CA
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/06/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 877/2022 R.G.,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
); C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Vittorio Anselmi;
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro
1 Recupero;
APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del giorno 11 giugno 2025.
La Corte ha osservato:
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 5 ottobre 2016 Pt_1 Parte_2
agendo in proprio e quali eredi del comune padre
[...] Persona_1
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, l
[...] [...]
chiedendone Controparte_1 la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non – pari ad €. 625.132,40 per ciascuno - conseguiti al decesso della loro madre, NT MO, avvenuto il primo maggio 2013 per la condotta negligente dei medici dipendenti dell'azienda convenuta.
Assumevano che la MO, a seguito di diagnosi di adenocarcinoma del colon, in data 28 marzo 2013 era stata sottoposta presso l'ospedale ad intervento in CP_1 laparoscopia di asportazione del polipo tumorale incapsulato nel colon;
che nei giorni successivi all'intervento si era sviluppata una deiscenza anastomotica, sicché, onde porre rimedio a siffatta situazione, la paziente era stata nuovamente operata il 2 aprile 2013; che, tuttavia, le condizioni della MO erano andate via via peggiorando, fino all'exitus, intervenuto – per come accertato in sede di indagine penale, conclusasi con l'archiviazione del procedimento - per arresto cardiaco da insufficienza multi-organo
(MOF).
Esponevano che la morte della loro congiunta era riconducibile ad una serie di errori medici ed in particolare: nella fase preoperatoria erano state omesse le attività propedeutiche all'intervento, quali la profilassi antibiotica, la giusta dieta e la preparazione meccanica con idrocolon, che avrebbero consentito una migliore cicatrizzazione dell'anastomosi intestinale e ridotto la possibilità di infezioni;
era stata omessa la valida acquisizione del consenso informato, firmato dalla paziente pochi attimi prima dell'intervento; nella fase operatoria dell'intervento eseguito il 28/3/2013 non era stata correttamente suturata la ferita, con conseguente deiscenza anastomotica;
nella fase del controllo post operatorio non vi era stata una adeguata e tempestiva valutazione dei sintomi della sepsi in atto;
in occasione del secondo intervento non era stata effettuata la
2 bonifica completa della cavità pelvica, né la doppia stomia cutanea;
i drenaggi, infine, erano stati posti nella sola doccia parieto-colica destra.
Costituitasi in giudizio, l'azienda convenuta contestava le deduzioni avversarie e chiedeva il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 1765/2022 del 21 aprile 2022 il Tribunale adito rigettava la domanda attrice, condannando i soccombenti alla rifusione delle spese in favore della convenuta.
hanno interposto appello sulla base di due Pt_1 Parte_2 ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio l'appellata, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Disposta la sostituzione del relatore originariamente designato, trasferito ad altro ufficio, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 12 giugno 2024, e successivamente rimessa sul ruolo istruttorio per disporre il richiamo del collegio peritale nominato nel corso del giudizio di primo grado.
Depositato l'elaborato da parte dei c.t.u., la causa è stata posta in decisione all'udienza del 5 marzo 2025, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con atto depositato in data 31/3/2025 le parti congiuntamente hanno chiesto la rimessione della causa sul ruolo, stante la pendenza di trattative per la definizione della lite.
Disposta la rimessione della causa sul ruolo, all'udienza del giorno 4 giugno 2025 nessuna delle parti è comparsa, ed il procedimento è stato rinviato ai sensi dell'art. 309
c.p.c. all'udienza del giorno 11/6/2025, dandone comunicazione a mezzo pec ai difensori delle parti.
Alla detta udienza, le parti non sono comparse e la causa è stata posta in decisione.
Tanto premesso, l'art. 309 c.p.c. dispone che “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181”.
Quest'ultima norma, a sua volta, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133
(in vigore dal 25 giugno 2008), prevede che, “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Sussistendone i presupposti, deve dunque ordinarsi la cancellazione della causa dal
3 ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio, giusta il disposto dell'art. 307, ultimo comma,
c.p.c.
Le spese processuali vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1765/2022 in data 21 aprile 2022 del Tribunale di
[...]
Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese fra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il giorno 11 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(firma digitale) (firma digitale)
4