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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 417 del ruolo generale dell'anno 2014, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali), riservato per la decisione all'udienza del 10.9.2024, promosso da
e rappresentati e difesi dagli avv. Luigi Parte_1 Parte_2
Guacci;
- attori - contro
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Vozza;
Controparte_1
- convenuta –
e contro
Controparte_2
- convenuta contumace –
e contro
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Controparte_3
Vozza
- interveniente volontaria –
******
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto le domande proposte, ai sensi degli artt. 844 c.c. e 46, L. 2359/1865 (sostituito ddall'art. 44, D.p.r. 327/2001), da Pt_1
e nei confronti di e
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_4 , per i danni provocati dalle immissioni acustiche e luminose
[...]
eccedenti la normale tollerabilità provenienti dallo Scalo Ferroviario denominato
“Surbo Scalo”, infrastruttura adiacente all'immobile di cui gli attori sono proprietari, sito in Lecce, alla via Taranto n. 342; in particolare, gli attori hanno agito in giudizio al fine di ottenere la condanna delle società convenute al pagamento di € 151.742,40, a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento dell'immobile suindicato, e dell'ulteriore somma che verrà quantificata in via equitativa per il danno biologico, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria;
nonché la condanna ad installare lungo il muro di confine dello scalo ferroviario idonee barriere fonoassorbenti nei termini indicati nella memoria conclusionale delle parti attrici, e con vittoria delle spese di lite e distrazione delle stesse in favore del procuratore anticipatario avv. Luigi Guacci.
Costituitosi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto Controparte_1
le domande attoree, replicando che nell'area di sua specifica pertinenza non si riscontra alcuna immissione che supera il limite di normale tollerabilità, e che le domande sono infondate, in quanto generiche e prive di qualsivoglia riscontro probatorio.
è restata contumace. Controparte_2 Controparte_2
È intervenuta volontariamente, costituendosi in giudizio,
[...]
in qualità di proprietaria dell'area, identificata come “Scalo Controparte_3
Merci”, all'interno dello Scalo ferroviario Surbo, chiedendo il rigetto della pretesa attorea e specificando di aver acquisito la titolarità di tale area, con atto del
2.10.2013, da la quale a sua volta ne era divenuta proprietaria Controparte_5
per atto di scissione parziale di del 30.12.2018 sicché, la convenuta CP_2
ha perduto la proprietà di qualsivoglia area all'interno dello Scalo CP_2
ferroviario.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 10.9.2024 la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
La domanda risarcitoria è fondata e può trovare accoglimento, nei termini che seguono.
Occorre, anzitutto, chiarire l'ambito di applicazione degli artt. 844 c.c. e 46, L. 2359/1865 (sostituito dall'art. 44, D.p.r. 327/2001), ed i rapporti tra le disposizioni richiamate, al fine di stabilire la normativa applicabile al caso di specie.
Sul punto, com'è noto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che
“nell'ipotesi in cui si chiede l'indennizzo per la irreversibile diminuzione del godimento di un immobile derivante, per l'effetto di immissioni intollerabili con prevedibile durata sine die, dall'esistenza dell'opera pubblica e dall'esercizio della connessa attività pubblicistica, la fattispecie legale applicabile è quella disciplinata dall'art. 46 l. n. 2359 del 1865 (attuale art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001) e non quella prevista dall'art. 844 c.c., salvo l'operatività di quest'ultima disposizione ai soli fini dell'apprezzamento della intollerabilità delle immissioni, stante il carattere speciale della prima disposizione normativa, in ragione: a) dei soggetti che interferiscono con il diritto di proprietà, pubblici e non privati, ai quali si connette la diversa natura e finalizzazione dell'attività, pubblicistica e non privatistica;
b) del diverso ambito di operatività, quello della dinamica autorità-libertà e non quello dell'esercizio delle facoltà dei privati;
c) della diversa disciplina del potere inibitorio, assente nella previsione dell'art. 46 cit. e presente in quella dell'art. 844 c.c.; d) dell'indennizzo, quale previsione generale nella prima disposizione ed eccezionale nella seconda;
e) del requisito della “permanenza”, che connota sempre l'area di applicabilità della prima e può rilevare solo eccezionalmente nella seconda” (Cass.
15223/2014).
Alla luce di tali considerazioni, si rileva che la disciplina applicabile è quella dettata dall'art. 46, L. 2359/1865 (sostituito dall'art. 44, D.p.r. 327/2001), disposizione che opera anche nei casi in cui l'irreversibile diminuzione del godimento dell'immobile sia conseguenza di immissioni intollerabili derivanti dall'opera pubblica e dall'esercizio della connessa attività pubblicistica (Cass.
15223/2014; Cass. 19972/2009; Cass. 12853/1999; Cass. 15130/2000). Pertanto, non è necessario che il danno derivi dall'opera pubblica, in sé considerata, potendo provenire anche dall'utilizzazione che si fa della stessa, in conformità della funzione per la quale è stata realizzata.
Ebbene, secondo l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla norma in commento, le condizioni che devono sussistere per il riconoscimento dell'indennizzo sono: a) l'attività lecita della pubblica amministrazione consistente nella realizzazione e gestione dell'opera pubblica;
b) la produzione di un danno permanente che si concreti nella perdita o nella diminuzione di un diritto;
c) il nesso di causalità tra l'esecuzione e gestione dell'opera pubblica e il danno, che deve essere sempre causalmente ricollegabile a tale causa lesiva (v.
Cass.
3.07.2014 n. 15223; 26261/2007; 18172/2004).
Con particolare riferimento al caso di specie, trattandosi di danno derivante da immissioni, è necessario preliminarmente accertare, alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c., se le stesse superino la soglia di normale tollerabilità. A tal riguardo, sono senz'altro intollerabili le immissioni che superino i livelli stabiliti da leggi e regolamenti, che individuano nell'interesse della collettività i limiti massimi di accettabilità.
Sul punto, si osserva che la normativa rilevante ai fini dell'individuazione delle soglie di normale tollerabilità delle immissioni acustiche è quella contenuta nel D.P.C.M. 01.03.1991, che stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
Per completezza di indagine, occorre precisare che non avendo il
[...]
ancora adottato il piano di zonizzazione acustica del territorio, come CP_6
prescritto dalla L. 447/1995, non può trovare applicazione il più recente D.P.C.M.
14.11.1997, il quale al comma 1 dell'art. 8 (Norme transitorie) stabilisce che: “In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991”.
Non risulta, altresì, applicabile il D.p.r. 459/1998, in ragione della natura delle attività svolte presso lo Scalo ferroviario Surbo. Infatti, dalla documentazione versata in atti e dalle reciproche contestazioni emerge con adeguata chiarezza che le attività svolte presso lo Scalo, dalle quali provengono le immissioni acustiche lamentate dalle parti attrici, consistono principalmente in attività di pulizia e manutenzione dei convogli, nonché in attività con movimentazione di materiali e mezzi. Alla luce di ciò, non è pertanto applicabile il D.p.r. 459/1998, in quanto, riguardando specificamente l'inquinamento acustico derivante dal “traffico ferroviario”, non può estendersi alle attività di pulizia e manutenzione, operazioni che, presupponendo la staticità dei convogli, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (Cass. 5238/2016).
Individuata la normativa di settore applicabile, si può a tal punto osservare che, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'Ing. – Persona_1
svolta con argomentazioni coerenti e prive di vizi logici, che il tribunale condivide e fa propria – emerge che le immissioni acustiche derivanti dallo Scalo ferroviario superano la soglia di normale tollerabilità fissata dal regolamento.
Considerando che l'abitazione delle parti attrici rientra nella zona B di cui all'art. 6, co. 1, D.P.C.M. 01.03.1991, tra le aree non esclusivamente industriali, i limiti di rumore di riferimento sono: il diurno pari a 60 dB(A), mentre quello notturno a
50 dB(A).
Con particolare riferimento alle Zone 2 e 3 dello Scalo ferroviario, di proprietà di il c.t.u. per valutare la tollerabilità delle immissioni Controparte_1
acustiche ha applicato sia il criterio assoluto che quello differenziale (pag. 86 dell'elaborato peritale). Quanto al primo criterio, il c.t.u. ha accertato che il livello ambientale misurato all'esterno nel periodo notturno supera in percentuale il livello di accettabilità di 50 dB(A). Quanto al criterio differenziale di cui all'art. 6 co. 2, il c.t.u. ha rilevato che nel periodo diurno la differenza tra livello ambientale e quello residuo è mediamente superiore a 5 dB(A), e che nel periodo notturno è mediamente superiore a 3dB(A).
Anche con riferimento alla Zona 1 dello Scalo, di proprietà
[...]
deve trovare applicazione il D.P.C.M. 01.03.1991, non essendo Controparte_3
invece rilevanti le soglie di tollerabilità previste dall'art. 17, L. CP_7
3/2002 (“Attività temporanee”). Infatti, dalla documentazione in atti, ed in particolare dai chiarimenti ed integrazioni depositate dal c.t.u. l'11.10.2023, emerge che l'area in questione, definita espressamente “area di cantiere” consistente in un “deposito, con movimentazione, dei materiali occorrenti agli interventi eseguiti lungo la tratta ferroviaria”, risulta priva del requisito della
“temporaneità” richiesto dalla disposizione regionale, la quale infatti si riferisce esclusivamente alle “emissioni sonore temporanee”. A ben vedere, la destinazione dell'area a cantiere “non temporaneo” è dimostrata dalla documentazione attestante l'utilizzo della stessa anche successivamente al 2016, data di conclusione degli interventi di ammodernamento della tratta Brindisi-Lecce.
Infatti, dal 2021 l'area è stata utilizzata come base logistica per i lavori dell'appalto di Lecce. Pertanto, considerati i parametri di riferimento fissati dal CP_8
D.P.C.M. 01.03.1991, applicabile all'ipotesi in esame, sulla base di quanto emerso dai rilievi effettuati, anche le immissioni provenienti da tale Zona superano la soglia di normale tollerabilità. Infatti, il c.t.u. ha accertato (p. 6 dei chiarimenti del 12.09.2022) che nel periodo notturno la maggiore frequenza è compresa tra 51
dB(A) e 55 dB(A) e, quindi, supera il livello di accettabilità di 50 dB(A) previsto dal regolamento.
Quanto alle immissioni luminose, invece, deve rilevarsi l'insussistenza del carattere della intollerabilità. Infatti, in merito a ciò il c.t.u. ha affermato che “il luxometro utilizzato indicava il valore 0,00 in differenti posizioni all'esterno dell'edificio”, e che, l'effetto di abbagliamento che si avverte quando si volge lo sguardo dall'abitazione verso lo scalo ferroviario è comunque “mitigato Pt_1
dalla chioma degli alberi” (pp. 85 e 86 elaborato peritale).
Ebbene, accertata l'intollerabilità delle immissioni acustiche provenienti dallo Scalo ferroviario, deve ritenersi altresì sussistente il requisito del danno permanente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che
“l'indennizzo di cui agli art. 46 l. n. 2359 del 1865 e 44 d.P.R. n. 327 del 2001 spetta se
l'opera pubblica abbia realizzato una compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva e apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità dell'immobile, purché idonea a tradursi in una oggettiva riduzione del suo valore economico” (Cass. 16619/2013; Cass.
13368/2017).
Nel caso di specie, come anche accertato dal c.t.u. nella relazione peritale, le immissioni intollerabili provenienti dallo Scalo hanno determinato un deprezzamento del valore dell'immobile di proprietà delle parti attrici.
È opportuno precisare che il requisito della permanenza del danno sussiste anche con riferimento alla Zona 1, c.d. “zona di cantiere”, poiché le attività che si svolgono in tale area non presentano il carattere della temporaneità. A tal proposito, si osserva sia che le operazioni nel cantiere sono continuate successivamente al 2016, sia che risulta verosimile che le stesse possano proseguire nel futuro, per soddisfare le esigenze dell'intera tratta ferroviaria. Sul punto, la giurisprudenza ha statuito che “il requisito della "permanenza" del danno, valutato con riferimento al momento dell'apprezzamento delle cause lesive in base ad un giudizio prognostico ispirato ad un criterio di normalità causale, sussiste non solo se lo stesso appaia definitivo, ma anche qualora non vi siano elementi per ritenere che la deminutio del diritto sia temporanea, per ragioni che appaiono in se stesse tali da escludere la permanenza, secondo lo stesso criterio della normalità causale” (Cass. 15223/2014).
Sussiste altresì il terzo requisito richiesto dalla norma, essendo accertato che la diminuzione del valore dell'immobile derivi causalmente dalle immissioni acustiche provenienti dallo Scalo ferroviario.
Sotto altro profilo, occorre rilevare che l'inizio dei lavori dell'immobile degli attori è antecedente alla data di realizzazione dell'opera pubblica. Sul punto, si osserva che i lavori di costruzione dell'abitazione, edificata in forza della Licenza edilizia n. 24283 del 6.11.1973 e della successiva Licenza di costruzione n. 12/74 del
31.01.1974, sono iniziati il 31.01.1974, come attestato dalla dichiarazione di abitabilità n. 1/4/92 del 27.02.1992; mentre soltanto il 9.9.1974, con delibera n.
1125, la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole alla realizzazione, da parte di , di un nuovo scalo merci. Controparte_3
Inoltre, considerando che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 19305/2014;
Cass. 14432/2021) ha chiarito che l'indennità non è dovuta a quanti abbiano edificato il proprio immobile abusivamente, occorre rilevare che l'immobile degli attori presenta, come affermato dal c.t.u. (p. 25 relazione peritale), parziali difformità catastali consistenti nella “differente distribuzione interna del piano interrato e del piano terra”, e nella “assenza del ripostiglio al primo piano”.
Tuttavia, nel caso di specie, trattandosi di mere difformità parziali, esse non impediscono il riconoscimento dell'indennità. A tale proposito, infatti, il c.t.u., precisando che si tratta di differente distribuzione interna, ha chiarito che
“l'abuso potrà essere sanato ricorrendo all'applicazione dell'art. 36 del D.p.r. 380/2001, il cosiddetto “accertamento di conformità” il cui costo, tra spese tecniche
e sanzioni, può essere quantificato in una cifra non superiore ad € 3.000,00 (p. 102 relazione peritale definitiva). Inoltre, il deposito esterno, essendo privo di atti autorizzativi, non è stato considerato nel determinare il valore finale dell'immobile. Da tale valore sono stati ulteriormente detratti il costo della sanatoria del piano interrato (€ 3.000,00) e il costo per la demolizione del deposito esterno (€ 750,00).
In merito alla quantificazione dell'indennizzo, invece, esso è “commisurato non a criteri predeterminati, come nel caso dell'indennità di esproprio, ma al
(variabile) pregiudizio, effettivo ed attuale, subito dal proprietario del fondo (Cass.
15223/2014). Sul punto, l'ausiliare incaricato ha affermato che l'immobile ha subito un deprezzamento complessivo pari al 20% del suo valore, di cui il 15% dovuto alle immissioni acustiche ed il 5% alle immissioni luminose (p. 89 relazione peritale). Considerando che il valore dell'immobile, così come rettificato (p. 103 relazione peritale definitiva), è pari ad € 758.711,98, il deprezzamento del cespite per le immissioni sonore è di € 113.806,80, mentre per le immissioni luminose è di
€ 37.935,60, per un totale pari ad € 151.742,40.
Pertanto, ne deriva che l'importo spettante a e Parte_1 Parte_2
è pari ad € 113.806,80, in assenza di immissioni luminose intollerabili.
[...]
Alla luce delle considerazioni che precedono, riconosciuta la sussistenza dei presupposti dell'indennizzo di cui all'art. 46, L. 2359/1865, si accoglie la domanda risarcitoria, condannando, in solido, proprietaria delle Zone 2 e 3 Controparte_1
dello Scalo, e , proprietaria della Zona 1, al Controparte_3
pagamento di € 116.444,97, in favore di e oltre Parte_1 Parte_2
agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda all'effettivo saldo. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, una recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione asserisce che il debito per l'indennizzo ex art. 46, legge n.
2359 del 1865, avendo funzione in senso lato risarcitoria, ha natura di debito di valore e, pertanto, è suscettibile di rivalutazione economica anche in assenza di specifica prova, ex art. 1224, co. II, c.c. (Cass. 18226/2008 e Cass. 15223/2014).
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento del danno biologico, perché rimasta complessivamente sfornita di prova. Infatti, il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, dovendo il danneggiato provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti.
Parimenti, non può essere accolta l'ulteriore domanda di condanna all'installazione di barriere fonoassorbenti. Secondo il c.t.u., infatti, “le caratteristiche dei manufatti e la circostanza che i convogli sostino, secondo quanto affermato dalle ferrovie, sui binari esterni rispetto al piazzale posto nelle immediate vicinanze della proprietà (Figura 15) non consente l'installazione Pt_1
di barriere al limitare nord/est del piazzale (parete divisoria tra lo scalo ferroviario
e la stradina ad esso adiacente) poiché queste sarebbero eccessivamente distanti dal punto di emissione dei rumori. Parimenti non vi è modo di stabilire la fascia di rispetto che consentirebbe di tutelare la proprietà degli attori atteso che le distanze tra il punto di emissione dei rumori (binari esterni a sud/ovest) e quello di immissione degli attori (proprietà sono relative a strutture la cui Pt_1
ubicazione non è modificabile” (P. 91 elaborato peritale). Inoltre, con particolare riferimento alla zona 1, si ritiene che “l'utilizzo della barriera fono assorbente non produca diminuzioni certe della rumorosità per tutte le molteplici e varie combinazioni di intensità sonora e di localizzazione” (p. 7, chiarimenti 12.09.2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, così come le spese di ctu già liquidate nel corso di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- condanna e in solido, al Controparte_1 Controparte_3
pagamento, in favore degli attori, della somma di € 116.444,97, in favore di e oltre a rivalutazione monetari ed interessi Parte_1 Parte_2
legali dal dì della domanda all'effettivo saldo;
- rigetta le ulteriori domande attoree;
- condanna e alla refusione Controparte_1 Controparte_3
delle spese di lite sostenute dagli attori, liquidate in € 450,00 per spese vive ed €
14.000,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di giudizio, a carico di e Controparte_1 Controparte_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 20 gennaio 2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Christian Farilla Magistrato ordinario in tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 417 del ruolo generale dell'anno 2014, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali), riservato per la decisione all'udienza del 10.9.2024, promosso da
e rappresentati e difesi dagli avv. Luigi Parte_1 Parte_2
Guacci;
- attori - contro
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Vozza;
Controparte_1
- convenuta –
e contro
Controparte_2
- convenuta contumace –
e contro
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Controparte_3
Vozza
- interveniente volontaria –
******
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto le domande proposte, ai sensi degli artt. 844 c.c. e 46, L. 2359/1865 (sostituito ddall'art. 44, D.p.r. 327/2001), da Pt_1
e nei confronti di e
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_4 , per i danni provocati dalle immissioni acustiche e luminose
[...]
eccedenti la normale tollerabilità provenienti dallo Scalo Ferroviario denominato
“Surbo Scalo”, infrastruttura adiacente all'immobile di cui gli attori sono proprietari, sito in Lecce, alla via Taranto n. 342; in particolare, gli attori hanno agito in giudizio al fine di ottenere la condanna delle società convenute al pagamento di € 151.742,40, a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento dell'immobile suindicato, e dell'ulteriore somma che verrà quantificata in via equitativa per il danno biologico, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria;
nonché la condanna ad installare lungo il muro di confine dello scalo ferroviario idonee barriere fonoassorbenti nei termini indicati nella memoria conclusionale delle parti attrici, e con vittoria delle spese di lite e distrazione delle stesse in favore del procuratore anticipatario avv. Luigi Guacci.
Costituitosi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto Controparte_1
le domande attoree, replicando che nell'area di sua specifica pertinenza non si riscontra alcuna immissione che supera il limite di normale tollerabilità, e che le domande sono infondate, in quanto generiche e prive di qualsivoglia riscontro probatorio.
è restata contumace. Controparte_2 Controparte_2
È intervenuta volontariamente, costituendosi in giudizio,
[...]
in qualità di proprietaria dell'area, identificata come “Scalo Controparte_3
Merci”, all'interno dello Scalo ferroviario Surbo, chiedendo il rigetto della pretesa attorea e specificando di aver acquisito la titolarità di tale area, con atto del
2.10.2013, da la quale a sua volta ne era divenuta proprietaria Controparte_5
per atto di scissione parziale di del 30.12.2018 sicché, la convenuta CP_2
ha perduto la proprietà di qualsivoglia area all'interno dello Scalo CP_2
ferroviario.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 10.9.2024 la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
La domanda risarcitoria è fondata e può trovare accoglimento, nei termini che seguono.
Occorre, anzitutto, chiarire l'ambito di applicazione degli artt. 844 c.c. e 46, L. 2359/1865 (sostituito dall'art. 44, D.p.r. 327/2001), ed i rapporti tra le disposizioni richiamate, al fine di stabilire la normativa applicabile al caso di specie.
Sul punto, com'è noto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che
“nell'ipotesi in cui si chiede l'indennizzo per la irreversibile diminuzione del godimento di un immobile derivante, per l'effetto di immissioni intollerabili con prevedibile durata sine die, dall'esistenza dell'opera pubblica e dall'esercizio della connessa attività pubblicistica, la fattispecie legale applicabile è quella disciplinata dall'art. 46 l. n. 2359 del 1865 (attuale art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001) e non quella prevista dall'art. 844 c.c., salvo l'operatività di quest'ultima disposizione ai soli fini dell'apprezzamento della intollerabilità delle immissioni, stante il carattere speciale della prima disposizione normativa, in ragione: a) dei soggetti che interferiscono con il diritto di proprietà, pubblici e non privati, ai quali si connette la diversa natura e finalizzazione dell'attività, pubblicistica e non privatistica;
b) del diverso ambito di operatività, quello della dinamica autorità-libertà e non quello dell'esercizio delle facoltà dei privati;
c) della diversa disciplina del potere inibitorio, assente nella previsione dell'art. 46 cit. e presente in quella dell'art. 844 c.c.; d) dell'indennizzo, quale previsione generale nella prima disposizione ed eccezionale nella seconda;
e) del requisito della “permanenza”, che connota sempre l'area di applicabilità della prima e può rilevare solo eccezionalmente nella seconda” (Cass.
15223/2014).
Alla luce di tali considerazioni, si rileva che la disciplina applicabile è quella dettata dall'art. 46, L. 2359/1865 (sostituito dall'art. 44, D.p.r. 327/2001), disposizione che opera anche nei casi in cui l'irreversibile diminuzione del godimento dell'immobile sia conseguenza di immissioni intollerabili derivanti dall'opera pubblica e dall'esercizio della connessa attività pubblicistica (Cass.
15223/2014; Cass. 19972/2009; Cass. 12853/1999; Cass. 15130/2000). Pertanto, non è necessario che il danno derivi dall'opera pubblica, in sé considerata, potendo provenire anche dall'utilizzazione che si fa della stessa, in conformità della funzione per la quale è stata realizzata.
Ebbene, secondo l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla norma in commento, le condizioni che devono sussistere per il riconoscimento dell'indennizzo sono: a) l'attività lecita della pubblica amministrazione consistente nella realizzazione e gestione dell'opera pubblica;
b) la produzione di un danno permanente che si concreti nella perdita o nella diminuzione di un diritto;
c) il nesso di causalità tra l'esecuzione e gestione dell'opera pubblica e il danno, che deve essere sempre causalmente ricollegabile a tale causa lesiva (v.
Cass.
3.07.2014 n. 15223; 26261/2007; 18172/2004).
Con particolare riferimento al caso di specie, trattandosi di danno derivante da immissioni, è necessario preliminarmente accertare, alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c., se le stesse superino la soglia di normale tollerabilità. A tal riguardo, sono senz'altro intollerabili le immissioni che superino i livelli stabiliti da leggi e regolamenti, che individuano nell'interesse della collettività i limiti massimi di accettabilità.
Sul punto, si osserva che la normativa rilevante ai fini dell'individuazione delle soglie di normale tollerabilità delle immissioni acustiche è quella contenuta nel D.P.C.M. 01.03.1991, che stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
Per completezza di indagine, occorre precisare che non avendo il
[...]
ancora adottato il piano di zonizzazione acustica del territorio, come CP_6
prescritto dalla L. 447/1995, non può trovare applicazione il più recente D.P.C.M.
14.11.1997, il quale al comma 1 dell'art. 8 (Norme transitorie) stabilisce che: “In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991”.
Non risulta, altresì, applicabile il D.p.r. 459/1998, in ragione della natura delle attività svolte presso lo Scalo ferroviario Surbo. Infatti, dalla documentazione versata in atti e dalle reciproche contestazioni emerge con adeguata chiarezza che le attività svolte presso lo Scalo, dalle quali provengono le immissioni acustiche lamentate dalle parti attrici, consistono principalmente in attività di pulizia e manutenzione dei convogli, nonché in attività con movimentazione di materiali e mezzi. Alla luce di ciò, non è pertanto applicabile il D.p.r. 459/1998, in quanto, riguardando specificamente l'inquinamento acustico derivante dal “traffico ferroviario”, non può estendersi alle attività di pulizia e manutenzione, operazioni che, presupponendo la staticità dei convogli, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (Cass. 5238/2016).
Individuata la normativa di settore applicabile, si può a tal punto osservare che, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'Ing. – Persona_1
svolta con argomentazioni coerenti e prive di vizi logici, che il tribunale condivide e fa propria – emerge che le immissioni acustiche derivanti dallo Scalo ferroviario superano la soglia di normale tollerabilità fissata dal regolamento.
Considerando che l'abitazione delle parti attrici rientra nella zona B di cui all'art. 6, co. 1, D.P.C.M. 01.03.1991, tra le aree non esclusivamente industriali, i limiti di rumore di riferimento sono: il diurno pari a 60 dB(A), mentre quello notturno a
50 dB(A).
Con particolare riferimento alle Zone 2 e 3 dello Scalo ferroviario, di proprietà di il c.t.u. per valutare la tollerabilità delle immissioni Controparte_1
acustiche ha applicato sia il criterio assoluto che quello differenziale (pag. 86 dell'elaborato peritale). Quanto al primo criterio, il c.t.u. ha accertato che il livello ambientale misurato all'esterno nel periodo notturno supera in percentuale il livello di accettabilità di 50 dB(A). Quanto al criterio differenziale di cui all'art. 6 co. 2, il c.t.u. ha rilevato che nel periodo diurno la differenza tra livello ambientale e quello residuo è mediamente superiore a 5 dB(A), e che nel periodo notturno è mediamente superiore a 3dB(A).
Anche con riferimento alla Zona 1 dello Scalo, di proprietà
[...]
deve trovare applicazione il D.P.C.M. 01.03.1991, non essendo Controparte_3
invece rilevanti le soglie di tollerabilità previste dall'art. 17, L. CP_7
3/2002 (“Attività temporanee”). Infatti, dalla documentazione in atti, ed in particolare dai chiarimenti ed integrazioni depositate dal c.t.u. l'11.10.2023, emerge che l'area in questione, definita espressamente “area di cantiere” consistente in un “deposito, con movimentazione, dei materiali occorrenti agli interventi eseguiti lungo la tratta ferroviaria”, risulta priva del requisito della
“temporaneità” richiesto dalla disposizione regionale, la quale infatti si riferisce esclusivamente alle “emissioni sonore temporanee”. A ben vedere, la destinazione dell'area a cantiere “non temporaneo” è dimostrata dalla documentazione attestante l'utilizzo della stessa anche successivamente al 2016, data di conclusione degli interventi di ammodernamento della tratta Brindisi-Lecce.
Infatti, dal 2021 l'area è stata utilizzata come base logistica per i lavori dell'appalto di Lecce. Pertanto, considerati i parametri di riferimento fissati dal CP_8
D.P.C.M. 01.03.1991, applicabile all'ipotesi in esame, sulla base di quanto emerso dai rilievi effettuati, anche le immissioni provenienti da tale Zona superano la soglia di normale tollerabilità. Infatti, il c.t.u. ha accertato (p. 6 dei chiarimenti del 12.09.2022) che nel periodo notturno la maggiore frequenza è compresa tra 51
dB(A) e 55 dB(A) e, quindi, supera il livello di accettabilità di 50 dB(A) previsto dal regolamento.
Quanto alle immissioni luminose, invece, deve rilevarsi l'insussistenza del carattere della intollerabilità. Infatti, in merito a ciò il c.t.u. ha affermato che “il luxometro utilizzato indicava il valore 0,00 in differenti posizioni all'esterno dell'edificio”, e che, l'effetto di abbagliamento che si avverte quando si volge lo sguardo dall'abitazione verso lo scalo ferroviario è comunque “mitigato Pt_1
dalla chioma degli alberi” (pp. 85 e 86 elaborato peritale).
Ebbene, accertata l'intollerabilità delle immissioni acustiche provenienti dallo Scalo ferroviario, deve ritenersi altresì sussistente il requisito del danno permanente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che
“l'indennizzo di cui agli art. 46 l. n. 2359 del 1865 e 44 d.P.R. n. 327 del 2001 spetta se
l'opera pubblica abbia realizzato una compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva e apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità dell'immobile, purché idonea a tradursi in una oggettiva riduzione del suo valore economico” (Cass. 16619/2013; Cass.
13368/2017).
Nel caso di specie, come anche accertato dal c.t.u. nella relazione peritale, le immissioni intollerabili provenienti dallo Scalo hanno determinato un deprezzamento del valore dell'immobile di proprietà delle parti attrici.
È opportuno precisare che il requisito della permanenza del danno sussiste anche con riferimento alla Zona 1, c.d. “zona di cantiere”, poiché le attività che si svolgono in tale area non presentano il carattere della temporaneità. A tal proposito, si osserva sia che le operazioni nel cantiere sono continuate successivamente al 2016, sia che risulta verosimile che le stesse possano proseguire nel futuro, per soddisfare le esigenze dell'intera tratta ferroviaria. Sul punto, la giurisprudenza ha statuito che “il requisito della "permanenza" del danno, valutato con riferimento al momento dell'apprezzamento delle cause lesive in base ad un giudizio prognostico ispirato ad un criterio di normalità causale, sussiste non solo se lo stesso appaia definitivo, ma anche qualora non vi siano elementi per ritenere che la deminutio del diritto sia temporanea, per ragioni che appaiono in se stesse tali da escludere la permanenza, secondo lo stesso criterio della normalità causale” (Cass. 15223/2014).
Sussiste altresì il terzo requisito richiesto dalla norma, essendo accertato che la diminuzione del valore dell'immobile derivi causalmente dalle immissioni acustiche provenienti dallo Scalo ferroviario.
Sotto altro profilo, occorre rilevare che l'inizio dei lavori dell'immobile degli attori è antecedente alla data di realizzazione dell'opera pubblica. Sul punto, si osserva che i lavori di costruzione dell'abitazione, edificata in forza della Licenza edilizia n. 24283 del 6.11.1973 e della successiva Licenza di costruzione n. 12/74 del
31.01.1974, sono iniziati il 31.01.1974, come attestato dalla dichiarazione di abitabilità n. 1/4/92 del 27.02.1992; mentre soltanto il 9.9.1974, con delibera n.
1125, la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole alla realizzazione, da parte di , di un nuovo scalo merci. Controparte_3
Inoltre, considerando che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 19305/2014;
Cass. 14432/2021) ha chiarito che l'indennità non è dovuta a quanti abbiano edificato il proprio immobile abusivamente, occorre rilevare che l'immobile degli attori presenta, come affermato dal c.t.u. (p. 25 relazione peritale), parziali difformità catastali consistenti nella “differente distribuzione interna del piano interrato e del piano terra”, e nella “assenza del ripostiglio al primo piano”.
Tuttavia, nel caso di specie, trattandosi di mere difformità parziali, esse non impediscono il riconoscimento dell'indennità. A tale proposito, infatti, il c.t.u., precisando che si tratta di differente distribuzione interna, ha chiarito che
“l'abuso potrà essere sanato ricorrendo all'applicazione dell'art. 36 del D.p.r. 380/2001, il cosiddetto “accertamento di conformità” il cui costo, tra spese tecniche
e sanzioni, può essere quantificato in una cifra non superiore ad € 3.000,00 (p. 102 relazione peritale definitiva). Inoltre, il deposito esterno, essendo privo di atti autorizzativi, non è stato considerato nel determinare il valore finale dell'immobile. Da tale valore sono stati ulteriormente detratti il costo della sanatoria del piano interrato (€ 3.000,00) e il costo per la demolizione del deposito esterno (€ 750,00).
In merito alla quantificazione dell'indennizzo, invece, esso è “commisurato non a criteri predeterminati, come nel caso dell'indennità di esproprio, ma al
(variabile) pregiudizio, effettivo ed attuale, subito dal proprietario del fondo (Cass.
15223/2014). Sul punto, l'ausiliare incaricato ha affermato che l'immobile ha subito un deprezzamento complessivo pari al 20% del suo valore, di cui il 15% dovuto alle immissioni acustiche ed il 5% alle immissioni luminose (p. 89 relazione peritale). Considerando che il valore dell'immobile, così come rettificato (p. 103 relazione peritale definitiva), è pari ad € 758.711,98, il deprezzamento del cespite per le immissioni sonore è di € 113.806,80, mentre per le immissioni luminose è di
€ 37.935,60, per un totale pari ad € 151.742,40.
Pertanto, ne deriva che l'importo spettante a e Parte_1 Parte_2
è pari ad € 113.806,80, in assenza di immissioni luminose intollerabili.
[...]
Alla luce delle considerazioni che precedono, riconosciuta la sussistenza dei presupposti dell'indennizzo di cui all'art. 46, L. 2359/1865, si accoglie la domanda risarcitoria, condannando, in solido, proprietaria delle Zone 2 e 3 Controparte_1
dello Scalo, e , proprietaria della Zona 1, al Controparte_3
pagamento di € 116.444,97, in favore di e oltre Parte_1 Parte_2
agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda all'effettivo saldo. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, una recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione asserisce che il debito per l'indennizzo ex art. 46, legge n.
2359 del 1865, avendo funzione in senso lato risarcitoria, ha natura di debito di valore e, pertanto, è suscettibile di rivalutazione economica anche in assenza di specifica prova, ex art. 1224, co. II, c.c. (Cass. 18226/2008 e Cass. 15223/2014).
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento del danno biologico, perché rimasta complessivamente sfornita di prova. Infatti, il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, dovendo il danneggiato provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti.
Parimenti, non può essere accolta l'ulteriore domanda di condanna all'installazione di barriere fonoassorbenti. Secondo il c.t.u., infatti, “le caratteristiche dei manufatti e la circostanza che i convogli sostino, secondo quanto affermato dalle ferrovie, sui binari esterni rispetto al piazzale posto nelle immediate vicinanze della proprietà (Figura 15) non consente l'installazione Pt_1
di barriere al limitare nord/est del piazzale (parete divisoria tra lo scalo ferroviario
e la stradina ad esso adiacente) poiché queste sarebbero eccessivamente distanti dal punto di emissione dei rumori. Parimenti non vi è modo di stabilire la fascia di rispetto che consentirebbe di tutelare la proprietà degli attori atteso che le distanze tra il punto di emissione dei rumori (binari esterni a sud/ovest) e quello di immissione degli attori (proprietà sono relative a strutture la cui Pt_1
ubicazione non è modificabile” (P. 91 elaborato peritale). Inoltre, con particolare riferimento alla zona 1, si ritiene che “l'utilizzo della barriera fono assorbente non produca diminuzioni certe della rumorosità per tutte le molteplici e varie combinazioni di intensità sonora e di localizzazione” (p. 7, chiarimenti 12.09.2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, così come le spese di ctu già liquidate nel corso di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- condanna e in solido, al Controparte_1 Controparte_3
pagamento, in favore degli attori, della somma di € 116.444,97, in favore di e oltre a rivalutazione monetari ed interessi Parte_1 Parte_2
legali dal dì della domanda all'effettivo saldo;
- rigetta le ulteriori domande attoree;
- condanna e alla refusione Controparte_1 Controparte_3
delle spese di lite sostenute dagli attori, liquidate in € 450,00 per spese vive ed €
14.000,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di giudizio, a carico di e Controparte_1 Controparte_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 20 gennaio 2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Christian Farilla Magistrato ordinario in tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario Caterina Stasi