Ordinanza collegiale 9 settembre 2022
Sentenza 14 febbraio 2023
Decreto cautelare 22 giugno 2023
Ordinanza cautelare 4 luglio 2023
Ordinanza collegiale 18 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
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- 1. Alla CGUE due questioni pregiudiziali relative ai divieti nazionali di utilizzo e commercializzazione della cannabis lighthttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. Alla CGUE due questioni pregiudiziali relative ai divieti nazionali di utilizzo e commercializzazione della cannabis lighthttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza 11 novembre 2025, n. 8813 Segnaliamo ai lettori l'ordinanza dell'11 novembre scorso, consultabile in allegato, con cui la VI Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato ha deliberato la rimessione alla Corte di Giustizia di due questioni pregiudiziali relative alla compatibilità con il diritto dell'UE della normativa italiana in materia di cannabis light. I quesiti rimessi alla Corte di Giustizia attengono, in particolare, alla possibilità di utilizzare e commercializzare le foglie, le infiorescenze e i relativi estratti, ricavati da piante di cannabis sativa, il cui tenore di THC non sia superiore a quello fissato a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 18/02/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01301/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07267/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7267 del 2023, proposto da
Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Salute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Società Agricola Jure S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 02616/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Roberta Ravasio;
Dato atto che nessuno è comparso per parte appellante, che ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione, senza discussione;
Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine alla ammissibilità del ricorso di primo grado;
Considerato, infatti, che la previsione di cui all’art. 1, comma 4, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 21 gennaio 2022, oggetto di impugnazione, laddove dispone che “ la coltura della cannabis sativa L. delle varietà ammesse per la produzione di semi e derivati dei semi è condotta ai sensi della legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa .”, non pare doversi interpretare nel senso indicato da parte appellata nel ricorso di primo grado, ovvero nel senso che le piante di canapa che possono essere liberamente coltivate ai sensi della L. n. 242/2016 sono solo i semi e i loro derivati;
Ritenuto, che l’indicata disposizione si presta ad essere interpretata, piuttosto, nel senso che il legislatore ha semplicemente inteso precisare che anche le coltivazioni delle piante di cannabis sativa, delle varietà ammesse, specificamente finalizzate alla produzione di semi e loro derivati, sono soggette alla L. n. 242/2016, benché la produzione di semi e derivati non sia esplicitamente indicata, all’art. 2, comma 1, della L. n. 242/2016, tra i prodotti traibili dalle suddette coltivazioni di cannabis sativa ammesse, e ciò all’evidente fine di evitare che tali coltivazioni possano essere ritenute lecite e non soggette ad alcun tipo di controllo o, all’opposto, che possano essere ritenute illecite sebbene finalizzate alla produzione di semi, necessari alla replica delle coltivazioni ammesse, o utilizzabili a fini alimentari;
Considerato, più in generale, che le previsioni di cui all’art. 1, comma 4, del Decreto impugnato, in ogni caso non intendono fornire una interpretazione della L. 242/2016 o della normativa di settore, e nulla dicono in ordine alla possibilità, o al divieto, di utilizzare qualsiasi parte delle varietà di cannabis ammesse dalla legislazione europea per le finalità indicate all’art. 2 della L. n. 242/1990;
Ritenuto che così interpretata la previsione impugnata non risulta idonea a ledere gli interessi della Società ricorrente in primo grado, palesando l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse;
Ritenuto di dover assegnare alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) assegna alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata nella parte motiva.
Fissa per la prosecuzione del giudizio la pubblica udienza del 2 ottobre 2025.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO