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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 465/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Piacenza n.48/2024 pubblicata in data 9 febbraio 2024 promossa con ricorso depositato in data 24 luglio 2024 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Gramsci n.6/8 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Maria Maddalena Berloco e Oreste Pt_2
Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio in data Persona_1
22 marzo 2024 rep n. 37875
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato a Piacenza via Roma n. 48 presso e nello studio dell'avv. Boris Infantino che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Fondo di garanzia
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 3 aprile 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza appellata il Tribunale di Piacenza sezione lavoro accogliendo il ricorso proposto da nei confronti di dichiarava il suo Controparte_1 Pt_2 diritto ad ottenere l'erogazione, da parte del Fondo di Garanzia , della Pt_2 somma di € 9.084,44 e condannava l' quale Ente gestore del Fondo di Pt_2
Garanzia, a liquidare in favore del Fondo di Previdenza complementare
Previmoda (n. 117 dell'albo tenuto dalla COVIP) la suddetta somma di €
9.084,44 a titolo di omissioni contributive attuate dalla società
[...]
oltre rivalutazioni e interessi come per legge, decorrenti Parte_3 dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
In particolare in tale ricorso chiedeva che fosse accertato il Controparte_1
suo diritto alla liquidazione da parte del fondo di previdenza complementare
Previmoda da lui sottoscritto in data 31.10.2018 della somma di € 9.084,44, oltre interessi, maturata quale TFR in relazione al rapporto di lavoro intercorso con per la quale era stato ammesso allo Parte_3
stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'ex datore di lavoro.
Deduceva di essere stato dipendente della suddetta cooperativa dal 03.05.2004 al 12.06.2018, con la mansione di operaio secondo livello, che in data
28.05.2018, veniva posta in liquidazione Parte_3
coatta amministrativa e che a seguito di ciò aveva ottenuto l'ammissione allo stato passivo per la somma di € 10.733,73 a titolo di TFR (oltre ai crediti diversi dal TFR), di aver depositato telematicamente domanda di intervento al Fondo di
Garanzia per la stessa somma già ammessa allo stato passivo della Pt_2
procedura, di aver chiuso in data 31.10.2018 il fondo per la previdenza complementare Arca Previdenza FPA e di avere aderito al fondo Previmoda
Fondo Pensione.
Precisava che in data 28.05.2021 gli aveva comunicava il rigetto della Pt_2
domanda di intervento al Fondo di Garanzia in quanto la posizione individuale dello stesso era risultata riscattata e chiusa e il fondo poteva intervenire solo per i lavoratori che risultavano iscritti al momento della domanda.
Sosteneva l'erroneità della decisione di in quanto, al momento della Pt_2
presentazione della domanda al Fondo di Garanzia, ossia in data 31.10.2019, risultava regolarmente iscritto, sin dalla data del 31.10.2018, ad una delle forme
2 pensionistiche complementari collettive o individuali iscritte nell'apposito albo tenuto dalla COVIP e specificatamente a Previmoda.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso per la sua infondatezza Pt_2
ribadendo le medesime argomentazioni ritenute ostative all'accoglimento della domanda in sede amministrativa.
Il tribunale di Piacenza sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello Pt_2
Con il primo motivo di appello sosteneva che la sentenza fosse erronea nella parte in cui aveva ritenuto che sussistessero i presupposti soggettivi ed oggettivi della prestazione richiesta in quanto l'appellato a seguito della chiusura della sua posizione aveva aperto una nuova posizione Parte_4
previdenziale presso Controparte_2
Deduceva che in relazione al periodo richiesto (01/01/2018-12/06/2018)
l'appellato risultava iscritto al Fondo di Previdenza Complementare ARCA e che, come da dichiarazione dello stesso legale rappresentante di quel fondo e non contestato, la sua posizione risultava completamente riscattata in data 31 ottobre 2018.
Affermava che in base alla circolare n. 23/2008 condizione necessaria per Pt_2
l'intervento del Fondo di Garanzia era l'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda con la specificazione che lo stesso poteva essere diverso da quello in cui si era verificata l'omissione, purchè il lavoratore avesse ottenuto nello stesso il trasferimento della propria posizione.
Sosteneva la non debenza della prestazione in quanto l'appellato non aveva trasferito la sua posizione nel nuovo fondo in cui era iscritto al momento della domanda e dal momento che l'art. 5 del dlgs n. 80/1992 prevedeva l'iscrizione al fondo di previdenza complementare come requisito indefettibile.
Evidenziava, inoltre, l'irrilevanza ai fini della decisione della presente fattispecie del messaggio Inps 2084/2016 richiamato dal giudice di primo grado in quanto attinente alla documentazione da allegare alla domanda.
Concludeva chiedendo che in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza venissero rigettate le domande di parte appellata.
Si costituiva con memoria depositata in data 21 marzo 2025 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata,
3 La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 3 aprile 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. In relazione all'unico motivo di appello si osserva quanto segue.
Va, innanzitutto, richiamata la norma che regola la presente fattispecie.
L'art. 5 del dlgs n. 80/1992 prevede che: “
1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art.
9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l'
[...]
un apposito Fondo di garanzia. Parte_1
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2.
4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.”
Dall'interpretazione letterale della norma si ricava, innanzitutto, che può essere richiesta l'integrazione dei contributi omessi presso la gestione “interessata” e, quindi, presso la gestione di previdenza a cui avrebbero dovuto essere versati pro tempore e non presso qualsiasi gestione.
Detta norma è chiaramente applicabile anche nel caso di trasferimento della posizione presso altra gestione di previdenza in quanto si verifica, comunque, un fenomeno traslativo della posizione contributiva del lavoratore tra le due gestioni e la ratio della norma è la medesima.
Il caso di specie è, però, differente in quanto parte appellata, prima di depositare la domanda, ha effettuato il riscatto della posizione dalla gestione pro tempore
“interessata” e al momento della domanda era iscritto a nuova gestione a cui non
è stata trasferita la sua precedente posizione.
4 Si reputa che, stante la lettera della norma e la sua ratio, tale fattispecie non possa rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 5 del dlgs n. 80/1992.
Questo, però, non determina una lesione del principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione o una violazione della normativa comunitaria in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte, seppure in diversa fattispecie, prima del versamento al fondo da parte del lavoratore le somme di cui è creditore il medesimo nei confronti del datore di lavoro a titolo di TFR mantengono la loro natura retributiva.
Ne consegue, pertanto, che il lavoratore che abbia chiesto il riscatto al fondo può, ove ne ricorrano i presupposti, chiedere l'intervento al Fondo di garanzia ex art. 2 della legge n.297/1982.
La Suprema Corte (Cass. lav n.11198/2024) in particolare ha così ricostruito la natura dei versamenti nei fondi pensione complementari: “Secondo la recente sentenza di questa Corte n. 19510 del 2023 - resa in una fattispecie in cui veniva in rilievo la questione della natura degli accantonamenti del trattamento di fine rapporto destinati dal lavoratore alla previdenza complementare - il credito del lavoratore al T.F.R. accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare e in origine di natura «retributiva», assume natura «previdenziale» nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al Fondo di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore – sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di T.F.R. - accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo (v. Cass. n. 19510 del 2023 cit.).
8. Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda al versamento, per inadempimento dell'obbligazione assunta verso il lavoratore con il mandato ricevuto, il vincolo di destinazione impresso alle risorse - parte della retribuzione attuale o attesa con la maturazione delle quote di T.F.R. - non si attua, ma si ripristina la disponibilità piena, per il lavoratore, di tali risorse, di natura retributiva.
9. Tale conclusione, come già argomentato da Cass. n.19510/2023 cit., e altre decisioni coeve, è avvalorata dal meccanismo di operatività dell'apposito Fondo di garanzia (istituito presso l' contro il rischio derivante dall'omesso o Pt_2
insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare), introdotto dal d.lgs. 80 del 1992 che,
5 all'art. 5, prevede che, nel caso in cui, «a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare» (di cui all'art.
9-bis d.l. n. 103/1991, conv., con modif., in L. n. 166/1991) «ad opera del datore di lavoro», non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, «il lavoratore», ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria, possa richiedere al fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi
(comma 2); in tali casi, il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per
l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2 (comma 3).
10. Tali disposizioni confermano, invero, che quand'anche il lavoratore abbia aderito a forme di previdenza complementare, egli resta titolare del diritto di credito nei confronti del datore di lavoro al pagamento dei contributi - anche sotto forma di quote di T.F.R. - non versate al fondo di previdenza complementare e, del pari, in caso di suo fallimento, qualora il lavoratore attivi il Fondo di garanzia, la surrogazione di quest'ultimo, al primo, nell'ammissione al passivo per i contributi omessi.
11. Va, dunque, ribadita la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando - e tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare - di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa – per cui il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito.
12. Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal
Fondo di previdenza complementare.
13. Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della
6 contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al
Fondo di previdenza complementare, comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.
14. Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 78, comma 2, l. fall.
e il ripristino della titolarità, spettante, di regola, al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 l. fall.
15. In continuità, pertanto, con la più recente giurisprudenza di questa Corte va riaffermato che, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato, al Fondo di previdenza complementare, le quote di T.F.R. che avrebbe dovuto versare secondo la scelta del lavoratore, quest'ultimo resta creditore del corrispondente importo nei confronti del datore di lavoro, di natura «retributiva», atteso che il mancato versamento al Fondo di previdenza complementare non gli ha impresso natura «previdenziale».”
Quindi secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. lav n. 18477/2023)
“In tema di fondi pensione complementari, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di TFR maturando conferite e accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo pensione complementare” e “In tema di fondi pensione complementari, il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di TFR maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo pensione complementare, comporta, stante la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva, posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.”
7 Anche la Corte d'appello di Bologna nella sentenza n. 578/2023 citata dalla stessa parte appellata ha ritenuto, seppure in base ad un percorso esegetico differente da quello della Suprema Corte sopra citata, che in caso di riscatto dal fondo il lavoratore possa proporre domanda di intervento ex art. 2 della legge n.
297/1982 e non ex art. 5 dlgs n. 80/1992.
Da quanto sopra esposto deriva che la domanda proposta dall'appellato ex art. 5 dlgs n. 80/1992, dopo che lo stesso aveva esercitato il riscatto dal fondo a cui il datore di lavoro avrebbe dovuto versare la contribuzione, non è accoglibile non rilevando in contrario che lo stesso si sia, poi, iscritto ad altro fondo dal momento che non ha trasferito la sua posizione nel nuovo fondo complementare che, quindi, riguarda un periodo diverso e successivo da quello oggetto del mancato pagamento della contribuzione da parte del datore di lavoro.
L'appello va, quindi, accolto e le domande proposte da in Controparte_1
primo grado vanno rigettate.
Stante la controvertibilità e novità della fattispecie giuridica devono essere integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.465/2024 RGA così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza Pt_2
appellata rigetta le domande proposte da Controparte_1
2) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 3 aprile 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 465/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Piacenza n.48/2024 pubblicata in data 9 febbraio 2024 promossa con ricorso depositato in data 24 luglio 2024 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Gramsci n.6/8 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Maria Maddalena Berloco e Oreste Pt_2
Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio in data Persona_1
22 marzo 2024 rep n. 37875
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato a Piacenza via Roma n. 48 presso e nello studio dell'avv. Boris Infantino che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Fondo di garanzia
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 3 aprile 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza appellata il Tribunale di Piacenza sezione lavoro accogliendo il ricorso proposto da nei confronti di dichiarava il suo Controparte_1 Pt_2 diritto ad ottenere l'erogazione, da parte del Fondo di Garanzia , della Pt_2 somma di € 9.084,44 e condannava l' quale Ente gestore del Fondo di Pt_2
Garanzia, a liquidare in favore del Fondo di Previdenza complementare
Previmoda (n. 117 dell'albo tenuto dalla COVIP) la suddetta somma di €
9.084,44 a titolo di omissioni contributive attuate dalla società
[...]
oltre rivalutazioni e interessi come per legge, decorrenti Parte_3 dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
In particolare in tale ricorso chiedeva che fosse accertato il Controparte_1
suo diritto alla liquidazione da parte del fondo di previdenza complementare
Previmoda da lui sottoscritto in data 31.10.2018 della somma di € 9.084,44, oltre interessi, maturata quale TFR in relazione al rapporto di lavoro intercorso con per la quale era stato ammesso allo Parte_3
stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'ex datore di lavoro.
Deduceva di essere stato dipendente della suddetta cooperativa dal 03.05.2004 al 12.06.2018, con la mansione di operaio secondo livello, che in data
28.05.2018, veniva posta in liquidazione Parte_3
coatta amministrativa e che a seguito di ciò aveva ottenuto l'ammissione allo stato passivo per la somma di € 10.733,73 a titolo di TFR (oltre ai crediti diversi dal TFR), di aver depositato telematicamente domanda di intervento al Fondo di
Garanzia per la stessa somma già ammessa allo stato passivo della Pt_2
procedura, di aver chiuso in data 31.10.2018 il fondo per la previdenza complementare Arca Previdenza FPA e di avere aderito al fondo Previmoda
Fondo Pensione.
Precisava che in data 28.05.2021 gli aveva comunicava il rigetto della Pt_2
domanda di intervento al Fondo di Garanzia in quanto la posizione individuale dello stesso era risultata riscattata e chiusa e il fondo poteva intervenire solo per i lavoratori che risultavano iscritti al momento della domanda.
Sosteneva l'erroneità della decisione di in quanto, al momento della Pt_2
presentazione della domanda al Fondo di Garanzia, ossia in data 31.10.2019, risultava regolarmente iscritto, sin dalla data del 31.10.2018, ad una delle forme
2 pensionistiche complementari collettive o individuali iscritte nell'apposito albo tenuto dalla COVIP e specificatamente a Previmoda.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso per la sua infondatezza Pt_2
ribadendo le medesime argomentazioni ritenute ostative all'accoglimento della domanda in sede amministrativa.
Il tribunale di Piacenza sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello Pt_2
Con il primo motivo di appello sosteneva che la sentenza fosse erronea nella parte in cui aveva ritenuto che sussistessero i presupposti soggettivi ed oggettivi della prestazione richiesta in quanto l'appellato a seguito della chiusura della sua posizione aveva aperto una nuova posizione Parte_4
previdenziale presso Controparte_2
Deduceva che in relazione al periodo richiesto (01/01/2018-12/06/2018)
l'appellato risultava iscritto al Fondo di Previdenza Complementare ARCA e che, come da dichiarazione dello stesso legale rappresentante di quel fondo e non contestato, la sua posizione risultava completamente riscattata in data 31 ottobre 2018.
Affermava che in base alla circolare n. 23/2008 condizione necessaria per Pt_2
l'intervento del Fondo di Garanzia era l'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda con la specificazione che lo stesso poteva essere diverso da quello in cui si era verificata l'omissione, purchè il lavoratore avesse ottenuto nello stesso il trasferimento della propria posizione.
Sosteneva la non debenza della prestazione in quanto l'appellato non aveva trasferito la sua posizione nel nuovo fondo in cui era iscritto al momento della domanda e dal momento che l'art. 5 del dlgs n. 80/1992 prevedeva l'iscrizione al fondo di previdenza complementare come requisito indefettibile.
Evidenziava, inoltre, l'irrilevanza ai fini della decisione della presente fattispecie del messaggio Inps 2084/2016 richiamato dal giudice di primo grado in quanto attinente alla documentazione da allegare alla domanda.
Concludeva chiedendo che in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza venissero rigettate le domande di parte appellata.
Si costituiva con memoria depositata in data 21 marzo 2025 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata,
3 La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 3 aprile 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. In relazione all'unico motivo di appello si osserva quanto segue.
Va, innanzitutto, richiamata la norma che regola la presente fattispecie.
L'art. 5 del dlgs n. 80/1992 prevede che: “
1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art.
9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l'
[...]
un apposito Fondo di garanzia. Parte_1
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2.
4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.”
Dall'interpretazione letterale della norma si ricava, innanzitutto, che può essere richiesta l'integrazione dei contributi omessi presso la gestione “interessata” e, quindi, presso la gestione di previdenza a cui avrebbero dovuto essere versati pro tempore e non presso qualsiasi gestione.
Detta norma è chiaramente applicabile anche nel caso di trasferimento della posizione presso altra gestione di previdenza in quanto si verifica, comunque, un fenomeno traslativo della posizione contributiva del lavoratore tra le due gestioni e la ratio della norma è la medesima.
Il caso di specie è, però, differente in quanto parte appellata, prima di depositare la domanda, ha effettuato il riscatto della posizione dalla gestione pro tempore
“interessata” e al momento della domanda era iscritto a nuova gestione a cui non
è stata trasferita la sua precedente posizione.
4 Si reputa che, stante la lettera della norma e la sua ratio, tale fattispecie non possa rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 5 del dlgs n. 80/1992.
Questo, però, non determina una lesione del principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione o una violazione della normativa comunitaria in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte, seppure in diversa fattispecie, prima del versamento al fondo da parte del lavoratore le somme di cui è creditore il medesimo nei confronti del datore di lavoro a titolo di TFR mantengono la loro natura retributiva.
Ne consegue, pertanto, che il lavoratore che abbia chiesto il riscatto al fondo può, ove ne ricorrano i presupposti, chiedere l'intervento al Fondo di garanzia ex art. 2 della legge n.297/1982.
La Suprema Corte (Cass. lav n.11198/2024) in particolare ha così ricostruito la natura dei versamenti nei fondi pensione complementari: “Secondo la recente sentenza di questa Corte n. 19510 del 2023 - resa in una fattispecie in cui veniva in rilievo la questione della natura degli accantonamenti del trattamento di fine rapporto destinati dal lavoratore alla previdenza complementare - il credito del lavoratore al T.F.R. accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare e in origine di natura «retributiva», assume natura «previdenziale» nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al Fondo di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore – sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di T.F.R. - accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo (v. Cass. n. 19510 del 2023 cit.).
8. Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda al versamento, per inadempimento dell'obbligazione assunta verso il lavoratore con il mandato ricevuto, il vincolo di destinazione impresso alle risorse - parte della retribuzione attuale o attesa con la maturazione delle quote di T.F.R. - non si attua, ma si ripristina la disponibilità piena, per il lavoratore, di tali risorse, di natura retributiva.
9. Tale conclusione, come già argomentato da Cass. n.19510/2023 cit., e altre decisioni coeve, è avvalorata dal meccanismo di operatività dell'apposito Fondo di garanzia (istituito presso l' contro il rischio derivante dall'omesso o Pt_2
insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare), introdotto dal d.lgs. 80 del 1992 che,
5 all'art. 5, prevede che, nel caso in cui, «a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare» (di cui all'art.
9-bis d.l. n. 103/1991, conv., con modif., in L. n. 166/1991) «ad opera del datore di lavoro», non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, «il lavoratore», ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria, possa richiedere al fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi
(comma 2); in tali casi, il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per
l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2 (comma 3).
10. Tali disposizioni confermano, invero, che quand'anche il lavoratore abbia aderito a forme di previdenza complementare, egli resta titolare del diritto di credito nei confronti del datore di lavoro al pagamento dei contributi - anche sotto forma di quote di T.F.R. - non versate al fondo di previdenza complementare e, del pari, in caso di suo fallimento, qualora il lavoratore attivi il Fondo di garanzia, la surrogazione di quest'ultimo, al primo, nell'ammissione al passivo per i contributi omessi.
11. Va, dunque, ribadita la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando - e tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare - di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa – per cui il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito.
12. Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal
Fondo di previdenza complementare.
13. Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della
6 contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al
Fondo di previdenza complementare, comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.
14. Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 78, comma 2, l. fall.
e il ripristino della titolarità, spettante, di regola, al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 l. fall.
15. In continuità, pertanto, con la più recente giurisprudenza di questa Corte va riaffermato che, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato, al Fondo di previdenza complementare, le quote di T.F.R. che avrebbe dovuto versare secondo la scelta del lavoratore, quest'ultimo resta creditore del corrispondente importo nei confronti del datore di lavoro, di natura «retributiva», atteso che il mancato versamento al Fondo di previdenza complementare non gli ha impresso natura «previdenziale».”
Quindi secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. lav n. 18477/2023)
“In tema di fondi pensione complementari, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di TFR maturando conferite e accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo pensione complementare” e “In tema di fondi pensione complementari, il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di TFR maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo pensione complementare, comporta, stante la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva, posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.”
7 Anche la Corte d'appello di Bologna nella sentenza n. 578/2023 citata dalla stessa parte appellata ha ritenuto, seppure in base ad un percorso esegetico differente da quello della Suprema Corte sopra citata, che in caso di riscatto dal fondo il lavoratore possa proporre domanda di intervento ex art. 2 della legge n.
297/1982 e non ex art. 5 dlgs n. 80/1992.
Da quanto sopra esposto deriva che la domanda proposta dall'appellato ex art. 5 dlgs n. 80/1992, dopo che lo stesso aveva esercitato il riscatto dal fondo a cui il datore di lavoro avrebbe dovuto versare la contribuzione, non è accoglibile non rilevando in contrario che lo stesso si sia, poi, iscritto ad altro fondo dal momento che non ha trasferito la sua posizione nel nuovo fondo complementare che, quindi, riguarda un periodo diverso e successivo da quello oggetto del mancato pagamento della contribuzione da parte del datore di lavoro.
L'appello va, quindi, accolto e le domande proposte da in Controparte_1
primo grado vanno rigettate.
Stante la controvertibilità e novità della fattispecie giuridica devono essere integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.465/2024 RGA così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza Pt_2
appellata rigetta le domande proposte da Controparte_1
2) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 3 aprile 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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