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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3209/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 6 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il giudice, dott.ssa Michela Grillo, richiamato il provvedimento di sostituzione;
lette le note scritte versate in atti;
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando pubblica lettura dell'allegata sentenza.
Manda alla cancelleria le comunicazioni.
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
pagina1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3209 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 06 Febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cf. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Messore, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cassino (FR), Piazza San Giovanni n. 47, come da procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] [...], cf. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto per l'evento CP_1
indicato, la condanna del predetto al risarcimento in suo favore dei danni tutti subiti, quantificati in euro 62.677,00 o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A tal fine, l'attore deduceva che: - l'attore unitamente al Sig. aveva Persona_1
concordato per il giorno 26.12.2007 alle ore 15,50 un incontro con il Sig. presso il CP_1 laghetto sito in Piedimonte San Germano (FR) alla località “Piumarola” al fine di addivenire ad un chiarimento in ordine a questioni personali;
- i Sig.ri e si recavano presso Parte_1 Per_1
pagina2 di 10 il luogo convenuto e dopo aver atteso invano l'arrivo del , alle ore 16.00 decidevano di CP_1
andare via;
- dopo essere ripartiti a bordo della propria autovettura si accorgevano della presenza di un'autovettura condotta dal e con a bordo il padre e il fratello di quest'ultimo, il CP_1
quale azionava i lampeggianti e segnalava di fermarsi;
- l'attore accostava l'autovettura e, poiché il rimaneva fermo all'interno della propria auto ad una distanza di circa 10-15 metri, CP_1 scendeva dall'autovettura unitamente al - il era sceso a sua volta Per_1 CP_1 dall'autovettura ed estraeva una pistola marca beretta mod. 92FS ed aveva esploso un colpo nella direzione del Sig. e del Sig. - il proiettile dopo aver attinto la gamba Parte_1 Per_1
destra del , impattava a terra e si frammentava in diversi pezzi per poi conficcarsi nella Per_1
gamba sinistra di che si trovava alle spalle;
- l'attore in conseguenza delle lesioni Parte_1
riportate cadeva a terra;
- il Sig. per le lesioni riportate veniva trasportato presso Parte_1
l'Ospedale Santa Scolastica di Cassino ove gli veniva diagnosticata “ferita da arma da fuoco III superiore della coscia sinistra” e prognosi di giorni 25; - data la particolare posizione in cui versava il frammento di proiettile nella coscia, gli operatori sanitari ritenevano opportuno non estrarlo, essendovi il rischio di esporre a pericolo di vita il ferito;
- l'attore veniva successivamente sottoposto ad un primo tentativo di rimozione chirurgica del proiettile ma l'intervento risultava inefficace e pertanto si trovava costretto a fare ricorso a continue cure mediche, risultando guarito con postumi invalidanti permanenti al 15%; - per i fatti sopra esposti veniva aperto presso la
Procura della repubblica di Cassino procedimento penale iscritto sub n. 4409/2007 R.G.N.R. a carico del Sig. per il “reato p. e p. dagli artt. 82, 56, 575 c.p., perché, esplodendo CP_1
un colpo dalla pistola semiautomatica marca Beretta mod. 92 FS cal. 9 parabellum matricola
Z49108Z all'indirizzo di attingeva costui appena sotto l'inguine sulla coscia Persona_1
destra e, con lo stesso proiettile, che sopraggiungeva poco dietro al Parte_1 [...]
così facendo compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del Per_1
e dello attinto in prossimità dell'arteria femorale in posizione talmente Per_1 Parte_1
delicata che il proiettile non veniva rimosso per non compromettere la vita del paziente, evento morte che per la modalità dell'arma e per la condotta (colpo esploso ad altezza uomo) si era certamente prospettato e comunque causando ad entrambi lesioni giudicate guaribili in almeno 25 giorni, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà”; - nell'ambito del suindicato procedimento penale, svoltosi secondo il rito dell'abbreviato condizionato, si costituiva parte civile l'odierno attore;
- il procedimento penale si definiva con sentenza n. 62/2014 depositata in data 26 aprile 2014 con la quale il Tribunale di Cassino, sezione Penale, nella persona del
Giudice Dott.ssa Donatella Perna, così disponeva: “Visti gli artt. 438, 442, 533 e 535 c.p.p., dichiara colpevole del reato di cui agli artt. 83 co. 2, 582, 585 co. 2 n. 1 c.p. così CP_1
pagina3 di 10 qualificata l'imputazione di tentato omicidio ascrittagli all'udienza del 24.01.2012, e concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante e con la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali… Condanna altresì l'imputato al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese processuali in favore delle stesse”; - avverso la citata sentenza proponeva appello dinanzi la CP_1
Corte di Appello di Roma e il relativo procedimento veniva iscritto sub. n. 12284/2014 R.G. ed assegnato alla prima sezione penale;
- il giudizio di appello si definiva con sentenza di rigetto;
- il proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della corte di Appello di Roma che CP_1
veniva dichiarato inammissibile con ordinanza 22574 del 08.11.2017; - è interesse dell'attore ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e morali e comunque nessuno escluso, meglio precisati nel prosieguo, subiti in conseguenza dell'evento sopra descritto.
Il Sig. , a cui era pervenuta regolare notifica, non si costituiva in giudizio e veniva CP_1 dichiarato contumace all'udienza del 31.3.2022.
La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU medico legale.
All'esito dell'istruttoria la causa perveniva all'odierna udienza di discussione, celebrata mediante trattazione scritta, previo deposito di note conclusive.
Tanto premesso, la domanda deve essere accolta.
Come noto l'art. 651 c.p.p. prevede che “
1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale…”. L'art. 185 prevede poi che “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. Tale norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 2043 c.c. – secondo cui qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno – e con l'art. 2059 c.c. – che circoscrive il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge.
Il Sig. ha prodotto in atti le sentenze del Tribunale di Cassino, della Corte di Parte_1
appello di Roma e della Corte di Cassazione in ordine ai fatti oggetto del presente giudizio.
In particolare si rileva che per i fatti sopra esposti veniva aperto presso la Procura della repubblica di Cassino procedimento penale iscritto sub n. 4409/2007 R.G.N.R. a carico del Sig.
per il “reato p. e p. dagli artt. 82, 56, 575 c.p., perché, esplodendo un colpo dalla CP_1
pagina4 di 10 pistola semiautomatica marca Beretta mod. 92 FS cal. 9 parabellum matricola Z49108Z all'indirizzo di , attingeva costui appena sotto l'inguine sulla coscia destra e, con Persona_1
lo stesso proiettile, che sopraggiungeva poco dietro al così Parte_1 Per_1
facendo compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del e Per_1 dello attinto in prossimità dell'arteria femorale in posizione talmente delicata che il Parte_1
proiettile non veniva rimosso per non compromettere la vita del paziente, evento morte che per la modalità dell'arma e per la condotta (colpo esploso ad altezza uomo) si era certamente prospettato
e comunque causando ad entrambi lesioni giudicate guaribili in almeno 25 giorni, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà”.
Il procedimento penale si definiva con sentenza n. 62/2014 depositata in data 26 aprile 2014 con la quale il GUP del Tribunale di Cassino così disponeva: “Visti gli artt. 438, 442, 533 e 535
c.p.p., dichiara colpevole del reato di cui agli artt. 83 co. 2, 582, 585 co. 2 n. 1 c.p. CP_1 così qualificata l'imputazione di tentato omicidio ascrittagli all'udienza del 24.01.2012, e concesse allo stesso le circostanza attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante e con la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali… Condanna altresì l'imputato al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese processuali in favore delle stesse” (doc. 3 fascicolo di parte attrice).
Avverso la citata sentenza proponeva appello dinanzi la Corte di Appello di CP_1
Roma e il relativo procedimento veniva iscritto al n. 12284/2014 R.G. ed assegnato alla prima sezione penale;
il giudizio di appello si definiva con sentenza di rigetto (doc. 4 fascicolo di parte attrice). Il proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di CP_1
Roma che veniva dichiarato inammissibile con ordinanza 22574 del 08.11.2017 (doc. 5 fascicolo di parte attrice).
E' stata quindi accertata con efficacia di giudicato in questa sede la responsabilità penale di per i reati ascrittigli, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento dei CP_1 danni subiti all'attore, che in questa sede devono essere quantificati.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al pagina5 di 10 "quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum" (Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n.
4318; Cass. 8477/2020).
E'. consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla
"declaratoria ius" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di causalità tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. ord. n. 8477/2020; Cass. n.
4318/2019; Cass. n. 56601/2018).
Da quanto esposto consegue che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell' "an" della responsabilità civile, potendo invece tale giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dal danneggiato (v. Cass. 9 marzo 2018, n. 5660, parte motiva).
Pertanto, in caso di condanna generica al risarcimento del danno, come avvenuto nel caso di specie, è necessario in sede civile accertare il nesso causale tra l'evento ed il danno conseguenza e il quantum del danno, stante l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale.
Peraltro, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei così detti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto-reato", il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è da intendersi al danno evento avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 c.c.).
pagina6 di 10 In relazione all'accertamento del danno conseguenza, all'esito del giudicato penale, resta quindi ferma la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno (Cass. n. 5660 del 9.3.2018; Cass. n. 4318 del 14.2.2019).
Dunque, il danneggiato dal reato che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato.
Nel caso di specie, parte attrice ha fornito prova sia dei danni subiti sia del nesso di causalità con il reato commesso dall'odierno convenuto.
In particolare, l'attore fornisce adeguata prova delle lesioni fisiche riportate, attraverso la produzione dei certificati di pronto soccorso, nonché della certificazione medica successiva.
Nella CTU il dott. sulla base dell'esame clinico e della Persona_2
documentazione in atti, attraverso un metodo di indagine serio e razionale, procedendo in conformità alle direttive impartite con i quesiti, ha confermato la compatibilità delle lesioni riportate
(FERITA DA ARMA DA FUOCO AL III SUPERIORE DELLA COSCIA SINISTRA CON
RITENZIONE DI CORPO ESTRANEO (FRAMMENTO DI PROIETTILE) con la descrizione del reato ascritto al Sig. . Il CTU ha complessivamente determinato un danno biologico CP_1
permanente pari al 4% (quattro per cento) in relazione a parametro di danno biologico senza alcuna incidenza sulla specifica capacità lavorativa del periziando nè sulla vita di relazione, riconoscendo la durata della malattia sotto il profilo I.T.T. pari a gg. 20 (venti), I.T.P. (50%) pari a gg 20 (venti) e sotto il profilo I.T.P. (25%) è pari a ulteriori gg 20 (venti) in relazione a limitazione delle attività quotidiane. Tali conclusioni del consulente risultano pienamente condivisibili, sulla base della dinamica del fatto così come ricostruita all'esito dell'istruttoria espletata.
Orbene, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, occorre fare riferimento alle tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano, in valori attuali, che sono state redatte a seguito della nota sentenza di Cass. SSUU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla Suprema Corte le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. 12408/2011, 14402/2011), e quindi secondo i criteri della liquidazione unitaria e personalizzata del danno non patrimoniale, comprensiva di quanto dovuto anche per le sofferenze e patimenti già in precedenza liquidati dalla giurisprudenza a titolo di danno morale e danno esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica) e che pertanto non vanno ulteriormente liquidati.
pagina7 di 10 In applicazione delle predette tabelle, aggiornate al 2024, considerata la percentuale di invalidità permanente del 4% e riscontrato che parte danneggiata al momento del fatto aveva una età di 21 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulta pari ad €
5956,00 (personalizzabile fino al 50%), oltre ad € 1489,00 per incremento per sofferenza soggettiva.
Per quanto attiene ai danni non patrimoniali diversi, occorre richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio: il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale;
ed il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso. Ciò anche alla luce di quanto argomentato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che evidenzia che “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost..
Con riferimento all'incremento per sofferenza soggettiva, va precisato che non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute (Cass.
pagina8 di 10 n. 23469 del 28/09/2018 e già Cass 7513/2018 e Cass. n. 901/2018). Ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma
17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
Pertanto, nella specie, applicando i principi ora esposti, compete al danneggiato anche l'incremento del risarcimento per la sofferenza soggettiva subita, nella misura di ulteriori € 1489,00, in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni in considerazione del dolore fisico causato dalle lesioni, della necessità di sottoporsi a terapie e a visite specialistiche.
Con riferimento all'ulteriore personalizzazione, tenuto conto che “in tema di personalizzazione del danno non patrimoniale, spetta al danneggiato provare le specifiche e peculiari circostanze che differenziano il danno e giustificano una liquidazione superiore” (Cassazione ordinanza 15084/2019), nel caso in decisione non sono state provate circostanze tali da giustificare un ulteriore aumento del ristoro dovuto come confermato dall'accertamento medico-legale.
Ciò posto, poiché è accertata una durata della invalidità temporanea assoluta per 20 giorni e parziale al 50% di giorni 20 e ancora parziale al 25% di giorni 20 (calcolando il punto base di €
115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, ritenuto congruo in relazione alle peculiarità del caso concreto), tale danno è quantificato, rispettivamente, in € 2.300,00 (115,00x20=2.300), in €
1.150,00 (115,00:2=57,5; 20x57,50=1.150,00), in € 575,00 (115,00:4= 28,75; 20x28,75=575,00). In merito ai danni patrimoniali subiti, non risultano agli atti spese mediche.
La somma complessiva dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale è, pertanto, pari a: € 7.445,00 per danno non patrimoniale;
€ 2.300,00 per invalidità temporanea assoluta;
€ 1.150,00 per invalidità temporanea parziale al 50%; € 575,00 per invalidità temporanea parziale al 25%, e così complessivamente € 11.470,00.
Il convenuto deve dunque essere condannato al pagamento in favore dell'attore della predetta somma. Trattandosi di obbligazione di valore, devono poi essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulla somma spettante, di anno in anno rivalutata
(cfr. Cass. Sez. Un. 1712/95), al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma. Tali interessi devono pertanto calcolarsi sulla somma complessiva, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, devalutata alla data pagina9 di 10 del fatto (26.12.2007) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Sull'importo complessivo come sopra determinato, spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dello Stato (ex art. 133
D.P.R. n. 115/2002, stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato), secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 55/2014, con riferimento al criterio del decisum (Cfr. Cass., Sez.
Un., 19014/2007). Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accerta la responsabilità esclusiva del convenuto per i fatti di causa e per l'effetto condanna il Sig. al pagamento in favore dell'attore della somma pari ad € CP_1
11.470,00 oltre interessi legali, da calcolarsi sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro (26/12/2007) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
2) condanna il Sig. alla rifusione in favore dello Stato delle spese di lite, CP_1 che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a.
e c.p.a. come per legge;
3) pone le spese di CTU medico-legale definitivamente a carico di . CP_1
Così deciso in Cassino il 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 6 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il giudice, dott.ssa Michela Grillo, richiamato il provvedimento di sostituzione;
lette le note scritte versate in atti;
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando pubblica lettura dell'allegata sentenza.
Manda alla cancelleria le comunicazioni.
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
pagina1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3209 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 06 Febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cf. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Messore, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cassino (FR), Piazza San Giovanni n. 47, come da procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] [...], cf. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto per l'evento CP_1
indicato, la condanna del predetto al risarcimento in suo favore dei danni tutti subiti, quantificati in euro 62.677,00 o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A tal fine, l'attore deduceva che: - l'attore unitamente al Sig. aveva Persona_1
concordato per il giorno 26.12.2007 alle ore 15,50 un incontro con il Sig. presso il CP_1 laghetto sito in Piedimonte San Germano (FR) alla località “Piumarola” al fine di addivenire ad un chiarimento in ordine a questioni personali;
- i Sig.ri e si recavano presso Parte_1 Per_1
pagina2 di 10 il luogo convenuto e dopo aver atteso invano l'arrivo del , alle ore 16.00 decidevano di CP_1
andare via;
- dopo essere ripartiti a bordo della propria autovettura si accorgevano della presenza di un'autovettura condotta dal e con a bordo il padre e il fratello di quest'ultimo, il CP_1
quale azionava i lampeggianti e segnalava di fermarsi;
- l'attore accostava l'autovettura e, poiché il rimaneva fermo all'interno della propria auto ad una distanza di circa 10-15 metri, CP_1 scendeva dall'autovettura unitamente al - il era sceso a sua volta Per_1 CP_1 dall'autovettura ed estraeva una pistola marca beretta mod. 92FS ed aveva esploso un colpo nella direzione del Sig. e del Sig. - il proiettile dopo aver attinto la gamba Parte_1 Per_1
destra del , impattava a terra e si frammentava in diversi pezzi per poi conficcarsi nella Per_1
gamba sinistra di che si trovava alle spalle;
- l'attore in conseguenza delle lesioni Parte_1
riportate cadeva a terra;
- il Sig. per le lesioni riportate veniva trasportato presso Parte_1
l'Ospedale Santa Scolastica di Cassino ove gli veniva diagnosticata “ferita da arma da fuoco III superiore della coscia sinistra” e prognosi di giorni 25; - data la particolare posizione in cui versava il frammento di proiettile nella coscia, gli operatori sanitari ritenevano opportuno non estrarlo, essendovi il rischio di esporre a pericolo di vita il ferito;
- l'attore veniva successivamente sottoposto ad un primo tentativo di rimozione chirurgica del proiettile ma l'intervento risultava inefficace e pertanto si trovava costretto a fare ricorso a continue cure mediche, risultando guarito con postumi invalidanti permanenti al 15%; - per i fatti sopra esposti veniva aperto presso la
Procura della repubblica di Cassino procedimento penale iscritto sub n. 4409/2007 R.G.N.R. a carico del Sig. per il “reato p. e p. dagli artt. 82, 56, 575 c.p., perché, esplodendo CP_1
un colpo dalla pistola semiautomatica marca Beretta mod. 92 FS cal. 9 parabellum matricola
Z49108Z all'indirizzo di attingeva costui appena sotto l'inguine sulla coscia Persona_1
destra e, con lo stesso proiettile, che sopraggiungeva poco dietro al Parte_1 [...]
così facendo compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del Per_1
e dello attinto in prossimità dell'arteria femorale in posizione talmente Per_1 Parte_1
delicata che il proiettile non veniva rimosso per non compromettere la vita del paziente, evento morte che per la modalità dell'arma e per la condotta (colpo esploso ad altezza uomo) si era certamente prospettato e comunque causando ad entrambi lesioni giudicate guaribili in almeno 25 giorni, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà”; - nell'ambito del suindicato procedimento penale, svoltosi secondo il rito dell'abbreviato condizionato, si costituiva parte civile l'odierno attore;
- il procedimento penale si definiva con sentenza n. 62/2014 depositata in data 26 aprile 2014 con la quale il Tribunale di Cassino, sezione Penale, nella persona del
Giudice Dott.ssa Donatella Perna, così disponeva: “Visti gli artt. 438, 442, 533 e 535 c.p.p., dichiara colpevole del reato di cui agli artt. 83 co. 2, 582, 585 co. 2 n. 1 c.p. così CP_1
pagina3 di 10 qualificata l'imputazione di tentato omicidio ascrittagli all'udienza del 24.01.2012, e concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante e con la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali… Condanna altresì l'imputato al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese processuali in favore delle stesse”; - avverso la citata sentenza proponeva appello dinanzi la CP_1
Corte di Appello di Roma e il relativo procedimento veniva iscritto sub. n. 12284/2014 R.G. ed assegnato alla prima sezione penale;
- il giudizio di appello si definiva con sentenza di rigetto;
- il proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della corte di Appello di Roma che CP_1
veniva dichiarato inammissibile con ordinanza 22574 del 08.11.2017; - è interesse dell'attore ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e morali e comunque nessuno escluso, meglio precisati nel prosieguo, subiti in conseguenza dell'evento sopra descritto.
Il Sig. , a cui era pervenuta regolare notifica, non si costituiva in giudizio e veniva CP_1 dichiarato contumace all'udienza del 31.3.2022.
La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU medico legale.
All'esito dell'istruttoria la causa perveniva all'odierna udienza di discussione, celebrata mediante trattazione scritta, previo deposito di note conclusive.
Tanto premesso, la domanda deve essere accolta.
Come noto l'art. 651 c.p.p. prevede che “
1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale…”. L'art. 185 prevede poi che “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. Tale norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 2043 c.c. – secondo cui qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno – e con l'art. 2059 c.c. – che circoscrive il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge.
Il Sig. ha prodotto in atti le sentenze del Tribunale di Cassino, della Corte di Parte_1
appello di Roma e della Corte di Cassazione in ordine ai fatti oggetto del presente giudizio.
In particolare si rileva che per i fatti sopra esposti veniva aperto presso la Procura della repubblica di Cassino procedimento penale iscritto sub n. 4409/2007 R.G.N.R. a carico del Sig.
per il “reato p. e p. dagli artt. 82, 56, 575 c.p., perché, esplodendo un colpo dalla CP_1
pagina4 di 10 pistola semiautomatica marca Beretta mod. 92 FS cal. 9 parabellum matricola Z49108Z all'indirizzo di , attingeva costui appena sotto l'inguine sulla coscia destra e, con Persona_1
lo stesso proiettile, che sopraggiungeva poco dietro al così Parte_1 Per_1
facendo compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del e Per_1 dello attinto in prossimità dell'arteria femorale in posizione talmente delicata che il Parte_1
proiettile non veniva rimosso per non compromettere la vita del paziente, evento morte che per la modalità dell'arma e per la condotta (colpo esploso ad altezza uomo) si era certamente prospettato
e comunque causando ad entrambi lesioni giudicate guaribili in almeno 25 giorni, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà”.
Il procedimento penale si definiva con sentenza n. 62/2014 depositata in data 26 aprile 2014 con la quale il GUP del Tribunale di Cassino così disponeva: “Visti gli artt. 438, 442, 533 e 535
c.p.p., dichiara colpevole del reato di cui agli artt. 83 co. 2, 582, 585 co. 2 n. 1 c.p. CP_1 così qualificata l'imputazione di tentato omicidio ascrittagli all'udienza del 24.01.2012, e concesse allo stesso le circostanza attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante e con la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali… Condanna altresì l'imputato al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese processuali in favore delle stesse” (doc. 3 fascicolo di parte attrice).
Avverso la citata sentenza proponeva appello dinanzi la Corte di Appello di CP_1
Roma e il relativo procedimento veniva iscritto al n. 12284/2014 R.G. ed assegnato alla prima sezione penale;
il giudizio di appello si definiva con sentenza di rigetto (doc. 4 fascicolo di parte attrice). Il proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di CP_1
Roma che veniva dichiarato inammissibile con ordinanza 22574 del 08.11.2017 (doc. 5 fascicolo di parte attrice).
E' stata quindi accertata con efficacia di giudicato in questa sede la responsabilità penale di per i reati ascrittigli, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento dei CP_1 danni subiti all'attore, che in questa sede devono essere quantificati.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al pagina5 di 10 "quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum" (Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n.
4318; Cass. 8477/2020).
E'. consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla
"declaratoria ius" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di causalità tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. ord. n. 8477/2020; Cass. n.
4318/2019; Cass. n. 56601/2018).
Da quanto esposto consegue che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell' "an" della responsabilità civile, potendo invece tale giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dal danneggiato (v. Cass. 9 marzo 2018, n. 5660, parte motiva).
Pertanto, in caso di condanna generica al risarcimento del danno, come avvenuto nel caso di specie, è necessario in sede civile accertare il nesso causale tra l'evento ed il danno conseguenza e il quantum del danno, stante l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale.
Peraltro, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei così detti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto-reato", il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è da intendersi al danno evento avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 c.c.).
pagina6 di 10 In relazione all'accertamento del danno conseguenza, all'esito del giudicato penale, resta quindi ferma la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno (Cass. n. 5660 del 9.3.2018; Cass. n. 4318 del 14.2.2019).
Dunque, il danneggiato dal reato che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato.
Nel caso di specie, parte attrice ha fornito prova sia dei danni subiti sia del nesso di causalità con il reato commesso dall'odierno convenuto.
In particolare, l'attore fornisce adeguata prova delle lesioni fisiche riportate, attraverso la produzione dei certificati di pronto soccorso, nonché della certificazione medica successiva.
Nella CTU il dott. sulla base dell'esame clinico e della Persona_2
documentazione in atti, attraverso un metodo di indagine serio e razionale, procedendo in conformità alle direttive impartite con i quesiti, ha confermato la compatibilità delle lesioni riportate
(FERITA DA ARMA DA FUOCO AL III SUPERIORE DELLA COSCIA SINISTRA CON
RITENZIONE DI CORPO ESTRANEO (FRAMMENTO DI PROIETTILE) con la descrizione del reato ascritto al Sig. . Il CTU ha complessivamente determinato un danno biologico CP_1
permanente pari al 4% (quattro per cento) in relazione a parametro di danno biologico senza alcuna incidenza sulla specifica capacità lavorativa del periziando nè sulla vita di relazione, riconoscendo la durata della malattia sotto il profilo I.T.T. pari a gg. 20 (venti), I.T.P. (50%) pari a gg 20 (venti) e sotto il profilo I.T.P. (25%) è pari a ulteriori gg 20 (venti) in relazione a limitazione delle attività quotidiane. Tali conclusioni del consulente risultano pienamente condivisibili, sulla base della dinamica del fatto così come ricostruita all'esito dell'istruttoria espletata.
Orbene, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, occorre fare riferimento alle tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano, in valori attuali, che sono state redatte a seguito della nota sentenza di Cass. SSUU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla Suprema Corte le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. 12408/2011, 14402/2011), e quindi secondo i criteri della liquidazione unitaria e personalizzata del danno non patrimoniale, comprensiva di quanto dovuto anche per le sofferenze e patimenti già in precedenza liquidati dalla giurisprudenza a titolo di danno morale e danno esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica) e che pertanto non vanno ulteriormente liquidati.
pagina7 di 10 In applicazione delle predette tabelle, aggiornate al 2024, considerata la percentuale di invalidità permanente del 4% e riscontrato che parte danneggiata al momento del fatto aveva una età di 21 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulta pari ad €
5956,00 (personalizzabile fino al 50%), oltre ad € 1489,00 per incremento per sofferenza soggettiva.
Per quanto attiene ai danni non patrimoniali diversi, occorre richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio: il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale;
ed il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso. Ciò anche alla luce di quanto argomentato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che evidenzia che “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost..
Con riferimento all'incremento per sofferenza soggettiva, va precisato che non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute (Cass.
pagina8 di 10 n. 23469 del 28/09/2018 e già Cass 7513/2018 e Cass. n. 901/2018). Ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma
17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
Pertanto, nella specie, applicando i principi ora esposti, compete al danneggiato anche l'incremento del risarcimento per la sofferenza soggettiva subita, nella misura di ulteriori € 1489,00, in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni in considerazione del dolore fisico causato dalle lesioni, della necessità di sottoporsi a terapie e a visite specialistiche.
Con riferimento all'ulteriore personalizzazione, tenuto conto che “in tema di personalizzazione del danno non patrimoniale, spetta al danneggiato provare le specifiche e peculiari circostanze che differenziano il danno e giustificano una liquidazione superiore” (Cassazione ordinanza 15084/2019), nel caso in decisione non sono state provate circostanze tali da giustificare un ulteriore aumento del ristoro dovuto come confermato dall'accertamento medico-legale.
Ciò posto, poiché è accertata una durata della invalidità temporanea assoluta per 20 giorni e parziale al 50% di giorni 20 e ancora parziale al 25% di giorni 20 (calcolando il punto base di €
115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, ritenuto congruo in relazione alle peculiarità del caso concreto), tale danno è quantificato, rispettivamente, in € 2.300,00 (115,00x20=2.300), in €
1.150,00 (115,00:2=57,5; 20x57,50=1.150,00), in € 575,00 (115,00:4= 28,75; 20x28,75=575,00). In merito ai danni patrimoniali subiti, non risultano agli atti spese mediche.
La somma complessiva dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale è, pertanto, pari a: € 7.445,00 per danno non patrimoniale;
€ 2.300,00 per invalidità temporanea assoluta;
€ 1.150,00 per invalidità temporanea parziale al 50%; € 575,00 per invalidità temporanea parziale al 25%, e così complessivamente € 11.470,00.
Il convenuto deve dunque essere condannato al pagamento in favore dell'attore della predetta somma. Trattandosi di obbligazione di valore, devono poi essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulla somma spettante, di anno in anno rivalutata
(cfr. Cass. Sez. Un. 1712/95), al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma. Tali interessi devono pertanto calcolarsi sulla somma complessiva, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, devalutata alla data pagina9 di 10 del fatto (26.12.2007) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Sull'importo complessivo come sopra determinato, spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dello Stato (ex art. 133
D.P.R. n. 115/2002, stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato), secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 55/2014, con riferimento al criterio del decisum (Cfr. Cass., Sez.
Un., 19014/2007). Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accerta la responsabilità esclusiva del convenuto per i fatti di causa e per l'effetto condanna il Sig. al pagamento in favore dell'attore della somma pari ad € CP_1
11.470,00 oltre interessi legali, da calcolarsi sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro (26/12/2007) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
2) condanna il Sig. alla rifusione in favore dello Stato delle spese di lite, CP_1 che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a.
e c.p.a. come per legge;
3) pone le spese di CTU medico-legale definitivamente a carico di . CP_1
Così deciso in Cassino il 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
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