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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 142 /2022
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 142 /2022
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi 22 gennaio 2025, ore 10.50, innanzi alla dott.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente è presente l'Avv. Amato;
- per parte resistente è presente l'Avv. Coruzzo.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri scritti ed alle precedenti verbalizzazioni.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di conIGlio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di conIGlio conclusa alle ore 17.15
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 22 gennaio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 142 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Emma Maria Amato e dell'Avv. Parte_1
Francesco Fameli;
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Marco Coruzzo;
Parte resistente
Oggetto: differenze retributive per inquadramento superiore.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'inquadramento nel I livello del CCNL Commercio e
Terziario (o nel diverso livello contrattuale ritenuto di giustizia) per il periodo di lavoro dal 10/12/2015 al 24/11/2020, condanni: a) la in persona del legale rappresentante p.t., in solido con la in Controparte_1 CP_2
2 persona del legale rappresentante pt., per il periodo dal 10/12/2015 al 31/12/2018, per i titoli di cui in narrativa, al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda complessiva di euro 31.076,29; b) la Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., in aggiunta alle somme di cui al punto a), in via esclusiva per il periodo dal
31/12/2018 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, per i titoli di cui in narrativa, al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda complessiva di euro 28.268,02. Con vittoria di spese e compensi.
Resistente: voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito respingere il ricorso promosso dalla Sig.ra sia Parte_1 nei confronti di che nei confronti di perchè infondato in fatto e in diritto per Controparte_1 CP_2
i motivi di cui in premessa. Con vittoria di spese e competenze di Giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di rivendicare un Parte_1 superiore inquadramento contrattuale per l'attività lavorativa prestata in favore della
[...]
(e della per il periodo 1.2.2018 -31.12.2018) per il periodo dal Controparte_1 CP_2
10.12.2015 al 24.11.2020 presso la sede sita in Calenzano Via di Pratignone n.52.
Sostiene, nello specifico, lo svolgimento di mansioni parametrabili al I livello CCNL Commercio
e Terziario, rispetto al V livello riconosciuto dalle datrici di lavoro, assumendo di aver ricoperto sia l'incarico di art director che di copywriter. Deduce una piena e autonoma direzione esecutiva dei progetti affidateli, stante altresì l'assenza in azienda di un direttore creativo deputato alla supervisione dei progetti, figura formalmente inserita soltanto alla fine del 2019 e comunque priva di responsabilità sui progetti svolti dalla IG.ra Parte_1
Rappresenta, infine, di essere stata licenziata in data 24 novembre 2020 per superamento del periodo di comporto.
Riservandosi l'azione in punto di regolarizzazione retributiva e contributiva, la Sig.ra Parte_1 quindi rivendica le differenze retributive riconducibili all'inquadramento superiore che quantifica in complessivi euro 59.344,31 (di cui euro 31.076,29 in solido con la società . Come CP_2 meglio precisato anche nelle note del 21.3.2024, l'azione non è stata coltivata poi nei confronti della società (verso cui non risulta effettuata alcuna notifica degli atti introduttivi del giudizio), in CP_2 quanto cancellata dal registro delle imprese.
Si è costituita in giudizio la società convenuta contestando la Controparte_1 ricostruzione operata dalla parte ricorrente. In particolare, deduce come al momento dell'assunzione la lavoratrice fosse priva di esperienza nel settore e dunque abbia svolto la funzione di art director junior, ossia di elaborazione di proposte da sottoporre al vaglio, sia del responsabile del reparto per
3 una verifica di correttezza tecnica e concettuale, sia della direzione commerciale per una verifica di fattibilità. Rappresenta che, a partire dal 2019, nell'ottica della riorganizzazione del reparto, alla ricorrente è stata attribuita la mansione di senior senza, di fatto, una modifica delle mansioni svolte, dovendo comunque la dipendente interfacciarsi con il IG. Contesta, altresì, che la CP_3 ricorrente abbia avuto contatti con i clienti, attività che sostiene appartenere ad altra figura professionale. Infine, contesta i conteggi operati da controparte e chiede, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite, con lo sfogo della prova orale, nonché con CTU contabile.
All'esito della discussione orale odierna, esaminato il complesso degli elementi raccolti, si ritiene che il ricorso sia suscettibile di essere accolto nei limiti di seguito precisati.
Come noto, il procedimento logico - giuridico che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non può prescindere da tre fasi successive. Deve, in particolare, accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte (in termini di prevalenza), individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore.
Sul punto, si è altresì specificato che, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente IGnificativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale.
Ebbene, il CCNL Terziario colloca al V livello “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite e cioè: 1) fatturista;
2) preparatore di commissioni;
3) informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4) addetto di biblioteca circolante;
5) addetto al controllo delle vendite;
6) addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7) addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8) pratico di laboratorio chimico;
9) dattilografo;
10) archivista, protocollista;
11) schedarista;
12) codificatore (traduce in
4 codice dati contabili, statistici, ecc.); 13) operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14) campionarista, prezzista
(addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); 15) addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16) addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17) addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18) addetto al centralino telefonico;
19) aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale
(salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati); 20) aiuto banconiere di spacci di carne;
21) aiutante commesso [(1)]; 22) conducente di autovetture;
23) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio
(grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
24) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio
(grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
25) operaio qualificato;
26) operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami: a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;
b) l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l'addetto alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato, l'addetto alla piegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina;
il tagliatore alla fiamma;
c) l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e) l'addetto alla manovra vagoni;
f) il conduttore di carrelli elevatori;
g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
27) addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
28) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Di converso, appartengono al 1° livello del CCNL Terziario, rivendicato nell'ambito del presente giudizio, “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che
5 sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè: 1) capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale;
capo centro EDP;
2) gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
3) responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
4) analista sistemista;
5) gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa;
6) responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
7) responsabile marketing nelle aziende di pubblicità; 8) responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità; 9) responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità; 10) responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità; 11) responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;
12) copywriter nelle agenzie di pubblicità; 13) art director nelle agenzie di pubblicità; 14) producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità; 15) account executive nelle agenzie di pubblicità; 16) media planner nelle agenzie di pubblicità;
17) pubblic relation executive nelle agenzie di pubblicità; 18) research executive nelle agenzie di pubblicità; 19) tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità; 20) product manager;
21) coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;
22) esperto di sviluppo organizzativo;
23) Chief Information Officer;
(ict)
24) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Dalla lettura delle declaratorie contrattuali si evince che il discrimine tra i due inquadramenti è costituito dal grado di “responsabilità di direzione esecutiva” nonché dal “carattere di iniziativa e di autonomia operativa”, assente nei lavoratori inquadrati al V livello CCNL Terziario per i quali sono richieste
“normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche”.
La ricorrente, inoltre, fa leva sulla riconducibilità delle mansioni al ruolo, previsto al n. 13 dell'elencazione di “art director” con cui viene definito: non solo “nella grafica pubblicitaria, chi ha il compito particolare di curare la scelta e l'esecuzione delle immagini, in collaborazione con il copywriter (v.), che ha la funzione di redigere i testi.
2. Chi progetta e realizza l'apparato scenografico di un film o di uno spettacolo”, ma anche “responsabile del settore grafico di un'agenzia, di una società pubblicitaria e sim.” (fonte vocabolario
Treccani); oppure “chi in un'agenzia pubblicitaria, in un giornale o in una casa editrice ha la responsabilità dell'indirizzo grafico e artistico” (fonte vocabolario Hoepli); “responsabile del settore artistico di un'agenzia di pubblicità e sim” (fonte dizionario Di Mauro); “il responsabile della parte tecnico-grafica di un ufficio o agenzia di pubblicità” (fonte dizionario Garzanti).
Da quanto è, pertanto, dato apprendere proprio dalla definizione etimologica del termine, alla figura dell'art director si accompagna una responsabilità creativa non tanto (e non solo) involgente il
6 singolo progetto, ma piuttosto una visione artistica che caratterizza l'imprinting dell'ufficio creativo nel suo insieme. È che tale sia anche la volontà definitoria della contrattazione collettiva si evince, oltre che dalla definizione generale, sol se si considerino gli ulteriori profili esemplificativi, che individuano posizioni manageriali involgenti l'immagine e la più generale espressione del settore di riferimento o addirittura della società complessivamente considerata (es. gestore di negozio;
capo di ufficio;
responsabile pubbliche relazioni ecc.).
Ebbene, dallo sfogo della prova orale è emerso del tutto concordemente come, di fatto, la ricorrente svolgesse un'attività di natura creativa, talora individuata in via del tutto autonoma ed indipendente, occupandosi dello sviluppo delle varie produzioni affidatele con il compito di strutturare la parte ideativa dello spot pubblicitario, senza, tuttavia, attendere ad attività gestorie o di responsabilità nel coordinamento del proprio settore anche rispetto agli altri creativi, come richiesto nel profilo ambito per come appena ricostruito.
In particolare, il teste dipendente della società al momento della deposizione Testimone_1 quale direttore creativo, ha riferito che la ricorrente si occupava in piena autonomia dell'attività creativa consistente nella realizzazione dell'idea e nella contestuale creazione di un mood board e dello story board, escludendo, tuttavia, un ruolo direttivo della ricorrente (“La ricorrente, come noi creativi, si occupava della realizzazione dell'idea (tutto quanto sta dietro allo spot TV), con creazione di un mood board e realizzazione dello story board. Noi ci occupiamo anche della relativa sceneggiatura (scriviamo noi le sceneggiature) e del messaggio audio. Quindi poi seguiamo la realizzazione del disegno per poi presentarlo al cliente con gli account in apposite riunioni fissate allo scopo. Successivamente alla presentazione, seguiamo la produzione dello spot, ivi compresa la costruzione e la realizzazione dei set (chiarendo eventuali dubbi e dando indicazioni), affiancando figure come i registi e l'editor. […] Non è corretto dire che io e la IG.ra avessimo lo stesso ruolo che io ricopro Parte_1 adesso, perché io ricopro anche il ruolo di direttore creativo, mi occupo del gestionale (scadenze), definisco le scadenze insieme agli account, smistando altrimenti il lavoro in caso di necessità; mi occupo di dare l'incarico dei progetti e la creazione delle squadre di lavoro;
il controllo dei budget per i fornitori dei 3D e dei jingle insieme a Parte_2
Ricopro il ruolo di direttore creativo dopo , prima la nostra referente era insieme a me.”). CP_2 Parte_3
Analogamente la teste dipendente della società fino al 2020 e, dunque, del Testimone_2 tutto scevra da interessi nella causa in corso, ha riferito di aver interagito con la ricorrente per l'attività creativa svolta da quest'ultima sui vari progetti affidateli, escludendo, tuttavia, in capo alla IGnora un ruolo di coordinamento dei lavori e assegnazione dei progetti (“all'inizio c'era Parte_1
che coordinava i lavori ed assegnava i progetti. Nel corso del tempo questa figura non c'è stata più, i Parte_3
7 creativi si sono un po' autogestiti, un po' li gestiva anche Con il passaggio con l'altra azienda poi non sono in Pt_2 grado di descrivere o ricordare ulteriori cambiamenti”).
In senso conforme si pone la deposizione del teste il quale ha dichiarato: “la Testimone_3 IG.ra era parte del reparto dei creativi, ovvero direttori artistici del progetto. Riceveva un brief dai clienti, Parte_1 proponeva delle idee e se il progetto veniva approvato, si occupava della redazione dei testi degli spot, di tutto quello che riguardava la parte creativa del progetto, si occupava della mood board (a noi della produzione arrivava sostanzialmente un documento ufficiale cui lavorava il creativo e conteneva dei riferimenti visivi per la creazione del set), poi vi era uno storyboard redatto da altra persona in collaborazione con il creativo. Il brief arrivava dal cliente e passava da un account, che aveva i contatti diretti con il cliente. Poi il progetto veniva passato all'art director come poteva essere la IG.ra , che si occupava di svilupparlo. Che io sappia, vi era una fase di presentazione Parte_1 direttamente al cliente, anche mediante riunioni o videochiamate. Non vi era nessuno che supervisionava i progetti, quando ho parlato di approvazione del progetto, il mio riferimento era al cliente. aveva lo stesso Testimone_1 ruolo di : erano un team di massimo cinque persone. Oltre a svolgere le stesse mansioni, lui si è Parte_1 occupato della regia. Non aveva supervisione sui progetti della IG.ra , soltanto verso la fine venne attribuito Parte_1 un ruolo di controllo che però nella pratica non si verificò perché la responsabilità era comunque in mano allo stesso creativo.”
Anche la teste dipendente della società, ha attribuito alla ricorrente il ruolo di Tes_4 creativa (“ era una creativa e quindi si occupava dello sviluppo creativo della produzione e della relativa Parte_1 sceneggiatura”), individuando quale direttore creativo , e, successivamente, Pt_3 Controparte_4
Testimone_1
Allo stesso modo il teste per un limitato periodo di riferimento: “ho lavorato in Testimone_5 passato per Vi ho lavorato all'incirca da ottobre 2017 a settembre 2018, per circa un anno. Ero un CP_1 creativo, mi occupavo della creazione della sceneggiatura degli spot. Curavo dalla sceneggiatura al mood collaborando con i jingle artist o gli illustratori che creavano le vignette. Era lo stesso lavoro che faceva , Parte_1 eravamo colleghi d'ufficio. Quando sono entrato io, eravamo, oltre a me e la ricorrente, e CP_3 Tes_6 Pt_4
C'era la figura dell'account che presentava il progetto e prendeva l'ordine dal cliente (era il tramite del cliente). Vi era una riunione interna in cui il progetto veniva assegnato al creativo di turno. Veniva fatto un brainstorming con
l'account in cui emergevano le idee sulla scorta delle indicazioni e del budget del cliente. Quando ho lavorato io vi era la vicepresidente Adele che assegnava il progetto oppure magari vedevamo se vi era qualcuno che aveva in mente già un progetto e si proponeva”.
8 La testimone dipendente della società dal 2019 (pertanto, per pochi mesi prima Testimone_7 della sostanziale assenza della ricorrente, in malattia dal gennaio 2020), che pertanto, ha potuto riferire di un lasso di tempo ancor più limitato e, pertanto, non molto influente ai fini della decisione, ha confermato il ruolo del team creativo di cui faceva parte la ricorrente, salvo individuare un ruolo maggiormente pregnante, in punto di controllo dell'attività, ad opera del direttore creativo
(“Praticamente funziona così, nel momento in cui riceviamo il brief dal cliente, relazioniamo a tutto il team creativo. In quella fase, viene deciso a chi viene assegnato il progetto. Il direttore creativo ci dice i tempi di consegna e chi lo fa. Che mi ricordi è sempre stato il direttore ad assegnare il progetto. Da quella fase vi è la fase della creatività. Ci viene presentato lo script, lo storyboard che deve essere revisionato sia dal direttore creativo che dall'account, che avendo la conoscenza del cliente può chiedere dei cambiamenti. Una volta avuto il progetto definitivo, viene sottoposta l'idea al cliente. La presentazione dell'idea è del creativo, poi del progetto e dei vari step è l'account che si relaziona al cliente. A noi account arriva qualcosa che viene già rivisto a livello creativo dal direttore. È ad effettuare questo Testimone_1
Tes_ controllo, a volte anche recentemente può intervenire a correggere se la story non è adeguata al progetto”.
Le attribuzioni di un ruolo creativo (del tutto qualificante il ruolo della lavoratrice all'interno dell'impresa) emergono documentalmente sia dalla visura camerale (all. 4 ricorso) in cui la IG.ra viene inquadrata come “senior creative” sia dalle mail prodotte in atti (all.5 ricorso). Parte_1
L'istruttoria pertanto è univoca nell'escludere in capo alla ricorrente delle mansioni di supervisione o di leadership sul gruppo creativo, dal momento che, al massimo, i testimoni hanno riferito di un'autonomia nella gestione ed ideazione dei progetti nell'ambito delle proprie attribuzioni, cosa ben diversa da quella direzione e coordinamento dell'intero ufficio che richiede, per i motivi prima esposti, l'inquadramento al livello ambito.
Ne deriva che la domanda tesa all'inquadramento al primo livello CCNL applicato al rapporto deve essere respinta.
Le mansioni assegnate alla ricorrente devono, diversamente, essere inquadrate al II livello CCNL applicato.
Il livello in questione, per come è possibile apprendere dalla lettura del CCNL allegato inquadra i lavoratori “di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”. Tra i profili identificativi rientra quello, assimilabile alle concrete attribuzioni della IG.ra di “assistente art director”, ma analoga è la posizione di “addetto alla esecuzione di Parte_1 progetti o di parti di essi”, “creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari;
impaginatore di concessionarie
9 pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione dell'editore anche tramite sua tipografia”.
È, difatti del tutto emerso (e si può affermare, in parte incontestato) il carattere essenzialmente creativo della ricorrente nell'esecuzione della propria parte di progetto, nel proprio coordinamento con le varie figure (dall'account che intesse i rapporti con il cliente al regista nel momento della effettiva realizzazione dello spot pubblicitario), mediante uno storyboard di sua personale creazione che, nell'ambito delle proprie attribuzioni creative, portava a compimento mediante interlocuzione con le ulteriori figure che, per i rispettivi ambiti di attribuzione, portavano alla conclusione e realizzazione dello spot.
Il livello in questione risulta, pertanto, perfettamente aderente alle mansioni della ricorrente.
Non risulta ostativo a tale riconoscimento il fatto che la ricorrente non abbia espressamente richiesto, in via subordinata, il riconoscimento dei livelli “intermedi” rispetto a quello riconosciuto, ovvero il quinto. In primo luogo, le conclusioni dell'atto introduttivo sono volte al riconoscimento comunque “del diverso livello contrattuale ritenuto di giustizia” (come peraltro precisato anche nella prima udienza di discussione del 25.11.2022).
Inoltre, si richiama quanto a proposito affermato in via del tutto consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, trattandosi di domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale” (cfr., Cass., n. 15053 del 2007 e successive conformi, tra cui n. 22872 del 2013; n.
23371 del 2022; n. 2875 del 2024).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato il CCNL nel quale è testualmente inserito il II livello ed ha altresì formulato una prospettazione dei fatti, per come ha trovato riscontro nell'ambito dell'istruttoria svolta, che si confà pienamente al detto livello, pur in quanto non espressamente richiesto in sede conclusiva.
Di qui le raggiunte conclusioni, che hanno portato all'elaborazione di un quesito peritale (per il livello di interesse, sub seconda ipotesi) per la quantificazione delle differenze retributive dovute all'inquadramento superiore, con esclusione delle differenze sulle indennità di malattia non a carico datoriale, dal momento che il datore di lavoro non risulta legittimato passivo, (ma mero adiectus
10 solutionis causa), dal momento che la legittimazione passiva deve, diversamente, individuarsi esclusivamente in capo agli enti previdenziali non evocati in giudizio (cfr. Cass., n. 11296 del 2000;
Cass., n. 3076 del 2022).
Il computo offerto dalla consulente nominata dal Tribunale risulta esente da vizi logici matematici e ben può essere, pertanto, assunto ai fini della condanna, non ponendosi dubbi sulle risposte alle osservazioni delle parti, alla luce della appena esposta considerazione in punto di periodi di malattia.
La società resistente è chiamata quindi a corrispondere alla ricorrente l'importo di €. 32.698,40, cui vanno aggiunti, per legge, interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
La condanna concerne tutto il periodo, ivi compreso quello alle dipendenze di alla luce CP_2 della pacifica solidarietà (invero neppure contestata dalla resistente) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c..
In punto di spese, sussistono giusti motivi per la compensazione di due quinti delle spese del giudizio, alla luce del mancato riconoscimento del livello ambito in via principale e della differenza tra quanto riconosciuto in punto di quantificazione rispetto a quanto in complesso richiesto in domanda. L'ulteriore frazione segue il regime di soccombenza e viene liquidato, come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa e delle questioni di diritto affrontate. Per il principio di causalità e la soccombenza le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di all'inquadramento al II livello CCNL Parte_1 applicato al rapporto per il periodo di lavoro svolto presso la (e Controparte_1
- nello specifico dal 10.12.2015 al 24.11.2020 - e, per l'effetto, condanna la società CP_2 al pagamento delle differenze retributive relative, quantificate in €. Controparte_1
32.698,40, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
2) condanna la società al rifondere alla ricorrente tre quinti delle spese Controparte_1 di lite sostenute, che liquida per l'intero in €. 10.000,00 (€. 6.000,00, pertanto, in favore della
11 ricorrente), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte resistente.
Così deciso in Prato, il 22.1.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 142 /2022
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi 22 gennaio 2025, ore 10.50, innanzi alla dott.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente è presente l'Avv. Amato;
- per parte resistente è presente l'Avv. Coruzzo.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri scritti ed alle precedenti verbalizzazioni.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di conIGlio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di conIGlio conclusa alle ore 17.15
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 22 gennaio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 142 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Emma Maria Amato e dell'Avv. Parte_1
Francesco Fameli;
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Marco Coruzzo;
Parte resistente
Oggetto: differenze retributive per inquadramento superiore.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'inquadramento nel I livello del CCNL Commercio e
Terziario (o nel diverso livello contrattuale ritenuto di giustizia) per il periodo di lavoro dal 10/12/2015 al 24/11/2020, condanni: a) la in persona del legale rappresentante p.t., in solido con la in Controparte_1 CP_2
2 persona del legale rappresentante pt., per il periodo dal 10/12/2015 al 31/12/2018, per i titoli di cui in narrativa, al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda complessiva di euro 31.076,29; b) la Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., in aggiunta alle somme di cui al punto a), in via esclusiva per il periodo dal
31/12/2018 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, per i titoli di cui in narrativa, al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda complessiva di euro 28.268,02. Con vittoria di spese e compensi.
Resistente: voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito respingere il ricorso promosso dalla Sig.ra sia Parte_1 nei confronti di che nei confronti di perchè infondato in fatto e in diritto per Controparte_1 CP_2
i motivi di cui in premessa. Con vittoria di spese e competenze di Giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di rivendicare un Parte_1 superiore inquadramento contrattuale per l'attività lavorativa prestata in favore della
[...]
(e della per il periodo 1.2.2018 -31.12.2018) per il periodo dal Controparte_1 CP_2
10.12.2015 al 24.11.2020 presso la sede sita in Calenzano Via di Pratignone n.52.
Sostiene, nello specifico, lo svolgimento di mansioni parametrabili al I livello CCNL Commercio
e Terziario, rispetto al V livello riconosciuto dalle datrici di lavoro, assumendo di aver ricoperto sia l'incarico di art director che di copywriter. Deduce una piena e autonoma direzione esecutiva dei progetti affidateli, stante altresì l'assenza in azienda di un direttore creativo deputato alla supervisione dei progetti, figura formalmente inserita soltanto alla fine del 2019 e comunque priva di responsabilità sui progetti svolti dalla IG.ra Parte_1
Rappresenta, infine, di essere stata licenziata in data 24 novembre 2020 per superamento del periodo di comporto.
Riservandosi l'azione in punto di regolarizzazione retributiva e contributiva, la Sig.ra Parte_1 quindi rivendica le differenze retributive riconducibili all'inquadramento superiore che quantifica in complessivi euro 59.344,31 (di cui euro 31.076,29 in solido con la società . Come CP_2 meglio precisato anche nelle note del 21.3.2024, l'azione non è stata coltivata poi nei confronti della società (verso cui non risulta effettuata alcuna notifica degli atti introduttivi del giudizio), in CP_2 quanto cancellata dal registro delle imprese.
Si è costituita in giudizio la società convenuta contestando la Controparte_1 ricostruzione operata dalla parte ricorrente. In particolare, deduce come al momento dell'assunzione la lavoratrice fosse priva di esperienza nel settore e dunque abbia svolto la funzione di art director junior, ossia di elaborazione di proposte da sottoporre al vaglio, sia del responsabile del reparto per
3 una verifica di correttezza tecnica e concettuale, sia della direzione commerciale per una verifica di fattibilità. Rappresenta che, a partire dal 2019, nell'ottica della riorganizzazione del reparto, alla ricorrente è stata attribuita la mansione di senior senza, di fatto, una modifica delle mansioni svolte, dovendo comunque la dipendente interfacciarsi con il IG. Contesta, altresì, che la CP_3 ricorrente abbia avuto contatti con i clienti, attività che sostiene appartenere ad altra figura professionale. Infine, contesta i conteggi operati da controparte e chiede, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite, con lo sfogo della prova orale, nonché con CTU contabile.
All'esito della discussione orale odierna, esaminato il complesso degli elementi raccolti, si ritiene che il ricorso sia suscettibile di essere accolto nei limiti di seguito precisati.
Come noto, il procedimento logico - giuridico che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non può prescindere da tre fasi successive. Deve, in particolare, accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte (in termini di prevalenza), individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore.
Sul punto, si è altresì specificato che, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente IGnificativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale.
Ebbene, il CCNL Terziario colloca al V livello “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite e cioè: 1) fatturista;
2) preparatore di commissioni;
3) informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4) addetto di biblioteca circolante;
5) addetto al controllo delle vendite;
6) addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7) addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8) pratico di laboratorio chimico;
9) dattilografo;
10) archivista, protocollista;
11) schedarista;
12) codificatore (traduce in
4 codice dati contabili, statistici, ecc.); 13) operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14) campionarista, prezzista
(addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); 15) addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16) addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17) addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18) addetto al centralino telefonico;
19) aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale
(salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati); 20) aiuto banconiere di spacci di carne;
21) aiutante commesso [(1)]; 22) conducente di autovetture;
23) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio
(grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
24) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio
(grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
25) operaio qualificato;
26) operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami: a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;
b) l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l'addetto alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato, l'addetto alla piegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina;
il tagliatore alla fiamma;
c) l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e) l'addetto alla manovra vagoni;
f) il conduttore di carrelli elevatori;
g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
27) addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
28) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Di converso, appartengono al 1° livello del CCNL Terziario, rivendicato nell'ambito del presente giudizio, “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che
5 sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè: 1) capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale;
capo centro EDP;
2) gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
3) responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
4) analista sistemista;
5) gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa;
6) responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
7) responsabile marketing nelle aziende di pubblicità; 8) responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità; 9) responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità; 10) responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità; 11) responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;
12) copywriter nelle agenzie di pubblicità; 13) art director nelle agenzie di pubblicità; 14) producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità; 15) account executive nelle agenzie di pubblicità; 16) media planner nelle agenzie di pubblicità;
17) pubblic relation executive nelle agenzie di pubblicità; 18) research executive nelle agenzie di pubblicità; 19) tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità; 20) product manager;
21) coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;
22) esperto di sviluppo organizzativo;
23) Chief Information Officer;
(ict)
24) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Dalla lettura delle declaratorie contrattuali si evince che il discrimine tra i due inquadramenti è costituito dal grado di “responsabilità di direzione esecutiva” nonché dal “carattere di iniziativa e di autonomia operativa”, assente nei lavoratori inquadrati al V livello CCNL Terziario per i quali sono richieste
“normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche”.
La ricorrente, inoltre, fa leva sulla riconducibilità delle mansioni al ruolo, previsto al n. 13 dell'elencazione di “art director” con cui viene definito: non solo “nella grafica pubblicitaria, chi ha il compito particolare di curare la scelta e l'esecuzione delle immagini, in collaborazione con il copywriter (v.), che ha la funzione di redigere i testi.
2. Chi progetta e realizza l'apparato scenografico di un film o di uno spettacolo”, ma anche “responsabile del settore grafico di un'agenzia, di una società pubblicitaria e sim.” (fonte vocabolario
Treccani); oppure “chi in un'agenzia pubblicitaria, in un giornale o in una casa editrice ha la responsabilità dell'indirizzo grafico e artistico” (fonte vocabolario Hoepli); “responsabile del settore artistico di un'agenzia di pubblicità e sim” (fonte dizionario Di Mauro); “il responsabile della parte tecnico-grafica di un ufficio o agenzia di pubblicità” (fonte dizionario Garzanti).
Da quanto è, pertanto, dato apprendere proprio dalla definizione etimologica del termine, alla figura dell'art director si accompagna una responsabilità creativa non tanto (e non solo) involgente il
6 singolo progetto, ma piuttosto una visione artistica che caratterizza l'imprinting dell'ufficio creativo nel suo insieme. È che tale sia anche la volontà definitoria della contrattazione collettiva si evince, oltre che dalla definizione generale, sol se si considerino gli ulteriori profili esemplificativi, che individuano posizioni manageriali involgenti l'immagine e la più generale espressione del settore di riferimento o addirittura della società complessivamente considerata (es. gestore di negozio;
capo di ufficio;
responsabile pubbliche relazioni ecc.).
Ebbene, dallo sfogo della prova orale è emerso del tutto concordemente come, di fatto, la ricorrente svolgesse un'attività di natura creativa, talora individuata in via del tutto autonoma ed indipendente, occupandosi dello sviluppo delle varie produzioni affidatele con il compito di strutturare la parte ideativa dello spot pubblicitario, senza, tuttavia, attendere ad attività gestorie o di responsabilità nel coordinamento del proprio settore anche rispetto agli altri creativi, come richiesto nel profilo ambito per come appena ricostruito.
In particolare, il teste dipendente della società al momento della deposizione Testimone_1 quale direttore creativo, ha riferito che la ricorrente si occupava in piena autonomia dell'attività creativa consistente nella realizzazione dell'idea e nella contestuale creazione di un mood board e dello story board, escludendo, tuttavia, un ruolo direttivo della ricorrente (“La ricorrente, come noi creativi, si occupava della realizzazione dell'idea (tutto quanto sta dietro allo spot TV), con creazione di un mood board e realizzazione dello story board. Noi ci occupiamo anche della relativa sceneggiatura (scriviamo noi le sceneggiature) e del messaggio audio. Quindi poi seguiamo la realizzazione del disegno per poi presentarlo al cliente con gli account in apposite riunioni fissate allo scopo. Successivamente alla presentazione, seguiamo la produzione dello spot, ivi compresa la costruzione e la realizzazione dei set (chiarendo eventuali dubbi e dando indicazioni), affiancando figure come i registi e l'editor. […] Non è corretto dire che io e la IG.ra avessimo lo stesso ruolo che io ricopro Parte_1 adesso, perché io ricopro anche il ruolo di direttore creativo, mi occupo del gestionale (scadenze), definisco le scadenze insieme agli account, smistando altrimenti il lavoro in caso di necessità; mi occupo di dare l'incarico dei progetti e la creazione delle squadre di lavoro;
il controllo dei budget per i fornitori dei 3D e dei jingle insieme a Parte_2
Ricopro il ruolo di direttore creativo dopo , prima la nostra referente era insieme a me.”). CP_2 Parte_3
Analogamente la teste dipendente della società fino al 2020 e, dunque, del Testimone_2 tutto scevra da interessi nella causa in corso, ha riferito di aver interagito con la ricorrente per l'attività creativa svolta da quest'ultima sui vari progetti affidateli, escludendo, tuttavia, in capo alla IGnora un ruolo di coordinamento dei lavori e assegnazione dei progetti (“all'inizio c'era Parte_1
che coordinava i lavori ed assegnava i progetti. Nel corso del tempo questa figura non c'è stata più, i Parte_3
7 creativi si sono un po' autogestiti, un po' li gestiva anche Con il passaggio con l'altra azienda poi non sono in Pt_2 grado di descrivere o ricordare ulteriori cambiamenti”).
In senso conforme si pone la deposizione del teste il quale ha dichiarato: “la Testimone_3 IG.ra era parte del reparto dei creativi, ovvero direttori artistici del progetto. Riceveva un brief dai clienti, Parte_1 proponeva delle idee e se il progetto veniva approvato, si occupava della redazione dei testi degli spot, di tutto quello che riguardava la parte creativa del progetto, si occupava della mood board (a noi della produzione arrivava sostanzialmente un documento ufficiale cui lavorava il creativo e conteneva dei riferimenti visivi per la creazione del set), poi vi era uno storyboard redatto da altra persona in collaborazione con il creativo. Il brief arrivava dal cliente e passava da un account, che aveva i contatti diretti con il cliente. Poi il progetto veniva passato all'art director come poteva essere la IG.ra , che si occupava di svilupparlo. Che io sappia, vi era una fase di presentazione Parte_1 direttamente al cliente, anche mediante riunioni o videochiamate. Non vi era nessuno che supervisionava i progetti, quando ho parlato di approvazione del progetto, il mio riferimento era al cliente. aveva lo stesso Testimone_1 ruolo di : erano un team di massimo cinque persone. Oltre a svolgere le stesse mansioni, lui si è Parte_1 occupato della regia. Non aveva supervisione sui progetti della IG.ra , soltanto verso la fine venne attribuito Parte_1 un ruolo di controllo che però nella pratica non si verificò perché la responsabilità era comunque in mano allo stesso creativo.”
Anche la teste dipendente della società, ha attribuito alla ricorrente il ruolo di Tes_4 creativa (“ era una creativa e quindi si occupava dello sviluppo creativo della produzione e della relativa Parte_1 sceneggiatura”), individuando quale direttore creativo , e, successivamente, Pt_3 Controparte_4
Testimone_1
Allo stesso modo il teste per un limitato periodo di riferimento: “ho lavorato in Testimone_5 passato per Vi ho lavorato all'incirca da ottobre 2017 a settembre 2018, per circa un anno. Ero un CP_1 creativo, mi occupavo della creazione della sceneggiatura degli spot. Curavo dalla sceneggiatura al mood collaborando con i jingle artist o gli illustratori che creavano le vignette. Era lo stesso lavoro che faceva , Parte_1 eravamo colleghi d'ufficio. Quando sono entrato io, eravamo, oltre a me e la ricorrente, e CP_3 Tes_6 Pt_4
C'era la figura dell'account che presentava il progetto e prendeva l'ordine dal cliente (era il tramite del cliente). Vi era una riunione interna in cui il progetto veniva assegnato al creativo di turno. Veniva fatto un brainstorming con
l'account in cui emergevano le idee sulla scorta delle indicazioni e del budget del cliente. Quando ho lavorato io vi era la vicepresidente Adele che assegnava il progetto oppure magari vedevamo se vi era qualcuno che aveva in mente già un progetto e si proponeva”.
8 La testimone dipendente della società dal 2019 (pertanto, per pochi mesi prima Testimone_7 della sostanziale assenza della ricorrente, in malattia dal gennaio 2020), che pertanto, ha potuto riferire di un lasso di tempo ancor più limitato e, pertanto, non molto influente ai fini della decisione, ha confermato il ruolo del team creativo di cui faceva parte la ricorrente, salvo individuare un ruolo maggiormente pregnante, in punto di controllo dell'attività, ad opera del direttore creativo
(“Praticamente funziona così, nel momento in cui riceviamo il brief dal cliente, relazioniamo a tutto il team creativo. In quella fase, viene deciso a chi viene assegnato il progetto. Il direttore creativo ci dice i tempi di consegna e chi lo fa. Che mi ricordi è sempre stato il direttore ad assegnare il progetto. Da quella fase vi è la fase della creatività. Ci viene presentato lo script, lo storyboard che deve essere revisionato sia dal direttore creativo che dall'account, che avendo la conoscenza del cliente può chiedere dei cambiamenti. Una volta avuto il progetto definitivo, viene sottoposta l'idea al cliente. La presentazione dell'idea è del creativo, poi del progetto e dei vari step è l'account che si relaziona al cliente. A noi account arriva qualcosa che viene già rivisto a livello creativo dal direttore. È ad effettuare questo Testimone_1
Tes_ controllo, a volte anche recentemente può intervenire a correggere se la story non è adeguata al progetto”.
Le attribuzioni di un ruolo creativo (del tutto qualificante il ruolo della lavoratrice all'interno dell'impresa) emergono documentalmente sia dalla visura camerale (all. 4 ricorso) in cui la IG.ra viene inquadrata come “senior creative” sia dalle mail prodotte in atti (all.5 ricorso). Parte_1
L'istruttoria pertanto è univoca nell'escludere in capo alla ricorrente delle mansioni di supervisione o di leadership sul gruppo creativo, dal momento che, al massimo, i testimoni hanno riferito di un'autonomia nella gestione ed ideazione dei progetti nell'ambito delle proprie attribuzioni, cosa ben diversa da quella direzione e coordinamento dell'intero ufficio che richiede, per i motivi prima esposti, l'inquadramento al livello ambito.
Ne deriva che la domanda tesa all'inquadramento al primo livello CCNL applicato al rapporto deve essere respinta.
Le mansioni assegnate alla ricorrente devono, diversamente, essere inquadrate al II livello CCNL applicato.
Il livello in questione, per come è possibile apprendere dalla lettura del CCNL allegato inquadra i lavoratori “di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”. Tra i profili identificativi rientra quello, assimilabile alle concrete attribuzioni della IG.ra di “assistente art director”, ma analoga è la posizione di “addetto alla esecuzione di Parte_1 progetti o di parti di essi”, “creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari;
impaginatore di concessionarie
9 pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione dell'editore anche tramite sua tipografia”.
È, difatti del tutto emerso (e si può affermare, in parte incontestato) il carattere essenzialmente creativo della ricorrente nell'esecuzione della propria parte di progetto, nel proprio coordinamento con le varie figure (dall'account che intesse i rapporti con il cliente al regista nel momento della effettiva realizzazione dello spot pubblicitario), mediante uno storyboard di sua personale creazione che, nell'ambito delle proprie attribuzioni creative, portava a compimento mediante interlocuzione con le ulteriori figure che, per i rispettivi ambiti di attribuzione, portavano alla conclusione e realizzazione dello spot.
Il livello in questione risulta, pertanto, perfettamente aderente alle mansioni della ricorrente.
Non risulta ostativo a tale riconoscimento il fatto che la ricorrente non abbia espressamente richiesto, in via subordinata, il riconoscimento dei livelli “intermedi” rispetto a quello riconosciuto, ovvero il quinto. In primo luogo, le conclusioni dell'atto introduttivo sono volte al riconoscimento comunque “del diverso livello contrattuale ritenuto di giustizia” (come peraltro precisato anche nella prima udienza di discussione del 25.11.2022).
Inoltre, si richiama quanto a proposito affermato in via del tutto consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, trattandosi di domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale” (cfr., Cass., n. 15053 del 2007 e successive conformi, tra cui n. 22872 del 2013; n.
23371 del 2022; n. 2875 del 2024).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato il CCNL nel quale è testualmente inserito il II livello ed ha altresì formulato una prospettazione dei fatti, per come ha trovato riscontro nell'ambito dell'istruttoria svolta, che si confà pienamente al detto livello, pur in quanto non espressamente richiesto in sede conclusiva.
Di qui le raggiunte conclusioni, che hanno portato all'elaborazione di un quesito peritale (per il livello di interesse, sub seconda ipotesi) per la quantificazione delle differenze retributive dovute all'inquadramento superiore, con esclusione delle differenze sulle indennità di malattia non a carico datoriale, dal momento che il datore di lavoro non risulta legittimato passivo, (ma mero adiectus
10 solutionis causa), dal momento che la legittimazione passiva deve, diversamente, individuarsi esclusivamente in capo agli enti previdenziali non evocati in giudizio (cfr. Cass., n. 11296 del 2000;
Cass., n. 3076 del 2022).
Il computo offerto dalla consulente nominata dal Tribunale risulta esente da vizi logici matematici e ben può essere, pertanto, assunto ai fini della condanna, non ponendosi dubbi sulle risposte alle osservazioni delle parti, alla luce della appena esposta considerazione in punto di periodi di malattia.
La società resistente è chiamata quindi a corrispondere alla ricorrente l'importo di €. 32.698,40, cui vanno aggiunti, per legge, interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
La condanna concerne tutto il periodo, ivi compreso quello alle dipendenze di alla luce CP_2 della pacifica solidarietà (invero neppure contestata dalla resistente) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c..
In punto di spese, sussistono giusti motivi per la compensazione di due quinti delle spese del giudizio, alla luce del mancato riconoscimento del livello ambito in via principale e della differenza tra quanto riconosciuto in punto di quantificazione rispetto a quanto in complesso richiesto in domanda. L'ulteriore frazione segue il regime di soccombenza e viene liquidato, come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa e delle questioni di diritto affrontate. Per il principio di causalità e la soccombenza le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di all'inquadramento al II livello CCNL Parte_1 applicato al rapporto per il periodo di lavoro svolto presso la (e Controparte_1
- nello specifico dal 10.12.2015 al 24.11.2020 - e, per l'effetto, condanna la società CP_2 al pagamento delle differenze retributive relative, quantificate in €. Controparte_1
32.698,40, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
2) condanna la società al rifondere alla ricorrente tre quinti delle spese Controparte_1 di lite sostenute, che liquida per l'intero in €. 10.000,00 (€. 6.000,00, pertanto, in favore della
11 ricorrente), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte resistente.
Così deciso in Prato, il 22.1.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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