Articolo 1 della Legge 8 aprile 1954, n. 101
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27 aprile 1954
Art. 1. Articolo unico.

Il fondo di dotazione della Sezione speciale del credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 400 milioni con legge 16 ottobre 1952, n. 1374 , viene ulteriormente elevato a lire 500 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle riserve ordinarie gia' iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 27 aprile 1954