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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 606/2023 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti LACOPO FERNANDA e Parte_1
BA ROMEO, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. D'APRILE Controparte_1
IA GR, giusta procura in atti
-Appellato-
, in persona del lrpt Controparte_2
-Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha proposto gravame avverso la sentenza del Giudice del Tribunale di Locri n. Parte_2
589/23 del 10.6.2023 che ha dichiarato la carenza dell'interesse ad agire del predetto alla proposizione del ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229001349948000, notificata il 20/05/2022, relativa alla cartella di pagamento n. 09420050007191778000.
Il giudice, preso atto delle circostanze rappresentate dal ricorrente, ovvero che il destinatario dell'intimazione di pagamento era diverso soggetto, tal (come comprovato dal diverso Parte_2 codice fiscale del contribuente debitore “ ” riportato nella predetta CodiceFiscale_1 intimazione) e che per mero errore l' atto è stato consegnato al signor - C.F. Parte_3
, ha osservato che il ricorrente non fosse legittimato a chiedere CodiceFiscale_2
l'annullamento del ruolo, poiché tale atto concerneva partite debitorie di altro soggetto. Ha motivato nei seguenti termini “Orbene, nel caso in esame, sin dal momento in cui il giudizio è stato instaurato, il ricorrente era consapevole del proprio difetto di legittimazione attiva, avendo impugnato un atto del quale non era il destinatario. Inoltre, tutte le parti processuali hanno prodotto documentazione dalla quale si evince chiaramente che il destinatario dell'intimazione di pagamento impugnata è una persona diversa dall'odierno ricorrente. Conseguentemente, solo il soggetto indicato nell'intimazione di pagamento - ossia - e non l'odierno ricorrente Parte_2 Parte_3
, sarebbe stato legittimato a promuovere l'azione di opposizione in oggetto. Invece, l'odierno
[...] ricorrente ha azionato un diritto altrui, quale persona non legittimata, per cui non vi è corrispondenza tra la domanda proposta e l'interesse ad agire: infatti, il ricorrente chiede di annullare un ruolo che egli stesso assume non essere nei suoi confronti, sicché la notifica dell'atto non produce alcun effetto nel mondo giuridico né tale atto potrebbe essere portato ad esecuzione nei suoi confronti”
Ha proposto appello censurando la sentenza nella parte in cui ha dichiarato Parte_3
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse di agire, anziché dichiarare la nullità della cartella esattoriale, contenente dati identificativi non corretti (Cass 6743/2029). Ha rilevato a tal fine che la stessa ha ammesso, alle pagine 2 e 3 della memoria difensiva Controparte_1 di primo grado, che vi è stato un errore di invio e di ricezione della intimazione impugnata e che si è avveduta di tale errore solo per effetto della notifica del ricorso di primo grado. Ha concluso, pertanto, che il giudice avrebbe dovuto preliminarmente riconoscere l'interesse ad agire del ricorrente e poi dichiarare la nullità della cartella per errore nell' identificazione del soggetto (poiché, come detto l' interesse ad agire è quello di vedere eliminato un pregiudizio) e avrebbe dovuto, altresì, liquidare le spese del giudizio. Tutt'al più – aggiunge - il Giudice avrebbe potuto dichiarare la cessata materia del contendere con riconoscimento delle spese di lite. CP_ restava contumace, mentre si costituiva ribadendo quanto già dedotto in primo grado e CP_4 cioè che da verifiche effettuate presso i competenti uffici di era Controparte_1 emerso l'errore di invio e/o di ricezione della intimazione oggetto di contestazione da parte del sig.
; che di conseguenza vi era una carenza di interesse ad agire dell'originario Parte_3 ricorrente, posto che nulla gli era stato richiesto, non essendo le partite relative a sue debenze. Ha ribadito altresì che l'intimazione oggetto di causa non ha avuto alcun seguito, risultando, allo stato,
e che alcuna procedura di riscossione ha avuto seguito. CP_5
Si è opposta inoltre alla richiesta di condanna alle spese, ritenendo corretta la compensazione delle spese di lite operata dal Giudice di primo grado, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto e che i "giusti motivi" di compensazione totale sono evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo sia agli aspetti sostanziali che processuali.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 18/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19/11/2025 .
°°°°°°°
Con riferimento al capo della sentenza che dichiara l'inammissibilità per interesse ad agire del ricorrente l'appello è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare. Parte_3
Come affermato dalla Suprema Corte, l'interesse all'impugnazione, che altro non è che la manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire sancito dall'articolo 100 cod. proc. civ. va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata (Cassazione, sezione civile II, sentenza 11 dicembre 2020, n. 28307; Cassazione, sezione civile V, sentenza 12 maggio 2011, n.
10445; Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 maggio 2011, n. 15353; Cassazione, sezione civile
L, sentenza 23 maggio 2008, n. 13373; ordinanza 24 agosto 2022| n. 25311).
Nel caso di specie non si comprende, né viene esplicitata, quale sia l'utilità concreta derivante all'appellante da una eventuale accoglimento del gravame nei termini prospettati dal medesimo.
La sentenza ha accertato che la cartella sottesa all'intimazione opposta non contiene alcuna pretesa creditoria nei suoi confronti, poiché il carico contributivo in essa portato riguarda altro soggetto identificato come , C.F. . E' stato altresì accertato che Parte_2 CodiceFiscale_1
l'intimazione di pagamento consegnata all'indirizzo dell'appellante è stata annullata e che alcuna iniziativa esecutiva è seguita alla stessa. E' evidente allora che dalla declaratoria di nullità della cartella di pagamento o dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere – chieste dall'appellante - alcuna utilità concreta (in termini di eliminazione di un pregiudizio attuale) può trarre il medesimo, nei confronti del quale né l'ente impositore e né il concessionario avanzano o minacciano alcuna pretesa creditoria, risolvendosi quindi la questione introdotta con il gravame in una mera aspirazione teorica, priva di risvolti concreti. L'interesse ad impugnare va limitato, dunque, solo al capo della sentenza relativo alle spese di lite, che tuttavia va confermato, apparendo corretta la valutazione del primo giudice che le ha compensate interamente.
Va rilevato, invero, che con riferimento all'intimazione di pagamento recapitata erroneamente al suo indirizzo, sussisteva l'interesse ad impugnare al fine di ottenerne l'annullamento – ed in relazione a tale aspetto il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo dimostrato di avervi provveduto in autotutela. CP_4
Riguardo, però, alla domanda di annullamento del ruolo e della cartella sottesa all'intimazione, proposta e coltivata nel corso di tutto il giudizio di primo grado e sulla quale insiste anche nel presente giudizio di appello, il sig. non ha legittimazione attiva, non essendo il titolare del rapporto Pt_2
CP_ previdenziale con da cui sono scaturiti i debiti per contributi IVS.
Vi è dunque una reciproca soccombenza che ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
La sentenza impugnata va dunque confermata.
All'infondatezza del gravame segue la condanna dell'appellante alle spese del presente giudizio, liquidate, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi relativi al 3° scaglione DM
147/2022.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
ed contumace , avverso la sentenza n. 589/2023 del Giudice del Controparte_1 CP_3 lavoro di Locri, pubblicata in data 10/06/2023, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante alle spese del presente grado in favore di Controparte_1
, che liquida in complessivi € 2906,00, oltre spese generali iva e cp.
[...]
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025 Parte_4
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 606/2023 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti LACOPO FERNANDA e Parte_1
BA ROMEO, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. D'APRILE Controparte_1
IA GR, giusta procura in atti
-Appellato-
, in persona del lrpt Controparte_2
-Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha proposto gravame avverso la sentenza del Giudice del Tribunale di Locri n. Parte_2
589/23 del 10.6.2023 che ha dichiarato la carenza dell'interesse ad agire del predetto alla proposizione del ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229001349948000, notificata il 20/05/2022, relativa alla cartella di pagamento n. 09420050007191778000.
Il giudice, preso atto delle circostanze rappresentate dal ricorrente, ovvero che il destinatario dell'intimazione di pagamento era diverso soggetto, tal (come comprovato dal diverso Parte_2 codice fiscale del contribuente debitore “ ” riportato nella predetta CodiceFiscale_1 intimazione) e che per mero errore l' atto è stato consegnato al signor - C.F. Parte_3
, ha osservato che il ricorrente non fosse legittimato a chiedere CodiceFiscale_2
l'annullamento del ruolo, poiché tale atto concerneva partite debitorie di altro soggetto. Ha motivato nei seguenti termini “Orbene, nel caso in esame, sin dal momento in cui il giudizio è stato instaurato, il ricorrente era consapevole del proprio difetto di legittimazione attiva, avendo impugnato un atto del quale non era il destinatario. Inoltre, tutte le parti processuali hanno prodotto documentazione dalla quale si evince chiaramente che il destinatario dell'intimazione di pagamento impugnata è una persona diversa dall'odierno ricorrente. Conseguentemente, solo il soggetto indicato nell'intimazione di pagamento - ossia - e non l'odierno ricorrente Parte_2 Parte_3
, sarebbe stato legittimato a promuovere l'azione di opposizione in oggetto. Invece, l'odierno
[...] ricorrente ha azionato un diritto altrui, quale persona non legittimata, per cui non vi è corrispondenza tra la domanda proposta e l'interesse ad agire: infatti, il ricorrente chiede di annullare un ruolo che egli stesso assume non essere nei suoi confronti, sicché la notifica dell'atto non produce alcun effetto nel mondo giuridico né tale atto potrebbe essere portato ad esecuzione nei suoi confronti”
Ha proposto appello censurando la sentenza nella parte in cui ha dichiarato Parte_3
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse di agire, anziché dichiarare la nullità della cartella esattoriale, contenente dati identificativi non corretti (Cass 6743/2029). Ha rilevato a tal fine che la stessa ha ammesso, alle pagine 2 e 3 della memoria difensiva Controparte_1 di primo grado, che vi è stato un errore di invio e di ricezione della intimazione impugnata e che si è avveduta di tale errore solo per effetto della notifica del ricorso di primo grado. Ha concluso, pertanto, che il giudice avrebbe dovuto preliminarmente riconoscere l'interesse ad agire del ricorrente e poi dichiarare la nullità della cartella per errore nell' identificazione del soggetto (poiché, come detto l' interesse ad agire è quello di vedere eliminato un pregiudizio) e avrebbe dovuto, altresì, liquidare le spese del giudizio. Tutt'al più – aggiunge - il Giudice avrebbe potuto dichiarare la cessata materia del contendere con riconoscimento delle spese di lite. CP_ restava contumace, mentre si costituiva ribadendo quanto già dedotto in primo grado e CP_4 cioè che da verifiche effettuate presso i competenti uffici di era Controparte_1 emerso l'errore di invio e/o di ricezione della intimazione oggetto di contestazione da parte del sig.
; che di conseguenza vi era una carenza di interesse ad agire dell'originario Parte_3 ricorrente, posto che nulla gli era stato richiesto, non essendo le partite relative a sue debenze. Ha ribadito altresì che l'intimazione oggetto di causa non ha avuto alcun seguito, risultando, allo stato,
e che alcuna procedura di riscossione ha avuto seguito. CP_5
Si è opposta inoltre alla richiesta di condanna alle spese, ritenendo corretta la compensazione delle spese di lite operata dal Giudice di primo grado, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto e che i "giusti motivi" di compensazione totale sono evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo sia agli aspetti sostanziali che processuali.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 18/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19/11/2025 .
°°°°°°°
Con riferimento al capo della sentenza che dichiara l'inammissibilità per interesse ad agire del ricorrente l'appello è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare. Parte_3
Come affermato dalla Suprema Corte, l'interesse all'impugnazione, che altro non è che la manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire sancito dall'articolo 100 cod. proc. civ. va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata (Cassazione, sezione civile II, sentenza 11 dicembre 2020, n. 28307; Cassazione, sezione civile V, sentenza 12 maggio 2011, n.
10445; Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 maggio 2011, n. 15353; Cassazione, sezione civile
L, sentenza 23 maggio 2008, n. 13373; ordinanza 24 agosto 2022| n. 25311).
Nel caso di specie non si comprende, né viene esplicitata, quale sia l'utilità concreta derivante all'appellante da una eventuale accoglimento del gravame nei termini prospettati dal medesimo.
La sentenza ha accertato che la cartella sottesa all'intimazione opposta non contiene alcuna pretesa creditoria nei suoi confronti, poiché il carico contributivo in essa portato riguarda altro soggetto identificato come , C.F. . E' stato altresì accertato che Parte_2 CodiceFiscale_1
l'intimazione di pagamento consegnata all'indirizzo dell'appellante è stata annullata e che alcuna iniziativa esecutiva è seguita alla stessa. E' evidente allora che dalla declaratoria di nullità della cartella di pagamento o dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere – chieste dall'appellante - alcuna utilità concreta (in termini di eliminazione di un pregiudizio attuale) può trarre il medesimo, nei confronti del quale né l'ente impositore e né il concessionario avanzano o minacciano alcuna pretesa creditoria, risolvendosi quindi la questione introdotta con il gravame in una mera aspirazione teorica, priva di risvolti concreti. L'interesse ad impugnare va limitato, dunque, solo al capo della sentenza relativo alle spese di lite, che tuttavia va confermato, apparendo corretta la valutazione del primo giudice che le ha compensate interamente.
Va rilevato, invero, che con riferimento all'intimazione di pagamento recapitata erroneamente al suo indirizzo, sussisteva l'interesse ad impugnare al fine di ottenerne l'annullamento – ed in relazione a tale aspetto il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo dimostrato di avervi provveduto in autotutela. CP_4
Riguardo, però, alla domanda di annullamento del ruolo e della cartella sottesa all'intimazione, proposta e coltivata nel corso di tutto il giudizio di primo grado e sulla quale insiste anche nel presente giudizio di appello, il sig. non ha legittimazione attiva, non essendo il titolare del rapporto Pt_2
CP_ previdenziale con da cui sono scaturiti i debiti per contributi IVS.
Vi è dunque una reciproca soccombenza che ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
La sentenza impugnata va dunque confermata.
All'infondatezza del gravame segue la condanna dell'appellante alle spese del presente giudizio, liquidate, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi relativi al 3° scaglione DM
147/2022.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
ed contumace , avverso la sentenza n. 589/2023 del Giudice del Controparte_1 CP_3 lavoro di Locri, pubblicata in data 10/06/2023, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante alle spese del presente grado in favore di Controparte_1
, che liquida in complessivi € 2906,00, oltre spese generali iva e cp.
[...]
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025 Parte_4
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)