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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Alessandra Aragno Presidente rel.
Dr.ssa. Silvia Carosio Giudice
Dr.ssa Monica Mastrandrea Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1935/24 promossa da:
nato a [...], il [...], rappresentato e assistito Parte_1 per delega in calce al presente atto dall'avv. Marco Capriata;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1 domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore della provincia di Alessandria del
24.10.23 e notificato il 26.8.24, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 5.11.24, il sig. ha impugnato il Parte_1 provvedimento indicato in epigrafe e ha chiesto, in via principale, l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, così come previsto e disciplinato dall'art. 23 comma 1 bis D.lgs 30/07, ovvero, in via subordinata, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. D.lgs 286/98.
Esponeva il ricorrente: di essere figlio della Sig.ra coniugata e convivente Persona_1 con il cittadino italiano riferiva di convivere anch'egli nel nuovo nucleo familiare Controparte_3 della madre e dichiarava di avere, nella sua qualità di famigliare ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett.b) n.3 del D.Lgs 30/07, domandato, in data 10.3.22, alla Questura di Alessandria il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. La Questura di Alessandria emetteva un preavviso di rigetto evidenziando che non risultavano integrati i presupposti di cui agli artt. 30 comma 1 lett. c) e 29 comma
1 D.Lgs. 286/98, non essendo il ricorrente un familiare ricongiungibile, e nemmeno quelli di cui all'art. 10 D.L.gs. 30/2007, sia per la mancanza della prova del rapporto di parentela, sia per l'insufficienza dei redditi familiari del Sig. . CP_3
Il provvedimento finale, del 24.10.23, nel rigettare la domanda avanzata, reiterava le motivazioni sopra elencate, evidenziando inoltre la mancanza di prova del rapporto di parentela tra il ricorrente e la Sig.ra Persona_1
Ciò premesso il ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto, per i motivi che verranno illustrati in prosieguo, chiedendo altresì, in subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il , malgrado la regolarità della notifica (si vedano i documenti depositati Controparte_1 con la nota 21.11.24), non si è costituito in giudizio e viene qui dichiarata la sua contumacia.
Alla fissata udienza del 21 gennaio 2025 compariva la difesa del ricorrente che insisteva sulle domande avanzate rinunciando, stante la domanda subordinata, ai termini di cui all'art. 275 bis c.p.c. Ritiene il Tribunale che la domanda principale avanzata debba essere accolta, condividendosi l'interpretazione resa dalla difesa in merito al nuovo testo di cui all'art. 23 D.Lgs 30/07.
Innanzi tutto, deve essere sottolineato che, dalla documentazione prodotta (doc. 6 e 7), si evince che moglie del cittadino italiano è la madre del ricorrente, Persona_1 Controparte_3 avendo perduto il cognome dopo il divorzio dal suo precedente marito, padre del Parte_1 ricorrente.
Inoltre, nessun dubbio vi è sul fatto che il ricorrente rientri, testualmente, nella nozione di famigliare di cui all'art. 2, comma 1 lett. b) n.3 D.Lgs 30/07.
L'art. 23 D.Lgs 30/07 (nella sua nuova formulazione introdotta dall'art. 18 ter D.L. 69/03, convertito, con modificazioni, nella L. 103/23) la cui applicazione viene invocata dal ricorrente, ribadisce, innanzi tutto, che le disposizioni di tale decreto si applicano, se più favorevoli, ai familiari stranieri di cittadini italiani che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo.
Mentre, a favore dei familiari stranieri del cittadino italiano c.d. statico (cioè del cittadino che ha sempre dimorato in Italia), la norma introduce una nuova tipologia di permesso di soggiorno per motivi famigliari, disciplinandone i presupposti e la durata, così come evidenziato anche dalla circolare del
Ministero dell'Interno n. 400.B del 13.9.23.
In particolare, il comma 1 bis dell'articolo citato prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 5, comma 8 D.Lgs 286/98, della durata di 5 anni, rinnovabile e convertibile in permesso di lavoro. Trattasi, quindi, di un permesso di soggiorno per il cui rilascio non
è richiesta altra verifica se non quella relativa alla qualità di effettivo familiare, da accertarsi ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 e che prescinde da qualsivoglia requisito reddituale. Ed infatti, il comma 1-bis non rinvia al d.lgs. n. 30/2007 e, pertanto, per ottenere il permesso di soggiorno previsto da tale disposizione, il familiare non deve più provare che il cittadino italiano integri le condizioni di cui all'art. 7 D.Lgs 30/07.
Sussistono pertanto i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno domandato in via principale.
Le spese di lite, in considerazione della novità della questione, devono essere dichiarate non ripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: Accoglie il ricorso e riconosce in favore del ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 23, comma 1 bis D.Lgs 30/07.
Dichiara le spese di lite non ripetibili.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 27.1.25
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
Alessandra Aragno
.
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Alessandra Aragno Presidente rel.
Dr.ssa. Silvia Carosio Giudice
Dr.ssa Monica Mastrandrea Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1935/24 promossa da:
nato a [...], il [...], rappresentato e assistito Parte_1 per delega in calce al presente atto dall'avv. Marco Capriata;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1 domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore della provincia di Alessandria del
24.10.23 e notificato il 26.8.24, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 5.11.24, il sig. ha impugnato il Parte_1 provvedimento indicato in epigrafe e ha chiesto, in via principale, l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, così come previsto e disciplinato dall'art. 23 comma 1 bis D.lgs 30/07, ovvero, in via subordinata, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. D.lgs 286/98.
Esponeva il ricorrente: di essere figlio della Sig.ra coniugata e convivente Persona_1 con il cittadino italiano riferiva di convivere anch'egli nel nuovo nucleo familiare Controparte_3 della madre e dichiarava di avere, nella sua qualità di famigliare ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett.b) n.3 del D.Lgs 30/07, domandato, in data 10.3.22, alla Questura di Alessandria il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. La Questura di Alessandria emetteva un preavviso di rigetto evidenziando che non risultavano integrati i presupposti di cui agli artt. 30 comma 1 lett. c) e 29 comma
1 D.Lgs. 286/98, non essendo il ricorrente un familiare ricongiungibile, e nemmeno quelli di cui all'art. 10 D.L.gs. 30/2007, sia per la mancanza della prova del rapporto di parentela, sia per l'insufficienza dei redditi familiari del Sig. . CP_3
Il provvedimento finale, del 24.10.23, nel rigettare la domanda avanzata, reiterava le motivazioni sopra elencate, evidenziando inoltre la mancanza di prova del rapporto di parentela tra il ricorrente e la Sig.ra Persona_1
Ciò premesso il ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto, per i motivi che verranno illustrati in prosieguo, chiedendo altresì, in subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il , malgrado la regolarità della notifica (si vedano i documenti depositati Controparte_1 con la nota 21.11.24), non si è costituito in giudizio e viene qui dichiarata la sua contumacia.
Alla fissata udienza del 21 gennaio 2025 compariva la difesa del ricorrente che insisteva sulle domande avanzate rinunciando, stante la domanda subordinata, ai termini di cui all'art. 275 bis c.p.c. Ritiene il Tribunale che la domanda principale avanzata debba essere accolta, condividendosi l'interpretazione resa dalla difesa in merito al nuovo testo di cui all'art. 23 D.Lgs 30/07.
Innanzi tutto, deve essere sottolineato che, dalla documentazione prodotta (doc. 6 e 7), si evince che moglie del cittadino italiano è la madre del ricorrente, Persona_1 Controparte_3 avendo perduto il cognome dopo il divorzio dal suo precedente marito, padre del Parte_1 ricorrente.
Inoltre, nessun dubbio vi è sul fatto che il ricorrente rientri, testualmente, nella nozione di famigliare di cui all'art. 2, comma 1 lett. b) n.3 D.Lgs 30/07.
L'art. 23 D.Lgs 30/07 (nella sua nuova formulazione introdotta dall'art. 18 ter D.L. 69/03, convertito, con modificazioni, nella L. 103/23) la cui applicazione viene invocata dal ricorrente, ribadisce, innanzi tutto, che le disposizioni di tale decreto si applicano, se più favorevoli, ai familiari stranieri di cittadini italiani che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo.
Mentre, a favore dei familiari stranieri del cittadino italiano c.d. statico (cioè del cittadino che ha sempre dimorato in Italia), la norma introduce una nuova tipologia di permesso di soggiorno per motivi famigliari, disciplinandone i presupposti e la durata, così come evidenziato anche dalla circolare del
Ministero dell'Interno n. 400.B del 13.9.23.
In particolare, il comma 1 bis dell'articolo citato prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 5, comma 8 D.Lgs 286/98, della durata di 5 anni, rinnovabile e convertibile in permesso di lavoro. Trattasi, quindi, di un permesso di soggiorno per il cui rilascio non
è richiesta altra verifica se non quella relativa alla qualità di effettivo familiare, da accertarsi ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 e che prescinde da qualsivoglia requisito reddituale. Ed infatti, il comma 1-bis non rinvia al d.lgs. n. 30/2007 e, pertanto, per ottenere il permesso di soggiorno previsto da tale disposizione, il familiare non deve più provare che il cittadino italiano integri le condizioni di cui all'art. 7 D.Lgs 30/07.
Sussistono pertanto i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno domandato in via principale.
Le spese di lite, in considerazione della novità della questione, devono essere dichiarate non ripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: Accoglie il ricorso e riconosce in favore del ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 23, comma 1 bis D.Lgs 30/07.
Dichiara le spese di lite non ripetibili.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 27.1.25
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
Alessandra Aragno
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