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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente
dott. Maurizio Ferrara Giudice relatore dott. Riccardo Sabato Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 27 R.G. dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in San Giovanni a Piro (Sa) alla via I traversa salita San Giovanni n. 18, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Anna Laino ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Maratea
(Pz) alla via Pietro del Sole n. 14
ricorrente
E
(C.F. ), nato in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]
resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 13.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.01.2025, ha esposto di avere avuto con Parte_1
una relazione sentimentale iniziata l'1.12.2022, alla quale è seguita una Controparte_1
convivenza more uxorio da marzo 2023 e fino al 26.05.2024, da cui è nata una figlia il Per_1
28.08.2023 a Sapri (Sa); che la bambina vive con la madre presso il suo domicilio in San
Giovanni a Piro (Sa), alla via I traversa salita San Giovanni n. 18, unitamente alla nonna materna
; che frequenta abitualmente la nonna paterna , Persona_2 Persona_3 nonché il nonno materno quando viene a Scario durante le festività e l'estate Persona_4
e la zia materna che la minore frequenta la scuola paritaria dell'Infanzia “San Parte_2
Giuseppe” in Capitello-Ispani (Sa), alla via Principe di Piemonte;
che la ricorrente e il CP_1 hanno avuto sempre un rapporto conflittuale, accentuato negli ultimi mesi a causa dell'eccessivo consumo di alcol e droghe da parte di quest'ultimo; che il 26.05.2024, dopo essere andata via il
21.05.2024 e rientrata il 24.05.2024 per far stare la bambina anche con il padre, è stata costretta insieme alla minore ad allontanarsi definitivamente dalla casa, recandosi presso l'abitazione della madre;
che per il suddetto “viziaccio” del resistente, la provvede da sola a tutte Pt_1
le necessità della figlia;
che da maggio a oggi il ha versato solo la somma di euro 200,00 CP_1
nel mese di agosto ed euro 200,00 a settembre;
che con il passare del tempo le liti fra i due si sono quotidianamente reiterate, anche per futili motivi, portando a un inasprimento dei rapporti e a una rottura definitiva del legame;
che anche dopo l'allontanamento dalla casa in cui hanno convissuto i rapporti sono rimasti tesi e si sono aggravati con ingiurie, minacce, da parte del verso la che a seguito dell'episodio accaduto in data 10.12.2024, la CP_1 Pt_1 Pt_1
ha denunciato i fatti ai carabinieri;
che il resistente è lavoratore stagionale presso il ristorante della di lui madre “Osteria del Sergente” in Torraca (Sa), percependo la disoccupazione nei mesi successivi, mentre la ricorrente è titolare di una lavanderia.
Su tali premesse la ricorrente ha chiesto la regolamentazione dei rapporti alle seguenti condizioni: “1. la minore venga affidata in via esclusiva alla madre e il padre Persona_5
possa vederla e tenerla con sé, salvo diverso accordo tra le parti, per due volte a settimana per non più di tre ore dalle ore 16,00 alle ore 19,00 se e quando è “lucido” oppure con incontri
“protetti”;
2. in subordine voglia disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile della medesima presso la madre e modalità di visita da parte del padre come sopra indicate;
3. in merito al mantenimento, Voglia porre a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere in favore della entro il giorno 5 (cinque) di CP_1 Pt_1 ogni mese, la somma mensile di almeno € 300,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore, tramite accredito sul conto corrente IT 25 T 03069 764 731 0000000 5767 Banca Intesa
San Paolo, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lagonegro”.
All'udienza di comparizione del 13.05.2025, non è comparso, né si Controparte_1
costituito e, previa audizione personale della sola ricorrente, dopo precisazione delle conclusioni e discussione orale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
Il PM in data 4.06.2025 ha espresso parere favorevole. 2. Va innanzitutto dichiarata la contumacia di il quale, benché evocato in Controparte_1 giudizio con la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non è comparso, tanto meno si è costituito.
3. Va premesso che, con riguardo al regime di affidamento dei minori, ogni provvedimento dev'essere adottato assumendo a parametro fondamentale il superiore interesse morale e materiale della prole, così come disposto dall'art. 337-ter c.c..
Pertanto, il giudice è chiamato a “privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (cfr. Cass. civile n. 27 del 3.01.2017; Cass. civile n. 14728 del 19.07.2016).
La regola generale, nel nostro ordinamento, è l'affido condiviso, nel rispetto della bigenitorialità. In tale prospettiva, deve essere prioritariamente valutata la possibilità che i minori restino affidati ad entrambi i genitori per assicurare loro il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi.
Conseguentemente, l'affido esclusivo ex art. 337-quater c.c. rappresenta una deroga eccezionale giustificata da una carenza educativa di uno dei due genitori tale da rendere pregiudizievole l'affido condiviso per i minori, ossia qualora ponga in serio pericolo o alteri il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (cfr. Cass. civile n. 27591/2021; Cass. n. 6535/2019; Cass. n. 5108/2012). In tali circostanze, infatti, ciascun genitore può chiedere l'affidamento esclusivo e, in tal senso, il giudice adito provvederà, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti della prole a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
A tal proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “l'eventuale pronuncia che statuisce in tal senso deve essere sorretta da una puntuale motivazione destinata a farsi carico non solo, del pregiudizio potenzialmente arrecato al figlio da un affidamento condiviso, ma, anche, da un canto,
e in positivo, della idoneità del genitore affidatario esclusivo ai compiti di accudimento ed educazione, nella apprezzata capacità di assolvere al proprio ruolo anche per le modalità con cui lo ha svolto nel passato e, dall'altro, in negativo, della inidoneità ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. n. 1645/2022; conf. Cass. n. 6535/2019; Cass. n. 977/2017; Cass. n.
27/2017; Cass. n. 1777/2012; Cass. n. 5108/2012).
4. Tanto precisato e passando a esaminare il caso di specie, il Tribunale evidenzia che vi è prova dell'inidoneità di nello svolgimento dell'esercizio della responsabilità Controparte_1 genitoriale in termini di incompatibilità con la tutela dell'interesse primario della prole.
Dagli atti di causa emergono elementi sufficienti per disporre l'affido esclusivo della minore in favore della madre, come da ella richiesto. E, invero, all'udienza del 13.05.2025 la ricorrente ha dichiarato che “Dopo che ho contattato l'avvocato per questo giudizio i rapporti con il resistente si sono ulteriormente deteriorati con gravi minacce e violenza fisica perpetrata dal mio ex compagno nei miei riguardi, motivo per il quale ho sporto denuncia ai Carabinieri di . Non vedo più il Pt_3
resistente dal 27.12.2024, non si è più fatto vivo né con me né con la bambina che ha un anno e mezzo. Io sono titolare di una lavanderia. La nonna paterna ogni tanto mi manda dei soldi circa
CP_ 150 euro mensili da marzo dicendomi che sono da parte del figlio. quando stava a Sapri lavorava nel ristorante della madre ma lavorava solo nel periodo estivo. Non so attualmente se lavora o meno non lo sento più. So solo che si è trasferito nei Paesi Bassi. Già prima del suo trasferimento lui non voleva vedere la minore, la vedeva solo quando io gliela portavo a vedere ma comunque in tali occasioni la teneva sua madre”.
A sostegno di quanto sopra ha allegato la denuncia – querela sporta il 3.01.2025 innanzi ai CC. del
Comando Stazione di Sapri (all. n. 7 prod. parte ricorrente), nei confronti di , Controparte_1 contestando gravi comportamenti del resistente a causa dell'uso abituale di alcol e di sostanze stupefacenti, dichiarando di essersi determinata a farlo a tutela della sua incolumità e di quella della minore Per_1
Le condotte denunciate dalla ricorrente, sotto il profilo che qui rilevano, evidenziano una manifesta carenza di responsabilità genitoriale del resistente nei confronti della minore che è una Per_1
bambina di circa due anni (n. 28.08.2023) che il padre peraltro non vede dal 27.12.2024, come dichiarato dalla inoltre, dal certificato relativo alla situazione individuale del , Pt_1 CP_1 rilasciato dal Comune di Sapri il 30.04.2025, risulta cancellato per immigrazione all'estero il
25.02.2025 con destinazione NEECHTELD (Paesi Bassi). Deve quindi ritenersi provato che il padre abbia effettivamente l'Italia senza comunicarlo alla ricorrente, che allo stato non conosce il nuovo domicilio del resistente, e soprattutto senza minimamente preoccuparsi della figlia. È, dunque, evidente il comportamento del il quale, tra l'altro non comparendo in udienza e non CP_1
costituendosi in giudizio, non ha addotto alcuna giustificazione in ordine ai fatti rappresentati dalla ricorrente, né ha manifestato la volontà di adempiere ai doveri genitoriali. Inoltre, va evidenziato che il padre non provvede al mantenimento della minore avendo versato sporadicamente la somma di euro 200,00 nel mese di agosto 2024 ed euro 200,00 nel mese di settembre 2024, mentre dal mese di marzo 2025 la nonna paterna ha versato l'importo di euro 150,00 mensili.
A fronte, dunque, del contesto generale, il Collegio ritiene che in considerazione dell'"oggettiva inidoneità" del padre allo svolgimento dell'esercizio della potestà genitoriale in termini compatibili con la tutela dell'interesse primario della prole debba disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre con la quale già vive, disponendosi, altresì, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Va quindi disposto l'affido esclusivo della minore alla madre con collocazione della bambina Per_1
nella nuova residenza della ricorrente in San Giovanni a Piro (Sa).
Attesa la tenera età della minore, non si è proceduto all'ascolto della medesima.
Per quanto riguarda il diritto di visita del padre non affidatario, stante la piccola età della bambina che non ha ancora compiuto due anni, il Tribunale ritiene opportuno che il possa vedere la CP_1
minore presso lo spazio neutro dei Servizi Sociali competenti per territorio, secondo un calendario predisposto dai medesimi considerate le esigenze della minore e dei genitori.
5. In ordine alle statuizioni di tipo patrimoniale, dal momento che si discute solo della determinazione del contributo paterno al mantenimento della prole, come efficacemente affermato più volte dalla Suprema Corte, la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge (cfr. Cass. sez. I Sentenza n.
18538 del 2013).
La ricorrente ha dichiarato che il ha svolto lavori stagionali presso il ristorante della di lui CP_1 madre “Osteria del Sergente” in Torraca (Sa) e di non sapere se lavora anche perché attualmente l'uomo si sarebbe trasferito all'estero e la ricorrente non ha più sue notizie.
Alla luce della capacità lavorativa del resistente per come sopra ricostruita, degli importi versati fino ad ora dal e dalla nonna paterna nonchè della situazione reddituale della ricorrente per CP_1
come documentata in atti, tenuto conto che la bambina, in base agli elementi raccolti in giudizio, permane in via stabile con la madre, il Tribunale ritiene congruo fissare il contributo per il mantenimento della minore nella misura di euro 200.00 mensili. Il suddetto assegno dovrà Per_1
essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese dal padre alla e dovrà essere annualmente Pt_1 aggiornato secondo gli indici ISTAT – F.O.I. a partire dal giugno 2026. Inoltre, Controparte_1
sarà tenuto al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie per la figlia, mediche non coperte da SSN, di istruzione e sportive.
6. Per quanto riguarda le spese di lite, in considerazione della natura del procedimento e della contumacia del resistente, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiararle interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
➢ dichiara la contumacia di Controparte_1
➢ dispone l'affido esclusivo della minore , nata a [...] il Persona_5
28.08.2023 alla madre con collocazione della stessa presso la residenza Parte_1
della madre;
disciplina il regime di visita con il genitore non collocatario secondo le modalità indicate in parte motiva;
➢ pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 di ogni mese, Controparte_1 in favore di l'assegno di euro 200,00 a titolo di mantenimento della Parte_1
minore ; detto assegno dovrà essere versato alla entro il giorno 5 Persona_5 Pt_1
di ciascun mese e sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di giugno 2026, secondo gli indici ISTAT-FOI;
➢ pone altresì a carico di l'obbligo di contribuire al 50% alle spese Controparte_1
straordinarie di carattere medico non coperte da SSN, di istruzione e ludiche, purché documentate;
➢ nulla per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio del 9.06.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Maurizio Ferrara dott.ssa Giuliana Santa Trotta