Art. 1. Articolo unico.
Il fondo di dotazione della Sezione speciale del credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 400 milioni con legge 16 ottobre 1952, n. 1374 , viene ulteriormente elevato a lire 500 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle riserve ordinarie gia' iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il fondo di dotazione della Sezione speciale del credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 400 milioni con legge 16 ottobre 1952, n. 1374 , viene ulteriormente elevato a lire 500 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle riserve ordinarie gia' iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.