Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 06/02/2025 N. 6639/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr DO NA quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to BLASI GIANLUCA nonchè ed Parte_1
elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
SERAFINO FRANCESCO e ROVELLI STEFANO ( ) CORSO C.F._1
MAGENTA 45 20123 MILANO;
ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SODERINI, 24
20146 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento somme
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/5 Dott. DO NA
Con ricorso depositato in data 28.5.24 la ricorrente ha convenuto in Parte_1
giudizio , Controparte_2 [...]
chiedendo al giudice: Controparte_3
“1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per gli incarichi di supplenza di cui al punto 1) della narrativa che precede, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, e pari ad € 3.315,50 o quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di Giustizia, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94;
2. per l'effetto, condannare il nonché l , ciascuno Controparte_2 Controparte_4 per le proprie determinazioni, a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i periodi suindicati, determinate in base alle tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, e pari ad € 3.315,50 o quella maggiore o minore somma che
l'Ill.mo Giudice riterrà di Giustizia, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo
e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94;
3. con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è parzialmente fondata.
La ricorrente deduce di avere prestato attività lavorativa in qualità di docente precario per conto del convenuto per i seguenti periodi scolastici: CP_1
dal 01.09.2018 al 09.06.2019 per 18 ore settimanali;
dal 10.06.2019 al 26.06.2019 per 18 ore settimanali;
dal 01.09.2019 al 08.06.2020 per 18 ore settimanali;
dal 09.06.2020 al 23.06.2020 per 18 ore settimanali profilo professionale di docente per l'insegnamento della religione cattolica.
Lamenta che il non ha riconosciuto la retribuzione professionale docenti, indennità CP_1
questa che viene pacificamente riconosciuta in favore dei docenti di ruolo nonché dei docenti precari con contratto al 30 giugno dell'anno di competenza.
2/5 Dott. DO NA Rilevata la violazione del principio di non discriminazione sancito dalle direttive europee ha concluso chiedendo la condanna del al pagamento della somma di euro 3.315.50 CP_1
oltre interessi di legge.
Dal canto suo il ha rilevato che la retribuzione professionale docenti viene CP_1
riconosciuta ai docenti con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali con incarico fino al 31 agosto ed ai supplenti fino al termine delle attività didattiche vale a dire il 30 giugno;
non anche ai supplenti che svolgono incarichi temporanei come del resto si ricava dalla nota del 17 dicembre 2012; ed ha spiegato il mancato riconoscimento ai lavoratori precari CP_5
della indennità predetta con la ragione che quella è stata destinata a premiare la professionalità della funzione docente al fine del miglioramento del servizio scolastico.
Il evidenzia che la permanenza in servizio della docente ricorrente, per un così CP_1 breve periodo di tempo, non le consente di esercitare quell'attività professionale di organizzazione e di progettazione che invece viene compiuto dagli altri docenti che dispongono di ben maggiore tempo per dedicarsi alla formazione dei discenti.
Sicchè non potrebbe dirsi violato il principio di non discriminazione, più volte invocato dai docenti precari spesso trattati in maniera deteriore rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato o a quelli assunti a tempo determinato fino alla conclusione delle attività didattiche.
Vi è peraltro una circolare del che conferma questo indirizzo e trova origine nella CP_1
contrattazione collettiva che individua nella Retribuzione Professionale Docenti (RPD)
l'obiettivo di valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori che investono struttura e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico.
Il giudicante ritiene invece che la domanda è fondata e merita accoglimento.
Sulla questione che ci occupa è intervenuta recentemente la Cassazione la quale, con la sentenza n. 20015/2018, ha affermato che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del
3/5 Dott. DO NA 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Richiamata la disciplina di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.01 del comparto scuola e di cui all'art. 25 del CCNL 31.8.99. la Cassazione ha poi puntualizzato che “dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della
RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Poste tali premesse, la S.C. ha concluso: “7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola
4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese».
4/5 Dott. DO NA In fatto si deve considerare che la fattispecie oggetto del presente giudizio si presta all' applicazione concreta della giurisprudenza richiamata ed alla salvaguardia del principio di non discriminazione in quanto la ricorrente ha espletato attività per un periodo di tempo continuativo come indicato nella parte in fatto non contestata dal . CP_1
Tuttavia, è parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione di parte convenuta.
Il ricorso è stato notificato al in data 8.8.24; pertanto deve considerarsi prescritto il CP_1 diritto maturato a tutto il 9.8.2019 in misura pari a 9 mesi e 26 giorni;
pertanto dall'importo complessivo va decurtato l'importo di € 1.751,73 con conseguente diritto della ricorrente all'importo di € 1.593,77 lordi
Il convenuto va pertanto condannato a pagare in favore della ricorrente CP_1 [...]
la somma di € 1.593,77 lordi oltre interessi di legge Parte_1
In quanto soccombente il convenuto va condannato a pagare in favore dell'Avv.to CP_1
BLASI GIANLUCA, dichiaratosi distrattario, i due terzi delle spese di lite determinate in €
1.400,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali, compensato il restante terzo.
Sentenza esecutiva
PQM
Condanna il a pagare in favore della ricorrente Controparte_2 [...]
la somma di € 1.593,77 lordi oltre interessi di legge a titolo di Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti;
condanna altresì il convenuto a rimborsare all'avv.to CP_1
BLASI GIANLUCA, dichiaratosi distrattario, i due terzi delle spese di lite determinate in €
1.400,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali, compensato il restante terzo.
Sentenza esecutiva
Milano, 06/02/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. DO NA
5/5 Dott. DO NA