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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 29/01/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 388/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
NAPOLEONE FABIO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 558/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240120881387000 BOLLO AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4501/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano contro la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di annullare la cartella di pagamento notificata il 28.11.2024 per l'importo complessivo di euro 732,76, relativa a tassa automobilistica regionale
2017 riferita a due distinti veicoli. Deduce la mancata notifica degli avvisi di accertamento prodromici, la prescrizione e la decadenza del credito, nonché la nullità della cartella per difetto degli atti presupposti e l'illegittimità del calcolo delle sanzioni e degli interessi.
Si sono costituite la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La Regione eccepisce, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l'incompetenza territoriale;
nel merito sostiene l'inammissibilità delle censure relative agli avvisi di accertamento, divenuti definitivi per mancata impugnazione, e la validità della notifica degli stessi, come comprovata dalla documentazione postale prodotta. Contesta inoltre la fondatezza delle doglianze sulla prescrizione e sulla motivazione degli atti.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione deduce l'estraneità alle contestazioni relative al merito della pretesa, essendo il proprio ruolo limitato alla notifica della cartella, e conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
Regione è da respingersi. Nel giudizio avverso cartella di pagamento emessa per conto dell'ente impositore, la giurisprudenza riconosce che sono legittimati passivi sia l'ente creditore sia l'agente della riscossione, in relazione alle rispettive sfere di attività, sicché la partecipazione di entrambi risulta corretta. Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 546/1992, è competente la Corte nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore: nel caso di specie, la cartella è stata notificata a contribuente residente nel territorio della presente Corte, sicché la competenza è correttamente radicata. Ciò premesso le doglianze sollevate da parte ricorrente risultano prive di fondamento. Sulla dedotta mancata notifica degli avvisi di accertamento la Regione Campania ha prodotto le cartoline di ritorno e le attestazioni di compiuta giacenza, idonee a dimostrare l'avvenuta regolare notifica degli avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica 2017. Secondo consolidata giurisprudenza, l'avviso di ricevimento della raccomandata ha fede privilegiata e la compiuta giacenza perfeziona la notifica, indipendentemente dall'effettiva conoscenza da parte del destinatario. Non essendo stati impugnati nei termini, gli avvisi sono divenuti definitivi, precludendo la possibilità di contestare il merito della pretesa in occasione dell'impugnazione della cartella. È principio pacifico che gli atti autonomamente impugnabili non possono essere contestati per vizi propri attraverso l'impugnazione di atti successivi. Sulla prescrizione e sulla decadenza del credito si osserva che gli avvisi di accertamento risultano notificati nel 2023, nel rispetto del termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. 953/1982 per la tassa automobilistica. La notifica degli avvisi interrompe validamente la prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla definitività dell'atto. La cartella è stata poi notificata nel 2024, dunque in un termine pienamente conforme ai limiti previsti. Vanno inoltre considerate le sospensioni dei termini derivanti dalla normativa emergenziale COVID-19, richiamata dalla stessa Regione, che escludono comunque il decorso del termine prescrizionale sin oltre il periodo in contestazione. Sulla dedotta nullità della cartella per difetto di motivazione si osserva che la cartella risulta correttamente motivata mediante il richiamo agli avvisi di accertamento, indicati con i relativi estremi. La motivazione per relationem è pienamente ammessa dalla giurisprudenza tributaria, purché l'atto richiamato sia conoscibile dall'interessato. Nel caso di specie, gli avvisi risultano ritualmente notificati. Sulle sanzioni e sugli interessi in assenza di impugnazione degli avvisi e considerata la definitività della pretesa, le censure sul quantum (sanzioni e interessi) sono inammissibili, trattandosi di profili che avrebbero dovuto essere fatti valere contro gli atti presupposti.
La Corte, pertanto, ritiene di rigettare il ricorso e di procedere alla compensazione delle spese di giudizio, in ragione della natura della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese Compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
NAPOLEONE FABIO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 558/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240120881387000 BOLLO AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4501/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano contro la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di annullare la cartella di pagamento notificata il 28.11.2024 per l'importo complessivo di euro 732,76, relativa a tassa automobilistica regionale
2017 riferita a due distinti veicoli. Deduce la mancata notifica degli avvisi di accertamento prodromici, la prescrizione e la decadenza del credito, nonché la nullità della cartella per difetto degli atti presupposti e l'illegittimità del calcolo delle sanzioni e degli interessi.
Si sono costituite la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La Regione eccepisce, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l'incompetenza territoriale;
nel merito sostiene l'inammissibilità delle censure relative agli avvisi di accertamento, divenuti definitivi per mancata impugnazione, e la validità della notifica degli stessi, come comprovata dalla documentazione postale prodotta. Contesta inoltre la fondatezza delle doglianze sulla prescrizione e sulla motivazione degli atti.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione deduce l'estraneità alle contestazioni relative al merito della pretesa, essendo il proprio ruolo limitato alla notifica della cartella, e conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
Regione è da respingersi. Nel giudizio avverso cartella di pagamento emessa per conto dell'ente impositore, la giurisprudenza riconosce che sono legittimati passivi sia l'ente creditore sia l'agente della riscossione, in relazione alle rispettive sfere di attività, sicché la partecipazione di entrambi risulta corretta. Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 546/1992, è competente la Corte nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore: nel caso di specie, la cartella è stata notificata a contribuente residente nel territorio della presente Corte, sicché la competenza è correttamente radicata. Ciò premesso le doglianze sollevate da parte ricorrente risultano prive di fondamento. Sulla dedotta mancata notifica degli avvisi di accertamento la Regione Campania ha prodotto le cartoline di ritorno e le attestazioni di compiuta giacenza, idonee a dimostrare l'avvenuta regolare notifica degli avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica 2017. Secondo consolidata giurisprudenza, l'avviso di ricevimento della raccomandata ha fede privilegiata e la compiuta giacenza perfeziona la notifica, indipendentemente dall'effettiva conoscenza da parte del destinatario. Non essendo stati impugnati nei termini, gli avvisi sono divenuti definitivi, precludendo la possibilità di contestare il merito della pretesa in occasione dell'impugnazione della cartella. È principio pacifico che gli atti autonomamente impugnabili non possono essere contestati per vizi propri attraverso l'impugnazione di atti successivi. Sulla prescrizione e sulla decadenza del credito si osserva che gli avvisi di accertamento risultano notificati nel 2023, nel rispetto del termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. 953/1982 per la tassa automobilistica. La notifica degli avvisi interrompe validamente la prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla definitività dell'atto. La cartella è stata poi notificata nel 2024, dunque in un termine pienamente conforme ai limiti previsti. Vanno inoltre considerate le sospensioni dei termini derivanti dalla normativa emergenziale COVID-19, richiamata dalla stessa Regione, che escludono comunque il decorso del termine prescrizionale sin oltre il periodo in contestazione. Sulla dedotta nullità della cartella per difetto di motivazione si osserva che la cartella risulta correttamente motivata mediante il richiamo agli avvisi di accertamento, indicati con i relativi estremi. La motivazione per relationem è pienamente ammessa dalla giurisprudenza tributaria, purché l'atto richiamato sia conoscibile dall'interessato. Nel caso di specie, gli avvisi risultano ritualmente notificati. Sulle sanzioni e sugli interessi in assenza di impugnazione degli avvisi e considerata la definitività della pretesa, le censure sul quantum (sanzioni e interessi) sono inammissibili, trattandosi di profili che avrebbero dovuto essere fatti valere contro gli atti presupposti.
La Corte, pertanto, ritiene di rigettare il ricorso e di procedere alla compensazione delle spese di giudizio, in ragione della natura della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese Compensate.