Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 15/04/2025, n. 7384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7384 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07384/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04867/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4867 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Edoardo Cazzato, Enrico Spagnolello, Marta Bianchi, Fabrizio De’ Sanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
della società -OMISSIS- alla restituzione nei confronti del -OMISSIS- dell’importo delle tariffe incentivanti indebitamente percepite ai sensi del d.m. 19 febbraio 2007 (Secondo Conto energia) per l’impianto fotovoltaico di potenza di -OMISSIS- sito nel Comune di -OMISSIS- per euro-OMISSIS- in dipendenza del provvedimento di decadenza del -OMISSIS-prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e della nota del -OMISSIS--OMISSIS-dell’8 novembre 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato l’8 marzo e depositato il 17 marzo 2023 il -OMISSIS- – -OMISSIS-agisce per la condanna della -OMISSIS- al pagamento dell’importo di euro-OMISSIS-.
1.1. Espone il ricorrente che la -OMISSIS- è stata titolare di un rapporto di incentivazione in ambito fotovoltaico, concluso con provvedimento di decadenza del -OMISSIS- per artato frazionamento, e che il gravame per l’annullamento della decadenza è stato rigettato dal questo TAR con sentenza -OMISSIS-, confermata in corso di causa dal Consiglio di Stato con sentenza -OMISSIS-.
1.2. Le predette sentenze hanno altresì rigettato i motivi aggiunti proposti dalla società avverso il riesame negativo ex art. 56 del d.l. 76/2020 convertito in l. 120/2020.
1.3. La società resistente è stata coinvolta in due procedimenti penali:
-un primo procedimento per lottizzazione abusiva di terreni a carico di persone fisiche, r.g.n. -OMISSIS- del Tribunale di Brindisi, nel quale è stato nominato amministratore giudiziario della società il dott. -OMISSIS-, con conferma della condanna a carico di alcune persone fisiche in ultimo grado da parte della Corte di Cassazione e revoca della confisca chiesta dalla società odierna resistente in sede di incidente di esecuzione e disposta dal Tribunale di Brindisi;
-un secondo procedimento, ex art. 316-ter c.p., per indebita percezioni di erogazioni a danno dello Stato, r.g.n. -OMISSIS-, esitato con alcune condanne di persone fisiche da parte del Tribunale di Brindisi e in secondo grado della Corte d’appello di Lecce e conclusiva declaratoria di incompetenza territoriale da parte della Corte di Cassazione penale, Sezione sesta (sentenza -OMISSIS-).
1.4. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma, proseguendo nel giudizio ex art. 316-ter c.p., a seguito della trasmissione degli atti dalla Corte di Cassazione, ha disposto l’archiviazione degli atti rilevando l’intervenuta prescrizione e l’estinzione del procedimento per l’illecito amministrativo a carico della società, disponendo quindi la restituzione delle somme nel frattempo poste in sequestro all’odierna società alla quale erano state sequestrate dal GIP presso il Tribunale di Brindisi.
1.5. Nell’ambito della riconsegna dei beni alla società ad esito della revoca della confisca, il Tribunale di Brindisi, Sezione dei giudici per le indagini preliminari, su istanza dell’amministratore giudiziario -OMISSIS-e con atto del 15 gennaio 2021, ha aderito alla sua richiesta, ricollegata all’espressione della volontà delle società, di non fare rientrare le società stesse nel possesso degli incentivi maturati fino alla nomina dell’amministratore giudiziario e poi maturati quali frutti fino alla decadenza (“ è interesse dei cinque summenzionati enti rientrere nel possesso degli impianti e dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica (su cui non sussiste contenzioso), ma NON degli incentivi versati nel tempo dal -OMISSIS-(pari a € -OMISSIS- circa), preferendo pertanto le stesse società che le somme incassate da incentivo per la loro interezza rimangano nella custodia degli attuali amministratori giudiziari ”, doc.8 resistente); il GIP ha contestualmente nominato il dott. -OMISSIS-e altri due professionisti custodi di dette somme.
1.6. È sorto quindi in questa fase conclusiva dei giudizi penalistici, secondo il dott. -OMISSIS-, già nominato ausiliare dal GIP presso il Tribunale di Brindisi, un dubbio interpretativo in merito alla necessità e al soggetto competente circa l’autorizzazione giudiziale sulle operazioni inerenti queste somme.
Chiesti provvedimenti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma, competente nel procedimento ex art. 316-ter c.p., il Pubblico Ministero ha chiesto all’amministratore di comunicare se gli incentivi risultano sequestrati nel procedimento n. -OMISSIS- ovvero in quello n. -OMISSIS- e di allegare i relativi provvedimenti (cfr. doc. 15, 16, 17 della resistente risalenti al maggio 2024).
1.7. Nel frattempo, contestualmente a questi scambi di comunicazioni tra l’amministratore e la Procura di Roma, è intervenuto un verbale di trattative con il -OMISSIS-del 22 maggio 2024 (doc.14 resistente), nel quale si dà atto delle intercorrende comunicazioni e si prende atto che le somme depositate sul conto corrente dell’amministratore giudiziario a Brindisi sono infruttifere e tali rimarranno, si legge nel verbale, ove dovessero essere restituite al -OMISSIS-.
2. La -OMISSIS- si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso formulando varie eccezioni.
3. In corso di causa il -OMISSIS-ha proposto domanda cautelare di sequestro conservativo delle somme in questione, il cui esame è stato differito per trattative pendenti fra le parti e infine abbinato al merito, con udienza pubblica fissata al 9 aprile 2025.
4. A quest’ultima udienza, previo scambio di scritti difensivi ex art. 73 c.p.a. e sentite le parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso è fondato.
5.1. Il credito per cui il -OMISSIS-agisce è certo, liquido ed esigibile ed è fondato su prova scritta.
Il credito consegue all’inoppugnabilità del provvedimento di decadenza, stante la conferma in grado d’appello nel corso dell’odierno giudizio della sentenza che ha respinto la relativa impugnativa (n. -OMISSIS- del TAR Lazio, Sez. III-ter) e alla formulazione di apposita richiesta di pagamento dell’8 novembre 2016 prodotta in atti (doc.3).
Si tratta di credito restitutorio che trova la sua fonte nell’art. 2033 del c.c. sulla ripetizione dell’indebito: stante la formulazione dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011, alla decadenza del rapporto incentivante si accompagna l’obbligo per l’operatore economico di restituire le somme già erogate.
6. Le eccezioni della -OMISSIS- sono infondate.
6.1. La richiesta di restituzione di-OMISSIS- non è contestata dalla società nel merito ma quanto a:
-gli intervenuti pagamenti di imposta direttamente a carico della società, non già dell’amministratore giudiziario e custode degli incentivi;
-l’estraneità della società al rapporto con l’amministratore giudiziario, che ha incassato parte delle somme;
-l’accordo conciliativo del 22 maggio 2024, che implicherebbe rinuncia reciproca agli interessi.
Sostiene poi la società, in memoria di replica, la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso stante l’intervenuto saldo in corso di causa.
In merito a dette eccezioni si osserva quanto segue.
6.2. Il pagamento di imposte implica al massimo, per la eventualità neanche chiarita in cui la -OMISSIS- non fosse effettiva debitrice d’imposta, un’azione per la ripetizione dell’indebito fiscale da parte della società, ma non è un fattore in grado di duplicare le obbligazioni sul piano civilistico (cfr. TAR Lazio, questa Sez. III-ter, 6941/2025, nel richiamare il precedente sezionale 5020/2018, confermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 4753/2022).
6.3. L’amministratore giudiziario è persona indicata dall’autorità giudiziaria quale rappresentante della società, dapprima come amministratore giudiziario e poi quale custode, quindi autorizzata dalla legge o dal giudice a ricevere il pagamento ai sensi dell’art. 1188 c.c.
6.4. Infondata è la tesi di una presunta alterità tra l’amministratore e la società, perché se ne dovrebbe desumere che il pagamento degli incentivi è avvenuto a un creditore apparente ma l’amministratore è stato nominato tale dall’autorità giudiziaria e successivamente altresì nominato custode.
6.5. Il GIP di Brindisi nel corso del procedimento n. -OMISSIS- ex art. 316-ter c.p. con provvedimento del 15 gennaio 2021 “ autorizza il custode istante a procedere alla restituzione disposta in sede di esecuzione nell’ambito del distinto procedimento penale n. -OMISSIS-R.G.N.R., mantenendo, in attesa della pronuncia della S.C. Cassazione nel presente procedimento e della eventuale destinazione al -OMISSIS-delle somme in amministrazione, il vincolo reale costituito sino alla concorrenza della somma € -OMISSIS- nonché su tutti i frutti ricavati dall’amministrazione giudiziario, all’uopo nominando o confermando la nomina del dr. -OMISSIS-e di altri due custodi giudiziari ” (doc.8 della resistente).
6.6. Interviene quindi un’applicazione dell’art. 1188 c.c., nel senso che il pagamento è stato regolarmente fatto al soggetto a suo tempo creditore, sia pure in persona di un rappresentante nominato dall’autorità giudiziaria a fini di amministrazione e poi di custodia.
6.7. Gli interessi non sono stati poi oggetto di valida ed effettiva rinuncia.
Non v’è prova che il verbale del 22 maggio 2024 sia un valido accordo conciliativo o transattivo, che abbia spiegato effetto novativo rispetto al titolo dell’obbligazione riguardo al -OMISSIS-s.p.a., in assenza della spendita di poteri di rappresentanza ai sensi dell’art. 1387 c.c.
Mancano inoltre le reciproche concessioni quale elemento indefettibile della causa della transazione, in assenza di una concessione delle controparti del -OMISSIS-a quest’ultimo.
Improduttiva di interessi legali, in subordine alle precedenti considerazioni, sarebbe poi da considerarsi la determinata somma custodita dall’amministratore giudiziario e non già l’obbligazione comunque nascente ex art. 2033 c.c. nei confronti della destinataria degli incentivi.
6.8. Cionondimeno, il Tribunale prende atto dell’intervenuta modifica in corso di causa, in sede di memoria di replica del ricorrente, delle conclusioni originarie del ricorso, con richiesta nel senso della condanna al pagamento dell’importo “ di €-OMISSIS- indebitamente percepito a titolo di tariffe incentivanti, di cui €-OMISSIS- da corrispondersi oltre interessi al saggio legale dalla domanda e sino al soddisfo ”, ciò in base alla delimitazione del thema decidendum permessa ove la parte rinunci alla domanda o a sue parti (cfr. Cass. Sez. Un. 7 febbraio 2024, n. 3453, con conclusioni che risultano applicabili a un’azione civilistica esercitata nell’ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa, nel senso che “ il bilanciamento tra il principio dispositivo, che rende la parte sovrana delle sue scelte difensive e delle domande poste al giudice, e gli effetti che esso produce per tutte le parti del giudizio è stato risolto dal legislatore mediante la prevalenza del primo, presentando invero il sistema le modalità procedurali per assicurare, come ora esposto, il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa di tutte le parti in causa ”).
Ne segue che va accolta la domanda del -OMISSIS-di pagamento degli interessi legali maturati sulla somma di €-OMISSIS-, anziché sul totale, dalla domanda e sino al soddisfo.
6.9. Infine, il pagamento solo parziale del debito in corso di causa, pari a €-OMISSIS-, esclude la fondatezza dell’eccezione di sopravvenuta carenza d’interesse.
7. In conclusione il ricorso, con le riferite precisazioni, è fondato e va accolto.
7.1. In punto di quantificazione della somma dovuta, rileva l’intervenuto pagamento in corso di causa dell’importo di €-OMISSIS- a favore del -OMISSIS-in data 6 marzo 2025: tale pagamento per come fondatamente sostenuto dal ricorrente è imputabile dapprima a titolo di interessi e poi in conto di capitale ai sensi dell’art. 1194, comma 2, c.c.
7.2. Ne deriva che è dovuta in favore del -OMISSIS-la somma totale chiesta in linea capitale, detratto il pagamento di €-OMISSIS- da imputarsi primariamente agli interessi legali maturati dalla domanda, ed oltre interessi legali fino al saldo.
7.3. In tal senso risulta corretto l’elenco di precisazione delle somme depositato in data 8 aprile 2025 (doc. 13 -OMISSIS-), da cui si desume, per la -OMISSIS-, che:
-il totale inizialmente dovuto e richiesto (€-OMISSIS-) è pari alla somma degli incentivi erogati direttamente alla società (€-OMISSIS-) e degli incentivi erogati agli amministratori giudiziari in nome e per conto della società (€ -OMISSIS-);
-sugli incentivi erogati direttamente alla società sono decorsi interessi legali dalla data della domanda dell’8 novembre 2016 al 7 marzo 2025 pari a € -OMISSIS-;
-la somma degli incentivi erogati direttamente alla società e degli interessi legali decorsi al 7 marzo 2025 è pari a € -OMISSIS-;
-in data 7 marzo 2025 la società ha restituito al -OMISSIS-la somma di €-OMISSIS-;
-conteggiando detto ultimo pagamento dapprima in conto di interessi maturati e poi in conto di capitale, risulta una differenza di capitale residuo, dovuto al predetto titolo (il versamento diretto alla società) pari a € -OMISSIS-;
-su detto capitale residuo al predetto titolo sono maturati interessi legali dalla data della domanda dell’8 novembre 2016 al 9 aprile 2025 pari a €-OMISSIS-;
-la somma del capitale residuo al predetto titolo e degli interessi legali scaduti al 9 aprile 2025 è pari a € -OMISSIS-;
-il totale dovuto oggetto della presente sentenza di condanna è quindi pari ad € -OMISSIS- ossia la somma degli incentivi erogati all’amministratore giudiziario quale rappresentante della società, € -OMISSIS-, e della predetta somma del capitale residuo rispetto a quanto versato direttamente alla società e degli interessi legali scaduti al 9 aprile 2025, € -OMISSIS-, oltre ulteriori interessi legali maturati e maturandi sul capitale fino al saldo.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna la -OMISSIS- al pagamento in favore del -OMISSIS- di euro -OMISSIS-, oltre ulteriori interessi legali maturati e maturandi sul capitale sino al saldo.
Condanna la -OMISSIS- al pagamento delle spese di lite in favore del -OMISSIS-, liquidate in euro -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere, quanto alla pubblicazione della sentenza, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone coinvolte.
Dispone a cura della Segreteria la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele La Malfa Ribolla | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.