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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/05/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7774/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Appelli Giudice di Pace CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in Grado d'Appello iscritta al n. r.g. 7774/2018 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t., con il Parte_1
patrocinio dell'Avv.to Rosa Buonanno
APPELLANTE
Contro
, con il patrocinio dell'Avv.to Emilio Tonchino Controparte_1
APPELLATA
e
OL IO
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva appello avverso la sentenza nr. 20628/2018 del Parte_1
Giudice di Pace di Nola, con la quale quest'ultimo accoglieva la domanda di risarcimento danni, esercitata da , volta a conseguire il ristoro Controparte_1
dei danni subiti dal veicolo Fiat 500 tg. EC566HK, di proprietà della stessa, a seguito di un sinistro stradale avvenuto in data 06/01/2014 verso le ore 7.30
circa in Terzigno (NA), in Via Riserva ex Vicinale, allorquando il veicolo Fiat
Punto tg. BP907DL, di proprietà di OL OV, nell'uscire in retromarcia da una proprietà privata, per immettersi su via Riserva, non si avvedeva dell'arrivo della Fiat 500 e la impattava nella fiancata destra.
2 A fondamento del presente gravame l'appellante formulava varie eccezioni sia in rito che in merito e, pertanto, chiedeva la riforma della sentenza con il rigetto della domanda esperita in primo grado e conseguente condanna alla restituzione di tutte le somme pagate dalla in esecuzione della Parte_1
sentenza oggetto di impugnativa, oltre alle spese per il doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale resisteva al gravame Controparte_1
chiedendone il rigetto, mentre rimaneva nuovamente contumace OL
OV, come da provvedimento del 02/04/2019.
Incardinatosi il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, la causa, dopo vari rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 15/04/2025.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e vada rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione sollevata da parte appellata relativa alla tardività dell'impugnazione. Invero, la trasmissione della sentenza inviata mezzo pec al procuratore dell'odierna appellante non appare idonea, ex artt.
326, comma 1, e 285 c.p.c., a far decorrere il termine breve di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. e, pertanto, l'appello proposto risulta tempestivo. In tal senso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che “La notificazione
svolge così il ruolo di una vera provocazione in senso tecnico-giuridico - ad
esercitare il diritto di impugnazione ed è espressione di un potere unilaterale di
3 modificazione giuridica, riferito appunto al termine concesso a controparte per
impugnare; la notifica eseguita alla parte di persona, tranne le eccezioni
previste dalla legge, non può avere questo effetto. Ne consegue che, al fine di
doversi qualificare onerata di proporre impugnazione entro il termine breve, la
parte contro cui quel potere di modificazione viene esercitato ha diritto di
ricevere un atto dotato di requisiti formali minimi univoci e chiari in tal senso,
a tanto corrispondendo simmetricamente l'onere del notificante, per potersi
giovare dei cospicui effetti positivi riconosciutigli dall'ordinamento, di formare
il suo proprio atto con adeguata chiarezza ed univocità. Pertanto, pur senza la
necessità di formule sacramentali o formalismi eccessivi, la condotta
processuale posta in essere dal titolare del potere di modificazione appena
descritto non deve essere equivoca, ma deve essere tale da porre in condizione
il suo destinatario specifico, cioè - di norma - il procuratore costituito ed in
quanto munito delle necessarie competenze tecniche sollecitate dall'attivazione
di un termine significativamente abbreviato rispetto a quello ordinario, di
percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modo chiaro
l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ed ai fini di
un'eventuale sua impugnazione.” (in motivazione Cass. civ. Sez. Un., n.
20866/2020). Sulla base di tali principi ermeneutici, nel caso in esame alla trasmissione della sentenza effettuata a mezzo pec del 20/04/2018 non può
attribuirsi l'effetto di cui all'art. 326 c.p.c., in quanto la stessa veniva inviata unicamente per permettere ai difensori di accordarsi circa il pagamento delle somme previste in sentenza (cfr. allegato n. 3 produzione di II grado parte appellata).
4 Passando alla disamina dei motivi di appello, va reputato infondato il primo degli stessi con cui si contestava la proponibilità della domanda per violazione degli art. 145 e 148 del C.d.A. In particolare, l'art. 148, comma 3 - che riguarda l'obbligo del danneggiato di mettere a disposizione il veicolo incidentato e dell'assicuratore di formulare un'offerta - non contiene regole che incidono sulla proponibilità del giudizio. Invero, tale disposizione attiene all'attività che l'assicuratore deve svolgere per formulare un'offerta risarcitoria al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa stragiudiziale.
Parimenti, deve ritenersi infondato il secondo motivo di appello con il quale si contestava l'esperibilità dell'azione ex art. 144 C.d.A. in luogo dell'azione ai sensi dell'art. 149 C.d.A. In particolare, l'appellante lamenta che l'appellata abbia, erroneamente, esercitato l'azione nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile anziché procedere con l'indennizzo diretto.
Difatti, la Corte Costituzionale già da tempo ha evidenziato che “La procedura
di risarcimento diretto dei danni prodotti da sinistro intervenuto fra veicoli a
motore assicurati per la responsabilità civile obbligatoria prevista dall'art. 149
c. assicur., deve essere intesa nel senso che garantisce la facoltà per il
danneggiato di optare per la proposizione della detta azione nei confronti della
propria assicurazione e non concretizza, quindi, un obbligo in tal senso.
Un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma lascia emergere,
infatti, come la stessa permetta al danneggiato di proporre l'azione, nei casi
disciplinati dal suddetto articolo, non solo nei confronti della propria
assicurazione, ma anche verso l'assicurazione del responsabile civile ex art.
144 e ss. c. assicur., come anche personalmente nei confronti di quest'ultimo ex
art. 2054 c.c.” (Corte Costituzionale, 180/2009).
5 In ordine al terzo motivo, relativo all'illegittimità ed erroneità della decisione per errata valutazione delle risultanze della scatola nera istallata sul veicolo di proprietà del OL, il Tribunale ritiene ulteriormente infondato anche tale motivo. Più nello specifico, parte appellante fa riferimento all'art. 145-bis del
C.d.A., secondo cui “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta
dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e
funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1,lettere b) e c), e fatti
salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di
entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano
piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che
la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento
o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese
fruibili alle parti”. Orbene, tale articolo, entrato in vigore il 29/08/2017, si riferisce ai soli in casi in cui l'incidente si sia verificato successivamente all'entrata in vigore della disposizione, in applicazione di quanto statuito nell'art. 11 delle Preleggi. Nel caso di specie, il sinistro si verificava nel 2014,
quindi prima dell'entrata in vigore dell'art. 145-bis, e, pertanto, le risultanze della scatola nera hanno valenza di presunzioni semplici.
Ciò premesso, in ordine a tale contestazione, il CTU nominato nel giudizio di primo grado riteneva che il dato rilevato dal dispositivo Cobra Telematics, per cui “nessun sinistro risulta rilevato in data 06/01/2014”, fosse giustificato dal fatto che “Dall'analisi delle deformazioni presenti sul veicolo attoreo emerge
che la collisione tra i veicoli è avvenuta mediante un urto redente il che implica
una forza g molto bassa e quindi la possibilità di non rilevamento da parte del
dispositivo Cobra Telematics dell'urto” (cfr. relazione peritale pag. 22).
6 Parimenti, relativamente all'ulteriore rilevamento per cui il veicolo “risulta
fermo dalle ore 21.33 del giorno 03/01/2014 sino alle ore 12.05 del giorno
07/01/2014”, il CTU chiariva che, non fornendo la società Cobra “[...]
l'indicazione sulla qualità del segnale GPS, ciò impedisce di analizzare la sua
affidabilità” (cfr. relazione peritale pag. 25). Le conclusioni cui perveniva il
CTU, risultando approfondite, ben argomentate ed immuni da vizi logici,
possono reputarsi pienamente condivisibili;
d'altronde, “Qualora il giudice del
merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad
esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne
costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di
legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato,
implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei
principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. civ. 7947/2020).
Parimenti infondato è il quarto motivo di appello con il quale parte appellante contestava la violazione dell'articolo 116 c.p.c. e la pronuncia del giudice di prime cure in merito alle risultanze istruttorie. Alla luce dell'istruttoria espletata, infatti, la statuizione di accoglimento della domanda, adottata dal giudice di primo grado relativamente all'an debeatur, risulta condivisibile.
Invero, la deposizione del teste escusso in primo grado, che appare intrinsecamente ed estrinsecamente attendibile, coerente e dettagliata, e le risultanze della CTU (che riteneva il danno alla porta anteriore destra coerente e altimetricamente compatibile con la dinamica de sinistro riportata in citazione)
consentono di ritenere fornita la prova del fatto storico posto a fondamento dell'azione ex art. 2697 c.c. e superata la presunzione di corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054 cc.
7 In punto di diritto giova, infatti, rilevare che, come noto “la manovra di un
veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie
sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è
tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni
cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano
fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a
persone [...]” (cfr. Cass. civ. 3367/2015).
La suddetta manovra è disciplinata dall'art. 154 del C.d.S. rubricato
“Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre”, ai sensi del quale i conducenti che intendono fare retromarcia sono tenuti ad assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo, ovvero intralcio agli altri utenti della strada segnalandone con sufficiente anticipo la loro intenzione e dando
“[...] la precedenza ai veicoli in marcia normale”; in particolare, l'allegato A
del d.p.r. n. 254 del 2006 prevede che la manovra in retromarcia comporta una presunzione di responsabilità sancendo, expressis verbis, che “se uno dei due
veicoli circola in retromarcia è responsabile del sinistro”.
In definitiva, “Il conducente, nel compiere la manovra in retromarcia, deve
prestare una particolare attenzione rispetto alle manovre che svolge
normalmente durante la guida ordinaria e, nel fare la retromarcia, deve dare
precedenza ad altri veicoli provenienti da tergo. Pertanto se il veicolo in
retromarcia produce un sinistro, la responsabilità si presume perché si
presume il mancato rispetto delle prescrizioni gravanti sul conducente in
retromarcia” (cfr. Trib. Napoli Nord, Sent. n. 628 del 2023).
8 Nella fattispecie non sono, peraltro, emersi elementi che consentano di attribuire una responsabilità, sia pure concorsuale, nella produzione dell'evento all'appellata, attrice in primo grado.
Pertanto, condivisibilmente con quanto sostenuto dal giudice di primo grado, va affermata la responsabilità esclusiva di OL OV nella produzione del sinistro per cui è causa.
Relativamente al quantum, contestato nell'ultimo motivo d'appello, occorre dare atto delle conclusioni cui perveniva il CTU il quale, tenuto conto dei risultati della perizia redatta, effettuava una stima dei danni pari ad € 1.036,26
(cfr. pag. 19 relazione peritale), valutazione corroborata dai rilievi fotografici prodotti dall'attuale appellato costituito e dalle dichiarazioni del teste, che, fra l'altro, riconosceva nelle fotografie mostrategli i danni subiti dal veicolo dell'appellata.
In conclusione, da tutto quanto finora osservato non può che discendere il totale rigetto del gravame proposto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
01/01/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
9 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni contraria istanza ed Pt_1 Parte_1
eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di OL OV;
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese Controparte_1
di lite per il presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 462,00
oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge,
con attribuzione all'Avv. Emilio Tonchino dichiaratosi anticipatario.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 06/05/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Appelli Giudice di Pace CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in Grado d'Appello iscritta al n. r.g. 7774/2018 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t., con il Parte_1
patrocinio dell'Avv.to Rosa Buonanno
APPELLANTE
Contro
, con il patrocinio dell'Avv.to Emilio Tonchino Controparte_1
APPELLATA
e
OL IO
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva appello avverso la sentenza nr. 20628/2018 del Parte_1
Giudice di Pace di Nola, con la quale quest'ultimo accoglieva la domanda di risarcimento danni, esercitata da , volta a conseguire il ristoro Controparte_1
dei danni subiti dal veicolo Fiat 500 tg. EC566HK, di proprietà della stessa, a seguito di un sinistro stradale avvenuto in data 06/01/2014 verso le ore 7.30
circa in Terzigno (NA), in Via Riserva ex Vicinale, allorquando il veicolo Fiat
Punto tg. BP907DL, di proprietà di OL OV, nell'uscire in retromarcia da una proprietà privata, per immettersi su via Riserva, non si avvedeva dell'arrivo della Fiat 500 e la impattava nella fiancata destra.
2 A fondamento del presente gravame l'appellante formulava varie eccezioni sia in rito che in merito e, pertanto, chiedeva la riforma della sentenza con il rigetto della domanda esperita in primo grado e conseguente condanna alla restituzione di tutte le somme pagate dalla in esecuzione della Parte_1
sentenza oggetto di impugnativa, oltre alle spese per il doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale resisteva al gravame Controparte_1
chiedendone il rigetto, mentre rimaneva nuovamente contumace OL
OV, come da provvedimento del 02/04/2019.
Incardinatosi il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, la causa, dopo vari rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 15/04/2025.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e vada rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione sollevata da parte appellata relativa alla tardività dell'impugnazione. Invero, la trasmissione della sentenza inviata mezzo pec al procuratore dell'odierna appellante non appare idonea, ex artt.
326, comma 1, e 285 c.p.c., a far decorrere il termine breve di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. e, pertanto, l'appello proposto risulta tempestivo. In tal senso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che “La notificazione
svolge così il ruolo di una vera provocazione in senso tecnico-giuridico - ad
esercitare il diritto di impugnazione ed è espressione di un potere unilaterale di
3 modificazione giuridica, riferito appunto al termine concesso a controparte per
impugnare; la notifica eseguita alla parte di persona, tranne le eccezioni
previste dalla legge, non può avere questo effetto. Ne consegue che, al fine di
doversi qualificare onerata di proporre impugnazione entro il termine breve, la
parte contro cui quel potere di modificazione viene esercitato ha diritto di
ricevere un atto dotato di requisiti formali minimi univoci e chiari in tal senso,
a tanto corrispondendo simmetricamente l'onere del notificante, per potersi
giovare dei cospicui effetti positivi riconosciutigli dall'ordinamento, di formare
il suo proprio atto con adeguata chiarezza ed univocità. Pertanto, pur senza la
necessità di formule sacramentali o formalismi eccessivi, la condotta
processuale posta in essere dal titolare del potere di modificazione appena
descritto non deve essere equivoca, ma deve essere tale da porre in condizione
il suo destinatario specifico, cioè - di norma - il procuratore costituito ed in
quanto munito delle necessarie competenze tecniche sollecitate dall'attivazione
di un termine significativamente abbreviato rispetto a quello ordinario, di
percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modo chiaro
l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ed ai fini di
un'eventuale sua impugnazione.” (in motivazione Cass. civ. Sez. Un., n.
20866/2020). Sulla base di tali principi ermeneutici, nel caso in esame alla trasmissione della sentenza effettuata a mezzo pec del 20/04/2018 non può
attribuirsi l'effetto di cui all'art. 326 c.p.c., in quanto la stessa veniva inviata unicamente per permettere ai difensori di accordarsi circa il pagamento delle somme previste in sentenza (cfr. allegato n. 3 produzione di II grado parte appellata).
4 Passando alla disamina dei motivi di appello, va reputato infondato il primo degli stessi con cui si contestava la proponibilità della domanda per violazione degli art. 145 e 148 del C.d.A. In particolare, l'art. 148, comma 3 - che riguarda l'obbligo del danneggiato di mettere a disposizione il veicolo incidentato e dell'assicuratore di formulare un'offerta - non contiene regole che incidono sulla proponibilità del giudizio. Invero, tale disposizione attiene all'attività che l'assicuratore deve svolgere per formulare un'offerta risarcitoria al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa stragiudiziale.
Parimenti, deve ritenersi infondato il secondo motivo di appello con il quale si contestava l'esperibilità dell'azione ex art. 144 C.d.A. in luogo dell'azione ai sensi dell'art. 149 C.d.A. In particolare, l'appellante lamenta che l'appellata abbia, erroneamente, esercitato l'azione nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile anziché procedere con l'indennizzo diretto.
Difatti, la Corte Costituzionale già da tempo ha evidenziato che “La procedura
di risarcimento diretto dei danni prodotti da sinistro intervenuto fra veicoli a
motore assicurati per la responsabilità civile obbligatoria prevista dall'art. 149
c. assicur., deve essere intesa nel senso che garantisce la facoltà per il
danneggiato di optare per la proposizione della detta azione nei confronti della
propria assicurazione e non concretizza, quindi, un obbligo in tal senso.
Un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma lascia emergere,
infatti, come la stessa permetta al danneggiato di proporre l'azione, nei casi
disciplinati dal suddetto articolo, non solo nei confronti della propria
assicurazione, ma anche verso l'assicurazione del responsabile civile ex art.
144 e ss. c. assicur., come anche personalmente nei confronti di quest'ultimo ex
art. 2054 c.c.” (Corte Costituzionale, 180/2009).
5 In ordine al terzo motivo, relativo all'illegittimità ed erroneità della decisione per errata valutazione delle risultanze della scatola nera istallata sul veicolo di proprietà del OL, il Tribunale ritiene ulteriormente infondato anche tale motivo. Più nello specifico, parte appellante fa riferimento all'art. 145-bis del
C.d.A., secondo cui “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta
dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e
funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1,lettere b) e c), e fatti
salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di
entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano
piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che
la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento
o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese
fruibili alle parti”. Orbene, tale articolo, entrato in vigore il 29/08/2017, si riferisce ai soli in casi in cui l'incidente si sia verificato successivamente all'entrata in vigore della disposizione, in applicazione di quanto statuito nell'art. 11 delle Preleggi. Nel caso di specie, il sinistro si verificava nel 2014,
quindi prima dell'entrata in vigore dell'art. 145-bis, e, pertanto, le risultanze della scatola nera hanno valenza di presunzioni semplici.
Ciò premesso, in ordine a tale contestazione, il CTU nominato nel giudizio di primo grado riteneva che il dato rilevato dal dispositivo Cobra Telematics, per cui “nessun sinistro risulta rilevato in data 06/01/2014”, fosse giustificato dal fatto che “Dall'analisi delle deformazioni presenti sul veicolo attoreo emerge
che la collisione tra i veicoli è avvenuta mediante un urto redente il che implica
una forza g molto bassa e quindi la possibilità di non rilevamento da parte del
dispositivo Cobra Telematics dell'urto” (cfr. relazione peritale pag. 22).
6 Parimenti, relativamente all'ulteriore rilevamento per cui il veicolo “risulta
fermo dalle ore 21.33 del giorno 03/01/2014 sino alle ore 12.05 del giorno
07/01/2014”, il CTU chiariva che, non fornendo la società Cobra “[...]
l'indicazione sulla qualità del segnale GPS, ciò impedisce di analizzare la sua
affidabilità” (cfr. relazione peritale pag. 25). Le conclusioni cui perveniva il
CTU, risultando approfondite, ben argomentate ed immuni da vizi logici,
possono reputarsi pienamente condivisibili;
d'altronde, “Qualora il giudice del
merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad
esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne
costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di
legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato,
implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei
principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. civ. 7947/2020).
Parimenti infondato è il quarto motivo di appello con il quale parte appellante contestava la violazione dell'articolo 116 c.p.c. e la pronuncia del giudice di prime cure in merito alle risultanze istruttorie. Alla luce dell'istruttoria espletata, infatti, la statuizione di accoglimento della domanda, adottata dal giudice di primo grado relativamente all'an debeatur, risulta condivisibile.
Invero, la deposizione del teste escusso in primo grado, che appare intrinsecamente ed estrinsecamente attendibile, coerente e dettagliata, e le risultanze della CTU (che riteneva il danno alla porta anteriore destra coerente e altimetricamente compatibile con la dinamica de sinistro riportata in citazione)
consentono di ritenere fornita la prova del fatto storico posto a fondamento dell'azione ex art. 2697 c.c. e superata la presunzione di corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054 cc.
7 In punto di diritto giova, infatti, rilevare che, come noto “la manovra di un
veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie
sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è
tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni
cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano
fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a
persone [...]” (cfr. Cass. civ. 3367/2015).
La suddetta manovra è disciplinata dall'art. 154 del C.d.S. rubricato
“Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre”, ai sensi del quale i conducenti che intendono fare retromarcia sono tenuti ad assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo, ovvero intralcio agli altri utenti della strada segnalandone con sufficiente anticipo la loro intenzione e dando
“[...] la precedenza ai veicoli in marcia normale”; in particolare, l'allegato A
del d.p.r. n. 254 del 2006 prevede che la manovra in retromarcia comporta una presunzione di responsabilità sancendo, expressis verbis, che “se uno dei due
veicoli circola in retromarcia è responsabile del sinistro”.
In definitiva, “Il conducente, nel compiere la manovra in retromarcia, deve
prestare una particolare attenzione rispetto alle manovre che svolge
normalmente durante la guida ordinaria e, nel fare la retromarcia, deve dare
precedenza ad altri veicoli provenienti da tergo. Pertanto se il veicolo in
retromarcia produce un sinistro, la responsabilità si presume perché si
presume il mancato rispetto delle prescrizioni gravanti sul conducente in
retromarcia” (cfr. Trib. Napoli Nord, Sent. n. 628 del 2023).
8 Nella fattispecie non sono, peraltro, emersi elementi che consentano di attribuire una responsabilità, sia pure concorsuale, nella produzione dell'evento all'appellata, attrice in primo grado.
Pertanto, condivisibilmente con quanto sostenuto dal giudice di primo grado, va affermata la responsabilità esclusiva di OL OV nella produzione del sinistro per cui è causa.
Relativamente al quantum, contestato nell'ultimo motivo d'appello, occorre dare atto delle conclusioni cui perveniva il CTU il quale, tenuto conto dei risultati della perizia redatta, effettuava una stima dei danni pari ad € 1.036,26
(cfr. pag. 19 relazione peritale), valutazione corroborata dai rilievi fotografici prodotti dall'attuale appellato costituito e dalle dichiarazioni del teste, che, fra l'altro, riconosceva nelle fotografie mostrategli i danni subiti dal veicolo dell'appellata.
In conclusione, da tutto quanto finora osservato non può che discendere il totale rigetto del gravame proposto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
01/01/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
9 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni contraria istanza ed Pt_1 Parte_1
eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di OL OV;
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese Controparte_1
di lite per il presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 462,00
oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge,
con attribuzione all'Avv. Emilio Tonchino dichiaratosi anticipatario.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 06/05/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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