalla Suprema Corte, osserva il Tribunale come la vicenda in questione afferisca non già alla legittimazione processuale, bensì alla titolarità del rapporto giuridico controverso. È nota, infatti, la distinzione secondo cui la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e il cui difetto può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d'ufficio dal giudice, mentre la legittimazione attiva è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare (cfr. Cass. SS. UU. n. 2951/2016).
pagina 7 di 15 Con maggiore sforzo esplicativo, allora, deve rilevarsi come, con particolare riguardo alla titolarità (attiva o passiva) della posizione soggettiva vantata in giudizio, una volta affermato che essa è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto, le Sezioni Unite hanno affermato che il rilievo del suo difetto non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa e, come tale, è proponibile in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. civ., sez. un.,
16.2.2016, n. 2951), al netto della formazione del giudicato interno.
Confermata, allora, la sussistenza dell'onere probatorio in capo al soggetto che vanti la titolarità di una posizione soggettiva, deve essere rilevato quanto segue.
Il credito per cui è causa è pervenuto a e alla mandataria Controparte_1
per via di un'operazione di cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco, conclusa ai sensi degli artt.
1-4 della l. n. 130/1999, cui trovano applicazione le norme di cui all'art. 58, comma 2-4, t.u.b.
Sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n.
385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, opera essenzialmente sul piano dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264 c.c., così dispensando la cessionaria (esclusivamente) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 20497/2020), senza che tale modalità pubblicitaria, avente, si ribadisce, natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti.
Più in particolare, l'art. 58 cit. non rileva in relazione al profilo, differente e prioritario in linea logico-giuridica, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in
pagina 8 di 15 detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020). Ne consegue che il giudice è chiamato a valutare, in concreto e caso per caso, l'assolvimento da parte del cessionario del suddetto onere probatorio, alla stregua delle prove documentali dallo stesso prodotte in giudizio.
Peraltro, da diverso e più condivisibile angolo di prospettiva, deve tenersi presente che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, cfr.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del
09/07/2018, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023).
Tanto chiarito, quanto sin qui detto è stato confermato e ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che giova ripercorrere proprio perché dirimente nel presente giudizio.
La Suprema Corte, a sua volta richiamando un proprio precedente, ha chiarito che:
“nella recente Cass. n. 17944 del 2023, si legge, tra l'altro (cfr. in motivazione), che «[…]
i precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: "l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica
pagina 9 di 15 della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez.
1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024
n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
A ciò si aggiunge che: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478).
Tanto premesso, preme evidenziare che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla pagina 10 di 15 società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum). In tal caso, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e, più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario;
solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo
(cfr., Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, Cass. civile sez. I, 29/02/2024
n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
Diverso è il caso in cui il debitore ceduto contesti specificamente la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questa ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, nonostante tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe pagina 11 di 15 avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n.
28790 del 2024).
Tutto ciò considerato, si rileva che l'opposta ha depositato estratto del contratto per la cessione di crediti pro soluto del 14.7.2017 tra e Controparte_2 Controparte_1
(doc. 8 fascicolo parte opposta), a seguito della specifica contestazione dell'opponente
[...]
sul punto, intervenuta solo in fase conclusiva del giudizio (essendo le contestazioni di cui alla seconda memoria istruttoria afferenti alla sola inclusione del credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione).
Ancora, l'opposta ha depositato (unitamente alla comparsa di costituzione) avviso, pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 93 del 8.8.2017, relativo alla cessione intervenuta, in data 14.7.2017, tra e avente ad oggetto crediti Controparte_2 Controparte_7
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione
e dell'art. 58 t.u.b.
In forza di detto contratto, è intervenuta, a mezzo di Controparte_7
mandataria ridenominata nel procedimento in esame, quale CP_3 CP_4
successore a titolo particolare della banca creditrice originaria.
Quanto all'oggetto della cessione, nel predetto avviso è possibile leggere che esso riguarda “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di Controparte_2
apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
Dalla lettura del titolo esecutivo azionato con il precetto opposto, emerge l'inclusione del credito derivante dai rapporti intrattenuti tra banca e opponenti, tenuto conto che il decreto ingiuntivo è stato ottenuto in forza del contratto di conto corrente pagina 12 di 15 ordinario e di conto anticipi su fatture concluso tra (della quale Parte_1
l'ulteriore odierno opponente risultava fideiussore) con in data 3.4.2008 e Controparte_2
9.4.2008, pertanto, proprio nel periodo indicato dall'avviso di cessione.
Peraltro, la posizione debitoria non può essere revocata in dubbio proprio sulla scorta dell'accordo raggiunto dalle parti sede di mediazione, circostanza risultante ex actis
e non contestata.
Non è poi irrilevante evidenziare come la parte opposta ha allegato ulteriori elementi che non solo corroborano l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro della cessione ma, addirittura, sarebbero idonei a superare l'eccezione di inesistenza del contratto.
Tali elementi sono rappresentati dalla lista dei crediti ceduti (doc. 10 fascicolo opposta) e dalla dichiarazione con cui la cedente ha confermato esplicitamente l'intervenuta cessione della posizione in oggetto e in cui risulta analiticamente individuato il rapporto debitorio ceduto (doc. 9 fascicolo opposta).
Detta dichiarazione ben assurge ad elemento idoneo ad integrare i requisiti di pubblicità necessari per la vicenda della cessione, posto che, come affermato dalla Suprema
Corte -proprio in fattispecie involgente il tema della prova (“processuale”) dell'avvenuta cessione del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione- il cessionario può raggiungere la prova documentale con ogni mezzo, pertanto, a tal fine, può considerarsi idonea anche la dichiarazione del cedente, quale prova proveniente dal terzo (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10200).
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Rileva il Tribunale che il titolo esecutivo opposto, rappresentato da un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. (circostanza non contestata), costituisce valido titolo e le censure in ordine alla effettiva sussistenza del credito non possono costituire oggetto di analisi in questa sede.
Deve evidenziarsi che, in sede di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, “il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti” (cfr. Cass. n.
27159/2006; n. 27160/2006); nel contesto dell'azione esecutiva che trae origine da un titolo pagina 13 di 15 giudiziale, pertanto, è precluso al Giudice il controllo in relazione alla legittimità del titolo stesso, basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, infatti, l'indagine del Giudice è limitata all'accertamento dell'esistenza e validità del titolo esecutivo o delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'inefficacia o l'invalidità o di altri vizi del procedimento esecutivo, mentre debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12251 del
25/05/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008).
Nessuna censura in ordine alla esistenza del credito, che avrebbe dovuto essere proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, può pertanto essere esaminata in questa sede.
Nel caso di specie, è evidente che i motivi allegati da parte attrice opponente a fondamento dell'opposizione, afferenti all'applicazione di tassi usurari ai rapporti di conto corrente e conto anticipi attivati in sede monitoria, oltre che alla debenza di somme illegittimamente incamerate dalla banca (cfr. atto di citazione), si configurano come contestazioni relative all'an e al quantum della pretesa creditoria, che l'odierno opponente avrebbe dovuto proporre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ne consegue che l'esame di tali questioni – inerenti a fatti intervenuti anteriormente alla formazione del titolo - risulta del tutto precluso, in sede di opposizione a precetto, essendo le stesse deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 26089/2005).
Osserva, inoltre, il Tribunale che nessun fatto impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa creditoria verificatosi posteriormente alla formazione del titolo è stato allegato dall'opponente.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata.
Il rigetto dell'opposizione e le ragioni poste a suo fondamento fanno ritenere la responsabilità aggravata della parte opponente, invocata dall'opposto, dovendosi ravvisare il carattere dilatorio nonché l'abuso dello strumento processuale.
Invero l'opponente non ha agito con la dovuta cautela, riproponendo in questa sede motivi di opposizione relativi alla sussistenza del credito, proponibili in sede di giudizio di pagina 14 di 15 opposizione a decreto ingiuntivo (giudizio, peraltro, incardinato tra le stesse parti e dichiarato estinto a seguito di sottoscrizione di un piano di rientro), oltre che contestazioni sulla legittimazione della convenuta a seguito dello spirare delle preclusioni istruttorie e in fase conclusiva del giudizio;
tali elementi integrano la colpa grave e l'abuso dedotto.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, l'art. 96 c.p.c. non fissa alcun limite massimo o minimo, pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (cfr. cfr. Cass. n. 21570/12).
Si ritiene, pertanto, di liquidare il danno nella misura pari ad un quarto delle spese legali riconosciute a titolo di compenso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 10/3/2014 n. 55, con applicazione dei valori minimi, in ragione della natura della causa e della entità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 1514/2020 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente a corrispondere alla parte opposta, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'opponente ex art. 96 comma 1 c.p.c. al pagamento della ulteriore somma di €
1.763,00.
Teramo, 9.4.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 15 di 15
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 9.4.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1514 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020 promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 Pt_2
elettivamente domiciliati in Roseto degli Abruzzi, via Manzoni, 251, presso lo
[...]
studio dell'avv. Ada Colangelo, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione attore contro
e per essa Controparte_1 Controparte_2
ridenominata oggi ridenominata , quale mandataria, in CP_3 CP_4
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria
Nardis, in virtù di procura generale alle liti per Notar in Verona, rilasciata Persona_1
in data 26.07.2010 rep.67484 racc. 18597, ed elettivamente domiciliata in Teramo, viale
Giuseppe Mazzini n.2, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Foresta convenuto
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
pagina 2 di 15 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 9.4.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di debitore principale, e Pt_2
in qualità di garante, convenivano in giudizio la società
[...] Controparte_1
e per essa ridenominata oggi Controparte_2 CP_3
ridenominata quale mandataria, per ivi sentire, previa sospensione CP_4
dell'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 218/2014 del
11.02.2014, di cui all'atto di precetto notificato in data 28.5.2020 e in data 9.6.2020, in via principale e nel merito, rigettare integralmente il precetto, dichiarandolo nullo e/o inefficace, in quanto l'importo indicato nello stesso non corrispondeva a quanto realmente dovuto dagli opponenti, nonché accertare e dichiarare che l'importo di € 89.835,42, così come indicato nell'elaborato peritale versato in atti, neppure era dovuto e, per l'effetto, quantificare la somma maggiore o minore ritenuta non dovuta anche all'esito di Consulenza
Tecnica d'Ufficio.
A fondamento della propria domanda parte opponente allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che con atto di precetto notificato alla in data 28.05.2020, e ad Parte_1
in qualità di garante, in data 9.06.2020, la e per Parte_2 Controparte_1
essa ridenominata ridenominata Controparte_2 CP_3
quale mandataria, intimava agli odierni opponenti il pagamento, con il CP_4 vincolo solidale, della somma di € 168.865,35, oltre interessi, compensi e spese come meglio specificati in atti;
- che l'atto di precetto traeva origine dal titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 218/2014, emesso dal Tribunale di Teramo in data 11.2.2014, con cui gli odierni opponenti venivano condannati al pagamento, in solido, in favore dell'odierna opposta, della somma di € 194.174,75 così costituita: € 91.137,24, oltre interessi legali maturati al 13.01.2014 per € 80,26, quale saldo debitore del c/c n. 30099240 e di €
102.947,14, oltre interessi legali maturati al 13.01.2014 per € 90,37, quale saldo debitore pagina 3 di 15 del c/c 30099561, oltre interessi legali dal 14.01.2014 sino al soddisfo, oltre le spese del procedimento monitorio;
- che avverso detto decreto veniva proposta opposizione dinanzi all'intestato Tribunale e il giudizio veniva rubricato al n. 1498/2014 R.G.;
- che, a seguito della mediazione del 30.01.2015, veniva concordato un piano di rientro;
- che, con provvedimento del 24.06.2015, veniva dichiarata l'estinzione del giudizio di opposizione e, con decreto del 6.10.2015, veniva dichiarata l'esecutività del provvedimento monitorio, munito di formula esecutiva in data 12.04.2016;
- che la aveva applicato interessi usurari nello svolgimento dei citati Controparte_5
rapporti di conto corrente, con conseguente diritto della società al Parte_1 riconoscimento della cifra di € 89.835,42 come riduzione delle proprie esposizioni nei confronti dell'istituto di credito opposto.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, la quale, nel contestare ogni avverso assunto, chiedeva: in via principale e preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione per manifesta inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione, oltre che per insussistenza dei gravi motivi a ciò legittimanti;
in via principale, di rigettare, l'opposizione in quanto infondata nel merito e comunque per intervenuta prescrizione del diritto;
di condannare l'opponente alla refusione delle spese processuali, con risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.
In particolare, la convenuta deduceva in sintesi:
- che i motivi di opposizione erano fondati su fatti che l'opponente avrebbe dovuto eccepire in sede di formazione del titolo giudiziale, con conseguente inammissibilità degli stessi;
- che le censure sollevate dagli opponenti relative al superamento del tasso soglia dovevano ritenersi comunque infondate nel merito e del tutto generiche;
- che la pretesa dell'opponente doveva ritenersi prescritta per intervenuto decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. e, dunque, per il periodo antecedente al decennio dalla notifica della citazione in data 16.06.2020.
La causa, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, giungeva all'udienza del 9.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta” e veniva trattenuta in decisione.
pagina 4 di 15 ***
Secondo l'ordine logico delle questioni da trattare, devono essere esaminate prioritariamente le eccezioni di carenza di legittimazione sostanziale e processuale della e per essa della e di carenza di legittimazione CP_4 Controparte_1
attiva per mancanza di prova documentale attestante l'avvenuta cessione dei crediti in blocco, sollevate dall'opponente allorquando il thema decidendum si era, ormai, definitivamente cristallizzato.
In particolare, quanto alla prima contestazione, parte opponente ha allegato che l'atto con cui la società veicolo conferisce la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all'albo di cui all'art. 106 t.u.b. sarebbe nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2, comma 6, della L. n. 130/1999 e tale nullità investirebbe anche l'eventuale contratto di mandato stipulato tra i medesimi soggetti.
Sulla scorta di tali principi, l'opponente ha dedotto che la società veicolo
[...]
ha conferito incarico per la riscossione dei suoi crediti ad una società, la Controparte_1
non iscritta all'albo di cui all'art. 106 t.u.b., in violazione del disposto CP_4
dell'art. 2 comma 6 della L. 130/1999, con conseguente nullità dell'atto di conferimento del potere di rappresentanza sostanziale.
A riguardo, deve, innanzitutto, rimarcarsi che parte opponente ha eccepito l'omessa iscrizione della mandataria nell'albo previsto dall'art. 106 t.u.b. soltanto CP_4
nella fase conclusiva del giudizio, non contestando, sotto questo profilo, la legittimazione della controparte, nemmeno nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Si osserva, poi, che, sebbene sussista il potere del giudice di rilevare ex officio la nullità, tale potere deve essere esercitato nel perimetro delle allegazioni e delle prove, offerte dalle parti, nel rispetto delle preclusioni processuali, nella specie evidentemente non sussistente.
Qualora, tuttavia, la nullità si ritenesse dichiarabile in via ufficiosa, nonostante le preclusioni maturate, non vi sarebbero, comunque, i presupposti per dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale della mandataria.
Come chiarito, infatti, dalla Suprema Corte, in una recente pronuncia, “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti
pagina 5 di 15 non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”(cfr. Cassazione civile sez. III,
18/03/2024, n.7243).
Nella motivazione della suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha precisato: “in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di "preminenti interessi generali della collettività"
o "valori giuridici fondamentali"; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale
e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. "diritto dell'economia", contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); - in particolare, ad avviso del
Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla
Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
- conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"; - in altri termini - anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U,
Sentenza n. 33719 del 16-11-2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla - dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. CP_6
106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del
pagina 6 di 15 rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”.
Tale orientamento è stato seguito anche dalla giurisprudenza di merito successiva, da cui il Tribunale non ha motivo di discostarsi (si veda, sul punto, Tribunale Mantova,
25/04/2024 “Nelle operazioni di cartolarizzazione, il titolare del credito ceduto (c.d.
'società veicolo') può validamente rilasciare procura in favore del "servicer", purché iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 106 t.u.b. ed a sua volta il "servicer" può delegare la riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2 comma 3 lett. c della l. n. 130 del 1999 ad altro soggetto (c.d. "subservicer"). Trattandosi di norme che non hanno valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario, l'omessa iscrizione nell'albo speciale di cui all'art.
106 t.u.b. del soggetto incaricato della riscossione dei crediti non comporta alcuna invalidità, pur potendo tale omissione rilevare sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”; Tribunale Bari sez. II, 26/09/2024, n.3985).
Deve essere, altresì, disattesa la deduzione dell'opponente sulla mancanza di prova documentale attestante l'avvenuta cessione dei crediti in blocco.
Si osserva che, nonostante la genericità delle formule utilizzate dalla parte opponente, quest'ultima ha sostanzialmente lamentato il difetto di prova dell'inclusione del credito per cui è causa nell'ambito dell'operazione di cessione, ai sensi dell'art. 58 t.u.b, evidenziando l'assoluta incertezza nei rapporti oggetto di cessione, in quanto l'avviso di cessione dei crediti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non costituirebbe prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientri tra quelli oggetto del trasferimento.
Al riguardo, richiamando sul punto i principi espressi dalla Suprema Corte, osserva il Tribunale come la vicenda in questione afferisca non già alla legittimazione processuale, bensì alla titolarità del rapporto giuridico controverso. È nota, infatti, la distinzione secondo cui la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e il cui difetto può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d'ufficio dal giudice, mentre la legittimazione attiva è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare (cfr. Cass. SS. UU. n. 2951/2016).
pagina 7 di 15 Con maggiore sforzo esplicativo, allora, deve rilevarsi come, con particolare riguardo alla titolarità (attiva o passiva) della posizione soggettiva vantata in giudizio, una volta affermato che essa è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto, le Sezioni Unite hanno affermato che il rilievo del suo difetto non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa e, come tale, è proponibile in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. civ., sez. un.,
16.2.2016, n. 2951), al netto della formazione del giudicato interno.
Confermata, allora, la sussistenza dell'onere probatorio in capo al soggetto che vanti la titolarità di una posizione soggettiva, deve essere rilevato quanto segue.
Il credito per cui è causa è pervenuto a e alla mandataria Controparte_1
per via di un'operazione di cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco, conclusa ai sensi degli artt.
1-4 della l. n. 130/1999, cui trovano applicazione le norme di cui all'art. 58, comma 2-4, t.u.b.
Sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n.
385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, opera essenzialmente sul piano dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264 c.c., così dispensando la cessionaria (esclusivamente) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 20497/2020), senza che tale modalità pubblicitaria, avente, si ribadisce, natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti.
Più in particolare, l'art. 58 cit. non rileva in relazione al profilo, differente e prioritario in linea logico-giuridica, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in
pagina 8 di 15 detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020). Ne consegue che il giudice è chiamato a valutare, in concreto e caso per caso, l'assolvimento da parte del cessionario del suddetto onere probatorio, alla stregua delle prove documentali dallo stesso prodotte in giudizio.
Peraltro, da diverso e più condivisibile angolo di prospettiva, deve tenersi presente che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, cfr.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del
09/07/2018, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023).
Tanto chiarito, quanto sin qui detto è stato confermato e ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che giova ripercorrere proprio perché dirimente nel presente giudizio.
La Suprema Corte, a sua volta richiamando un proprio precedente, ha chiarito che:
“nella recente Cass. n. 17944 del 2023, si legge, tra l'altro (cfr. in motivazione), che «[…]
i precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: "l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica
pagina 9 di 15 della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez.
1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024
n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
A ciò si aggiunge che: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478).
Tanto premesso, preme evidenziare che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla pagina 10 di 15 società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum). In tal caso, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e, più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario;
solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo
(cfr., Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, Cass. civile sez. I, 29/02/2024
n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
Diverso è il caso in cui il debitore ceduto contesti specificamente la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questa ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, nonostante tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe pagina 11 di 15 avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n.
28790 del 2024).
Tutto ciò considerato, si rileva che l'opposta ha depositato estratto del contratto per la cessione di crediti pro soluto del 14.7.2017 tra e Controparte_2 Controparte_1
(doc. 8 fascicolo parte opposta), a seguito della specifica contestazione dell'opponente
[...]
sul punto, intervenuta solo in fase conclusiva del giudizio (essendo le contestazioni di cui alla seconda memoria istruttoria afferenti alla sola inclusione del credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione).
Ancora, l'opposta ha depositato (unitamente alla comparsa di costituzione) avviso, pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 93 del 8.8.2017, relativo alla cessione intervenuta, in data 14.7.2017, tra e avente ad oggetto crediti Controparte_2 Controparte_7
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione
e dell'art. 58 t.u.b.
In forza di detto contratto, è intervenuta, a mezzo di Controparte_7
mandataria ridenominata nel procedimento in esame, quale CP_3 CP_4
successore a titolo particolare della banca creditrice originaria.
Quanto all'oggetto della cessione, nel predetto avviso è possibile leggere che esso riguarda “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di Controparte_2
apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
Dalla lettura del titolo esecutivo azionato con il precetto opposto, emerge l'inclusione del credito derivante dai rapporti intrattenuti tra banca e opponenti, tenuto conto che il decreto ingiuntivo è stato ottenuto in forza del contratto di conto corrente pagina 12 di 15 ordinario e di conto anticipi su fatture concluso tra (della quale Parte_1
l'ulteriore odierno opponente risultava fideiussore) con in data 3.4.2008 e Controparte_2
9.4.2008, pertanto, proprio nel periodo indicato dall'avviso di cessione.
Peraltro, la posizione debitoria non può essere revocata in dubbio proprio sulla scorta dell'accordo raggiunto dalle parti sede di mediazione, circostanza risultante ex actis
e non contestata.
Non è poi irrilevante evidenziare come la parte opposta ha allegato ulteriori elementi che non solo corroborano l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro della cessione ma, addirittura, sarebbero idonei a superare l'eccezione di inesistenza del contratto.
Tali elementi sono rappresentati dalla lista dei crediti ceduti (doc. 10 fascicolo opposta) e dalla dichiarazione con cui la cedente ha confermato esplicitamente l'intervenuta cessione della posizione in oggetto e in cui risulta analiticamente individuato il rapporto debitorio ceduto (doc. 9 fascicolo opposta).
Detta dichiarazione ben assurge ad elemento idoneo ad integrare i requisiti di pubblicità necessari per la vicenda della cessione, posto che, come affermato dalla Suprema
Corte -proprio in fattispecie involgente il tema della prova (“processuale”) dell'avvenuta cessione del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione- il cessionario può raggiungere la prova documentale con ogni mezzo, pertanto, a tal fine, può considerarsi idonea anche la dichiarazione del cedente, quale prova proveniente dal terzo (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10200).
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Rileva il Tribunale che il titolo esecutivo opposto, rappresentato da un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. (circostanza non contestata), costituisce valido titolo e le censure in ordine alla effettiva sussistenza del credito non possono costituire oggetto di analisi in questa sede.
Deve evidenziarsi che, in sede di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, “il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti” (cfr. Cass. n.
27159/2006; n. 27160/2006); nel contesto dell'azione esecutiva che trae origine da un titolo pagina 13 di 15 giudiziale, pertanto, è precluso al Giudice il controllo in relazione alla legittimità del titolo stesso, basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, infatti, l'indagine del Giudice è limitata all'accertamento dell'esistenza e validità del titolo esecutivo o delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'inefficacia o l'invalidità o di altri vizi del procedimento esecutivo, mentre debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12251 del
25/05/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008).
Nessuna censura in ordine alla esistenza del credito, che avrebbe dovuto essere proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, può pertanto essere esaminata in questa sede.
Nel caso di specie, è evidente che i motivi allegati da parte attrice opponente a fondamento dell'opposizione, afferenti all'applicazione di tassi usurari ai rapporti di conto corrente e conto anticipi attivati in sede monitoria, oltre che alla debenza di somme illegittimamente incamerate dalla banca (cfr. atto di citazione), si configurano come contestazioni relative all'an e al quantum della pretesa creditoria, che l'odierno opponente avrebbe dovuto proporre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ne consegue che l'esame di tali questioni – inerenti a fatti intervenuti anteriormente alla formazione del titolo - risulta del tutto precluso, in sede di opposizione a precetto, essendo le stesse deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 26089/2005).
Osserva, inoltre, il Tribunale che nessun fatto impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa creditoria verificatosi posteriormente alla formazione del titolo è stato allegato dall'opponente.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata.
Il rigetto dell'opposizione e le ragioni poste a suo fondamento fanno ritenere la responsabilità aggravata della parte opponente, invocata dall'opposto, dovendosi ravvisare il carattere dilatorio nonché l'abuso dello strumento processuale.
Invero l'opponente non ha agito con la dovuta cautela, riproponendo in questa sede motivi di opposizione relativi alla sussistenza del credito, proponibili in sede di giudizio di pagina 14 di 15 opposizione a decreto ingiuntivo (giudizio, peraltro, incardinato tra le stesse parti e dichiarato estinto a seguito di sottoscrizione di un piano di rientro), oltre che contestazioni sulla legittimazione della convenuta a seguito dello spirare delle preclusioni istruttorie e in fase conclusiva del giudizio;
tali elementi integrano la colpa grave e l'abuso dedotto.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, l'art. 96 c.p.c. non fissa alcun limite massimo o minimo, pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (cfr. cfr. Cass. n. 21570/12).
Si ritiene, pertanto, di liquidare il danno nella misura pari ad un quarto delle spese legali riconosciute a titolo di compenso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 10/3/2014 n. 55, con applicazione dei valori minimi, in ragione della natura della causa e della entità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 1514/2020 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente a corrispondere alla parte opposta, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'opponente ex art. 96 comma 1 c.p.c. al pagamento della ulteriore somma di €
1.763,00.
Teramo, 9.4.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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