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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/05/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1471/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
LAMAZZA RITA e dall'avv. VENTURINO DOMENICO
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio per a.t.p. volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità ex art. 13 della legge 118/1971 ovvero della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971, negati dal CTU nominato nella fase sommaria.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, all'esito del rinnovo delle operazioni peritali nonché del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza prevista al
21.5.2025, la causa è così decisa.
***
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
La perizia ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità ex art. 13 della legge 30.3.1971 a far tempo dalla data della domanda amministrativa: “Ciò premesso, se si passa all'aspetto valutativo,
1 con riferimento alle tabelle valutative di cui al D.M. del 5/2/'92, si potrà concordare con il CTU nominato nella prima fase, in merito alla valutazione del danno psichico. In effetti, in tutte le certificazioni psichiatriche allegate in atti (ivi compresa l'ultima rilasciata dal Centro di Salute Mentale dell'ASP di
Crotone del 08/10/2024, con deposito autorizzato dal Giudicante), i disturbi di natura psichica vengono sempre correlati a “varie patologie organiche” e sono quindi da ritenere di natura “reattiva”, per cui il codice di riferimento deve essere il 2206 (“Sindrome depressiva endoreattiva grave =40%”). E si concorda con il precedente CTU anche nell'innalzare il tasso invalidante al 50%, per la concomitanza di
“Ansia Generalizzata con psicoastenia e chiusura sociale”.
Si concorda altresì nel non valutare la “pregressa emorragia cerebellare”, in quanto “senza esiti neurologici”, per cui si potrebbe conferire solo un minimo di percentuale invalidante (dell'ordine del 5 max
10 %, e quindi non computabile nel calcolo finale).
Non si comprende però perchè non venga idoneamente valutata quella condizione di “spondilodiscoartrosi cervicale”, pur richiamata in tutti i giudizi diagnostici e che clinicamente si estrinseca con una limitazione dei movimenti del capo (v. E.O.). Come avviene in tanti casi similari, tale alterazione viene di norma valutata, agendo analogicamente, con il Cod. 7008 (“spondilolistesi = 12%”): 12%.
Altra anomalia. In occasione delle operazioni peritali, il primo CTU richiedeva una consulenza pneumologica con spirometria, eseguita il 20/02/2024 presso il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria dell'Ospedale di Crotone, con evidenza di una “broncopneumopatia con lieve deficit. restrittivo”. Anche tale affezione è meritevole di giusta valutazione e, agendo con criteri analogici, si potrà fare riferimento ai
Codd. 6003 e 6004 (“Asma estrinseco ed Asma intrinseco = 30-35%”): 30-35%.
Attuando la sommatoria con la dovuta formula a scalare (55+12+35=71%), si ottiene una condizione di “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 71%”, a cui, come correttamente effettuato dal primo CTU, si dovrà aggiungere un ulteriore 5%, per l'incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (ex-operaio). Si giunge così ad un tasso finale in misura del 76 (settantasei) %.
Ai fini della decorrenza, la si potrà far risalire all'epoca di esecuzione della citata visita pneumologica, richiesta dal primo CTU ed eseguita il 20/02/2024 presso l'Ospedale di Crotone, quando per la prima volta si evidenziava la “broncopneumopatia con lieve deficit restrittivo”.
Il giudizio espresso sulla base della documentazione in atti risulta essere logico e immune da vizi motivazionali (cfr. consulenza tecnica depositata in data 25.2.2025 qui da intendersi integralmente richiamata).
2 La stesso dà inoltre conto dell'evoluzione della patologia e delle ragioni cliniche poste alla base della individuata decorrenza dell'invalidità.
Sulla base delle ragioni sopra esposte questo giudice ritiene di poter aderire alle conclusioni rappresentate dal CTU (Cass. 12703/2015).
Tra l'altro, le parti non hanno formulato obiezioni alle conclusioni del consulente a seguito di invio delle bozze.
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019. Pertanto la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU.
Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011).
Le spese di consulenza, separatamente liquidate, vanno poste a carico di in ragione CP_1 dell'accertato del requisito sanitario, negato in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1471/2024, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta la sussistenza, in capo al Parte_1
, dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità ex
[...] art. 13 della legge 118/1971 con decorrenza dal 20/02/2024( data visita pneumologica);
-compensa le spese di lite
-pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate CP_1
Crotone, 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
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