Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
dott.ssa Manuela Fontana
quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc) letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al N. 9236/2024 R.G.
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappr.ti e difesi, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti MUTARELLI HERIK,
MUTARELLI FRANCESCO, MUTARELLI ADOLFO, MUTARELLI MATTEO
MARIA ed, unitamente ai quali, sono elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza
Bovio n. 22;
RICORRENTI E
Controparte_1
[...]
– in persona
[...] del legale rapp.te p.t, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e con quest'ultimo elettivamente domiciliati Via A. Diaz, n. 11;
RESISTENTE nonché
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/04/2024 i ricorrenti di cui in epigrafe esponevano: di essere dipendenti del
[...]
; che, sulla base Controparte_4 di apposita convenzione, stipulata tra detto ministero e l , l'Azienda Parte_4 sanitaria aveva affidato al citato Provveditorato funzioni di Centrale Unica di Committenza;
che, in relazione alle attività demandate, detta convenzione prevedeva Contr che l avrebbe dovuto rimborsare i costi sostenuti per l'espletamento della funzione conferita, ivi compresi i compensi dovuti al personale dipendente del Contr Provveditorato OO.PP; che l aveva richiesto, in ottemperanza alla predetta convenzione e previa delibera del 12 Settembre 2019, l'attivazione della procedura per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'ospedale G. Capilupi di Capri;
che il Provveditorato aveva individuato, quali componenti della Commissione di gara, gli odierni ricorrenti e, una volta espletati e completati i lavori, aveva provveduto a comunicare al Coordinatore della Stazione di Committenza e all , Controparte_5 la quantificazione degli importi dovuti ai componenti il seggio di gara;
di non aver ricevuto gli importi dovuti. Tanto premesso in punto di fatto, rassegnavano le seguenti conclusioni “ A) accertare e dichiarare che, per l'incarico loro conferito ed espletato descritto come nella narrativa che precede, i ricorrenti nei confronti del
[...]
Controparte_6
– vantano il diritto al riconoscimento del compenso e, in
[...] particolare, di € 2.541,68 in favore della dott.ssa di € 2.541,68 in favore del Pt_2 dott. e di € 1.270,82 in favore dell'Ing. o a quella maggiore o Pt_3 Parte_1 minore somma ritenuta per ciascuno come di giustizia;
B) per l'effetto condannare il resistente Controparte_6
al pagamento di €
[...]
2.541,68 in favore della dott.ssa di € 2.541,68 in favore del sig. e di Pt_2 Pt_3
€ 1.270,82 in favore dell'Ing. o a quella maggiore o minore somma Parte_1 ritenuta per ciascuno come di giustizia oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 c.c., dal dì del riconoscimento o, in via subordinata, dalla costituzione in mora e agli interessi di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. da dì della domanda giudiziale”. Si costituiva tempestivamente il convenuto che concludeva per il rigetto CP_6 della domanda. In particolare, precisava di aver agito, in virtù di apposita convenzione, Contr come Stazione Appaltante dell tenuta all'adempimento. Chiedeva, pertanto, la chiamata in causa di della quale richiedeva anche la condanna ad Controparte_2 essere tenuta indenne da ogni somma che fosse eventualmente tenuta a corrispondere alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso. Contr Disposta la chiamata in causa si costituiva in giudizio l' deducendo di aver provveduto alla liquidazione delle prestazioni con la determina n. 4233 del 09.12.2022 e di aver effettuato il pagamento in data 03.12.2024. In ragione del pagamento delle somme dovute, intervenuto in corso di causa alla data del 03 Dicembre 2024, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il pagamento del dovuto, avvenuto in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere, non risultando più alcuna posizione di contrasto tra le parti. Atteso che la liquidazione delle prestazioni è avvenuta in data anteriore all'udienza di discussione, si compensano le spese di giudizio.
P.Q.M.
La dott.ssa Manuela Fontana, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere b) compensa le spese di giudizio
Così deciso in data 20/02/2025.
il Giudice Dott. Manuela Fontana