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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/05/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 534/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 534/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. ROTOLONE LUCA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. ROTOLONE LUCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 05/06/1999 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
26/10/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 05/06/1999, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1999 atto numero 88 parte II, serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 6 1) l'immobile adibito a casa coniugale, sita in Pescara alla Via Arapietra, n. 110, contraddistinto in N.C.E.U, Foglio 12, part. 1196, sub 3, vani 6, cat. A/3, R.C. Euro
759,1, in comproprietà al 50% tra i coniugi per essere stato acquistato dal sig. in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale Parte_1
con la coniuge, rimarrà assegnata in favore dei figli della coppia, e Persona_1
a tutela delle esigenze di tal'ultimi e ciò fintantoché gli stessi, benché già Per_2
maggiorenni, non raggiungeranno la piena indipendenza economica ovvero fintantoché, anche eventualmente prima di ciò, continueranno ad abitare l'immobile in questione seppur periodicamente in ragione dei propri studi intrapresi fuori sede e manterranno con la casa coniugale un fattivo legame abitativo, non limitato dunque a brevi periodi di vacanza e/o ferie nell'arco dell'anno (ad esempio limitato alle sole vacanze estive, natalizie, etc.);
2) durante il tempo in cui il suddetto immobile rimarrà assegnato ai figli della coppia ed a tutela degli interessi di abitazione degli stessi, la sig.ra Controparte_1
potrà continuare ad abitarlo unitamente ai predetti figli fintantoché non si verificheranno le condizioni previste al punto che appena precede, che giustificheranno il venir meno delle finalità di tutela propri dell'assegnazione della casa coniugale in favore dei figli stessi;
3) al raggiungimento della piena indipendenza economica dei figli della coppia, ovvero prima ove questi dovessero frattanto trasferirsi a vivere stabilmente altrove, i coniugi si riservano il diritto di poter provvedere di comune accordo tra loro alla vendita dell'immobile di loro proprietà comune comprensivo del mobilio contenuto al suo interno (salvo quello eventualmente pervenuto ai coniugi per donazione diretta e personale da parte dei rispettivi genitori, ovvero quale provento dell'eventuale vendita di questi) ed oggi adibito a casa coniugale, il quale dovrà essere venduto ad un prezzo comunque non inferiore a quello di mercato, provvedendo di seguito a dividere equamente tra loro gli introiti della vendita. Ove uno tra i coniugi dovesse pagina 3 di 6 dichiararsi interessato all'acquisto della metà dell'altro, lo stesso avrà diritto di prelazione rispetto ad eventuali terzi acquirenti e dovrà dunque essere preferito a tal'ultimi a parità di condizioni. In caso di eventuale disaccordo dei coniugi sulla futura vendita ovvero su questioni afferenti la vendita stessa (come ad es. sul prezzo, etc.) resta inteso il pieno diritto di ciascun coniuge, anche in caso di disaccordo dell'altro, di poter comunque procedere nel richiedere la divisione dell'immobile, ove possibile, ovvero la sua vendita, nei modi e termini di legge. Resta salvo sempre e comunque il diritto di ciascuno coniuge di procedere, limitatamente alla propria quota, ad eventuali atti dispositivi della stessa (vendita, donazione, etc..) fermo restando il rispetto sempre e comunque del diritto di abitazione in favore dei figli della coppia fintantoché non si verificheranno almeno una delle condizioni risolutive di tale diritto e di cui s'è già detto al punto 1) che sopra precede (raggiungimento della piena indipendenza economica di entrambi i figli ovvero interruzione della stabile abitazione dell'immobile ove ciò si verificasse anche prima del raggiungimento della propria indipendenza economica);
4) i coniugi dichiarano sin d'ora di essere economicamente autosufficienti, con rinuncia reciproca al versamento di qualsiasi somma a titolo di mantenimento tra loro. Con riguardo invece alla prole, il sig. continuerà a Parte_1
corrispondere in favore del figlio la somma di Euro 250,00 mensili in Per_2
ragione delle spese ordinarie, corrispondendola entro il giorno 15 di ogni mese in favore della coniuge sig.ra con riserva per il futuro di Controparte_1
corrisponderla direttamente in favore del figlio previa semplice Per_2 comunicazione alla coniuge. Quanto alla figlia il sig. Persona_1 Parte_1
continuerà a corrispondere in suo favore la somma di Euro 200,00 mensili a
[...]
titolo di mantenimento ordinario nonché a contribuire in maniera paritaria con la coniuge nel sostenerne le spese straordinarie che si renderanno necessarie, concorrendo segnatamente per la metà al pagamento delle spese di alloggio fuori pagina 4 di 6 sede della figlia, allo stato pari complessivamente ad Euro 430,00 di affitto, salvo altro. Saranno pariteticamente a carico dei coniugi le spese relative alle esigenze straordinarie di entrambi i figli che, salvo i casi necessitati da improcrastinabile urgenza, dovranno comunque essere sempre concordate tra i coniugi stessi, e delle quali i coniugi potranno richiedere il rimborso per la quota di spettanza dell'altro a fronte di esibizione di documenti fiscali che ne attestino l'avvenuto pagamento.
Le somme corrisposte a titolo di mantenimento dei figli saranno soggette ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5) ad ogni buon conto il Sig. concorrerà più in generale a Parte_1
sostenere con la sig.ra ed in maniera paritetica con questa, Controparte_1
ogni spesa straordinaria concordata, sostenuta e sostenenda in favore dei figli della coppia, con particolare riferimento, a titolo indicativo e non esaustivo, alle spese scolastiche e/o universitarie, culturali, di istruzione in genere oltre che per viaggi di studio, medico-specialistiche, medico-dentistiche e comunque a tutte quelle diverse dalle comuni e/o ordinarie, senza specifica limitazioni ai casi appena indicati;
6) i coniugi dichiarano di aver già provveduto a definire ogni altro rapporto economico tra loro, non avendo per l'effetto più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Quanto al mobilio presente all'interno della casa coniugale, i coniugi convengono che tutti gli arredamenti, il mobilio, gli elettrodomestici e comunque più in generale ogni altro bene mobile attualmente presente all'interno oltre che nelle pertinenze della casa coniugale, risultano essere tutti in comproprietà al 50 % tra loro, ad eccezione dei beni mobili eventualmente pervenuti ai predetti in ragione di eventuali donazioni personali ricevute in vita (quali ad esempio l'armadio ad oggi in uso ai figli, le colonne parta fiori, la vetrinetta ed il tavolo in legno ad oggi collocati in salotto, in quanto tutti pervenuti in donazione personale alla coniuge da parte dei propri genitori e dunque di proprietà esclusiva di tal'ultima) e continueranno a rimanere tutti all'interno della predetta abitazione seguendone le sorti, salvo diverso pagina 5 di 6 accordo tra i coniugi stessi. Detto mobilio, in comproprietà tra i coniugi, sarà come detto venduto unitamente all'immobile in questione ad eccezione di quelli eventualmente pervenuti agli stessi per eredità ovvero per lascito personale (tra cui quelli già sopra indicati di proprietà esclusiva della sig.ra ) ovvero Controparte_1
in quanto acquistati con il prezzo della vendita di questi e salvo che uno tra i coniugi sia interessato direttamente al loro acquisto, in tutto o in parte, nel cui caso ne corrisponderà all'altro la metà del prezzo.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza,
allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 534/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. ROTOLONE LUCA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. ROTOLONE LUCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 05/06/1999 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
26/10/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 05/06/1999, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1999 atto numero 88 parte II, serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 6 1) l'immobile adibito a casa coniugale, sita in Pescara alla Via Arapietra, n. 110, contraddistinto in N.C.E.U, Foglio 12, part. 1196, sub 3, vani 6, cat. A/3, R.C. Euro
759,1, in comproprietà al 50% tra i coniugi per essere stato acquistato dal sig. in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale Parte_1
con la coniuge, rimarrà assegnata in favore dei figli della coppia, e Persona_1
a tutela delle esigenze di tal'ultimi e ciò fintantoché gli stessi, benché già Per_2
maggiorenni, non raggiungeranno la piena indipendenza economica ovvero fintantoché, anche eventualmente prima di ciò, continueranno ad abitare l'immobile in questione seppur periodicamente in ragione dei propri studi intrapresi fuori sede e manterranno con la casa coniugale un fattivo legame abitativo, non limitato dunque a brevi periodi di vacanza e/o ferie nell'arco dell'anno (ad esempio limitato alle sole vacanze estive, natalizie, etc.);
2) durante il tempo in cui il suddetto immobile rimarrà assegnato ai figli della coppia ed a tutela degli interessi di abitazione degli stessi, la sig.ra Controparte_1
potrà continuare ad abitarlo unitamente ai predetti figli fintantoché non si verificheranno le condizioni previste al punto che appena precede, che giustificheranno il venir meno delle finalità di tutela propri dell'assegnazione della casa coniugale in favore dei figli stessi;
3) al raggiungimento della piena indipendenza economica dei figli della coppia, ovvero prima ove questi dovessero frattanto trasferirsi a vivere stabilmente altrove, i coniugi si riservano il diritto di poter provvedere di comune accordo tra loro alla vendita dell'immobile di loro proprietà comune comprensivo del mobilio contenuto al suo interno (salvo quello eventualmente pervenuto ai coniugi per donazione diretta e personale da parte dei rispettivi genitori, ovvero quale provento dell'eventuale vendita di questi) ed oggi adibito a casa coniugale, il quale dovrà essere venduto ad un prezzo comunque non inferiore a quello di mercato, provvedendo di seguito a dividere equamente tra loro gli introiti della vendita. Ove uno tra i coniugi dovesse pagina 3 di 6 dichiararsi interessato all'acquisto della metà dell'altro, lo stesso avrà diritto di prelazione rispetto ad eventuali terzi acquirenti e dovrà dunque essere preferito a tal'ultimi a parità di condizioni. In caso di eventuale disaccordo dei coniugi sulla futura vendita ovvero su questioni afferenti la vendita stessa (come ad es. sul prezzo, etc.) resta inteso il pieno diritto di ciascun coniuge, anche in caso di disaccordo dell'altro, di poter comunque procedere nel richiedere la divisione dell'immobile, ove possibile, ovvero la sua vendita, nei modi e termini di legge. Resta salvo sempre e comunque il diritto di ciascuno coniuge di procedere, limitatamente alla propria quota, ad eventuali atti dispositivi della stessa (vendita, donazione, etc..) fermo restando il rispetto sempre e comunque del diritto di abitazione in favore dei figli della coppia fintantoché non si verificheranno almeno una delle condizioni risolutive di tale diritto e di cui s'è già detto al punto 1) che sopra precede (raggiungimento della piena indipendenza economica di entrambi i figli ovvero interruzione della stabile abitazione dell'immobile ove ciò si verificasse anche prima del raggiungimento della propria indipendenza economica);
4) i coniugi dichiarano sin d'ora di essere economicamente autosufficienti, con rinuncia reciproca al versamento di qualsiasi somma a titolo di mantenimento tra loro. Con riguardo invece alla prole, il sig. continuerà a Parte_1
corrispondere in favore del figlio la somma di Euro 250,00 mensili in Per_2
ragione delle spese ordinarie, corrispondendola entro il giorno 15 di ogni mese in favore della coniuge sig.ra con riserva per il futuro di Controparte_1
corrisponderla direttamente in favore del figlio previa semplice Per_2 comunicazione alla coniuge. Quanto alla figlia il sig. Persona_1 Parte_1
continuerà a corrispondere in suo favore la somma di Euro 200,00 mensili a
[...]
titolo di mantenimento ordinario nonché a contribuire in maniera paritaria con la coniuge nel sostenerne le spese straordinarie che si renderanno necessarie, concorrendo segnatamente per la metà al pagamento delle spese di alloggio fuori pagina 4 di 6 sede della figlia, allo stato pari complessivamente ad Euro 430,00 di affitto, salvo altro. Saranno pariteticamente a carico dei coniugi le spese relative alle esigenze straordinarie di entrambi i figli che, salvo i casi necessitati da improcrastinabile urgenza, dovranno comunque essere sempre concordate tra i coniugi stessi, e delle quali i coniugi potranno richiedere il rimborso per la quota di spettanza dell'altro a fronte di esibizione di documenti fiscali che ne attestino l'avvenuto pagamento.
Le somme corrisposte a titolo di mantenimento dei figli saranno soggette ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5) ad ogni buon conto il Sig. concorrerà più in generale a Parte_1
sostenere con la sig.ra ed in maniera paritetica con questa, Controparte_1
ogni spesa straordinaria concordata, sostenuta e sostenenda in favore dei figli della coppia, con particolare riferimento, a titolo indicativo e non esaustivo, alle spese scolastiche e/o universitarie, culturali, di istruzione in genere oltre che per viaggi di studio, medico-specialistiche, medico-dentistiche e comunque a tutte quelle diverse dalle comuni e/o ordinarie, senza specifica limitazioni ai casi appena indicati;
6) i coniugi dichiarano di aver già provveduto a definire ogni altro rapporto economico tra loro, non avendo per l'effetto più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Quanto al mobilio presente all'interno della casa coniugale, i coniugi convengono che tutti gli arredamenti, il mobilio, gli elettrodomestici e comunque più in generale ogni altro bene mobile attualmente presente all'interno oltre che nelle pertinenze della casa coniugale, risultano essere tutti in comproprietà al 50 % tra loro, ad eccezione dei beni mobili eventualmente pervenuti ai predetti in ragione di eventuali donazioni personali ricevute in vita (quali ad esempio l'armadio ad oggi in uso ai figli, le colonne parta fiori, la vetrinetta ed il tavolo in legno ad oggi collocati in salotto, in quanto tutti pervenuti in donazione personale alla coniuge da parte dei propri genitori e dunque di proprietà esclusiva di tal'ultima) e continueranno a rimanere tutti all'interno della predetta abitazione seguendone le sorti, salvo diverso pagina 5 di 6 accordo tra i coniugi stessi. Detto mobilio, in comproprietà tra i coniugi, sarà come detto venduto unitamente all'immobile in questione ad eccezione di quelli eventualmente pervenuti agli stessi per eredità ovvero per lascito personale (tra cui quelli già sopra indicati di proprietà esclusiva della sig.ra ) ovvero Controparte_1
in quanto acquistati con il prezzo della vendita di questi e salvo che uno tra i coniugi sia interessato direttamente al loro acquisto, in tutto o in parte, nel cui caso ne corrisponderà all'altro la metà del prezzo.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza,
allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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