Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4241/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 4241/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali ” e vertente TRA
, nata a [...] lo [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Monteforte Irpino alla
Via Torone n. 1, presso lo studio dell'avv. Ferdinando Tomeo (C.F. , C.F._2 che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Attore – opponente E
Avv. (C.F. ), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._3 sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avellino al Corso Europa
161;
- Convenuto - opposto
Conclusioni: nelle note scritte la difesa opponente concludeva “voglia l'On Tribunale adito, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il Decreto
Ingiuntivo n. 2936/2021, emesso dal Tribunale di AVELLINO in data 17.09.2021, per i motivi di cui in narrativa;
- In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che la opponente ha subito un danno patrimoniale per aver dovuto ricorrere ad altro avvocato per avviare e portare a termine il giudizio di divorzio di cui agli atti (all. n. 2), condannarsi l'opposto al risarcimento in favore della opponente, nella misura che sarà determinata dal sig. Giudice adito, anche in via equitativa. In via subordinata, ammettere i mezzi istruttori sollecitati con la opposizione a decreto ingiuntivo (CTU tecnico-informatica) e, nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito dell'opposto, si chiede al sig. Giudice adito la quantificazione secondo tariffa della effettiva attività svolta dall'opposto per le n. 3 pec effettuate, prive di difficoltà e che non richiedevano alcuno studio particolare. In ogni caso condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da attribuire al sottoscritto avvocato anticipatario.”. Nelle note scritte la difesa opposta concludeva “Lo scrivente avvocato conclude per l'accoglimento del ricorso, con interessi 1284 I e IV comma, per il rigetto delle farneticanti difese della controparte, con vittoria di spese. Insiste altresì in tutte le richieste formulate nel corso del giudizio.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto Ingiuntivo n. 2936/2021, emesso dal Tribunale di Avellino in data 17.09.2021
e notificato il 22.09.2021.
L'opponente esponeva, in sintesi, in fatto: che, sul presupposto inesistente di aver svolto attività professionale per proprio conto in relazione: 1) ad un giudizio di divorzio (per il quale
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maturava un credito di €.3374), 2) ad un giudizio possessorio (da intraprendere per il quale maturava altro credito indicato in €.3374), infine 3) a questione stragiudiziale inerente ad un presunto contenzioso tributario (per il quale avrebbe maturato altro credito di €.3308) - l'opposto deduceva di aver maturato crediti per complessivi €10.056 e, quindi, dichiarando contro il vero di aver ricevuto solo un acconto di €.483,00, chiedeva al Tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo per il credito residuo di €.9.573,00, oltre accessori;
che, in data 22.09.2021, le veniva notificato il decreto ingiuntivo n.2936/2021 del 17.09.2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 9.573,00, per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come richiesti, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in €. 540,00 per compensi professionali ed €.379,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e C.a.p. come per legge e successive occorrende.
L'opponente, lamentando che tale decreto fosse ingiusto ed illegittimo, proponeva opposizione per i seguenti motivi: “I) INSUSSISTENZA DEI DEBITO, PER NON AVERE PARTE OPPOSTA SVOLTO L'ATTIVITÀ DICHIARATA IN DOMANDA” deducendo che, contrariamente a quanto assunto con il ricorso monitorio, alla data dello 08.03.2019, come si evinceva anche dallo scambio di messaggi provenienti dalle utenze telefoniche costituenti prova documentale in quanto riproduzioni informatiche e rappresentazioni meccaniche ex art. 2712 c.c., l'opposto non aveva né depositato ricorso per divorzio (proposto successivamente dagli avv.ti Ambrosino-Romei in data 16.09.2020 R.G. 3598/2020), né esperito azione possessoria, essendosi solamente limitato ad inoltrare una pec all'avv. Tomeo in data 04.02.2019, una pec del 26.02.2019, con la quale si avvertiva l'avv. Tomeo che, non avendo riscontrato la prima pec, avrebbe agito per ottenere il possesso materiale dell'immobile di proprietà della opponente, né attività stragiudiziale in relazione all'asserito contenzioso tributario, oltre a una sola comunicazione via pec alla in data 20.03.2019, con la quale si richiedeva Parte_2 il ricalcolo IMU dovuta per l'anno 2013 dalla , che non aveva richiesto studio di sorta Pt_1 né particolare impegno, eppure era stato dall'opposto qualificato in domanda come
“contenzioso tributario”; “II) NULLITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO PER SOTTOSCRIZIONE DI , RIEMPITO SUCCESSIVAMENTE CP_2 DALL'OPPOSTO NON SOLTANTO CON LA PROCURA AD LITEM MA CON IMPEGNO AL PAGAMENTO DI PRESTAZIONI MAI RESE A FAVORE DELLA OPPONENTE, CHE MAI HA SOTTOSCRITTO NE' VISTO (PRIMA DI ACCEDERE ALLA DOCUMENTAZIONE VERSATA IN ATTI COL RICORSO ).”, eccependo CP_3 altresì la violazione del Codice deontologico, essendo, inoltre, priva di reale causale la parcella redatta e presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino;
“III) NULLITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO PER INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 633 C.P.C., NON SUSSISTENDO ALCUN CREDITO DELL'OPPOSTO CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE”, contestando l'esistenza della prova del credito e lamentando che il decreto ingiuntivo fosse stato emanato in difetto dei presupposti legali;
“IV
NULLITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO PER INDEBITA ED ERRATA QUANTIFICAZIONE DI PRESTAZIONI GIAMMAI EFFETTUATE”, in linea gradata, lamentando che l'opposto avesse quantificato le sue presunte prestazioni facendo lievitare gli importi per effetto di applicazione di parametri errati, quale la individuazione dello scaglione di valore superiore a quello, a tutto concedere, applicabile, chiedendo quindi la quantificazione secondo tariffa in base alla effettiva attività svolta dall'opposto, consistente in n. 3 pec, valutando la effettiva quantità e qualità dell'opera svolta. L'opponente concludeva “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) In linea preliminare, ci si oppone fin d'ora all'eventuale richiesta ex adverso a formularsi di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta e, comunque, è di agevole valutazione;
2) Nel merito, attesa l'insussistenza del credito azionato, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 2936/2021, emesso dal Tribunale di
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AVELLINO in data 17.09.2021, per i motivi di cui in narrativa;
3) Condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da attribuire al sottoscritto avvocato anticipatario;
con riserva di richiedere tutti i mezzi istruttori che si dovessero rendere necessari a seguito della costituzione di parte opposta, ove insista nel far risalire gli atti all'8.3.2021. 4) In via subordinata, nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito dell'opposto, si chiede al sig. Giudice adito la quantificazione secondo tariffa della effettiva attività svolta dall'opposto, consistente in n. 3 pec, in base alla difficoltà delle stesse, alla quantità e qualità dell'opera svolta, risultato ottenuto”. 5) In via riconvenzionale: “Accertato e dichiarato che la opponente ha subito un danno patrimoniale per aver dovuto ricorrere ad altro avvocato per avviare e portare a termine il giudizio di divorzio di cui agli atti (all. n. 2) e chiede condannarsi l'opposto al risarcimento a favore della opponente nella misura che sarà determinata dal sig. Giudice adito anche in via equitativa. Con rifusione di spese, diritti ed onorari.”.
Si costituiva, a mezzo di apposita Comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/02/2022, l'Avv. , deducendo, in estrema sintesi: di essere creditore di Controparte_1
della somma di euro 3374 oltre accessori, per attività professionale in Parte_1 relazione al giudizio di divorzio da intraprendere (fase di studio ed introduttiva), di euro 3374, oltre accessori, per attività professionale prestata in relazione ad un giudizio possessorio da intraprendere (fase di studio e fase introduttiva), di euro 3308 per attività professionale stragiudiziale svolta in relazione ad un contenzioso tributario;
che, durante lo svolgimento del mandato, reso ancor più impegnativo ed oneroso dall'atteggiamento ansioso ed indeciso della cliente, che cambiava spesso idea sul da farsi, egli riceveva solo un acconto di circa 483,00 euro, oltre ad un diffamatorio esposto al Consiglio di disciplina che veniva archiviato;
che la quantificazione delle somme era di natura contrattuale con riferimento ai parametri di legge. L'opposto eccepiva l'infondatezza della opposizione, essendo il proprio diritto provato per tabulas dalla documentazione esibita incluso le chat, perché il fatto di non aver iscritto a ruolo i ricorsi per esclusiva volontà della mandante non privava del diritto al pagamento per le attività svolte seppur limitate a due delle quattro fasi previste dai parametri forensi.
Il convenuto opposto concludeva “a) In via preliminare di rito, modificare il rito da ordinario in rito speciale ex 702 bis con Tribunale in composizione collegiale;
b) Rigettare l'opposizione e confermare il D.I. opposto, precisando che gli interessi legali da applicare sono quelli ordinari dal 6/6/2019 sino alla data di deposito del ricorso monitorio del 15/7/2021 e da questa data gli interessi dovuti sono quelli ex art. 1284 IV comma sino al saldo il tutto con vittoria di spese.”.
La causa veniva rimessa al Collegio civile, quindi nuovamente trasmessa al Giudice monocratico ed istruita documentalmente. Infine, essa veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così succintamente esposti i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Anzitutto, va ribadito e confermato che la competenza a conoscere del presente giudizio
è del Tribunale in composizione monocratica, essendo stato già stabilito e chiarito in corso di causa che la domanda proposta in monitorio attenesse al pagamento di compensi per prestazioni stragiudiziali civili e stragiudiziali in materia tributaria e che il procedimento sommario di cognizione, disciplinato dagli artt. 3 e 14 d. lgs. n. 150 del 2011, sia pacificamente riferibile alla sola liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali civili, rimanendone, invece, esclusi i procedimenti penali, amministrativi, tributari ed i compensi riferibili all'attività stragiudiziale (v. Ordinanza del 17/11/2022).
Tanto doverosamente chiarito in via preliminare, può ora passarsi all'esame del merito.
La disamina deve prendere le mosse dalla nota premessa metodologica secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia
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dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori, è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che "il creditore, che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento” (v. Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Con particolare riferimento poi al professionista che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, va rammentato come questi abbia l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 20/04/2006; v. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019 “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante tale distribuzione dell'onere probatorio anche in ipotesi di opposizione ex art. 645
c.p.c. proposta da un cliente avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da un architetto, gravando quest'ultimo della prova degli importi liquidati alle varie imprese per le forniture e i lavori eseguiti).”. Va ancora ribadito che, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, le prove dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombono al professionista (cfr. Cass. 19/11/2018
n.29812; Cass.24/02/2016 n. 3652; Cass. 31/10/2013 n. 24568). In punto di diritto, interessa per di più rammentare che, ai sensi del D.M. 55/2014 Capo IV “Disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale” articolo 18, “I compensi liquidati per attività stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare” ed ai sensi del successivo articolo 19 “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ((fino al 50 per cento)), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.”. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che “L'avvocato, in caso di mancato compimento dell'incarico stragiudiziale affidatogli, ha diritto di ricevere il compenso relativo all'attività concretamente svolta, qualora ne venga accertata l'idoneità a conseguire il risultato programmato dalle parti.” (cfr. Cass. civile sez. II, 31/01/2023, n.2788). Dall'applicazione degli innanzi richiamati principi discendono le seguenti considerazioni. Come sopra esposto, l'avv. ha chiesto al Tribunale di ingiungere a Controparte_1
il pagamento dell'importo pari a €9573,00 oltre accessori ed interessi, Parte_1 allegando: di essere creditore della stessa per €3374 oltre accessori, per attività professionale in relazione al giudizio di divorzio da intraprendere (fase di studio ed introduttiva), per €3374 oltre
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accessori per attività professionale prestata in relazione ad un giudizio possessorio da intraprendere (fase di studio e fase introduttiva), per €3308 per attività professionale stragiudiziale svolta in relazione ad un contenzioso tributario;
che la quantificazione delle somme suddette fosse di natura contrattuale, nel mandato essendosi concordata l'applicazione degli onorari medi - valore indeterminabile complessità media;
di avere maturato quindi un credito di 10.056 da cui detrarre l' acconto ricevuto di euro 483 residuando una differenza a debito di euro 9573,00. A supporto dei propri assunti il ricorrente allegava: “copia mandato, atto di compravendita terreno, comunicazione ordine avvocati, deduzioni avverso esposto, deduzioni con allegate ricevute, diffida del 6 Giugno, n. 2 pec a controparte, ispezione ipotecaria, missiva avv. Romei, archiviazione esposto, ricorso divorzio, ricorso 702 bis, scambio corrispondenza con gamma tributi con allegati e visure camerali, sentenza separazione, sollecito pagamento alto calore, tre note spese e tre preventivi, missiva a con n. allegati del 20 Marzo Parte_2 2019, Chat whatsup” (v. Ricorso per decreto ingiuntivo). Occorre, quindi, verificare se possa dirsi che il professionista abbia offerto sufficiente dimostrazione dell'effettivo espletamento delle attività per il pagamento delle quali ha agito. Come effettivamente fatto rilevare da parte opponente, l'attività stragiudiziale evincibile dalla documentazione versata agli atti del presente giudizio risulta costituita da: invio di una pec all'avv. Tomeo, in data 04.02.2019, di richiesta di composizione bonaria della lite, una pec del 26.02.2019, con la quale si avvertiva l'avv. Tomeo che, non avendo riscontrato la prima, avrebbe agito per la consegna del possesso materiale dell'immobile di proprietà della opponente, una pec alla del 20.03.2019, con la quale si richiedeva il ricalcolo Parte_2
IMU anno 2013. Quanto alla redazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta in vero depositato dall'avv. solo un file privo di data certa e CP_1 parimenti è a dirsi con riguardo al ricorso “ex art. 702 bis c.p.c.”, peraltro non corrispondente giudizio possessorio da intraprendere, come rappresentato dal professionista. Inoltre, come già osservato in corso di causa, l'importo ingiunto a titolo di compensi è stato calcolato dal ricorrente utilizzando i parametri dell'attività giudiziale, laddove, di contro, nessun procedimento risulta essere mai stato iscritto a ruolo.
Giova precisare, ancora ai fini della disamina della documentazione in atti, come irrilevanti, ai fini dell'odierno decidere, siano da considerarsi gli ulteriori atti relativi al procedimento svoltosi dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, a seguito dell'esposto presentato dalla . Dagli stralci di conversazioni avvenuti tra le parti tramite utilizzo di Pt_1 applicativo di messaggistica istantanea non è dato poi trarsi spunti decisivi circa le attività professionali effettivamente svolte.
Così ricostruito il compendio documentale, va, d'altro canto, rilevato come sia pacifico, perché ammesso dallo stesso professionista, il ricevimento di un pagamento in acconto, avendo anzi a tal proposito la difesa della opponente dimostrato che il versamento fosse stato Pt_1 non di €483,00 come indicato dall'opposto, ma di €600,00, di cui €300,00 con assegno bancario n.0227720044 incassato il 0403.2019 ed €.300,00 in contanti, come da ricevuta allegata (v. doc. alleg. Atto di citazione).
Alla luce di tutto quanto esposto e considerata l'applicazione dei principi di ripartizione della prova riportati in apertura, deriva che non può dirsi che sia stata offerta dalla parte convenuta/opposta, su cui gravava il relativo onere, congrua e sufficiente dimostrazione, idonea a formare un tranquillizzante convincimento del Tribunale, circa l'esistenza del credito azionato in via monitoria e comunque circa il suo ammontare, parte del quale, in ogni caso, oggetto di dimostrato pagamento da parte dell'opponente (v. ancora anche Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021 per cui “sempre onerato il professionista, in presenza di contestazione della parte assistita, di offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 2701 del 12/02/2004, Rv. 570067). In difetto di tale prova, la richiesta dell'avvocato è
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legittimamente esclusa, pur in presenza di un mandato difensivo riferito ad un determinato giudizio, perché il professionista matura il diritto al compenso non già in astratto, ma con riferimento all'opera da egli effettivamente svolta in esecuzione del mandato ricevuto dal cliente (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 360 del 06/02/1958, Rv. 880647; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 5415 del 05/03/2009, Rv. 607235; e, da ultimo, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29822 del 18/11/2019…”), sicché, in conclusione, l'opposizione proposta da va accolta, Parte_1 con revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1140/2021, emesso dal Tribunale di Avellino, depositato in data 20/09/2021. Quanto alla istanza dell'opponente di cancellazione delle frasi offensive inserite negli scritti della controparte, è opinione giurisprudenziale prevalente che "la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti, contenute negli scritti difensivi, disciplinata dall'art. 89
c.p.c., va esclusa nel caso in cui le espressioni usate non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte o dell'ufficio, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive (Cass. civ. Sez. II, 29-04-2015, n. 8724) essendo" preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti" (Cass. civ. Sez. II, 31-08-2015, n. 17325, rv. 636223).
Nell'ipotesi che ci occupa, le superiori considerazioni induco a ritenere che non sussistano i presupposti per disporre la chiesta cancellazione.
La parte opponente ha proposto, dal canto proprio, domanda Parte_1 riconvenzionale, deducendo di avere subito un “danno patrimoniale” per aver dovuto ricorrere ad altro avvocato per avviare e portare a termine il giudizio di divorzio di cui agli atti, chiedendo condannarsi l'opposto al risarcimento nella misura da determinarsi da parte del Giudice anche in via equitativa.
Tale istanza è evidentemente generica, priva di ogni supporto dimostrativo e comunque infondata. Difatti, la parte attrice/opponente nulla ha allegato a supporto della stessa relativamente agli esborsi sopportati, ma ancor prima deve, in vero, revocarsi in dubbio l'eventualità stessa di potersi discorrere dell'esistenza di un “danno patrimoniale” con riguardo a compensi corrisposti ad un altro difensore, per lo svolgimento in proprio favore di una attività professionale di cui ella ha comunque beneficiato, né risultando esborsi ulteriori, illegittimi o ingiusti, ascrivibili a condotta della controparte. Per completezza, giova pure sottolineare che le riscontrate carenze in punto di allegazione e probatorie giammai avrebbero potuto trovare rimedio attraverso la liquidazione dei danni di tipo equitativo, presupponendo la stessa la previa dimostrazione dei danni verificatisi (cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. I, 14/05/2018, n.11698
“L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 del codice civile, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo
l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o - non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, si da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso.”). Per gli esposti motivi, la domanda riconvenzionale dell'opponente va rigettata. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
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Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 1140/2021, emesso nel procedimento monitorio n.R.G. 2936/2021 dal Tribunale di Avellino, depositato in data 20/09/2021. 2. Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente . Parte_1
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 31 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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