Decreto cautelare 16 ottobre 2025
Sentenza breve 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 25/11/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01442/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01419/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2025, proposto da
SS AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Zauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini Forli' Cesena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento di sospensione n. 36 del 05/02/2025 (rectius 10/09/2025 trattando di error calami dell’Ispettorato del lavoro), adottato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini-Forlì-Cesena, sede di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, notificato via PEC in data 10/9/2025, attraverso cui fu disposta la sospensione dell'attività dell'impresa "Fattoria Ca' Rossa di AS SS" presso l'unità produttiva sita in Bertinoro (FC), Via Cellaimo n. 735;
- del verbale di accertamento della Guardia di Finanza - Gruppo di Forlì, prot. n. 0286670/2025 del 30/08/2025, nella parte in cui assume di aver accertato la presenza di due lavoratori irregolari presso l'azienda ricorrente;
- della decisione n. 28/2025 del 6 ottobre 2025 della Direzione Interregionale del Lavoro del Nord che ha respinto/disatteso il ricorso amministrativo proposto dal ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto perché allo stato non comunicata, ivi compresi eventuali provvedimenti di prescrizione e contestazione adottati ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 758/1994.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini Forli' Cesena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il dott. UG Di EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, titolare dell'impresa individuale agricola denominata "FATTORIA CA' ROSSA DI TT SS ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati attraverso cui fu disposta la sospensione dell'attività dell'impresa "Fattoria Ca' Rossa di AS SS" presso l'unità produttiva sita in Bertinoro (FC), Via Cellaimo n. 735, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, a seguito dell’accertamento della guardia di finanza del 30 agosto 2025, che avrebbe rilevato la presenza in loco di due lavoratori, senza la preventiva comunicazione dell’instaurazione di un rapporto di lavoro ed in assenza delle condizioni richieste per il lavoro autonomo ed occasionale.
Parte ricorrente sottolinea, invece, l’impossibilità oggettiva per i soggetti interessati di svolgere attività lavorativa subordinata presso l’azienda, essendo già dipendenti presso altre società e risiedendo a 90 km di distanza da Bertinoro.
L'Amministrazione intimata, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, si costituiva in giudizio.
All’odierna c.c., previo avviso alle parti presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’articolo 60 del c.p.a..
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che trattasi di atto di sospensione dell'attività, emesso all'esito di meri accertamenti, senza spendita alcuna di potere discrezionale, (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 04/11/2024, (ud. 17/10/2024, dep. 04/11/2024), n.5858; T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 06/08/2024, (ud. 01/07/2024, dep. 06/08/2024), n.2828; TAR Puglia, III, n. 1215 del 2019), nella materia della tutela del lavoro. Trattandosi, dunque, di atti incidenti su diritti soggettivi e la relativa controversia rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, al quale ne va devoluta la definizione. Gli atti di accertamento impugnati, infatti, riguardano asserite verifiche su violazioni di norme a tutela del lavoro, con specifico riferimento alle norme sulla sicurezza sul lavoro e sulla regolare assunzione dei dipendenti. La giurisdizione sugli accertamenti di tale tipo e sulle eventuali sanzioni spetta al giudice ordinario.
Il Collegio ritiene che la sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 comma 1 del D. L.vo 81/2008 costituisca una tipologia di sanzione avente la finalità di sollecitare il datore di lavoro a regolarizzare la posizione lavorativa dei dipendenti "in nero", sicché, la materia delle sanzioni proprio per la loro idoneità intrinseca ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, deve ritenersi attratta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo solo laddove vengano in considerazioni sanzioni comminate in materie richiamate dall'art. 133 cpa (giurisdizione esclusiva), tra le quali non è dato annoverare quella della tutela del lavoro, che costituisce invece un settore tradizionalmente devoluto alla giurisdizione funzionale del Giudice Ordinario" (T.A.R. Bari, (Puglia) sez. III, 24/09/2019, n.1215).
Il Collegio deve pertanto declinare la propria giurisdizione in favore di quella del Giudice ordinario con l'avvertimento che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, cod. proc. amm., gli effetti sostanziali e processuali della domanda si conserveranno ove, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il processo verrà riproposto dinanzi al Tribunale ordinario.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti, anche tenuto conto della erronea indicazione contenuta nel provvedimento impugnato che fa riferimento alla possibilità di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Ai sensi dell'art. 11 del c.p.a. il processo può essere riproposto davanti al Tribunale civile competente entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UG Di EN, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG Di EN |
IL SEGRETARIO