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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 06/06/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 272/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 6 giugno 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 10.12.2024 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 11.12.2024, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 4.6.2025, il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 272/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) in persona del l.r., Parte_1 P.IVA_1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. IERVOLINO MAURO, contro
(C.F. , in persona del l.r., CP_1 P.IVA_2
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 6.6.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il (c.f. ) ha introdotto il presente Parte_2 P.IVA_1
giudizio nei confronti di e di per CP_1 Controparte_2 ottenere l'annullamento, o comunque la sua dichiarazione di nullità, illegittimità o inefficacia, del seguente avviso di addebito
“n.39920210000565954000 asseritamente notificato in data 17/12/2021” lamentandone la invalidità per i plurimi motivi esposti nell'atto introduttivo.
Si è costituito l' , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto nel CP_1 merito, con conferma dell'avviso di addebito impugnato.
Il ricorrente non ha dato prova di aver instaurato il contraddittorio nei confronti di CP_2
di pure indicata nel ricorso introduttivo quale parte Controparte_2 CP_2
resistente.
Alla prima udienza del 7.6.2024 il Giudice allora titolare del procedimento, riscontrata l'intervenuta sottoposizione del ricorrente a liquidazione giudiziale con sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma n. 274/2024 del 7.5.2024, ha dichiarato l'interruzione del giudizio a pagina 2 di 4 norma dell'art. 143 CCII.
Con ricorso depositato il 24.9.2024 , nella sua qualità di “ex liquidatore” Parte_3 del Consorzio ricorrente, dichiarandosi portatore di un interesse a riassumere la causa “a fronte dell'inerzia del Curatore”, ha chiesto la riassunzione del processo.
All'udienza fissata per l'instaurazione del contraddittorio del 29.11.2024 – poi rinviata al
10.12.2024 – è stata fissata l'udienza del 6.6.2024 per la discussione della causa, che si è svolta, senza opposizione delle parti, nelle forme di cui all'art. 127ter cpc.
***
Il giudizio va dichiarato estinto per mancata valida e tempestiva riassunzione nel termine perentorio fissato dalla legge.
A norma dell'art. 143 CCII “
1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.
2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.
3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”.
A norma dell'art. 302 cpc “Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante”.
Il successivo art. 305 prevede che “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue” con la precisazione per cui “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio” (art. 307 co. 4 cpc, che esclude la necessità di eccezione di parte).
L'art. 81 cpc, infine, dispone che “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.
Ebbene, l'istanza di “riassunzione” (rectius, prosecuzione) del processo è stata proposta non dalla parte originaria del processo, ovvero dall'unico soggetto che, a seguito della dichiarazione di fallimento (oggi, liquidazione giudiziale), assume ex lege la capacità di stare in giudizio, cioè il Curatore nominato con la sentenza che ha dichiarato l'apertura pagina 3 di 4 della procedura concorsuale, ma da un terzo, ancorchè costui avesse ricoperto, prima della sottoposizione a liquidazione giudiziale, la carica di liquidatore del ricorrente. Parte_1
, in altri termini, non ha né aveva titolo o legittimazione alcuna per Parte_3
stimolare la prosecuzione del processo interrotto, non essendo succeduto nella distinta posizione giuridica (personale e processuale) della parte originaria del processo, né essendo prevista dalla legge la facoltà per lui di far valere in nome proprio un diritto altrui, ossia del Consorzio oggi sottoposto a liquidazione giudiziale.
È erroneo il richiamo, da parte sua nelle note di udienza, al disposto dell'art. 18 l.fall., che legittima(va) alla proposizione del reclamo contro la dichiarazione di fallimento tanto il debitore quanto “qualunque interessato”, per l'evidente ragione per cui non si verte nel caso di specie in materia di reclamo contro la senza dichiarativa di fallimento, e perché difetta una diversa norma che legittimi “qualunque interessato” alla riassunzione del processo, celebrato inter alios, dichiarato interrotto.
La riassunzione (prosecuzione) da lui compulsata non ha pertanto effetto alcuno, né può valere ad impedire la dichiarazione di estinzione del processo, che va rilevata d'ufficio dando atto che nel termine di tre mesi fissato dalla legge, decorrente dalla dichiarazione di interruzione avvenuta in data 7.6.2024, alcuna valida riassunzione del processo interrotto è sopravvenuta.
Il rilievo officioso dell'estinzione giustifica la compensazione delle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente decidendo:
- dichiara estinto il processo;
- compensa le spese.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Rovigo, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 4 di 4
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 272/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 6 giugno 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 10.12.2024 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 11.12.2024, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 4.6.2025, il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 272/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) in persona del l.r., Parte_1 P.IVA_1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. IERVOLINO MAURO, contro
(C.F. , in persona del l.r., CP_1 P.IVA_2
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 6.6.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il (c.f. ) ha introdotto il presente Parte_2 P.IVA_1
giudizio nei confronti di e di per CP_1 Controparte_2 ottenere l'annullamento, o comunque la sua dichiarazione di nullità, illegittimità o inefficacia, del seguente avviso di addebito
“n.39920210000565954000 asseritamente notificato in data 17/12/2021” lamentandone la invalidità per i plurimi motivi esposti nell'atto introduttivo.
Si è costituito l' , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto nel CP_1 merito, con conferma dell'avviso di addebito impugnato.
Il ricorrente non ha dato prova di aver instaurato il contraddittorio nei confronti di CP_2
di pure indicata nel ricorso introduttivo quale parte Controparte_2 CP_2
resistente.
Alla prima udienza del 7.6.2024 il Giudice allora titolare del procedimento, riscontrata l'intervenuta sottoposizione del ricorrente a liquidazione giudiziale con sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma n. 274/2024 del 7.5.2024, ha dichiarato l'interruzione del giudizio a pagina 2 di 4 norma dell'art. 143 CCII.
Con ricorso depositato il 24.9.2024 , nella sua qualità di “ex liquidatore” Parte_3 del Consorzio ricorrente, dichiarandosi portatore di un interesse a riassumere la causa “a fronte dell'inerzia del Curatore”, ha chiesto la riassunzione del processo.
All'udienza fissata per l'instaurazione del contraddittorio del 29.11.2024 – poi rinviata al
10.12.2024 – è stata fissata l'udienza del 6.6.2024 per la discussione della causa, che si è svolta, senza opposizione delle parti, nelle forme di cui all'art. 127ter cpc.
***
Il giudizio va dichiarato estinto per mancata valida e tempestiva riassunzione nel termine perentorio fissato dalla legge.
A norma dell'art. 143 CCII “
1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.
2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.
3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”.
A norma dell'art. 302 cpc “Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante”.
Il successivo art. 305 prevede che “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue” con la precisazione per cui “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio” (art. 307 co. 4 cpc, che esclude la necessità di eccezione di parte).
L'art. 81 cpc, infine, dispone che “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.
Ebbene, l'istanza di “riassunzione” (rectius, prosecuzione) del processo è stata proposta non dalla parte originaria del processo, ovvero dall'unico soggetto che, a seguito della dichiarazione di fallimento (oggi, liquidazione giudiziale), assume ex lege la capacità di stare in giudizio, cioè il Curatore nominato con la sentenza che ha dichiarato l'apertura pagina 3 di 4 della procedura concorsuale, ma da un terzo, ancorchè costui avesse ricoperto, prima della sottoposizione a liquidazione giudiziale, la carica di liquidatore del ricorrente. Parte_1
, in altri termini, non ha né aveva titolo o legittimazione alcuna per Parte_3
stimolare la prosecuzione del processo interrotto, non essendo succeduto nella distinta posizione giuridica (personale e processuale) della parte originaria del processo, né essendo prevista dalla legge la facoltà per lui di far valere in nome proprio un diritto altrui, ossia del Consorzio oggi sottoposto a liquidazione giudiziale.
È erroneo il richiamo, da parte sua nelle note di udienza, al disposto dell'art. 18 l.fall., che legittima(va) alla proposizione del reclamo contro la dichiarazione di fallimento tanto il debitore quanto “qualunque interessato”, per l'evidente ragione per cui non si verte nel caso di specie in materia di reclamo contro la senza dichiarativa di fallimento, e perché difetta una diversa norma che legittimi “qualunque interessato” alla riassunzione del processo, celebrato inter alios, dichiarato interrotto.
La riassunzione (prosecuzione) da lui compulsata non ha pertanto effetto alcuno, né può valere ad impedire la dichiarazione di estinzione del processo, che va rilevata d'ufficio dando atto che nel termine di tre mesi fissato dalla legge, decorrente dalla dichiarazione di interruzione avvenuta in data 7.6.2024, alcuna valida riassunzione del processo interrotto è sopravvenuta.
Il rilievo officioso dell'estinzione giustifica la compensazione delle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente decidendo:
- dichiara estinto il processo;
- compensa le spese.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Rovigo, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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