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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 3483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3483 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile - in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli – ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in esito all'udienza del 16.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12633 del Ruolo Generali Af-
fari Civili Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.04.1958, (C.F. , nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
Caltanissetta il 24.12.1940, e (C.F. Parte_3
, nata a [...] il [...], rappresentati e di- C.F._3
fesi - giusta procura in atti – dall'avv. Alessandro Iuvara Voluti, presso il cui studio, sito in Palermo, Via Generale Streva n. 62, hanno eletto domi-
cilio;
Attori
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore
[...] P.IVA_1
Dott. , rappresentato e difeso – giusta procura in atti - Controparte_2
dall'avv. Daniela Carrara, presso il cui studio, sito in via Maggiore Pietro
Toselli n. 133, ha eletto domicilio;
Tribunale di Palermo Convenuto
E contro
(CF: ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._4
13.09.1980, rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'avv. Ni-
cola Salzano, presso il cui studio, sito in Palermo, via E. ed E. Sellerio n.
27, hanno eletto domicilio;
Convenuto
E nei confronti della
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_4 P.IVA_2
del procuratore speciale dott. , rappresentato e difeso – giu- CP_5
sta procura in atti – dall'avv. Cordova Alessio, presso il cui studio, sito in
Palermo, via Principe di Belmonte n. 99, ha eletto domicilio;
Chiamata in causa
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori con-
venivano in giudizio il Controparte_1
e , precedente amministratore del predetto condomi- Controparte_3
nio, chiedendo, previa sospensione dell'esecutività, dichiararsi nulla la delibera adottata all'assemblea condominiale del 18.09.2023, afferente il primo punto posto all'ordine del giorno, con la quale erano stati approvati i bilanci relativi agli anni 2021 e 2022, per palese eccesso di potere dei
Condomini presenti che li avevano approvati a maggioranza;
per l'effetto,
la condanna del a risarcire i danni conseguenti CP_1
all'approvazione di detta delibera, al pagamento della somma di 9.000,00
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile euro, ex art. 96 v.p.v., da devolvere in ragione di euro 3000,00 ciascuno,
agli attori, per lite temeraria in caso di costituzione in giudizio, ovvero di quell'altra somma che si riterrà equa;
condannarsi il Condominio, conve-
nuto, eventualmente in solido con l'ex amministratore Controparte_6
[...
al pagamento delle spese di lite;
condannarsi in Controparte_3
proprio, al risarcimento dei danni per mala gestio, eventualmente in soli-
do con il Condominio, al pagamento della complessiva somma di euro
15.000,00, in ragione di euro 5.000,00 per ciascun condomino attore, di quell'altra somma che si riterrà equa;
condannarsi , Controparte_3
quale ex amministratore, al pagamento delle spese di lite, eventualmente in solido con il in persona dell'amministratore pro tempore;
CP_1
ordinarsi a di restituire il compenso mensile ricevuto Controparte_3
relativo al periodo Gennaio 2021/Settembre 2023, pari a complessivi euro
16.510,00, per essere venuto meno ai suoi obblighi contrattuali.
Deducevano, in proposito, che con delibera dell'assemblea condomi-
niale del 18.09.2023, venivano approvati, a maggioranza (550 millesimi circa) e con il solo voto contrario degli attori, i bilanci consuntivi per gli anni 2021/2022, nonostante gli evidenti errori, la negligenza dell'amministratore e l'ammissione, da parte di quest'ultimo, di evidenti errori contabili;
il Rag. veniva, inoltre, nominato co- Controparte_2
me nuovo amministratore.
Deducevano, pertanto, la nullità della delibera impugnata e la respon-
sabilità contrattuale dell'amministratore di condominio, Dott. , CP_3
per aver violato, periodicamente, gli obblighi contrattualmente assunti con il Condominio nell'esercizio del suo mandato.
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile Con comparsa di costituzione depositata in data 9.2.2024, si costituiva il , il quale, contestando Controparte_1
le allegazioni di parte attrice, chiedeva il rigetto delle domande - con riser-
va di agire con separato giudizio nei confronti del dott. per CP_3
eventuali responsabilità e/o danni – e la condanna degli attori ex art. 96
c.p.c
Con comparsa di costituzione depositata in pari data, si costituiva
[...]
contestando, anch'egli, le allegazioni di parte attrice e Controparte_7
chiedendo il rigetto delle domande.
Chiedeva, infine, nell'ipotesi in cui venisse accertata nel corso del giu-
dizio qualsivoglia responsabilità a suo carico, di essere manlevato dalla compagnia assicurativa della quale chiedeva Controparte_4
la chiamata in causa in garanzia, avendo con essa stipulato, all'epoca dei fatti, una polizza professionale n. 0801484385.
Con decreto del 5 marzo 2024, veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo Controparte_4
Con comparsa di costituzione depositata in data 16.09.2024, si costi-
tuiva contestando le domande avanzate Controparte_4
dall'attrice nei confronti dei convenuti.
Eccepiva, in ogni caso, la mancata operatività della copertura assicu-
rativa, non avendo l'assicurato, comunicato alla Controparte_3
compagnia, in occasione del rinnovo annuale della polizza con decorrenza dal 16.7.23, di aver già ricevuto dal legale di parte attrice una comunica-
zione via pec con le contestazioni oggetto di causa.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande proposte nei confronti di
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile e, in subordine, accertarsi l'inoperatività della polizza Controparte_3
assicurativa n. 801367597 intrattenuta da quest'ultimo e, per l'effetto, ri-
gettare la domanda di manleva proposta nei suoi confronti.
Nel corso del processo è stata svolta attività istruttoria orale e docu-
mentale.
In esito all'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte di udienza ex art 127 ter c.p.c., la causa, viste le precisazioni delle domande contenute nelle note conclusive autorizzate e le note di trattazione scritta, veniva decisa ex art 281 sexies c.p.c.
****
La delibera impugnata aveva ad oggetto l'approvazione dei rendiconti per gli anni 2021 e 2022 ed è stata adottata con la maggioranza di legge.
Le censure mosse dagli attori sono afferenti il merito della delibera ed in particolare dei rendiconti approvati che, nell'assunto attoreo, erano frutto di “disastri contabili” tali da renderli viziati.
In punto di diritto è noto che, in caso di impugnazione di delibera per violazioni sostanziali, come quelle in esame, è necessario che la parte che agisce “sia portatrice di un interesse concreto diretto ad un vantaggio effet-
tivo e non solo astratto. Sicché nel caso in cui il condomino censura la legit-
timità della ripartizione della spesa, il suo interesse ad agire per fare accer-
tare l'eventuale illegittimità della ripartizione è correlato all'importo che lo
stesso sarebbe tenuto a corrispondere in ragione della ripartizione delibera-
ta” (Così Cass.Civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 21227 del 28/08/2018).
Nel caso in esame l'atto di citazione non contiene alcuna allegazione specifica circa spese/voci e quindi importi che sarebbero stati indebita-
Tribunale di Palermo
- 5 - Sezione II Civile mente imputati agli attori, ma si limita, tanto reitaramente, quanto gene-
ricamente ad indicare la presenza di errori ed irregolarità nei rendiconti ovvero l' omesso deposito di una nota sintetico-esplicativa del rendiconto.
La doglianza, quindi, non è esaminabile in relazione alla posizione del singolo condomino e, per l'effetto, deve essere disattesa.
Del pari infondata la censura del merito delle decisioni assunte dalla maggioranza dopo un dibattito assembleare che, nella lettura di parte at-
trice, aveva avuto un andamento dal tenore opposto, non potendo il sin-
golo condomino censurare le dichiarazioni di voto degli altri condomini e la formazione della maggioranza assembleare (se, come nella specie, con-
dotta nel rispetto delle forme di legge).
Anche sotto tale profilo, dunque, la domanda attorea deve essere riget-
tata, tanto in relazione alla impugnazione della delibera del 18.9.23,
quanto, per l'effetto, in ordine alle connesse domande risarcitorie (co-
munque prive di allegazione concreta e di prova delle conseguenze pre-
giudizievoli concretamente patite da ciascun attore).
***
In ordine alle domande proposte nei confronti dell'amministratore del condominio, occorre in primo luogo esaminare la legittimazione attiva dei singoli condomini in relazione alla domanda di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'amministratore di condominio nello svolgimento delle mansioni e, dunque, del contratto di prestazione d'opera professionale.
Sul punto va, infatti, osservato che nei rapporti contrattuali sorti in capo al Condominio l'azione spetta o al Condominio stesso ovvero al sin-
Tribunale di Palermo
- 6 - Sezione II Civile golo condomino, con esclusione della solidarietà attiva, sicché, se ad agire in giudizio è il singolo condòmino, egli, in difetto di un idoneo titolo nego-
ziale preesistente legittimante la rappresentanza comune, può ottenere,
con riferimento ai danni “comuni”, il risarcimento corrispondente alla sua quota parte sull'intero, spettando invece ai singoli proprietari la legittima-
zione ad agire per il risarcimento dei danni loro rispettivamente provocati dall'inadempimento del debitore, con esclusione del litisconsorzio neces-
sario (in tal senso si veda Cass.Civ., Sez. 2, Ord. n. 11606 del
11/04/2022).
A riprova di quanto sopra, del resto, la condotta degli altri condomini, i quali hanno approvato la delibera del 2023 oggetto delle censure contabili degli attori, può ben essere qualificata come ratifica dell'operato dell'amministratore e, quindi, manifestazione di volontà contraria all'esercizio di un'azione di responsabilità per detta specifica attività (arg.
Ex Cass. Civ., Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 7457 del 11/08/1997).
Così delimitato l'ambito dell'azione negoziale proposta, anche in tal ca-
so è del tutto assente l'allegazione di un danno concretamente e specifi-
camente patito dagli attori in conseguenza della condotta asseritamente inadempiente del convenuto.
Non individuabile, quindi, tra i vari profili di negligenza ascritti all'amministratore convenuto quello asseritamente produttivo di un dan-
no al singolo condomino attore ed il concreto danno patito.
La domanda proposta nei confronti dell'amministratore, pertanto, deve essere parimenti rigettata.
***
Tribunale di Palermo
- 7 - Sezione II Civile Assorbita per l'effetto la valutazione della domanda proposta dal con-
venuto nei confronti della terza chiamata. CP_3
****
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno po-
ste a carico di parte attrice, anche in relazione alla posizione del terzo del quale è stata provocata la chiamata, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al
DMG 55/2014, con applicazione dei minimi per la ridotta complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Rigetta le domande proposte da , Parte_1 Parte_4
e nei confronti del
[...] Parte_3 [...]
e di con l'atto di Controparte_8 Controparte_3
citazione del 10.10.2023;
− condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido al pagamento in favore del
[...] [...]
delle spese del giudizio, liquidate in Controparte_8
complessivi euro 2750,00, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
nella misura legalmente dovuta;
− condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido al pagamento in favore di delle
[...] Controparte_3
spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2750,00, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
Tribunale di Palermo
- 8 - Sezione II Civile − condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido al pagamento in favore della
[...] Controparte_4
delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2750,00, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo in data 18/09/2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo
- 9 - Sezione II Civile
Sezione II Civile - in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli – ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in esito all'udienza del 16.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12633 del Ruolo Generali Af-
fari Civili Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.04.1958, (C.F. , nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
Caltanissetta il 24.12.1940, e (C.F. Parte_3
, nata a [...] il [...], rappresentati e di- C.F._3
fesi - giusta procura in atti – dall'avv. Alessandro Iuvara Voluti, presso il cui studio, sito in Palermo, Via Generale Streva n. 62, hanno eletto domi-
cilio;
Attori
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore
[...] P.IVA_1
Dott. , rappresentato e difeso – giusta procura in atti - Controparte_2
dall'avv. Daniela Carrara, presso il cui studio, sito in via Maggiore Pietro
Toselli n. 133, ha eletto domicilio;
Tribunale di Palermo Convenuto
E contro
(CF: ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._4
13.09.1980, rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'avv. Ni-
cola Salzano, presso il cui studio, sito in Palermo, via E. ed E. Sellerio n.
27, hanno eletto domicilio;
Convenuto
E nei confronti della
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_4 P.IVA_2
del procuratore speciale dott. , rappresentato e difeso – giu- CP_5
sta procura in atti – dall'avv. Cordova Alessio, presso il cui studio, sito in
Palermo, via Principe di Belmonte n. 99, ha eletto domicilio;
Chiamata in causa
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori con-
venivano in giudizio il Controparte_1
e , precedente amministratore del predetto condomi- Controparte_3
nio, chiedendo, previa sospensione dell'esecutività, dichiararsi nulla la delibera adottata all'assemblea condominiale del 18.09.2023, afferente il primo punto posto all'ordine del giorno, con la quale erano stati approvati i bilanci relativi agli anni 2021 e 2022, per palese eccesso di potere dei
Condomini presenti che li avevano approvati a maggioranza;
per l'effetto,
la condanna del a risarcire i danni conseguenti CP_1
all'approvazione di detta delibera, al pagamento della somma di 9.000,00
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile euro, ex art. 96 v.p.v., da devolvere in ragione di euro 3000,00 ciascuno,
agli attori, per lite temeraria in caso di costituzione in giudizio, ovvero di quell'altra somma che si riterrà equa;
condannarsi il Condominio, conve-
nuto, eventualmente in solido con l'ex amministratore Controparte_6
[...
al pagamento delle spese di lite;
condannarsi in Controparte_3
proprio, al risarcimento dei danni per mala gestio, eventualmente in soli-
do con il Condominio, al pagamento della complessiva somma di euro
15.000,00, in ragione di euro 5.000,00 per ciascun condomino attore, di quell'altra somma che si riterrà equa;
condannarsi , Controparte_3
quale ex amministratore, al pagamento delle spese di lite, eventualmente in solido con il in persona dell'amministratore pro tempore;
CP_1
ordinarsi a di restituire il compenso mensile ricevuto Controparte_3
relativo al periodo Gennaio 2021/Settembre 2023, pari a complessivi euro
16.510,00, per essere venuto meno ai suoi obblighi contrattuali.
Deducevano, in proposito, che con delibera dell'assemblea condomi-
niale del 18.09.2023, venivano approvati, a maggioranza (550 millesimi circa) e con il solo voto contrario degli attori, i bilanci consuntivi per gli anni 2021/2022, nonostante gli evidenti errori, la negligenza dell'amministratore e l'ammissione, da parte di quest'ultimo, di evidenti errori contabili;
il Rag. veniva, inoltre, nominato co- Controparte_2
me nuovo amministratore.
Deducevano, pertanto, la nullità della delibera impugnata e la respon-
sabilità contrattuale dell'amministratore di condominio, Dott. , CP_3
per aver violato, periodicamente, gli obblighi contrattualmente assunti con il Condominio nell'esercizio del suo mandato.
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile Con comparsa di costituzione depositata in data 9.2.2024, si costituiva il , il quale, contestando Controparte_1
le allegazioni di parte attrice, chiedeva il rigetto delle domande - con riser-
va di agire con separato giudizio nei confronti del dott. per CP_3
eventuali responsabilità e/o danni – e la condanna degli attori ex art. 96
c.p.c
Con comparsa di costituzione depositata in pari data, si costituiva
[...]
contestando, anch'egli, le allegazioni di parte attrice e Controparte_7
chiedendo il rigetto delle domande.
Chiedeva, infine, nell'ipotesi in cui venisse accertata nel corso del giu-
dizio qualsivoglia responsabilità a suo carico, di essere manlevato dalla compagnia assicurativa della quale chiedeva Controparte_4
la chiamata in causa in garanzia, avendo con essa stipulato, all'epoca dei fatti, una polizza professionale n. 0801484385.
Con decreto del 5 marzo 2024, veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo Controparte_4
Con comparsa di costituzione depositata in data 16.09.2024, si costi-
tuiva contestando le domande avanzate Controparte_4
dall'attrice nei confronti dei convenuti.
Eccepiva, in ogni caso, la mancata operatività della copertura assicu-
rativa, non avendo l'assicurato, comunicato alla Controparte_3
compagnia, in occasione del rinnovo annuale della polizza con decorrenza dal 16.7.23, di aver già ricevuto dal legale di parte attrice una comunica-
zione via pec con le contestazioni oggetto di causa.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande proposte nei confronti di
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile e, in subordine, accertarsi l'inoperatività della polizza Controparte_3
assicurativa n. 801367597 intrattenuta da quest'ultimo e, per l'effetto, ri-
gettare la domanda di manleva proposta nei suoi confronti.
Nel corso del processo è stata svolta attività istruttoria orale e docu-
mentale.
In esito all'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte di udienza ex art 127 ter c.p.c., la causa, viste le precisazioni delle domande contenute nelle note conclusive autorizzate e le note di trattazione scritta, veniva decisa ex art 281 sexies c.p.c.
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La delibera impugnata aveva ad oggetto l'approvazione dei rendiconti per gli anni 2021 e 2022 ed è stata adottata con la maggioranza di legge.
Le censure mosse dagli attori sono afferenti il merito della delibera ed in particolare dei rendiconti approvati che, nell'assunto attoreo, erano frutto di “disastri contabili” tali da renderli viziati.
In punto di diritto è noto che, in caso di impugnazione di delibera per violazioni sostanziali, come quelle in esame, è necessario che la parte che agisce “sia portatrice di un interesse concreto diretto ad un vantaggio effet-
tivo e non solo astratto. Sicché nel caso in cui il condomino censura la legit-
timità della ripartizione della spesa, il suo interesse ad agire per fare accer-
tare l'eventuale illegittimità della ripartizione è correlato all'importo che lo
stesso sarebbe tenuto a corrispondere in ragione della ripartizione delibera-
ta” (Così Cass.Civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 21227 del 28/08/2018).
Nel caso in esame l'atto di citazione non contiene alcuna allegazione specifica circa spese/voci e quindi importi che sarebbero stati indebita-
Tribunale di Palermo
- 5 - Sezione II Civile mente imputati agli attori, ma si limita, tanto reitaramente, quanto gene-
ricamente ad indicare la presenza di errori ed irregolarità nei rendiconti ovvero l' omesso deposito di una nota sintetico-esplicativa del rendiconto.
La doglianza, quindi, non è esaminabile in relazione alla posizione del singolo condomino e, per l'effetto, deve essere disattesa.
Del pari infondata la censura del merito delle decisioni assunte dalla maggioranza dopo un dibattito assembleare che, nella lettura di parte at-
trice, aveva avuto un andamento dal tenore opposto, non potendo il sin-
golo condomino censurare le dichiarazioni di voto degli altri condomini e la formazione della maggioranza assembleare (se, come nella specie, con-
dotta nel rispetto delle forme di legge).
Anche sotto tale profilo, dunque, la domanda attorea deve essere riget-
tata, tanto in relazione alla impugnazione della delibera del 18.9.23,
quanto, per l'effetto, in ordine alle connesse domande risarcitorie (co-
munque prive di allegazione concreta e di prova delle conseguenze pre-
giudizievoli concretamente patite da ciascun attore).
***
In ordine alle domande proposte nei confronti dell'amministratore del condominio, occorre in primo luogo esaminare la legittimazione attiva dei singoli condomini in relazione alla domanda di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'amministratore di condominio nello svolgimento delle mansioni e, dunque, del contratto di prestazione d'opera professionale.
Sul punto va, infatti, osservato che nei rapporti contrattuali sorti in capo al Condominio l'azione spetta o al Condominio stesso ovvero al sin-
Tribunale di Palermo
- 6 - Sezione II Civile golo condomino, con esclusione della solidarietà attiva, sicché, se ad agire in giudizio è il singolo condòmino, egli, in difetto di un idoneo titolo nego-
ziale preesistente legittimante la rappresentanza comune, può ottenere,
con riferimento ai danni “comuni”, il risarcimento corrispondente alla sua quota parte sull'intero, spettando invece ai singoli proprietari la legittima-
zione ad agire per il risarcimento dei danni loro rispettivamente provocati dall'inadempimento del debitore, con esclusione del litisconsorzio neces-
sario (in tal senso si veda Cass.Civ., Sez. 2, Ord. n. 11606 del
11/04/2022).
A riprova di quanto sopra, del resto, la condotta degli altri condomini, i quali hanno approvato la delibera del 2023 oggetto delle censure contabili degli attori, può ben essere qualificata come ratifica dell'operato dell'amministratore e, quindi, manifestazione di volontà contraria all'esercizio di un'azione di responsabilità per detta specifica attività (arg.
Ex Cass. Civ., Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 7457 del 11/08/1997).
Così delimitato l'ambito dell'azione negoziale proposta, anche in tal ca-
so è del tutto assente l'allegazione di un danno concretamente e specifi-
camente patito dagli attori in conseguenza della condotta asseritamente inadempiente del convenuto.
Non individuabile, quindi, tra i vari profili di negligenza ascritti all'amministratore convenuto quello asseritamente produttivo di un dan-
no al singolo condomino attore ed il concreto danno patito.
La domanda proposta nei confronti dell'amministratore, pertanto, deve essere parimenti rigettata.
***
Tribunale di Palermo
- 7 - Sezione II Civile Assorbita per l'effetto la valutazione della domanda proposta dal con-
venuto nei confronti della terza chiamata. CP_3
****
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno po-
ste a carico di parte attrice, anche in relazione alla posizione del terzo del quale è stata provocata la chiamata, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al
DMG 55/2014, con applicazione dei minimi per la ridotta complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Rigetta le domande proposte da , Parte_1 Parte_4
e nei confronti del
[...] Parte_3 [...]
e di con l'atto di Controparte_8 Controparte_3
citazione del 10.10.2023;
− condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido al pagamento in favore del
[...] [...]
delle spese del giudizio, liquidate in Controparte_8
complessivi euro 2750,00, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
nella misura legalmente dovuta;
− condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido al pagamento in favore di delle
[...] Controparte_3
spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2750,00, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
Tribunale di Palermo
- 8 - Sezione II Civile − condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido al pagamento in favore della
[...] Controparte_4
delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2750,00, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo in data 18/09/2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo
- 9 - Sezione II Civile